Offerte che prevedono l’utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale negli appalti pubblici: la sentenza del Consiglio di Stato.

Con la sentenza n. 8092 del 20 ottobre 2025, il Consiglio di Stato conferma la sentenza del TAR Lazio di rigetto dell’impugnazione promossa dalla concorrente non aggiudicataria di una gara pubblica, avente ad oggetto i servizi di pulizia e sanificazione per gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, avverso il giudizio di congruità formulato dalla stazione appaltante a favore delle offerte proposte da due imprese aggiudicatarie. La stazione appaltante aveva ritenuto attendibili (e valutato positivamente) le previsioni effettuate da una delle due aggiudicatarie in relazione all’utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale nella propria offerta (nello specifico, “Chat GPT-4 e Open AI”), mentre l’impresa ricorrente ne censurava l’incongruenza, contestando che gli strumenti di IA indicati nell’offerta fossero in grado di svolgere le attività previste.

Ribadendo il principio secondo cui il giudice amministrativo può sindacare le valutazioni della PA in tema di verifica dell'anomalia dell'offerta solo sotto il profilo della logicità, ragionevolezza e adeguatezza dell'istruttoria, e non della congruità dell'offerta e delle singole voci, il CdS si limita a rigettare l’interpretazione proposta dalla ricorrente affermando, da un lato, che il punteggio attribuito per l’utilizzo dell’IA non era stato determinante nella valutazione dell’offerta della concorrente aggiudicatarie, e, dall’altro lato, che la gara aveva ad oggetto l’affidamento di un accordo quadro, nel quale sono definiti i termini generali dello scambio, rimandando a successivi contratti attuativi la determinazione esatta dei prodotti o dei servizi.

Pur nei limiti propri di tale pronuncia, dalla stessa è comunque possibile ricavare un importante portato, ossia che l’impiego di strumenti tecnologici innovativi non deve essere considerato aprioristicamente in senso positivo o negativo, ma dev’essere valutato caso per caso e ammesso solo se coerente con gli obiettivi contrattuali. Si ricorda poi che l’impiego di tecnologie di IA in appalti pubblici può avvenire solo previa autorizzazione della stazione appaltante, come ribadito dalla Legge n. 132/2025 sull’IA, nonché conformemente ai principi previsti dal neo-introdotto art. 30 del Codice dei contratti pubblici.

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