L’adozione della Copyright Policy ai sensi del Codice di Buone Pratiche per i Fornitori di Modelli GPAI
I fornitori di modelli di intelligenza artificiale di uso generale (General-Purpose AI Models – modelli GPAI), firmatari del Codice di buone pratiche (CoP) elaborato ai sensi dell’art. 56 del Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act), devono adottare una Copyright Policy corrispondente alle misure inserite nel capitolo Copyright del CoP stesso. La Policy rappresenta una buona pratica anche per chi non fosse firmatario del CoP.
Le misure adottate nel CoP mirano a fare in modo che lo sviluppo e l’immissione sul mercato dei modelli GPAI avvengano nel rispetto del diritto d’autore, ivi inclusi i diritti sui programmi per elaboratore e sulle banche dati, e diritti connessi.
La Copyright Policy andava formalmente adottata dai fornitori firmatari entro il 2 agosto 2026 per i modelli elaborati dopo il 2 agosto 2025. Per i modelli elaborati prima del 2 agosto 2025, la scadenza è il 2 agosto 2027 (cfr. art. 111, par 3, AI Act). Le responsabilità inerenti all’adozione e attuazione della Policy vanno allocate nel contesto del modello organizzativo/organigramma aziendale del fornitore (cfr. CoP, capitolo Copyright, misura 1.1).
Le misure del CoP da riflettere nella Policy sono, in sintesi:
1. Predisporre, aggiornare e attuare una policy sul copyright, in un unico documento aziendale interno, con responsabilità organizzative definite (misura 1.1);
2. In caso di web crawling, utilizzare contenuti legalmente accessibili. Non aggirare misure tecniche di protezione ed escludere siti individuati come sistematicamente e reiteratamente lesivi del copyright su scala commerciale (misura 1.2);
3. In caso di web crawling, identificare e rispettare le riserve di diritti ex art. 4, par. 3, Direttiva Copyright (direttiva UE 2019/790), usando tecnologie in grado di rilevare robots.txt e altri protocolli machine-readable appropriati (misura 1.3);
4. Adottare tecnologie adeguate e proporzionate per mitigare il rischio di output che riproducano illecitamente contenuti protetti utilizzati nel training. Vietare impieghi lesivi del copyright nei termini d’uso (misura 1.4);
5. Designare un punto di contatto facilmente accessibile per la presentazione in via elettronica di reclami (misura 1.5).
Le misure che il CoP dedica al web crawling (nel nostro elenco, punti 2 e 3) si rivolgono ai fornitori di modelli che raccolgono contenuti dalla rete ai fini di addestramento dei modelli stessi, tanto direttamente, quanto tramite terzi che raccolgano i dati per loro conto. Se il fornitore non svolge né commissiona tale attività, resta comunque soggetto all’osservanza delle condizioni di liceità previste dalla normativa sul diritto d’autore. In tal caso, il fornitore potrebbe essere chiamato a compiere ragionevoli sforzi per valutare come i curatori dei dataset pubblici o in licenza abbiano trattato le riserve di diritti, eseguendo verifiche a campione, escludendo risultati dubbi e annotando l’attività in un registro dedicato. Questo specifico aspetto non è trattato esplicitamente nel CoP.
Il CoP non contiene un obbligo di pubblicazione della Policy, ma raccomanda fortemente di pubblicare una sintesi. La pubblicazione della sintesi, a differenza della pubblicazione della sintesi dei dati di addestramento (cfr. art. 53, par. 1, lett. d, AI Act), non è obbligatoria. La Policy resta un documento aziendale interno, che i firmatari del CoP sono tenuti ad esibire in caso di controlli da parte dell’AI Office o della Commissione. Resta utile per facilitare la prova da parte dei fornitori di modelli di aver usato diligenza per il rispetto del copyright altrui (art. 53, par. 1, lett. c, AI Act).