> ## Content Index
> Fetch the complete content index at: https://aggiornamenti.vm-associati.it/llms.txt
> Use this file to discover other available public pages before exploring further.

# WIBOR nei mutui: la CGUE esclude l’abusività automatica e l’obbligo della banca di fornire informazioni sulla metodologia di calcolo di un indice regolamentato
- URL: https://aggiornamenti.vm-associati.it/wibor-nei-mutui-la-cgue-esclude-labusivita-automatica-e-lobbligo-della-banca-di-fornire-informazioni-sulla-metodologia-di-calcolo-di-un-indice-regolamentato/
- Published: 2026-03-27T15:38:58.000Z
- Updated: 2026-03-27T15:38:58.000Z
- Author: Ernesta Visentini
- Tags: Contratti bancari e finanziari, CGUE, Contratti di mutuo, Tutela dei consumatori

La CGUE, interpellata con riferimento a un mutuo ipotecario a tasso variabile riferito all’indice regolamentato WIBOR, [con sentenza del 12.2.2026](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62024CJ0471&qid=1773841372722&ref=aggiornamenti.vm-associati.it) ha fornito importanti chiarimenti interpretativi della [Dir. 93/13/CEE](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:31993L0013&ref=aggiornamenti.vm-associati.it) sulle clausole abusive nei contratti con i consumatori.

Con riguardo all’**ambito di applicazione della direttiva**, ha chiarito che **l’esclusione** prevista per le clausole contrattuali che “*riproducono disposizioni legislative o regolamentari imperative*” (art. 1, c. 2 Dir. 93/13) deve essere **interpretata restrittivamente**: la direttiva si applica alla clausola di un contratto di mutuo ipotecario che preveda un tasso di interesse variabile fondato su un indice regolamentato e un margine fisso, se le disposizioni nazionali si limitano a stabilire un quadro generale per la fissazione del tasso di interesse di tali contratti, lasciando al professionista la possibilità di scegliere l’indice di riferimento di tale tasso o l’entità del margine fisso.

Quanto al **requisito di trasparenza** (art. 4, c. 2 Dir. 93/13), la Corte chiarisce che il rispetto degli obblighi informativi da parte del professionista va valutato tenendo conto di tutte le disposizioni comunitarie che stabiliscano obblighi in materia di informazione a favore dei consumatori. Perciò, in presenza di un tasso di interesse variabile fondato su un indice di riferimento ai sensi del [Reg. 2016/1011](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1011&ref=aggiornamenti.vm-associati.it), il requisito di trasparenza **non impone obblighi di informazione specifici** con riguardo alla **metodologia di calcolo di tale indice**: tale compito spetta all’amministratore del benchmark, che deve pubblicare gli elementi chiave della metodologia per ciascun indice, ai quali l’istituto può fare rinvio.

Infine, la Corte afferma che il WIBOR è oggetto di disciplina esaustiva a livello UE (Reg. 2016/1011), il cui rispetto è garantito dalle autorità nazionali. Pertanto, una clausola che lo includa **non crea di per sé un significativo squilibrio** tra le parti del contratto a danno del consumatore e ciò anche quando la metodologia di calcolo dello stesso preveda l’utilizzo di dati sottostanti che non corrispondono necessariamente a operazioni effettive o quando il creditore sia una delle banche che fornisce i dati sottostanti utilizzati per la determinazione dell’indice stesso.