Definizioni agevolate introdotte dagli enti locali

La legge di bilancio 2026 (l. 199/2025, art. 1, c. 102) ha previsto che le Regioni e gli enti locali, in conformità ai principi costituzionali, nel rispetto dell’equilibrio dei relativi bilanci e con particolare riguardo a crediti di difficile esigibilità, possano introdurre autonomamente tipologie di definizione agevolata che prevedono l'esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'atto nel proprio sito internet istituzionale, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti.

La definizione agevolata può riguardare anche i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente. Inoltre, al fine di assicurare ai contribuenti il medesimo trattamento, gli enti locali possono introdurre forme di definizione agevolata analoghe a quelle previste dalla legge statale, anche nel caso di affidamento della riscossione ai soggetti di cui all’art. 52, comma 5, lett. b), del d.lgs. n. 446/1997. Possono formare oggetto di definizione agevolata i tributi disciplinati e gestiti dalle regioni e dagli enti locali, con esclusione dell'imposta regionale sulle attività produttive, delle compartecipazioni e delle addizionali a tributi erariali, nonché le entrate di natura patrimoniale. Le leggi e i regolamenti degli enti locali sulla definizione agevolata devono riferirsi a periodi di tempo circoscritti (si segnala la nota UPI sulle novità dettate dalla legge di bilancio 2026 d’interesse per gli enti locali).

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