Tari e tributi locali: la Suprema Corte traccia il confine tra accertamento e riscossione
Con l’ordinanza n. 1781 del 26 gennaio 2026, la Corte di Cassazione è intervenuta sui termini di decadenza e prescrizione applicabili ai tributi locali, offrendo un chiarimento di rilievo pratico per la gestione del contenzioso.
Il punto centrale è la distinzione tra fase di accertamento e fase di riscossione coattiva, entrambe disciplinate dall’art. 1, commi 161 e 163 della l. n. 296/2006.
Nello specifico, il comma 161 stabilisce che gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, notificano l’avviso di accertamento in rettifica entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Si tratta del termine di decadenza che presidia il corretto esercizio del potere impositivo.
Il comma 163, invece, nel disciplinare la fase della riscossione coattiva, prevede che il titolo esecutivo (cartella o ingiunzione), deve essere notificato entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo. Una volta notificato il titolo, non operano più termini di decadenza, ma solo la prescrizione.
E qui si rinviene il secondo passaggio motivazionale della sentenza: ai tributi locali, qualificati dalla giurisprudenza come prestazioni periodiche, si applica la prescrizione quinquennale prevista dall’art. 2948, n. 4 c.c., decorrente dal momento in cui il tributo è dovuto o dall’ultimo atto interruttivo.
La Corte delinea dunque un sistema “a doppio binario”: prima opera la decadenza dell’accertamento (quinquennale, comma 161), poi la decadenza dell’atto esecutivo (triennale, comma 163), quindi la prescrizione breve del credito (quinquennale, art. 2948, n. 4 c.c.). Una scansione temporale chiara che definisce tempi e responsabilità dell’amministrazione finanziaria e le garanzie del contribuente nell’attività di accertamento e riscossione dei tributi locali.