Rottamazione quinquies
Con legge di bilancio 2026 (l. 199/2025, art. 1, c. 82-108), è stata introdotta un’ulteriore ipotesi di rottamazione dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1.1.2000 al 31.12.2023, che consente ai contribuenti di estinguere il debito, senza corrispondere gli interessi e le sanzioni, inclusi gli interessi di mora ex art. 30 del d.P.R. n. 602/1973, le somme di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, le sanzioni o somme aggiuntive di cui all’art. 27 del d.lgs. 46/1999, nonché le somme maturate a titolo di aggio dall’agente della riscossione.
La rottamazione si applica ai carichi derivanti dall'omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e agli articoli 54-bis e 54-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché dall'omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all'INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento, e alle sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Possono accedere alla rottamazione quinquies anche i contribuenti decaduti da precedenti rottamazioni e, in particolare, dalla rottamazione quater (articolo 1, c. 231 e seguenti, della legge 29 dicembre 2022, n. 197). Non possono invece accedervi coloro che, alla data del 30.9.2025, sono in regola con il versamento delle rate della rottamazione quater.
I contribuenti devono presentare la richiesta di definizione agevolata entro il 30.4.2026, tramite il sito dell’agente della riscossione.
Il pagamento degli importi dovuti può essere eseguito in un’unica soluzione, entro il 31.7.2026, o in un massimo di 54 rate bimestrali, decorrenti dal 31.7.2026, con applicazione di un tasso di interesse de 3%