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# Mutui fondiari Barclays indicizzati al franco svizzero: nulle le clausole sulla doppia indicizzazione finanziaria e valutaria
- URL: https://aggiornamenti.vm-associati.it/mutui-fondiari-barclays-indicizzati-al-franco-svizzero-nulle-le-clausole-sulla-doppia-indicizzazione-finanziaria-e-valutaria/
- Published: 2026-02-23T08:00:00.000Z
- Updated: 2026-03-25T14:36:57.000Z
- Author: Davide Galofaro
- Tags: Contratti bancari e finanziari, Contratti di mutuo, Tutela dei consumatori

Con [sentenza n. 3602 del 13.9.2025](http://www.tuconfin.it/wp-content/uploads/2025/10/Sentenza-n.36022025-pubbl.-il-13.09.2025-Tribunale-di-Salerno.pdf?ref=aggiornamenti.vm-associati.it), il **Tribunale di Salerno** è intervenuto sui mutui fondiari con **doppia indicizzazione** al tasso Libor CHF e al cambio franco svizzero/euro offerti da Barclays tra il 2003 e il 2010, dichiarando l’**illegittimità delle clausole relative al meccanismo di indicizzazione valutaria** per violazione delle norme poste a tutela del consumatore (artt. 34 e 35 Codice del consumo e artt. 4 e 5 Dir. 93/13/CEE)**.**

 Il prodotto, offerto come sicuro e conveniente, si è rivelato particolarmente oneroso per i mutuatari, non solo per il tasso variabile, ma soprattutto per l’indicizzazione al franco svizzero, che negli anni si è fortemente apprezzato sull’euro. Ne sono derivati maggiori costi per il consumatore in caso di estinzione anticipata e incrementi della rata mensile, mediante un complesso sistema di conguagli su un conto deposito accessorio.

 Il Tribunale, richiamando il principio espresso dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 23655/2021, ha dichiarato nulle le clausole contestate per **difetto di trasparenza** e in quanto idonee a generare un **significativo squilibrio** a danno del consumatore. Il contratto, infatti, non illustra in modo chiaro il funzionamento della doppia indicizzazione, né i meccanismi di conguaglio e rivalutazione, impedendo al consumatore di comprendere i rischi legati al tasso di interesse e di cambio e le possibili ricadute economiche, fino all’eventualità di dover restituire un capitale superiore a quello ricevuto.

 Il Tribunale ha inoltre stabilito che le clausole in questione sono idonee a determinare un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, in quanto l’alea del cambio è posta unilateralmente a carico del consumatore: mentre la prestazione della banca non è indicizzata ed è resa con l’erogazione del finanziamento, **il consumatore rimane esposto per l’intera durata del rapporto a una doppia alea**.

 Accertata l’inefficacia delle clausole, il Tribunale ha applicato il **rimedio della nullità di protezione** previsto dal Codice del Consumo, che consente di colpire le sole clausole vessatorie senza travolgere l’intero contratto, e ha ordinato a Barclays la restituzione delle somme versate sulla base delle clausole nulle, oltre al pagamento degli interessi.