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# NIS 2: sta per scadere il termine per procedere alla registrazione sul Portale dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale per i soggetti NIS
- URL: https://aggiornamenti.vm-associati.it/nis-2/
- Published: 2026-02-23T16:30:00.000Z
- Updated: 2026-03-25T14:41:33.000Z
- Author: Valentina Garilli
- Tags: Transizione digitale, NIS2, ACN, Cybersicurezza

Il **28 febbraio 2026** si chiude (per l’anno 2026) la finestra temporale per [**la registrazione sul Portale ACN**](https://www.acn.gov.it/portale/nis/registrazione?ref=aggiornamenti.vm-associati.it) per le imprese che rientrano nell’ambito di applicazione del [D. Lgs. n. 138/2024, **Decreto NIS**](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-04;138&ref=aggiornamenti.vm-associati.it), in materia di obblighi relativi alla cybersicurezza. Il Decreto NIS ha recepito la Direttiva NIS 2 ([Direttiva 2022/2555](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/ALL/?uri=celex:32022L2555&ref=aggiornamenti.vm-associati.it), che ha sostituito la prima Direttiva NIS, la Direttiva 2016/1148) introducendo obblighi più stringenti relativamente alla **gestione del rischio per la sicurezza informatica** e alla **notifica degli incidenti informatici**, ma soprattutto estendendo l’ambito soggettivo di applicazione della disciplina a tanti altri settori economici che prima non erano contemplati, rendendo il presente adempimento sempre più di **interesse generale**. È lo stesso Decreto, all’art. 7, a disporre che, dal 1° gennaio al 28 febbraio di ogni anno successivo alla sua entrata in vigore, le imprese che rientrano nel relativo ambito di applicazione (secondo i criteri di cui agli artt. 3 e ss., Decreto NIS) si registrino sull’apposito Portale dell’ACN, senza che sia necessario ricevere alcuna comunicazione o “invito” da parte dell’Agenzia, bensì procedendo in autonomia ad una prima autovalutazione, che dovrà ricevere poi la validazione dell’ACN stessa.

I potenziali soggetti NIS devono procedere alla registrazione seguendo le disposizioni operative di cui alla [Determinazione ACN n. 379887 del 18 dicembre 2025](https://www.acn.gov.it/portale/documents/d/guest/detacn%5Fpiattaformanis%5F251218-v9%5Fsigned?ref=aggiornamenti.vm-associati.it) (ultima versione della Determinazione, che viene aggiornata costantemente) per quanto attiene alle modalità di utilizzo e accesso al Portale e alle informazioni che devono essere fornite. A seguito della registrazione, entro il 31 marzo (cfr. sempre art. 7, Decreto NIS) l’ACN comunicherà a ciascun soggetto se rientra effettivamente nell’ambito di applicazione NIS e se vi rientra come **soggetto “essenziale” o “importante”** (questa distinzione rileva, ad esempio, in relazione all’estensione dei poteri di vigilanza dell’ACN e all’ammontare delle sanzioni amministrative comminabili).

Oltre all’obbligo di registrazione in capo ai nuovi soggetti NIS, sempre entro il 28 febbraio 2026 **anche i soggetti NIS già registrati** sono tenuti a procedere all’**aggiornamento delle informazioni** comunicate in sede di registrazione, tra cui, ad esempio, la ragione sociale, gli indirizzi e recapiti e la figura del punto di contatto.

Si ricorda infine che la mancata registrazione, o il mancato aggiornamento delle informazioni nei termini, sono sanzionabili ai sensi dell’art. 38, co. 10 e 11, Decreto NIS, con una sanzione amministrativa pecuniaria il cui ammontare varia a seconda che l’impresa sia un soggetto essenziale o importante.