Clausole abusive nei contratti con i consumatori: decorrenza della prescrizione delle azioni restitutorie secondo la CGUE e la giurisprudenza italiana
Con sentenza C-679/24 del 19.03.2026, la Corte di Giustizia UE ha ribadito che le norme nazionali sulla prescrizione dell’azione di restituzione di somme indebitamente versate in forza di clausole abusive sono compatibili con la Direttiva 93/13/CEE solo se non compromettono l’effettività della tutela del consumatore (così anche CGUE 25/04/2024, n. 484; CGUE 25/01/2024, n. 810).
In particolare, il decorso del termine non può essere collegato a un momento in cui il consumatore potrebbe non disporre degli elementi necessari per comprendere che il suo diritto è stato leso – ad esempio, dalla stipula del contratto, come nel caso esaminato dalla Corte – poiché il rimedio ne risulterebbe svuotato di contenuto. Il consumatore rischierebbe infatti di vedere prescritta l’azione di restituzione prima ancora di aver acquisito consapevolezza dell’abusività della clausola. Il principio di effettività impedisce dunque che il dies a quo sia sganciato dalla concreta conoscibilità dell’esistenza del diritto.
Tale impostazione si confronta con l’orientamento della Corte di Cassazione in tema di decorrenza della prescrizione dell’azione di indebito oggettivo (art. 2033 c.c.), che distingue tra difetto originario della causa solvendi e difetto sopravvenuto: nel primo caso la prescrizione decorre dall’esecuzione della prestazione non dovuta, mentre nel secondo il dies a quo coincide con il momento in cui l’accertamento dell’indebito diviene definitivo (Cass. n. 3561/2026; Cass. n. 24653/2016; Cass. n. 24628/2015).
Con riguardo alle clausole abusive ex art. 33 e ss. Codice del Consumo – nulle ab origine, ma spesso percepite come tali solo anni dopo la stipula del contratto o l’esecuzione della prestazione – l’applicazione di tali principi rischia di frustrare l’effettività della tutela.
La CGUE non impone un dies a quo, ma esige che la disciplina nazionale non si traduca in una compressione sostanziale dei diritti del consumatore. Ne deriva la necessità di un’interpretazione conforme al principio di effettività, che individui il dies a quo in modo coerente con la reale capacità del consumatore di conoscere il vizio e azionare il rimedio.