Riforma della Corte dei conti e della responsabilità erariale
È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7.01.2026, la l. 07.01.2026, n. 1, di riforma della Corte dei conti e delle relative funzioni.
I punti fondamentali della Riforma con riguardo alla responsabilità erariale possono così sintetizzarsi:
- definizione/tipizzazione della colpa grave;
- tipizzazione delle fattispecie rispetto alle quali la responsabilità erariale èlimitata al dolo;
- obbligo per il giudice contabile di esercitare il potere riduttivo ponendo a caricodel responsabile un importo non superiore al 30% del danno accertato ecomunque al doppio della retribuzione lorda annua;
- positivizzazione del concorso del danneggiato ai fini della quantificazione del danno;
- decorrenza del termine quinquennale di prescrizione dal fatto dannoso, indipendentemente dal momento in cui l’amministrazione o la Corte dei conti ne vengano a conoscenza, ad eccezione dell’occultamento doloso;
- potere per il giudice erariale di disporre la sospensione temporanea del responsabile dalla gestione di risorse pubbliche;
- cessazione degli altri effetti della condanna in caso di pagamento spontaneo dell’intero danno;
- introduzione di una presunzione relativa di buona fede dei titolari di organi politici ai fini dell’esimente politica;
- obbligo di copertura assicurativa per danno erariale in capo ai soggetti sottoposti a giurisdizione della Corte dei conti.
La nuova disciplina, in vigore dal 22.01.2026, è applicabile anche ai procedimenti pendenti alla predetta data, purché non definiti con sentenza passata in giudicato.
La Riforma apporta poi interventi alle attività di controllo preventivo di legittimità e consultive della Corte dei conti, al regime di responsabilità degli avvocati e procuratori dello Stato, introduce ipotesi di responsabilità sanzionatoria per i responsabili dell’attuazione di procedimenti connessi a PNRR e PNC, e contiene una delega al Governo per il riordino delle funzioni della Corte dei conti ed il rimborso da parte delle amministrazioni delle spese legali all’esito dei giudizi di responsabilità erariale nei quali la responsabilità venga esclusa.