Sull’interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29/CE (equo compenso per copia privata)
La Corte di giustizia UE, 8^ sez., con sentenza del 15/1/2026 (C-822/24), su domanda pregiudiziale posta, ex art. 267 del TFUE, dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia tedesca), ha ripercorso la corretta interpretazione dell’art. 5, par. 2, lett. b) della direttiva 2001/29/CE, sull’equo compenso per copia privata, nell’ipotesi in cui i supporti di registrazione utilizzabili a fini di riproduzione siano venduti ad acquirenti finali professionali.
Il giudice nazionale aveva disposto il rinvio nell’ambito di una controversia tra Bluechip Computer Aktiengesellschaft, società che produce, importa e distribuisce computer portatili e postazioni di lavoro con disco rigido integrato, e Zentralstelle für private Überspielungsrechte (ZPÜ), associazione di gestione collettiva di diritti, tra cui il diritto al corrispettivo della riproduzione di opere audio o audiovisive.
L’art. 5, par. 2, lett. b), della direttiva 2001/29/CE regola la facoltà degli Stati membri di disporre eccezioni o limitazioni al diritto esclusivo di riproduzione, in caso di riproduzioni su qualsiasi supporto effettuate da una persona fisica per uso privato e per fini né direttamente né indirettamente commerciali, a condizione che i titolari dei diritti ricevano un equo compenso che tenga conto dell’applicazione o meno di misure tecnologiche di protezione. In caso di effettive difficoltà pratiche di individuazione degli utenti finali privati, gli Stati membri possono imporre il pagamento, a monte, ai produttori, importatori o distributori dei supporti che consentono la riproduzione.
La Corte, muovendo dalla premessa che l’equo compenso e l’entità dello stesso devono essere connessi al pregiudizio arrecato dalla copia privata ai titolari dei diritti, ha precisato che nell’ipotesi in cui produttori, importatori o distributori vendono supporti di registrazione utilizzabili a fini di riproduzione ad acquirenti finali professionali, l’equo compenso può essere posto a carico dei detti produttori, importatori e distributori in presenza di due condizioni cumulative: 1) sussistano difficoltà pratiche legate all’individuazione degli utenti finali e della finalità dell’uso delle riproduzioni effettuate mediante i supporti in questione (nel caso di acquirenti finali professionali non si può automaticamente inferire che i supporti di registrazione non saranno mai utilizzati da persone fisiche per uso privato); 2) i produttori, importatori o distributori beneficino di un’esenzione dall’equo compenso o, in mancanza, di un diritto effettivo al rimborso, qualora si accerti (anche attraverso dichiarazioni unilaterali che siano però suscettibili di verifica da parte dell’entità incaricata della gestione dell’equo compenso) che gli utenti finali impiegano i supporti in questione a fini manifestamente estranei alla realizzazione di copie private o arrechino danno minimo ai titolari dei diritti in occasione dell’uso privato di detti supporti.