L’albergatore non è agente contabile, ma responsabile d’imposta

Ribaltando un proprio precedente orientamento, le Sezioni unite della Corte di Cassazione (ord. n. 1527/2026) hanno stabilito che i titolari di strutture recettive deputati ad incassare, per conto dei Comuni, imposta di soggiorno e contributo di soggiorno sono responsabili in solido con i propri clienti per il pagamento di tali somme e, in quanto tali, non possono essere qualificati come agenti contabili, ma come obbligati, responsabili d’imposta (con eventuale rivalsa verso i clienti inadempienti).
La sentenza è interessante, perché traccia chiaramente la distinzione, da un lato, tra maneggio di danaro pubblico per conto del Comune, che dà luogo a responsabilità amministrativo-contabile e conseguente danno erariale in caso di mancato riversamento delle somme (con giurisdizione della Corte dei Conti), e, dall'altro lato, obbligazione tributaria, che dà luogo ad un rapporto dare/avere di natura tributaria tra ente creditore e debitore, oggetto della giurisdizione delle Corti di Giustizia Tributaria.
Nel caso di specie, la causa traeva origine dall’azione del Procuratore presso la Corte dei Conti nei confronti di una struttura recettiva. Chiamata a decidere quale fosse la giurisdizione competente (con regolamento preventivo), la Cassazione ha optato per la giurisdizione delle Corti Tributarie e stabilito il seguente principio: “Con la qualifica dell’albergatore come responsabile d’imposta, il legislatore ha sterilizzato il dato del maneggio di denaro pubblico e del connesso obbligo di conto, ponendo a carico del predetto una obbligazione solidale discendente che prescinde del tutto dall’avvenuto versamento dell’imposta ad opera del cliente. Come osservato dalla dottrina, la veste di responsabile solidale muta il titolo in base al quale il soggetto risponde verso l’Ente impositore e colloca il rapporto su un piano diverso, spostando il focus dal maneggio del denaro (pubblico) incassato per conto dell’Ente alla responsabilità solidale dell’albergatore per l’intera imposta dovuta dal cliente”.
La Corte giustifica il revirement, con lo ius superveniens, rappresentato dalla modifica dell’art. 4 del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, ad opera dell’art. 180 del d.l. n. 34/2020, il quale ha inserito un comma 1-ter nel predetto art. 4, che recita: “Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno … e del contributo di soggiorno…”.
Pertanto, niente più resa del conto e responsabilità erariale, ma solo obblighi di dichiarazione e versamenti tributari a carico dei gestori di attività ricettive, che non sono agenti contabili.

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