Tutela dell’identità personale e pericolo di sovrapposizione tra persona reale e personaggio di fantasia. Valutazione in concreto.
La tutela del nome (e del cognome) ex artt. 7 e 8 c.c. presuppone la sussistenza di due requisiti: (1) l’uso indebito e (2) la possibilità di un pregiudizio giuridicamente rilevante, da accertarsi in concreto. Non ricorre il pregiudizio quando, tenuto conto delle circostanze del caso, non vi è rischio di associazione o confusione tra persona reale e personaggio di fantasia, non essendo sufficiente la mera identità del nome.
È questo il principio che si ricava dalla Ordinanza del Tribunale di Firenze, Sez. I Civ., del 05/02/2026 (n.517/2026), pronunciata in esito al procedimento cautelare ante causam ex art. 700 c.p.c., promosso da Stefano G.C. nei confronti delle società produttrici/distributrici del film “Cinque secondi” di Paolo Virzì, ritenuto dal ricorrente lesivo della propria identità personale e storia familiare.
Il film narra della famiglia G.C. tramite il personaggio della contessina Matilde G.C., nipote del conte Guelfo G.C.. Il ricorrente premette di essere nipote della vera contessa Matilde G.C. (sua zia, deceduta nel 2012) e bisnipote del vero conte Guelfo G.C. (suo bisnonno, deceduto nel 1951) e afferma di non aver ricevuto richiesta di autorizzazione per l’uso del nome della sua famiglia, nonostante la nobile casata sia rappresentata nel film come decaduta, coinvolta in vicende di dissesto finanziario ed eventi drammatici. Chiede pertanto di inibire la distribuzione del film.
Le società resistenti oppongono che il film è opera di fantasia e che la scelta del nome è scelta puramente artistica. Nessun riferimento è alla famiglia del ricorrente (i fatti narrati, come risulta dai “ringraziamenti”, si riferiscono a persona diversa). Ciò è confermato anche dal “disclaimer” dopo i titoli di coda (personaggi di fantasia, riferimenti a fatti e persone puramente casuali) e, ancora meglio, dal “disclaimer” aggiunto a inizio film dopo il lancio della proiezione, volto ad escludere ogni riferimento alla famiglia del ricorrente (i personaggi rappresentati sono estranei alla famiglia G.C.).
Il Tribunale rigetta la richiesta del ricorrente, non ravvisando in concreto il pericolo del pregiudizio, sulla base di più elementi che consentono di escludere l’impressione nel pubblico che la storia narrata costituisca rappresentazione della reale storia della nobile casata o abbia da essa tratto ispirazione. Vengono in rilievo, in particolare, i “disclaimer” presenti all’inizio e alla fine del film, l’assenza di punti di contatto tra personaggi del film e omonime persone della famiglia del ricorrente, l’ambientazione in epoca contemporanea (differente rispetto a quella dei familiari del ricorrente), la citazione della famiglia G.C. in pochissimi dialoghi e per pochi secondi.