Rimborso dei costi up-front in caso di estinzione anticipata dei contratti di credito al consumatore

Con sentenza n. 1025 del 20.11.2025 la Corte d’Appello di Torino consolida l’orientamento della giurisprudenza secondo il quale l’art. 125 sexies TUB, che ha trasposto nel nostro ordinamento l’art. 16 della Direttiva 2008/48/CE (“CCD”) in materia di contratti di credito ai consumatori, va inteso nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il diritto del consumatore alla restituzione proporzionale dei costi sostenuti include tutti i costi posti a carico del consumatore, senza distinzione tra costi recurring e costi up-front, in conformità con l’interpretazione della norma comunitaria fornita dalla CGUE con sentenza del 11.9.2019, Lexitor, C-383/18.

La sentenza torinese afferma che, dopo la pubblicazione della sentenza Lexitor, non poteva sorgere alcuna incertezza in merito all’obbligo del finanziatore di rimborsare anche i costi up-front, poiché l’illegittimità costituzionale della contrastante normativa nazionale (art. 11 octies c. 2 d.l. n. 73 del 25.5.2021) doveva desumersi dal principio di gerarchia delle fonti anche prima della pronuncia della Corte Costituzionale n. 263 del 22.12.2022. Sono inoltre chiariti altri aspetti: il finanziamento con cessione del quinto dello stipendio o della pensione non rientra nelle esenzioni previste dall’art. 2, par. 2, lett. l) della Direttiva 2008/48/CE, e pertanto soggiace alla disciplina del credito al consumo; le commissioni di intermediazione e i premi assicurativi versati a terzi costituiscono componenti del costo totale del credito che il consumatore ha sostenuto e che gli deve essere proporzionalmente rimborsato.

A dissipare ogni dubbio sul perimetro dei rimborsi dovuti è comunque intervenuta la Direttiva UE 2023/2225 (“CCD2”), volta rafforzare la protezione del consumatore e a tenere conto delle trasformazioni dovute alla progressiva digitalizzazione dei mercati, la quale ha recepito definitivamente a livello legislativo i principi stabiliti dalla sentenza Lexitor. La CCD2 abroga la CCD con decorrenza dal 20.11.2026, ma le disposizioni nazionali di recepimento della CCD continueranno ad applicarsi ai contratti di credito in corso al 20.11.2026.

La CCD2 è in via di recepimento in Italia. Il Governo, al quale è stata conferita delega con L. n. 91 del 13.6.2025 (art. 4), lo scorso novembre ha sottoposto al parere parlamentare uno Schema di decreto legislativo di recepimento della CCD2 recante modifiche a diversi corpi normativi, tra cui principalmente il TUB. Con riferimento all’estinzione anticipata dei finanziamenti, il nuovo art. 125 sexies è riformulato in modo da superare le numerose questioni affrontate dalla casistica giurisprudenziale sul tema.

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