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# Nuove protezioni per i consumatori: norme contro il greenwashing e maggiori garanzie di corretta informazione e trasparenza
- URL: https://aggiornamenti.vm-associati.it/nuove-protezioni-per-i-consumatori-norme-contro-il-greenwashing-e-maggiori-garanzie-di-corretta-informazione-e-trasparenza/
- Published: 2026-04-27T09:36:27.000Z
- Updated: 2026-04-27T09:36:27.000Z
- Author: Annalisa Stirpe
- Tags: Tutela dei consumatori, Codice del consumo, Greenwashing, Pratiche ingannevoli, Obblighi di trasparenza

Il [d.lgs. n. 30 del 20/2/2026](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-02-20;30!vig=&ref=aggiornamenti.vm-associati.it) modifica il codice del consumo ([d.lgs. n. 206/2005](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206&ref=aggiornamenti.vm-associati.it)) per recepire la [direttiva (UE) 2024/825](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/ALL/?uri=CELEX:32024L0825&ref=aggiornamenti.vm-associati.it) contro il **greenwashing** (marketing ingannevole per costruire un’immagine ecologica positiva non veritiera) e per garantire maggiore **trasparenza** e protezione ai consumatori dalle **pratiche sleali**.

Tra le principali novità, vi è l’introduzione di concetti giuridici nuovi, come quelli di “**asserzione ambientale**” (messaggio commerciale, a carattere non obbligatorio, avente ad oggetto l’impatto ambientale) o “**etichetta di sostenibilità**” (marchio di fiducia, di qualità o equivalente, a carattere volontario, avente ad oggetto caratteristiche ambientali) o di “**durabilità**” (capacità dei beni di mantenere le loro specifiche funzioni e prestazioni attraverso un uso normale).

Con riguardo alle pratiche **commerciali scorrette**, si specifica che possono risultare **ingannevoli** pratiche:

\- idonee ad indurre in errore il consumatore sulle caratteristiche principali del prodotto;

\- volte alla formulazione di un’asserzione ambientale relativa a prestazioni ambientali future senza includere impegni chiari, oggettivi, disponibili e verificabili;

\- che pubblicizzanocome vantaggi elementi irrilevanti che non derivano da caratteristiche del prodotto o dell'impresa.

Tra le pratiche commerciali considerate **sempre ingannevoli** si includono fattispecie come:

\- asserzioni ambientali generiche non dimostrabili:

\- uso di etichette di sostenibilità non certificate;

\- indicazione che un prodotto nel complesso è “green” quando solo una sua componente lo è;

\- comunicazioni ingannevoli sulla durata del prodotto, possibilità di riparazione o obsolescenza;

\- omissioni informative su effetti negativi degli aggiornamenti software e divieto di presentare un aggiornamento come necessario se è solo opzionale.

Quanto agli **obblighi informativi e di comunicazione**, si fissano regole più stringenti in relazione ad aspetti quali la durata dei prodotti, la possibilità di riparazione, gli aggiornamenti software per beni con elementi digitali e contenuti o servizi digitali, l’impatto ambientale e la circolarità, le modalità di pagamento, di consegna e di reclamo, la garanzia legale di conformità e la garanzia commerciale di durabilità (in allegato si prevedono i modelli grafici di **avviso armonizzato** ed **etichetta armonizzata**).

Le nuove disposizioni saranno pienamente applicabili dal 27/9/2026, per consentire alle imprese l’adeguamento.