# Aggiornamenti VMA > Aggiornamenti in tema di diritto delle società, tributario, civile, regolamentare e delle Autorità ed Agenzie governative, proprietà intellettuale, nuove tecnologie, fondi pensione e previdenza complementare, riscossione e contabilità pubblica. Public Ghost content for AI and LLM tooling. This file includes a bounded export of public pages first, then recent public posts. Append `.md` to any post or page URL to get the content in Markdown (for example, `/example-post.md`). ## Pages ### About this site URL: https://aggiornamenti.vm-associati.it/about/ Last updated: 2026-03-24T19:42:10.000Z Gli Aggiornamenti segnalano alcune novità esaminate nel corso dell’attività dello [Studio Visentini Marchetti e Associati](https://www.vm-associati.eu/?ref=aggiornamenti.vm-associati.it). Si resta a disposizione per approfondimenti riguardo alle stesse: [aggiornamenti@vm-associati.it](mailto:aggiornamenti@vm-associati.it) ### Le Sezioni degli Aggiornamenti VMA URL: https://aggiornamenti.vm-associati.it/sezioni-degli-aggiornamenti/ Last updated: 2026-04-27T14:29:10.000Z - [Società e mercato dei capitali ](https://aggiornamenti.vm-associati.it/tag/societa-e-mercato-dei-capitali/) - [Contratti bancari e finanziari](https://aggiornamenti.vm-associati.it/tag/contratti-bancari-e-finanziari/) - [Obbligazioni e contratti](https://aggiornamenti.vm-associati.it/tag/obbligazione-e-contratti/) - [Concorrenza e mercato](https://aggiornamenti.vm-associati.it/tag/concorrenza-e-mercato/) - [Imposte e tributi](https://aggiornamenti.vm-associati.it/tag/imposte-e-tributi/) - [Riscossione delle entrate e rapporti con gli Enti creditori](https://aggiornamenti.vm-associati.it/tag/riscossione-delle-entrate-e-rapporti-con-gli-enti-creditori/) - [Enti locali](https://aggiornamenti.vm-associati.it/tag/enti-locali/) - [Fondi pensione e previdenza complementare](https://aggiornamenti.vm-associati.it/tag/fondi-pensione-e-previdenza-complementare/) - [Fondi sanitari e sanità integrativa](https://aggiornamenti.vm-associati.it/tag/fondi-sanitari-e-sanita-integrativa/) - [Giurisdizione e processo](https://aggiornamenti.vm-associati.it/tag/giurisdizione-e-processo/) - [Codice dei contratti pubblici](https://aggiornamenti.vm-associati.it/tag/codice-dei-contratti-pubblici/) - [Contabilità pubblica e giustizia contabile](https://aggiornamenti.vm-associati.it/tag/contabilita-pubblica-e-giustizia-contabile/) - [Transizione digitale](https://aggiornamenti.vm-associati.it/tag/transizione-digitale/) - [Proprietà intellettuale](https://aggiornamenti.vm-associati.it/tag/proprieta-intellettuale/) - [Diritti della personalità](https://aggiornamenti.vm-associati.it/tag/diritti-della-personalita/) - [Protezione dei dati personali](https://aggiornamenti.vm-associati.it/tag/protezione-dei-dati-personali/) - [Ambiente](https://aggiornamenti.vm-associati.it/tag/ambiente/) ### I Curatori degli Aggiornamenti VMA URL: https://aggiornamenti.vm-associati.it/gli-autori-degli-aggiornamenti/ Last updated: 2026-04-27T14:27:32.000Z - [Michela Bassani ](https://aggiornamenti.vm-associati.it/author/michela/)(MB) - [Andrea Di Gialluca](https://aggiornamenti.vm-associati.it/author/andrea/) (ADG) - [Lorenza Filippone ](https://aggiornamenti.vm-associati.it/author/lorenza/)(LF) - [Davide Galofaro](https://aggiornamenti.vm-associati.it/author/davide/) (DG) - [Valentina Garilli](https://aggiornamenti.vm-associati.it/author/valentina/) (VG) - [Mario Manna](https://aggiornamenti.vm-associati.it/author/mario/) (MM) - [Francesca Marchetti](https://aggiornamenti.vm-associati.it/author/francesca/) (FM) - [Giorgia Marra](https://aggiornamenti.vm-associati.it/author/giorgia/) (GM) - [Alfonso Papa Malatesta](https://aggiornamenti.vm-associati.it/author/alfonso-2/) (APM) - [Michele Maria Rossi](https://aggiornamenti.vm-associati.it/author/michele/) (MMR) - [Eugenio Ruggiero](https://aggiornamenti.vm-associati.it/author/eugenio/) (ER) - [Federica Sisca](https://aggiornamenti.vm-associati.it/author/federica/) (FS) - [Annalisa Stirpe](https://aggiornamenti.vm-associati.it/author/annalisa/) (AS) - [Enrico Tonelli](https://aggiornamenti.vm-associati.it/author/enrico/) (ET) - [Ernesta Visentini](https://aggiornamenti.vm-associati.it/author/ernesta/) (EV) ### Tutti gli Aggiornamenti VMA URL: https://aggiornamenti.vm-associati.it/tutti-gli-aggiornamenti-vma/ Last updated: 2026-07-29T09:54:40.000Z - [Aggiornamenti VMA - 29 luglio 2026](https://aggiornamenti.vm-associati.it/aggiornamenti-vma-29-luglio-2026/) - [Aggiornamenti VMA - 30 giugno 2026](https://aggiornamenti.vm-associati.it/aggiornamenti-vma-30-giugno-2026/) - [Aggiornamenti VMA - 29 maggio 2026](https://aggiornamenti.vm-associati.it/aggiornamenti-vma-29-maggio-2026-2/) - [Aggiornamenti VMA - 27 aprile 2026](https://aggiornamenti.vm-associati.it/aggiornamenti-vma-27-aprile-2026/) - [Aggiornamenti VMA - 27 marzo 2026](https://aggiornamenti.vm-associati.it/aggiornamenti-vma-27-marzo-2026/) - [Aggiornamenti VMA - 23 febbraio 2026](https://aggiornamenti.vm-associati.it/aggiornamenti-febbraio-2026/) - [Aggiornamenti VMA - 30 gennaio 2026](https://aggiornamenti.vm-associati.it/aggiornamenti-vma-30-gennaio-2026/) ### 23/02/2026 URL: https://aggiornamenti.vm-associati.it/n8/ Last updated: 2026-03-09T12:19:34.000Z [Aggiornamenti VMA\_n8\_23.02.2026Aggiornamenti VMA\_n8\_23.02.2026.pdf606 KBdownload-circle](https://aggiornamenti.vm-associati.it/content/files/2026/03/Aggiornamenti-VMA%5Fn8%5F23.02.2026-1.pdf "Download") ![](https://storage.ghost.io/c/ac/8f/ac8f367e-43a4-4acb-ab87-f45eae0886e5/content/images/2026/03/IMG_4267-1--1.jpg) ### 27/03/2026 URL: https://aggiornamenti.vm-associati.it/n9/ Last updated: 2026-03-27T16:48:18.000Z [Aggionarmenti VMA\_n9\_27.3.2026Aggionarmenti VMA\_n9\_27.3.2026.pdf697 KBdownload-circle](https://aggiornamenti.vm-associati.it/content/files/2026/03/Aggionarmenti-VMA%5Fn9%5F27.3.2026.pdf "Download") ![](https://storage.ghost.io/c/ac/8f/ac8f367e-43a4-4acb-ab87-f45eae0886e5/content/images/2026/03/IMG_4267-1--1.jpg) ### 27/04/2026 URL: https://aggiornamenti.vm-associati.it/n10/ Last updated: 2026-04-27T10:33:02.000Z [Aggionarmenti VMA\_n10\_27.4.2026Aggionarmenti VMA\_n10\_27.4.2026.pdf655 KBdownload-circle](https://aggiornamenti.vm-associati.it/content/files/2026/04/Aggionarmenti-VMA%5Fn10%5F27.4.2026-2.pdf "Download") ![](https://storage.ghost.io/c/ac/8f/ac8f367e-43a4-4acb-ab87-f45eae0886e5/content/images/2026/03/IMG_4267-1--1.jpg) ### 29/05/2026 URL: