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# Riforma della responsabilità erariale e polizze assicurative
- URL: https://aggiornamenti.vm-associati.it/riforma-della-responsabilita-erariale-e-polizze-assicurative/
- Published: 2026-02-23T15:00:00.000Z
- Updated: 2026-03-25T14:40:54.000Z
- Author: Alfonso Papa Malatesta
- Tags: Contabilità pubblica e giustizia contabile, Accertamento e riscossione, Concessionari della riscossione, Responsabilità e danno erariale

L’art. [1 della legge 7 gennaio 2026 n. 1](https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2026/01/07/25G00211/sg?ref=aggiornamenti.vm-associati.it), che ha rimodellato, tra l’altro, la responsabilità amministrativa e per **danno erariale** (vedi [Aggiornamenti del 30.1.2026](https://issuu.com/vma%5Fprova/docs/aggiornamenti%5Fvma%5F7%5F30.01.2026?fr=sMzE0MDkwMzY3MDE&ref=aggiornamenti.vm-associati.it)), ha introdotto, al [comma 4-bis dell’art 1 della l. n. 20/1994](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-01-14;20!vig=2026-02-22&ref=aggiornamenti.vm-associati.it), una norma che impone all’agente contabile, prima ancora di assumere l’incarico che comporti la gestione di risorse pubbliche, l’obbligo di stipulare una **polizza assicurativa** a copertura dei danni patrimoniali cagionati dallo stesso all’amministrazione per **colpa grave**.

I [lavori preparatori della legge](https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/FascicoloSchedeDDL/ebook/59070.pdf?ref=aggiornamenti.vm-associati.it) indicano come l’intenzione fosse quella di considerare come ambito soggettivo d’applicazione specificamente i [dirigenti persone fisiche della p.a.](https://www.corteconti.it/Download?id=4ac036c0-ac49-4c8a-8bf7-c1aaf2cf94d1&ref=aggiornamenti.vm-associati.it), ma la formulazione finale della disposizione non sembra permettere questa delimitazione soggettiva, per cui l’obbligo potrebbe essere ritenuto applicabile a qualunque agente contabile, **inclusi i concessionari della riscossione**. Sarà utile monitorare come la prassi e la giurisprudenza andranno in proposito ad orientarsi. Ecco il testo dell’art. 1, co. 4-bis: “*Chiunque assuma un incarico che comporti la gestione di risorse pubbliche dalla quale discenda la sua sottoposizione alla giurisdizione della Corte dei Conti è tenuto a stipulare, prima dell’assunzione dell’incarico, una polizza assicurativa a copertura dei danni patrimoniali cagionati dallo stesso all’amministrazione per colpa grave. Nei procedimenti per i danni patrimoniali, l’impresa di assicurazione è litisconsorte necessario*”.