Il Consiglio di Stato sulla società a controllo pubblico congiunto

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 436/2026 si è pronunziato sull’impugnazione degli esiti di una verifica amministrativo-contabile posta in essere dalla Ragioneria dello Stato (art. 60 comma 5 D.Lgs. 165/2001 e art. 14 comma 1 lett. d) L. 196/2009) nei confronti della Padova Hall s.p.a., a integrale capitale pubblico (49,20% al Comune, il 49,20% alla Camera di commercio e l’1,60% alla Provincia). In particolare, la società ricorrente contestava la propria qualificazione come “società a controllo pubblico”, e riteneva di non essere sottoposta al relativo regime di cui al D.Lgs. 175/2016 - TUSPP.

Il Consiglio di Stato ha respinto il gravame, confermando, con diversa motivazione, il primo grado (TAR Lazio n. 06983/2024), e ritenendo sussistente il controllo congiunto del Comune e della Camera di Commercio, con conseguente correttezza degli esiti a cui era pervenuto il Ministero.

In motivazione, il Consiglio di Stato ha dapprima evidenziato la non sovrapponibilità tra società a partecipazione pubblica e società a controllo pubblico, caratterizzate da differenti presupposti normativi. Il Collegio ha poi affermato che, per l’accertamento della sussistenza di un controllo pubblico congiunto, occorre verificare l’esistenza di un’“influenza dominante” sulla società (comb. disp. art. 2 comma 2 lett. m) TUSPP, art. 2 comma 1 lett. b) TUSPP, art. 2359 c.c.; si v. anche Consiglio di Stato, Sezione Quarta, Sentenza 17 giugno 2025, n. 5289).

L’accertamento è in fatto, e si appunta sul perseguimento da parte del gruppo di controllo di comuni finalità mediante comportamenti non occasionali che siano espressione di un’intesa tacita ad una gestione congiunta, specie nelle scelte strategiche. Quindi, non solo non è sufficiente il raggiungimento della maggioranza dei voti dei soci pubblici, ma occorre la prova (su base di indizi gravi, precisi e concordanti) di una concertazione tra le controllanti, che può estrinsecarsi attraverso patti parasociali ma anche in forme tacite o comportamenti concludenti. Al contrario, non è ritenuta rilevante la circostanza che soggetti estranei al gruppo di controllo (nel caso, Provincia) avessero saltuariamente espresso voti in contrasto.

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