> ## Content Index
> Fetch the complete content index at: https://aggiornamenti.vm-associati.it/llms.txt
> Use this file to discover other available public pages before exploring further.

# NIS2: pende il termine per procedere alla prima categorizzazione delle attività e dei servizi offerti dai soggetti NIS
- URL: https://aggiornamenti.vm-associati.it/nis2-pende-il-termine-per-procedere-alla-prima-categorizzazione-delle-attivita-e-dei-servizi-offerti-dai-soggetti-nis/
- Published: 2026-05-29T14:47:48.000Z
- Updated: 2026-05-29T14:47:48.000Z
- Author: Valentina Garilli
- Tags: Transizione digitale, ACN, Cybersicurezza, NIS2

Il **1° maggio 2026** si è aperta la prima finestra temporale per completare, **entro il 30 giugno 2026**, l’attività di [**elencazione e categorizzazione delle attività e dei servizi**](https://www.acn.gov.it/portale/nis/categorizzazione?ref=aggiornamenti.vm-associati.it) dei soggetti NIS, per il tramite della Piattaforma tenuta dall’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN).

Come già affrontato nel contributo del[ 23.2.2026](https://aggiornamenti.vm-associati.it/nis-2/), la [Direttiva NIS2](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022L2555&ref=aggiornamenti.vm-associati.it) ha introdotto nuovi obblighi di **gestione del rischio per la sicurezza informatica** e di **notifica degli incidenti informatici** ed è stata recepita a livello interno dal [D. Lgs. n. 138/2024, **Decreto NIS**](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-04;138&ref=aggiornamenti.vm-associati.it).

Gli adempimenti imposti alle imprese che rientrano nell’ambito di applicazione della disciplina (i soggetti NIS) sono molteplici e tra questi rilevano anche le attività che le stesse devono svolgere sulla **Piattaforma ACN**, che costituisce il principale (e unico) canale di comunicazione tra il soggetto NIS e l’Agenzia. Tra le attività da compiere, la più importante è la **Registrazione**, che dev’essere effettuata tra gennaio e febbraio di ogni anno, a cui si aggiunge poi l’**Aggiornamento annuale**, da completare tra il 15 aprile e il 31 maggio con l’inserimento di nuove informazioni, come l’elenco dei componenti degli organi di amministrazione e direttivi e, da ultimo, i referenti CSIRT e l’elenco dei fornitori rilevanti NIS (cfr. [Determinazione ACN 127437/2026](https://www.acn.gov.it/portale/documents/d/guest/detacn%5Fpiattaformanis%5F251218-v9%5Fsigned?ref=aggiornamenti.vm-associati.it)).

Di recentissima introduzione è invece la funzionalità legata all’**elencazione e categorizzazione delle attività e dei servizi**. Queste attività sono previste già a livello legislativo dall’[art. 30, Decreto NIS](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-04;138&ref=aggiornamenti.vm-associati.it), e sono finalizzate a determinare l’adeguatezza e la proporzionalità delle misure tecniche, operative e organizzative che un soggetto NIS deve adottare per gestire i rischi per la sicurezza informatica e ridurre al minimo l’impatto degli incidenti ([artt. 24, co. 1](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-04;138&ref=aggiornamenti.vm-associati.it), e [31, Decreto NIS](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-04;138&ref=aggiornamenti.vm-associati.it)). L’elencazione è diretta alla successiva attribuzione, a ciascuna attività e servizio, di diverse “**categorie di rilevanza**”, le quali misurano «*l’impatto di una possibile compromissione dell’attività o del servizio sulla capacità del soggetto di svolgere correttamente le attività e i servizi NIS*» (cfr. [Determinazione 155238/2026](https://www.acn.gov.it/portale/documents/d/guest/detacn%5Fcategorizzazione%5F260409-v8%5Fsigned?ref=aggiornamenti.vm-associati.it) e relativi [allegati](https://www.acn.gov.it/portale/nis/la-normativa?ref=aggiornamenti.vm-associati.it)). L’attività di categorizzazione è svolta dal soggetto NIS sulla base del modello di categorizzazione predisposto dall’ACN, di cui alla [Determinazione 155238/2026](https://www.acn.gov.it/portale/documents/d/guest/detacn%5Fcategorizzazione%5F260409-v8%5Fsigned?ref=aggiornamenti.vm-associati.it), nonché alle relative [Linee Guida NIS](https://www.acn.gov.it/portale/documents/d/guest/modello-di-categorizzazione-nis-guida-alla-lettura?ref=aggiornamenti.vm-associati.it).

Anche in questo caso, la mancata elencazione o categorizzazione delle attività e dei servizi NIS è sanzionabile ai sensi dell’[art. 38, co. 10 e 11, Decreto NIS](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-04;138&ref=aggiornamenti.vm-associati.it).