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# Rimborso dei costi up-front in caso di estinzione anticipata dei contratti di credito al consumatore
- URL: https://aggiornamenti.vm-associati.it/rimborso-dei-costi-up-front-in-caso-di-estinzione-anticipata-dei-contratti-di-credito-al-consumatore/
- Published: 2026-01-30T12:00:00.000Z
- Updated: 2026-03-25T14:48:51.000Z
- Author: Ernesta Visentini
- Tags: Contratti bancari e finanziari, Tutela dei consumatori, Credito al consumo, TUB

Con [sentenza n. 1025 del 20.11.2025](http://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2025/12/App.-Torino-Sez.-I-20-novembre-2025-n.-1025.pdf?ref=aggiornamenti.vm-associati.it) la Corte d’Appello di Torino consolida l’orientamento della giurisprudenza secondo il quale l’art. 125 *sexies* TUB, che ha trasposto nel nostro ordinamento l’art. 16 della [Direttiva 2008/48/CE](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0048&ref=aggiornamenti.vm-associati.it) (“CCD”) in materia di contratti di credito ai consumatori, va inteso nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il **diritto del consumatore alla restituzione proporzionale dei costi sostenuti** include tutti i costi posti a carico del consumatore, senza distinzione tra costi *recurring* e costi *up-front*, in conformità con l’interpretazione della norma comunitaria fornita dalla CGUE con [sentenza del 11.9.2019, ***Lexitor***, C-383/18](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62018CJ0383&ref=aggiornamenti.vm-associati.it).

La sentenza torinese afferma che, dopo la pubblicazione della sentenza *Lexitor,* non poteva sorgere alcuna incertezza in merito all’obbligo del finanziatore di rimborsare anche i costi *up-front*, poiché l’illegittimità costituzionale della contrastante normativa nazionale (art. 11 *octies* c. 2 d.l. n. 73 del 25.5.2021) doveva desumersi dal principio di gerarchia delle fonti anche prima della pronuncia della [Corte Costituzionale n. 263 del 22.12.2022](https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2022/263?ref=aggiornamenti.vm-associati.it). Sono inoltre chiariti altri aspetti: il finanziamento con cessione del quinto dello stipendio o della pensione non rientra nelle esenzioni previste dall’art. 2, par. 2, lett. l) della Direttiva 2008/48/CE, e pertanto soggiace alla disciplina del credito al consumo; le commissioni di intermediazione e i premi assicurativi versati a terzi costituiscono componenti del costo totale del credito che il consumatore ha sostenuto e che gli deve essere proporzionalmente rimborsato.

A dissipare ogni dubbio sul perimetro dei rimborsi dovuti è comunque intervenuta la [Direttiva UE 2023/2225](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L%5F202302225&ref=aggiornamenti.vm-associati.it) (“**CCD2**”), volta rafforzare la protezione del consumatore e a tenere conto delle trasformazioni dovute alla progressiva digitalizzazione dei mercati, la quale ha recepito definitivamente a livello legislativo i principi stabiliti dalla sentenza *Lexitor*. La CCD2 abroga la CCD con decorrenza dal 20.11.2026, ma le disposizioni nazionali di recepimento della CCD continueranno ad applicarsi ai contratti di credito in corso al 20.11.2026.

La CCD2 è in via di recepimento in Italia. Il Governo, al quale è stata conferita delega con L. n. 91 del 13.6.2025 (art. 4), lo scorso novembre ha sottoposto al parere parlamentare uno [Schema di decreto legislativo di recepimento della CCD2](https://www.dirittobancario.it/wp-content/uploads/2025/10/Atto-del-Governo-sottoposto-a-parere-parlamentare-n.-321-ottobre-2025.pdf?ref=aggiornamenti.vm-associati.it) recante modifiche a diversi corpi normativi, tra cui principalmente il TUB. Con riferimento all’estinzione anticipata dei finanziamenti, il nuovo art. 125 *sexies* è riformulato in modo da superare le numerose questioni affrontate dalla casistica giurisprudenziale sul tema.