Prime applicazioni del potere riduttivo da parte del giudice erariale alla luce della L.1/2026

Con L. 1/2026, il legislatore ha novellato la L. 20/1994 intervenendo su svariati istituti della responsabilità erariale e del processo contabile. Tra essi, si segnala la revisione della disciplina in tema di potere di riduzione dell’addebito da parte del giudice contabile (art. 1 commi 1-bis e 1-octies L. 20/1994). La novella ha già determinato alcuni dubbi interpretativi: in particolare, in ordine alla configurazione di un “obbligo” in capo al giudice contabile di ridurre l’addebito nei limiti di legge (condannando al pagamento di un importo non superiore al 30% del danno e comunque al doppio della retribuzione lorda annua), salvi i casi di dolo o illecito arricchimento.

In proposito, la Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia, nella sentenza n. 41/2026, ha ritenuto, alla luce della formulazione introdotta dalla novella, che il potere riduttivo sia effettivamente “obbligatorio”, e che esso configuri dunque “un “dovere” di riduzione” per il giudice.  

Si riscontrano tuttavia sul punto opinioni divergenti, che aprono a futuri contrasti giurisprudenziali. Si segnala in particolare Corte dei conti Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, sentenza n. 82/2026 che, sebbene in obiter dictum, ritiene doverosa una reinterpretazione costituzionalmente ed euro-unitariamente orientata della citata riforma del 2026, dovendo intendersi necessariamente discrezionale l’esercizio di tale potere.

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