La prova dell’interruzione della prescrizione del credito portato nella cartella di pagamento

Con sentenza n. 992 del 25.11.2025, la Corte di Appello di Catania, sezione lavoro, ha ritenuto validamente dimostrata l’interruzione della prescrizione del credito oggetto di una cartella di pagamento dalla produzione dell’avviso di ricevimento attestante la notifica dell’atto interruttivo e della “Interrogazione documenti" tratta dagli archivi informatici dell’esattore, quale documento dal quale si inferisce il collegamento tra la cartella di pagamento (individuata tramite l’apposito numero identificativo) e l’intimazione di pagamento (parimenti identificata dal numero ad essa attribuito).  A tale documento è in particolare riconosciuta l’efficacia probatoria delle copie parziali ex art. 2718 c.c., in considerazione del processo di informatizzazione dell’amministrazione finanziaria e richiamata la giurisprudenza della Corte di Cassazione che ha riconosciuto l’efficacia degli estratti di ruolo per l’insinuazione al passivo fallimentare, quali copie operate su supporto analogico di un documento informatico, formate nell'osservanza delle regole tecniche che presiedono alla trasmissione dei dati dall'ente creditore al concessionario e munite di piena efficacia probatoria ove il curatore non contesti la loro conformità all'originale (Cass. civ. n. 32998/2019).

Il Giudice di appello ricorda altresì che, in materia di notifica a mezzo posta, ai sensi dell’art. 1335 c.c. e in forza del principio di vicinanza della prova, è onere del destinatario dimostrare che il plico ricevuto non contiene alcun atto o un atto diverso da quello indicato dall’agente della riscossione (Cass., ord. n. 6251 del 09/03/2025; Cass., Ord. n. 6586 del 12/03/2025).

In tema di vicinanza della prova, con recentissima pronuncia, la Corte di Cassazione ha peraltro precisato che “In tema di notifica della cartella di pagamento mediante raccomandata, trova applicazione la regola secondo cui la consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall'avviso di ricevimento fa presumere, ai sensi dell'art. 1335 c.c., in conformità al principio di cd. vicinanza della prova, la conoscenza dell'atto da parte del destinatario, il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcun atto o che lo stesso era diverso da quello che si assume spedito, è onerato della relativa prova, solo qualora l'Ente impositore invochi l'intervenuta notificazione di un documento, individuabile in considerazione dei dati riportati sugli atti prodotti e che provvede a depositare almeno in copia" (Cass. civ., Sez. V, Ord., 08/01/2026, n. 398).

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