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# Trasparenza dei contratti e tasso di leasing determinato per relationem
- URL: https://aggiornamenti.vm-associati.it/trasparenza-dei-contratti-e-tasso-di-leasing-determinato-per-relationem/
- Published: 2026-02-23T07:30:00.000Z
- Updated: 2026-03-25T14:36:46.000Z
- Author: Ernesta Visentini
- Tags: Contratti bancari e finanziari, Contratti di leasing, Interessi e sanzioni, TUB

Con ordinanza n. 34872 del 30.12.2025, la **Corte di Cassazione** conferma il proprio orientamento in materia di trasparenza dei contratti di **leasing immobiliare** e determinabilità *per relationem* del tasso di leasing. 

Sulla base del principio enucleato dalle Sezioni Unite ([Cass. n. 15130 del 29.5.2024](https://www.cortedicassazione.it/resources/cms/documents/15130%5F05%5F2024%5Fciv%5Foscuramento%5Fnoindex.pdf?ref=aggiornamenti.vm-associati.it)) per il quale l’oggetto del contratto è determinabile ai sensi dell’art. 1346 c.c. se, con riguardo agli interessi, gli stessi siano pattuiti sulla base di **criteri oggettivi che non diano luogo a margini di incertezza** e non sulla base di elementi indefiniti o rimessi alla discrezionalità di uno dei contraenti, la Suprema Corte ha ribadito che:

 (1) la mancata indicazione del tasso di leasing nel contratto **non determina la violazione dell’art. 117, comma 4, TUB**, qualora lo stesso **sia determinabile *per relationem***;

 (2) equivale a mancata pattuizione sugli interessi (che determina nullità della clausola e irrogazione della sanzione sostitutiva dell’applicazione dei tassi BOT) l’ipotesi in cui il tasso sia indicato nel contratto, ma porti adun ammontare del costo dell’operazione **variabile**, sì da ritenere che il prezzo dell’operazione risulti indeterminato o non corrispondente a quello su cui si è formata la volontà dell’utilizzatore.

In applicazione di tali assunti, la Corte ha ribadito che una clausola contrattuale che preveda **un meccanismo di indicizzazione della prestazione dovuta** deve comunque, a pena di nullità per indeterminabilità dell’oggetto del contratto, prevedere *ex ante* il criterio per determinare con esattezza ed in modo univoco gli importi che da essa discenderanno, non potendo lasciare invece aperte – in ragione della possibilità di optare per l’una o l’altra diversa formula di calcolo parimenti compatibile con la descrizione contrattuale della clausola – diverse soluzioni di risultato.