https://aggiornamenti.vm-associati.it/n11/ Last updated: 2026-05-29T13:58:31.000Z [Aggionarmenti VMA\_n11\_29.5.2026Aggionarmenti VMA\_n11\_29.5.2026.pdf533 KBdownload-circle](https://aggiornamenti.vm-associati.it/content/files/2026/05/Aggionarmenti-VMA%5Fn11%5F29.5.2026.pdf "Download") ![](https://storage.ghost.io/c/ac/8f/ac8f367e-43a4-4acb-ab87-f45eae0886e5/content/images/2026/03/IMG_4267-1--1.jpg) ### 30/06/2026 URL: https://aggiornamenti.vm-associati.it/n6/ Last updated: 2026-06-30T08:28:16.000Z [Aggionarmenti VMA\_n6\_30.6.2026Aggionarmenti VMA\_n6\_30.6.2026.pdf406 KBdownload-circle](https://aggiornamenti.vm-associati.it/content/files/2026/06/Aggionarmenti-VMA%5Fn6%5F30.6.2026.pdf "Download") ![](https://storage.ghost.io/c/ac/8f/ac8f367e-43a4-4acb-ab87-f45eae0886e5/content/images/2026/03/IMG_4267-1--1.jpg) ### Tribunale Viterbo, sentenza n. 592 del 30.9.2025 (clausola vessatoria nei contratti online; download) URL: https://aggiornamenti.vm-associati.it/tribunale-viterbo-sentenza-n-592-del-30-9-2025-clausola-vessatoria-nei-contratti-online-download/ Last updated: 2026-07-26T18:07:00.000Z [SENTENZA\_TRIBUNALE\_DI\_VITERBO\_N.\_592\_30\_09\_2025downloadSENTENZA\_TRIBUNALE\_DI\_VITERBO\_N.\_592\_30\_09\_2025.pdf242 KBdownload-circle](https://aggiornamenti.vm-associati.it/content/files/2026/07/SENTENZA%5FTRIBUNALE%5FDI%5FVITERBO%5FN.%5F592%5F30%5F09%5F2025.pdf "Download") ### 29/07/2026 URL: https://aggiornamenti.vm-associati.it/n13/ Last updated: 2026-07-29T08:49:50.000Z [Aggionarmenti VMA\_n13\_29.7.2026Aggionarmenti VMA\_n13\_29.7.2026.pdf461 KBdownload-circle](https://aggiornamenti.vm-associati.it/content/files/2026/07/Aggionarmenti-VMA%5Fn13%5F29.7.2026.pdf "Download") ![](https://storage.ghost.io/c/ac/8f/ac8f367e-43a4-4acb-ab87-f45eae0886e5/content/images/2026/03/IMG_4267-1--1.jpg) ## Posts ### Aggiornamenti VMA - 29 luglio 2026 URL: https://aggiornamenti.vm-associati.it/aggiornamenti-vma-29-luglio-2026/ Last updated: 2026-07-29T09:56:39.000Z 💡 [Sfoglia il **flipbook* degli Aggiornamenti VMA del 29 luglio 2026](https://issuu.com/vma%5Fprova/docs/aggionarmenti%5Fvma%5Fn13%5F29.7.2026?fr=sMTBhOTkwMzY3MDE&ref=aggiornamenti.vm-associati.it) --- **In questi Aggiornamenti:** ***Transizione digitale*** - [Il Tribunale di Monaco di Baviera ritiene Google direttamente responsabile per le affermazioni generate dall’IA nelle c.d. “AI Overviews”](https://aggiornamenti.vm-associati.it/il-tribunale-di-monaco-di-baviera-ritiene-google-direttamente-responsabile-per-le-affermazioni-generate-dallia-nelle-c-d-ai-overviews/) - [Approvati dal CdM i due schemi di decreto legislativo attuativi della legge italiana sull'IA](https://aggiornamenti.vm-associati.it/approvati-dal-cdm-i-due-schemi-di-decreto-legislativo-attuativi-della-legge-italiana-sullia/) - [La Cassazione sulle clausole vessatorie firmate online](https://aggiornamenti.vm-associati.it/la-cassazione-sulle-clausole-vessatorie-firmate-online/) - [Il nuovo Codice europeo sulla trasparenza dei contenuti generati dall’IA](https://aggiornamenti.vm-associati.it/il-nuovo-codice-europeo-sulla-trasparenza-dei-contenuti-generati-dallia/) - [Il portale dati.gov della PA si arricchisce con nuovi dati disponibili per il riutilizzo in conformità al Data Governance