Società di progetto e di scopo (project financing) e iscrizione all’albo dei concessionari della riscossione (Napoli Obiettivo Valore S.r.l.).
Con due ordinanze di rimessione alla Corte Costituzionale, la Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Napoli ha revocato in dubbio la legittimità costituzionale della legge n. 15 del 21/2/2025, che ha convertito in legge il d.l. n. 202 (cd. Milleproroghe) del 27/12/2024 introducendo all’art. 3 del decreto il nuovo comma 14-septies, che così recita:
“Per l'anno 2025, il termine del 31 marzo, di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 aprile 2022, n. 101, è prorogato al 30 settembre 2025. Al fine di adeguare la disciplina relativa all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, anche alla normativa dell'Unione europea direttamente applicabile, si procede alla revisione del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 aprile 2022, n. 101, con regolamento da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A tal fine, le disposizioni di cui agli articoli 52, comma 5, lettera b), numero 1), e 53, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, conformemente alla disciplina recata dalla normativa dell'Unione europea direttamente applicabile, si interpretano nel senso che le società di scopo, di cui all'articolo 194 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, o di progetto, di cui al previgente articolo 184 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, costituite per svolgere attività di accertamento e di riscossione o attività di supporto ad esse propedeutiche, non sono iscritte nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, laddove la società aggiudicataria del bando di gara per l'affidamento del servizio di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, socia della stessa società di scopo risulti già iscritta nel predetto albo. Gli atti di accertamento e di riscossione emessi dalle società di scopo di cui al precedente periodo sono da considerare legittimi in quanto emessi in luogo dell'aggiudicatario, comunque tenuto a garantire in solido l'adempimento di tutte le prestazioni erogate direttamente dalle predette società”.
In una delle due ordinanze di rimessione (Giudice monocratico Ferrara del 18.6.2025) il Giudicante ha ritenuto la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità sollevata dal contribuente con riferimento agli artt. 3, 77, 101/102, 111, 117 della Costituzione, anche con riferimento alla previsione di cui all’art. 6 CEDU, sotto tre distinti profili:
- Per l’erronea attribuzione alla nuova norma di un valore meramente interpretativo, a fronte di un contenuto che appare invece innovativo-retroattivo, con conseguente violazione dei limiti posti dalla Costituzione all’emanazione di norme di legge retroattive;
- Per la natura di legge-provvedimento che la nuova norma assume per effetto della previsione contenuta nell’ultima parte della disposizione circa la legittimità degli atti di accertamento e di riscossione emessi dalla società di progetto (“Gli atti di accertamento e di riscossione emessi dalle società di scopo di cui al precedente periodo sono da considerare legittimi in quanto emessi in luogo dell'aggiudicatario, comunque tenuto a garantire in solido l'adempimento di tutte le prestazioni erogate direttamente dalle predette società”);
- Per lo strumento normativo adottato per l’emanazione della nuova norma (legge di conversione di un decreto-legge che non riguardava la materia interessata dal nuovo comma).