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# Usura originaria: il tasso oltre soglia travolge gli interessi anche se non viene applicato
- URL: https://aggiornamenti.vm-associati.it/usura-originaria-il-tasso-oltre-soglia-travolge-gli-interessi-anche-se-non-viene-applicato/
- Published: 2026-07-29T09:39:27.000Z
- Updated: 2026-07-29T09:39:27.000Z
- Author: Mario Manna
- Tags: Contratti bancari e finanziari, Interessi usurari, Usura originaria

**La mera pattuizione di un tasso usurario** è sufficiente a determinare la nullità della clausola e la **non debenza degli interessi**, anche quando, nel concreto svolgimento del rapporto, la banca abbia mantenuto gli addebiti entro la soglia. È quanto afferma la Corte d’Appello di Bologna con la [sentenza n. 1527 del 1° giugno 2026](https://apps.dirittopratico.it/sentenza/cda/bologna/2026/1527.html??ref=aggiornamenti.vm-associati.it), relativa a un’apertura di credito in conto corrente.

La società correntista contestava il tasso debitore nominale annuo del 13,75% previsto dal contratto stipulato il 9 gennaio 2009, superiore al tasso soglia del 13,68% allora applicabile, ai sensi della [legge n. 108/1996](https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1996/03/09/096G0121/sg?ref=aggiornamenti.vm-associati.it), alle aperture di credito oltre euro 5.000,00\. La Corte ha accolto la censura anche sulla base della CTU, che aveva rilevato l’anomalia della previsione contrattuale.

Il dato più significativo è che, durante il rapporto, **la banca non aveva mai applicato interessi superiori alla soglia**. Tale circostanza, tuttavia, è stata ritenuta irrilevante: gli [artt. 644 c.p.](https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::CP:;&ref=aggiornamenti.vm-associati.it) e [1815, comma 2, c.c.](https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie%5Fgenerale/caricaArticolo?art.codiceRedazionale=042U0262&art.dataPubblicazioneGazzetta=1942-04-04&art.flagTipoArticolo=2&art.idArticolo=1815&art.idGruppo=225&art.idSottoArticolo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.progressivo=0&art.versione=2&utm%5Fsource=chatgpt.com) sanzionano già la promessa o convenzione di interessi usurari, indipendentemente dal loro successivo pagamento.

La decisione si colloca nel solco del principio ribadito dalle Sezioni Unite della Cassazione con la [sentenza n. 24675/2017](https://www.assoctu.it/giurisprudenza/sentenza/cassazione-civile-su-n-24675/??ref=aggiornamenti.vm-associati.it), secondo cui il carattere usurario degli interessi deve essere verificato al momento in cui essi sono promessi o convenuti. Da tale principio la Corte bolognese trae una conseguenza netta: **accertato il superamento originario della soglia, la clausola è nulla** e gli interessi non sono dovuti, senza che la banca possa invocare la più favorevole gestione concreta del rapporto.

La pronuncia richiama dunque gli intermediari a un controllo rigoroso delle condizioni economiche sin dalla stipula e offre ai clienti un rilevante criterio di verifica: ai fini dell’usura originaria, non conta soltanto quanto sia stato effettivamente addebitato, ma anzitutto quanto il contratto consentiva di esigere.

(MM)