Nuove tariffe dei compensi per copia privata. Cloud e dispositivi ricondizionati
Il 23 febbraio 2026 è stato firmato dal Ministro della cultura Alessandro Giuli il decreto sulla "Determinazione del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi ai sensi dell'articolo 71-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633". Il provvedimento rappresenta l’aggiornamento del sistema di compensi già previsto dal precedente decreto del 30 giugno 2020, attuato attraverso la rivalutazione delle tariffe sulla base dell’indice ISTAT (FOI / decorrenza 1° gennaio 2021 - 31 dicembre 2024).
Ricordiamo che l’articolo 71-septies LDA prevede che agli autori e ai produttori di fonogrammi, nonché ai produttori originari di opere audiovisive, agli artisti, interpreti ed esecutori e ai produttori di videogrammi, e ai loro aventi causa, sia attribuito un compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi, recanti opere protette dal diritto d’autore. In particolare, il comma 2 dispone che detto compenso per la c.d. copia privata sia determinato con decreto del Ministro della cultura, sentito il Comitato consultivo permanente per il diritto d’autore, e sottoposto ad aggiornamento triennale. Il presupposto della disciplina si ravvisa nella possibile presenza, grazie allo sviluppo tecnologico, di “memorie” in qualsiasi apparato o dispositivo, che viene ad essere dotato di una propria e specifica capacità di registrazione di fonogrammi e di videogrammi.
Le nuove tariffe sono entrate in vigore il 21 marzo 2026, con la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n.67 del 21-03-2026).
Degna di nota appare, in particolare, l’estensione del sistema dei compensi ad ambiti prima non previsti. Infatti, l’allegato tecnico annesso al decreto include ora espressamente:
i) la memoria in cloud o spazio di memorizzazione in cloud (art. 2, comma 1, lett. q); si prevede un compenso mensile basato sulla capacità in GB. L’inclusione del “cloud” si collega, nell’impianto del decreto, alla sentenza CGUE 24/03/2022, causa C-433/20, la quale precisa che il salvataggio di una copia di un’opera in uno spazio di memorizzazione cloud rappresenta una riproduzione tecnicamente equivalente al salvataggio nella memoria di un qualsiasi altro supporto;
ii) gli apparecchi e supporti ricondizionati (art. 2, comma 2); questi dispositivi pagano i compensi come i corrispondenti dispositivi nuovi, i quali diventano quindi suscettibili di corrispondere la tariffa più volte, ossia ad ogni immissione in commercio dopo una rigenerazione.