Esterovestizione

La Corte di Cassazione (ordinanza n. 7694 del 30.03.2026) prosegue nel proprio precedente orientamento - e in quello della Corte di Giustizia UE - confermando che per "esterovestizione" si intende la fittizia localizzazione della residenza in un Paese con un trattamento fiscale più vantaggioso di quello nazionale, allo scopo di sottrarsi al più gravoso regime nazionale. L'oggetto dell'accertamento che il giudice deve compiere, pertanto, è quello dell'apparente localizzazione all'estero di un soggetto; non è rilevante accertare la sussistenza di ragioni economiche diverse da quella della convenienza fiscale, anche perché la scelta di stabilire la sede, legale o effettiva, di una società in uno Stato membro al fine di beneficiare di una legislazione più vantaggiosa, non costituisce di per sé un abuso.

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