Sentenza del Consiglio di Stato, sezione sesta, n. 8537 del 25 ottobre 2024
Il ricorso all’uso delle tecnologie informatiche nei rapporti tra P.A. e cittadino (la c.d. transizione digitale) deve avere lo scopo di semplificare tale interazione, e non andare a detrimento degli interessi del privato. Pertanto, l’impiego, da parte della P.A., di un software dalla struttura estremamente “rigida” nell’interazione con soggetti privati (nel caso di specie, per la presentazione di istanze e caricamento dati per usufruire di agevolazioni fiscali) si risolve in una condotta contraria al canone di buona fede, come codificato negli artt. 12, D. Lgs. n. 82/2005 (“CAD”), e 1, co. 2-bis, L. n. 241/1990, che giustifica l’annullamento degli atti della P.A. che ne sono conseguiti (Sentenza del Consiglio di Stato, sezione sesta, n. 8537 del 25 ottobre 2024)