Proroga dei termini istruttori nei procedimenti antitrust: la CGUE chiarisce i limiti

Con la sentenza del 15 gennaio 2026, resa nella causa C-588/24, la CGUE europea ha sancito la non perentorietà del termine di conclusione dell’istruttoria  – di cui all’art. 6, co. 3, del d.P.R. n. 217 del 1998 - indicato dall’AGCM nel provvedimento di avvio del procedimento volto ad accertare eventuali violazioni dell’art. 101 TFUE.

Tramite una questione pregiudiziale, si chiedeva se l’art. 101 TFUE, letto alla luce del principio di buona amministrazione di cui all’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, debba essere interpretato nel senso che esso sia contrario a una normativa nazionale che, nell’ambito di un procedimento diretto all’accertamento di un comportamento anticoncorrenziale condotto dall’Autorità garante della concorrenza, non qualifichi espressamente come perentorio il termine di conclusione della fase istruttoria di detto procedimento, consentendo all’Autorità di differirlo con atto motivato.

La Corte ha innanzitutto ricordato che, mancando una disciplina specifica dell’Unione in materia di termini procedurali applicabili alle autorità nazionali della concorrenza, spetta agli Stati membri stabilire le regole del settore, nel rispetto dei principi di effettività, certezza del diritto, tutela giurisdizionale effettiva e rispetto dei diritti della difesa.

Le norme nazionali, inoltre, devono assicurare un equilibrio tra l’esigenza di trattare i procedimenti entro un termine ragionevole e quella di garantire un’applicazione effettiva degli articoli 101 e 102 TFUE, evitando rischi di impunità per condotte anticoncorrenziali complesse.

In tale quadro, la Corte ha affermato che l’art. 101 TFUE non impone che il termine di conclusione della fase istruttoria abbia natura perentoria, consentendo agli Stati membri di prevederne la fissazione da parte dell’Autorità caso per caso, in funzione della complessità di ciascuna procedura di infrazione, purché l’eventuale proroga, motivata da circostanze sopravvenute e comunicata prima della scadenza con indicazione di un nuovo termine certo, non determini il superamento del termine ragionevole né la violazione dei diritti fondamentali delle imprese interessate.

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