Riforma della responsabilità erariale e polizze assicurative
L’art. 1 della legge 7 gennaio 2026 n. 1, che ha rimodellato, tra l’altro, la responsabilità amministrativa e per danno erariale (vedi Aggiornamenti del 30.1.2026), ha introdotto, al comma 4-bis dell’art 1 della l. n. 20/1994, una norma che impone all’agente contabile, prima ancora di assumere l’incarico che comporti la gestione di risorse pubbliche, l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa a copertura dei danni patrimoniali cagionati dallo stesso all’amministrazione per colpa grave.
I lavori preparatori della legge indicano come l’intenzione fosse quella di considerare come ambito soggettivo d’applicazione specificamente i dirigenti persone fisiche della p.a., ma la formulazione finale della disposizione non sembra permettere questa delimitazione soggettiva, per cui l’obbligo potrebbe essere ritenuto applicabile a qualunque agente contabile, inclusi i concessionari della riscossione. Sarà utile monitorare come la prassi e la giurisprudenza andranno in proposito ad orientarsi. Ecco il testo dell’art. 1, co. 4-bis: “Chiunque assuma un incarico che comporti la gestione di risorse pubbliche dalla quale discenda la sua sottoposizione alla giurisdizione della Corte dei Conti è tenuto a stipulare, prima dell’assunzione dell’incarico, una polizza assicurativa a copertura dei danni patrimoniali cagionati dallo stesso all’amministrazione per colpa grave. Nei procedimenti per i danni patrimoniali, l’impresa di assicurazione è litisconsorte necessario”.