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# Prime applicazioni del potere riduttivo da parte del giudice erariale alla luce della L.1/2026
- URL: https://aggiornamenti.vm-associati.it/prime-applicazioni-del-potere-riduttivo-da-parte-del-giudice-erariale-alla-luce-della-l-1-2026/
- Published: 2026-03-27T16:03:36.000Z
- Updated: 2026-03-27T16:03:36.000Z
- Author: Giorgia Marra
- Tags: Contabilità pubblica e giustizia contabile, Corte dei Conti, Responsabilità e danno erariale

Con [L. 1/2026](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2026-01-07;1!vig=&ref=aggiornamenti.vm-associati.it), il legislatore ha novellato la [L. 20/1994](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-01-14;20&ref=aggiornamenti.vm-associati.it) intervenendo su svariati istituti della responsabilità erariale e del processo contabile. Tra essi, si segnala la revisione della disciplina in tema di potere di riduzione dell’addebito da parte del giudice contabile ([art. 1 commi 1-bis e 1-octies L. 20/1994](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-01-14;20&ref=aggiornamenti.vm-associati.it)). La novella ha già determinato alcuni dubbi interpretativi: in particolare, in ordine alla configurazione di un “obbligo” in capo al giudice contabile di ridurre l’addebito nei limiti di legge (condannando al pagamento di un importo non superiore al 30% del danno e comunque al doppio della retribuzione lorda annua), salvi i casi di dolo o illecito arricchimento.

In proposito, la Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia, nella [sentenza n. 41/2026](https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/LOMBARDIA/SENTENZA/41/2026?ref=aggiornamenti.vm-associati.it), ha ritenuto, alla luce della formulazione introdotta dalla novella, che il potere riduttivo sia effettivamente “*obbligatorio*”, e che esso configuri dunque “*un “dovere” di riduzione*” per il giudice. 

Si riscontrano tuttavia sul punto opinioni divergenti, che aprono a futuri contrasti giurisprudenziali. Si segnala in particolare Corte dei conti Sezione giurisdizionale per la [Regione Lazio, sentenzan.82/2026](https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/LAZIO/SENTENZA/82/2026?ref=aggiornamenti.vm-associati.it) che, sebbene in *obiter dictum*, ritiene doverosa una reinterpretazione costituzionalmente ed euro-unitariamente orientata della citata riforma del 2026, dovendo intendersi necessariamente discrezionale l’esercizio di tale potere.