Sentenza del Consiglio di Stato, sezione quarta, n. 4857 del 4 giugno 2025
Con la sentenza citata, il Consiglio di Stato ha affermato due principi di rilievo.
Da un lato, è stata definita un’importante distinzione tra le c.d. decisioni algoritmiche e gli algoritmi di mero supporto all’attività amministrativa, dove solo alle prime si applicano le prerogative di cui all’art. 30, co. 2, lett. a), Codice dei contratti pubblici, in tema di accesso difensivo al codice sorgente del programma, allo scopo di comprenderne il funzionamento (e l’eventuale malfunzionamento). Infatti, l’impiego di un algoritmo di mero supporto rientra nell’impostazione che vede l’informatica come mero ausilio allo svolgimento dell’attività amministrativa, lasciando sempre affidate al fattore umano le decisioni finali. Pertanto, il Consiglio di Stato esclude il diritto di accesso difensivo relativamente al codice sorgente dell’algoritmo di mero supporto, dove la procedura automatizzata non sostituisce la decisione della Commissione di gara, ma si limita ad accertare uno specifico fatto (nel caso di specie, la corrispondenza tra l’impronta digitale del documento caricata nella “fase 1” e il documento effettivamente caricato nella “fase 2” del procedimento di presentazione delle offerte).
Dall’altro lato, sempre il Consiglio di Stato afferma poi che la modificabilità in astratto dei files di log prodotti per provare il corretto funzionamento dell’algoritmo non è sufficiente a incidere sulla loro attendibilità come prova in giudizio, sul presupposto che tutte le prove documentali sono, in linea di principio, suscettibili di alterazione, ma solo l’allegazione in giudizio di prove circa la loro effettiva e concreta alterazione può determinarne l’eventuale inutilizzabilità (Sentenza del Consiglio di Stato, sezione quarta, n. 4857 del 4 giugno 2025).