L’AGCM trasmette una nuova segnalazione al Governo in materia di concessioni demaniali marittime
Il 5.2.2026 l’Autorità è nuovamente intervenuta in materia di concessioni demaniali marittime, trasmettendo al Governo un secondo atto di segnalazione ex artt. 21 e 22 L. n. 287/1990, con il quale ha evidenziato le criticità concorrenziali conseguenti alla modifica dell’art. 3 l. n. 118/2022 introdotta con d.l. n. 131/2024 per estendere l’efficacia delle concessioni in essere fino al 30.9.2027. Molte amministrazioni concedenti hanno infatti deciso di differire la validità delle concessioni, rinviando ulteriormente l’adozione dei bandi di gara, senza prevedere uno specifico cronoprogramma o un termine finale entro cui concludere la procedura.
L’Autorità, ritenendo che l’intervento legislativo si è dunque tradotto in un’ingiustificata proroga automatica e generalizzata di tutte le concessioni in essere, ha altresì rilevato che la disciplina applicabile ai procedimenti di affidamento delle concessioni si pone in contrasto con i principi della libera concorrenza, in quanto:
a) il modello procedimentale adottato per l’assegnazione delle concessioni contempla modalità di selezione non idonee a stimolare il confronto competitivo (come uniformemente ribadito dalla recente giurisprudenza del Consiglio di Stato);
b) prevede un evidente favor nei confronti dei soggetti titolari di concessione, sia in relazione ai criteri di valutazione delle offerte che penalizzano i nuovi operatori, sia per la previsione di un indennizzo per il concessionario uscente che non è circoscritto nell’an e nel quantum (come invece imporrebbero i recenti rilievi mossi dal Consiglio di Stato, dalla Commissione UE e dalla Corte Costituzionale);
c) contempla la possibilità, non circoscritta da specifici limiti, di ricorrere allo strumento del project financing per l’assegnazione delle concessioni demaniali marittime, nonostante la previsione (art. 193, c. 9 e 12 d.lgs. n. 36/2023) dell’obbligo di prevedere nel bando di gara un diritto di prelazione a favore del promotore/proponente sia stata recentemente dichiarata dalla Corte di Giustizia UE, (sentenza del 5.2.2026, discussa nel contributo del 23.02.2026) incompatibile con l’ordinamento euro.