Nuove protezioni per i consumatori: norme contro il greenwashing e maggiori garanzie di corretta informazione e trasparenza
Il d.lgs. n. 30 del 20/2/2026 modifica il codice del consumo (d.lgs. n. 206/2005) per recepire la direttiva (UE) 2024/825 contro il greenwashing (marketing ingannevole per costruire un’immagine ecologica positiva non veritiera) e per garantire maggiore trasparenza e protezione ai consumatori dalle pratiche sleali.
Tra le principali novità, vi è l’introduzione di concetti giuridici nuovi, come quelli di “asserzione ambientale” (messaggio commerciale, a carattere non obbligatorio, avente ad oggetto l’impatto ambientale) o “etichetta di sostenibilità” (marchio di fiducia, di qualità o equivalente, a carattere volontario, avente ad oggetto caratteristiche ambientali) o di “durabilità” (capacità dei beni di mantenere le loro specifiche funzioni e prestazioni attraverso un uso normale).
Con riguardo alle pratiche commerciali scorrette, si specifica che possono risultare ingannevoli pratiche:
- idonee ad indurre in errore il consumatore sulle caratteristiche principali del prodotto;
- volte alla formulazione di un’asserzione ambientale relativa a prestazioni ambientali future senza includere impegni chiari, oggettivi, disponibili e verificabili;
- che pubblicizzano come vantaggi elementi irrilevanti che non derivano da caratteristiche del prodotto o dell'impresa.
Tra le pratiche commerciali considerate sempre ingannevoli si includono fattispecie come:
- asserzioni ambientali generiche non dimostrabili:
- uso di etichette di sostenibilità non certificate;
- indicazione che un prodotto nel complesso è “green” quando solo una sua componente lo è;
- comunicazioni ingannevoli sulla durata del prodotto, possibilità di riparazione o obsolescenza;
- omissioni informative su effetti negativi degli aggiornamenti software e divieto di presentare un aggiornamento come necessario se è solo opzionale.
Quanto agli obblighi informativi e di comunicazione, si fissano regole più stringenti in relazione ad aspetti quali la durata dei prodotti, la possibilità di riparazione, gli aggiornamenti software per beni con elementi digitali e contenuti o servizi digitali, l’impatto ambientale e la circolarità, le modalità di pagamento, di consegna e di reclamo, la garanzia legale di conformità e la garanzia commerciale di durabilità (in allegato si prevedono i modelli grafici di avviso armonizzato ed etichetta armonizzata).
Le nuove disposizioni saranno pienamente applicabili dal 27/9/2026, per consentire alle imprese l’adeguamento.