Act (DGA)](https://aggiornamenti.vm-associati.it/il-portale-dati-gov-della-pa-si-arricchisce-con-nuovi-dati-disponibili-per-il-riutilizzo-in-conformita-al-data-governance-act-dga/) ***Riscossione delle entrate e rapporti con gli enti creditori*** - [La responsabilità dell’esattore per la mancata riscossione del credito](https://aggiornamenti.vm-associati.it/la-responsabilita-dellesattore-per-la-mancata-riscossione-del-credito/) ***Imposte e tributi*** - [Il canone unico patrimoniale ha natura tributaria](https://aggiornamenti.vm-associati.it/il-canone-unico-patrimoniale-ha-natura-tributaria/) - [Indagini bancarie del Fisco: la Cassazione richiama i principi affermati dalla Corte EDU e stabilisce che, in difetto dell’autorizzazione amministrativa, i dati acquisiti sono inutilizzabili](https://aggiornamenti.vm-associati.it/indagini-bancarie-del-fisco-la-cassazione-richiama-i-principi-affermati-dalla-corte-edu-e-stabilisce-che-in-difetto-dellautorizzazione-amministrativa-i-dati-acquisiti-sono-inutilizzabil/) - [Utili extracontabili e intestazione fiduciaria delle quote: Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 11/05/2026, n. 13752](https://aggiornamenti.vm-associati.it/utili-extracontabili-e-intestazione-fiduciaria-delle-quote-cass-civ-sez-v-ordinanza-11-05-2026-n-13752/) ***Contratti bancari e finanziari*** - [Usura originaria: il tasso oltre soglia travolge gli interessi anche se non viene applicato](https://aggiornamenti.vm-associati.it/usura-originaria-il-tasso-oltre-soglia-travolge-gli-interessi-anche-se-non-viene-applicato/) - [La concessione abusiva di credito non determina automaticamente nullità del contratto di finanziamento](https://aggiornamenti.vm-associati.it/la-concessione-abusiva-di-credito-non-determina-automaticamente-nullita-del-contratto-di-finanziamento/) ***Giurisdizione e processo*** - [Regolamento di competenza e legittimazione a richiedere in via incidentale l'esame dell'eccezione di incompetenza territoriale](https://aggiornamenti.vm-associati.it/regolamento-di-competenza-e-legittimazione-a-richiedere-in-via-incidentale-lesame-delleccezione-di-incompetenza-territoriale/) - [Il travisamento della prova non è precluso dalla “doppia conforme”](https://aggiornamenti.vm-associati.it/il-travisamento-della-prova-non-e-precluso-dalla-doppia-conforme/) - [Nuovi documenti in appello ammessi nei giudizi tributari instaurati prima del 4 gennaio 2024](https://aggiornamenti.vm-associati.it/nuovi-documenti-in-appello-ammessi-nei-giudizi-tributari-instaurati-prima-del-4-gennaio-2024/) ***Contabilità pubblica e giustizia contabile*** - [Il Decreto Infrastrutture sulla transizione al sistema di contabilità economico patrimoniale unico “accrual”](https://aggiornamenti.vm-associati.it/il-decreto-infrastrutture-sulla-transizione-al-sistema-di-contabilita-economico-patrimoniale-unico-accrual/) ***Protezione dei dati personali*** - [Il meccanismo dello sportello unico nel GDPR alla luce della sentenza del Tribunale di Roma n. 4153/2026 (il caso Open AI)](https://aggiornamenti.vm-associati.it/il-meccanismo-dello-sportello-unico-nel-gdpr-alla-luce-della-sentenza-del-tribunale-di-roma-n-4153-2026-il-caso-open-ai/) ### Il meccanismo dello sportello unico nel GDPR alla luce della