Maneggio di denaro pubblico e incassi diretti da parte degli enti locali

L’espressione “maneggio di danaro pubblico” deve essere considerata nel senso più ampio possibile, perché deve comprendere tutti i crediti dell’amministrazione che, per un medesimo titolo, il contabile ha l’obbligo di riscuotere, anche se la riscossione viene effettuata da altri soggetti (subagenti contabili) o con modalità differenti dal contante (POS, conto corrente postale, PagoPA et cetera). Alla stregua di tale principio, la Corte dei Conti ha dichiarato improcedibili i conti giudiziali presentati dagli agenti contabili incaricati dall’ente locale che non includevano gli incassi confluiti direttamente e in forma dematerializzata presso il conto di tesoreria dell’ente (Corte dei Conti, sezione giurisdizionale Calabria, sentenza n. 130 del 27.5.2025). 

La pronuncia appare d’interesse per i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2) e 4), in considerazione delle tesi - diffuse anche nelle pubblicazioni di settore - che, in ragione del mancato incasso diretto delle somme, ritengono sia da escludere la qualifica di agente contabile e il maneggio di denaro pubblico.

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