La remunerazione degli editori di giornali per l’utilizzo online dei contenuti da parte delle piattaforme digitali è compatibile con il diritto UE

La CGUE (Grande Sezione), con sentenza 12/05/2026 (C-797/23), ha stabilito che il diritto ad un’equa remunerazione per gli editori di pubblicazioni a carattere giornalistico come corrispettivo dell’utilizzo online delle pubblicazioni da parte delle piattaforme digitali è compatibile con il diritto dell’Unione (in particolare, art. 15 della direttiva UE 790/2019-Copyright e artt. 16 e 52 della Carta dei diritti fondamentali).

La decisione è resa su rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE disposto dal TAR Lazio nell’ambito di un’azione proposta da META contro l’AGCOM. META lamentava che la normativa italiana (art. 43-bis LDA) che istituisce un regime volto a garantire un’equa remunerazione per l’utilizzo online delle pubblicazioni di carattere giornalistico violasse il quadro europeo relativo ai diritti degli editori nel mercato unico digitale. La normativa italiana, infatti, nel recepire l’art. 15 della direttiva Copyright - che conferisce agli editori di giornali diritti esclusivi di riproduzione e di messa a disposizione del pubblico - aggiunge l’obbligo per i prestatori di servizi della società dell’informazione di avviare la negoziazione di un’equa remunerazione con gli editori in caso di utilizzo delle pubblicazioni, senza limitare la visibilità dei contenuti nei risultati di ricerca durante le trattative, e l’obbligo di fornire i dati necessari per il calcolo della stessa (previsioni non contenute nella direttiva). Inoltre, riconosce all’AGCOM il compito di stabilire i criteri dell’equa remunerazione, di determinarla in caso di disaccordo e di assicurare il rispetto degli obblighi informativi da parte dei prestatori, anche mediante sanzioni sino all’1% del fatturato dell’ultimo esercizio. Nel 2023 l’AGCOM ha definito i criteri con delibera 3/23/CONS, impugnata da META.

Secondo la CGUE, l’art. 15 della direttiva Copyright lascia agli Stati membri discrezionalità nell’attuazione, della quale si sarebbe avvalso il legislatore italiano. La disciplina italiana risulta conforme al diritto dell’Unione in quanto:

- gli editori possono rifiutare l’autorizzazione o concederla a titolo gratuito;

- non è imposto alla piattaforma alcun pagamento se non utilizza le pubblicazioni;

- gli obblighi di avviare trattative, di non limitare la visibilità dei contenuti e di comunicare i dati rilevanti, pur comprimendo la libertà d’impresa della piattaforma, contribuiscono a garantire l’equità del mercato unico digitale del diritto d’autore e il recupero degli investimenti da parte degli editori, a beneficio del pluralismo dell’informazione;

- i poteri dell’AGCOM sostengono l’effettività dei diritti degli editori, che versano in posizione di debolezza rispetto alle piattaforme.

La decisione della CGUE e il modello italiano assumono valore particolarmente significativo nel contesto attuale di organizzazione dell’informazione attraverso l’addestramento e l’impiego dell’intelligenza artificiale.

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