sentenza del Tribunale di Roma n. 4153/2026 (il caso Open AI) URL: https://aggiornamenti.vm-associati.it/il-meccanismo-dello-sportello-unico-nel-gdpr-alla-luce-della-sentenza-del-tribunale-di-roma-n-4153-2026-il-caso-open-ai/ Last updated: 2026-07-29T09:43:42.000Z Con la [sentenza n. 4153 del 18 marzo 2026](https://dei.web.uniroma1.it/sites/default/files/allegati/2026-05/Trib%5FRoma%5FOpenAI%5FGarante%5F2026.pdf?ref=aggiornamenti.vm-associati.it), il Tribunale di Roma ha annullato l’ordinanza-ingiunzione con cui il Garante per la protezione dei dati personali aveva irrogato a OpenAI una sanzione amministrativa di 15 milioni di euro. Accogliendo il primo motivo di ricorso, il Tribunale ha ritenuto che, a seguito del riconoscimento di OpenAI Ireland quale stabilimento unico nell’Unione europea ai fini del GDPR, l’autorità irlandese fosse divenuta l’autorità di controllo “capofila” ai sensi degli artt. 56 e 60 GDPR. Conseguentemente, il procedimento, ancora pendente, avrebbe dovuto essere trasferito all’autorità irlandese secondo il meccanismo dello sportello unico (one-stop-shop), con illegittimità del provvedimento sanzionatorio adottato dal Garante italiano. La sentenza ricostruisce la disciplina degli artt. 55, 56 e 60 GDPR, affermando che il mutamento delle circostanze relative allo stabilimento principale o unico può incidere anche su procedimenti già pendenti, purché non sia ancora intervenuta una decisione definitiva, e ciò anche con riguardo a violazioni già consumate. A sostegno di tale interpretazione il Tribunale richiama il [Parere EDPB n. 8 del 9 luglio 2019](file:///C:/Users/feder/Downloads/edpb%5Fopinion%5F201908%5Fchangeofmainorsingleestablishment%5Fit.pdf) sulla competenza delle autorità di controllo in caso di mutamento delle circostanze relative allo stabilimento principale o unico. Tale decisione, seppur rappresentando un’importante applicazione del meccanismo dello sportello unico previsto dal GDPR (operante nelle ipotesi di trattamento transfrontaliero dei dati personali), al contempo evidenzia il rischio di una carenza di una tutela tempestiva dei diritti dei soggetti interessati. L’annullamento del provvedimento per un vizio di competenza, senza alcuna valutazione delle contestazioni sostanziali (che sono rimaste, appunto, assorbite dalla questione preliminare di competenza), dimostra come le regole procedurali possano incidere in modo decisivo sull’effettività dell’applicazione del GDPR specie nei confronti di grandi piattaforme digitali come Open AI. (FS) ### Il Decreto Infrastrutture sulla transizione al sistema di contabilità economico patrimoniale unico “accrual” URL: https://aggiornamenti.vm-associati.it/il-decreto-infrastrutture-sulla-transizione-al-sistema-di-contabilita-economico-patrimoniale-unico-accrual/ Last updated: 2026-07-29T09:43:02.000Z Il [**D.L. 107/2026**](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2026;107&ref=aggiornamenti.vm-associati.it), in vigore dal 27 giugno 2026,reca, tra l’altro, principi e regole con riferimento al sistema di **contabilità economico patrimoniale unico “*accrual*”** ([artt. 8 ss.](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2026;107&ref=aggiornamenti.vm-associati.it)), che dovrà entrare a regime, per