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# Serve la domanda di parte per la disapplicazione delle sanzioni tributarie
- URL: https://aggiornamenti.vm-associati.it/serve-la-domanda-di-parte-per-la-disapplicazione-delle-sanzioni-tributarie/
- Published: 2026-03-27T15:59:13.000Z
- Updated: 2026-03-27T15:59:13.000Z
- Author: Francesca Marchetti
- Tags: Giurisdizione e processo, Interessi e sanzioni, Diritto di difesa e principio del contraddittorio

Rilevato che in tema di applicazione delle sanzioni amministrative tributarie, vi è un contrasto di giurisprudenza circa la necessità (v. Cass. Sez. 5, n. 15406 del 2021 e, conformi, Cass, n. 14402 del 2016; Cass. n. 17195 del 2019), o meno (v. [Cass. Sez. 5, n. 2604 del 2024](https://www.osservatorio-giustiziatributaria.it/wp-content/uploads/2024/04/Cass.-2604-2024-disapplicazione-dufficio-delle-sanzioni.pdf?ref=aggiornamenti.vm-associati.it); Cass. n.2820 del 1995; Cass. n.2979 del 1990), di una domanda del contribuente al fine di attivare il potere di disapplicazione delle sanzioni tributarie per l'obiettiva incertezza normativa, [**Cass. civ., Sez. V, Ord., 17/02/2026, n. 3466**](https://www.fiscooggi.it/portale/-/l-obiettiva-incertezza-normativa-non-%C3%A8-rilevabile-d-ufficio?ref=aggiornamenti.vm-associati.it) riafferma la necessità della domanda di parte.

La Sezione tributaria, “in superamento al contrasto giurisprudenziale”, fa proprio il seguente principio di diritto "*Al fine di attivare il potere del giudice di disapplicazione per obiettiva incertezza normativa - potere conferito dall'art. 8 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e ribadito, con più generale portata, dall'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, e quindi dall'art. 10, comma 3, del D.Lgs. 27 luglio 2000, n. 212* (*rectius*, l. 212/2000, n.d.r.) - *è necessaria la tempestiva domanda del contribuente, non essendo questione rilevabile d'ufficio*".

La soluzione proposta è, secondo il Collegio, (l’unica?) conforme ai principi della domanda e della parità delle armi, al diritto di difesa ex art. 24 della Costituzione, all’equo processo delineato dell’art. 6 della Carta Europea dei diritti dell’Uomo (diritto ad un equo processo) e all’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (diritto ad un ricorso effettivo e a un giudice imparziale). Grava dunque sul contribuente l'onere di allegare la ricorrenza degli elementi che consentono alle Corti tributarie di esercitare il potere di disapplicare le sanzioni, e cioè la sussistenza di una pluralità di prescrizioni il cui coordinamento sia concettualmente difficoltoso, per l'equivocità del loro contenuto derivante da elementi positivi di confusione.