Omesso riversamento dell’imposta di soggiorno da parte di gestori di strutture ricettive: la Corte dei conti declina la giurisdizione
La Corte dei Conti, Sezione Seconda Giurisdizionale Centrale d’Appello, sent. 51/2026, e Sezione Prima Centrale d’Appello, sent. 61/2026 conformandosi ad un recente arresto della Suprema Corte di Cassazione (Cass. SS.UU. ord. n. 1527/2026, su cui si v. il contributo del 27.03.2026), ha declinato la propria giurisdizione in favore del giudice tributario in ordine a giudizi per omesso riversamento ai Comuni di somme percepite a titolo di imposta di soggiorno da parte di gestori di strutture ricettive.
In entrambe le pronunzie la Corte ha preso atto dell’intervenuto mutamento nella giurisprudenza di legittimità, a seguito della novella attuata con l’art. 180 comma 3 d.l. 34/2020 (che ha introdotto il comma 1-ter dell’art. 4 d.lgs. 23/2011), ed affermato che, posta la natura tributaria di tale obbligo di riversamento, essi non sono agenti contabili ma responsabili di imposta, con conseguente attrazione delle liti tra questi e gli Enti impositori alla giurisdizione tributaria.