Giurisdizione contabile in materia di consorzi di bonifica
Le sezioni Unite della Cassazione, investite con regolamento preventivo di giurisdizione, confermano che i Consorzi di bonifica e i loro agenti contabili non sono tenuti alla resa del conto giudiziale, né soggetti al giudizio di conto innanzi alla Corte dei Conti, attesa la mancanza di specifiche disposizioni fondanti la giurisdizione contabile nella materia de qua e, comunque, per la natura economica di tali enti e la conseguente assenza di maneggio di denaro pubblico. Viceversa, gli amministratori di tali enti sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti in materia di danno erariale, quali gestori di enti pubblici economici (Cass. civ., Sez. Unite, Ord., 29/06/2025, n. 17489).