Riscossione del Canone Unico Patrimoniale (CUP)

Si consolida tra le Corti di merito l’interpretazione secondo cui il CUP va accertato e riscosso da parte dell'ente che rilascia la concessione all'occupazione e alla diffusione di messaggi pubblicitari. L'unitarietà del tributo esclude la distribuzione del tributo stesso tra più amministrazioni territoriali sulla base della distinzione tra l'occupazione del suolo pubblico, spettante al soggetto che detiene la proprietà della sede stradale, e la diffusione del messaggio pubblicitario, affidato all'autorità comunale. Pertanto, qualora la diffusione del messaggio pubblicitario sia avvenuta nell’ambito del territorio di un Comune, ma su di una strada provinciale al di fuori del centro abitato, deve escludersi che il Comune sia titolare del potere impositivo del canone art. 1, c. 816, L. 160/2019, poiché è la Provincia cha ha rilasciato l’autorizzazione all’occupazione del suolo stradale e/o alla diffusione di messaggi pubblicitari ad essere titolata all’accertamento e alla riscossione del CUP (in tal senso: Tribunale Sondrio, 14/05/2025 n.154; Tribunale Vasto, 14/05/2025 n.136; Tribunale Treviso 05/05/2025, n. 656; Tribunale Venezia 27/03/2025, n. 1593; Tribunale Como, 06/03/2025, n. 167).

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