> ## Content Index
> Fetch the complete content index at: https://aggiornamenti.vm-associati.it/llms.txt
> Use this file to discover other available public pages before exploring further.

# Utili extracontabili e intestazione fiduciaria delle quote: Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 11/05/2026, n. 13752
- URL: https://aggiornamenti.vm-associati.it/utili-extracontabili-e-intestazione-fiduciaria-delle-quote-cass-civ-sez-v-ordinanza-11-05-2026-n-13752/
- Published: 2026-07-29T09:38:47.000Z
- Updated: 2026-07-29T09:38:47.000Z
- Author: Andrea Di Gialluca
- Tags: Imposte e tributi, Società fiduciarie

Con [la pronuncia in esame](https://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20260511/snciv@s50@a2026@n13752@tO.clean.pdf&ref=aggiornamenti.vm-associati.it), la Corte di Cassazione ha affermato che l’intestazione fiduciaria a persona fisica (non a società fiduciaria) delle quote di una società di capitali a ristretta base partecipativa non vale ad escludere l’operatività, nei confronti del socio fiduciario, della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili accertati in capo alla società. Il *pactum fiduciae* configura, infatti, un’ipotesi di interposizione reale di persona, in forza della quale l’interposto acquista l’effettiva titolarità della partecipazione, obbligandosi unicamente a ritrasferirla al fiduciante o ad un terzo da questi designato: l’accordo, pur valido *inter partes* sul piano civilistico, resta inopponibile ai terzi e, a maggior ragione, all’Erario. Da ciò discende che il fiduciario non può considerarsi mero “prestanome”, ferma restando la possibilità di fornire la prova contraria mediante la dimostrazione che i maggiori ricavi non siano stati effettivamente realizzati o distribuiti, bensì accantonati o reinvestiti dalla società, ovvero che degli stessi si sia appropriato un altro soggetto. La possibilità di fornire prova contraria riguarda, pertanto, solo la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili e non ha nulla a che vedere con l’interposizione.  
Nel caso di specie, in definitiva, i giudici di legittimità hanno ritenuto irrilevante la sentenza con la quale il giudice civile aveva accertato la natura fiduciaria dell’intestazione e dichiarato l’estraneità del fiduciario alla gestione societaria.

(ADF-MMR)