tutte le amministrazioni indicate all’[art. 10 comma 3 D.L. 113/2024](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2024-08-09;113!vig=&ref=aggiornamenti.vm-associati.it), a partire dal 2030 ([art. 8](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2026;107&ref=aggiornamenti.vm-associati.it)). L’entrata a regime seguirà alla **fase di sperimentazione** (a partire dall’esercizio 2026 ex [art. 12](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2026;107&ref=aggiornamenti.vm-associati.it)) nell’ambito della quale le amministrazioni elaborano schemi di bilancio come da [art. 1 decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 23 dicembre 2024](https://accrual.rgs.mef.gov.it/export/sites/accrual/.galleries/doc%5Fgallery/decreto-Mef-del-23-dicembre-2024-estratto-GU-40-del-18-febbraio-2025.pdf?ref=aggiornamenti.vm-associati.it), poi acquisiti dalla Ragioneria Generale dello Stato. Il regime, che di regola affianca la contabilità finanziaria, comprenderà il quadro concettuale, gli standard contabili ITAS e il piano dei conti unico multidimensionale, e si prevede l’adozione di principi e regole con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze ([art. 9](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2026;107&ref=aggiornamenti.vm-associati.it)). È però previsto **un regime contabile semplificato** per le amministrazioni escluse dal novero di cui al citato [art. 10 comma 3 D.L. 113/2024](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2024-08-09;113!vig=&ref=aggiornamenti.vm-associati.it) (in particolare enti di piccole dimensioni: con numero di dipendenti a tempo indeterminato inferiore a 50, volume complessivo annuo di entrate correnti ed in conto capitale o valore della produzione annua inferiore a 8,8 milioni di euro). Sono inoltre previsti **adempimenti propedeutici** all’adozione di siffatto sistema, che comprendono l’adeguamento degli inventari, la ricognizione delle partite debitorie e creditorie, l’individuazione di una struttura interna responsabile del coordinamento e della gestione delle attività di contabilità economico patrimoniale e degli inventari, l’adeguamento dei sistemi informativi e gestionali ai requisiti ministeriali ([art. 10](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2026;107&ref=aggiornamenti.vm-associati.it)), e la definizione di un piano formativo nell’ambito del programma di formazione di cui alla Milestone M1C1-118 del PNRR ([art. 11](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2026;107&ref=aggiornamenti.vm-associati.it)). (GM) ### Nuovi documenti in appello ammessi nei giudizi tributari instaurati prima del 4 gennaio 2024 URL: https://aggiornamenti.vm-associati.it/nuovi-documenti-in-appello-ammessi-nei-giudizi-tributari-instaurati-prima-del-4-gennaio-2024/ Last updated: 2026-07-29T09:42:19.000Z Con le ordinanze [n. 16456](https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getGiurisprudenzaDetail.do?id=%7bF057F99E-0A00-CBB6-A7C6-4DDAF30D47C4%7d&ref=aggiornamenti.vm-associati.it) e n. 20127 del 2026, la Corte di Cassazione, allineandosi a quanto statuito dalla Corte Costituzionale con la [sentenza n. 36 del 2025](https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/36?ref=aggiornamenti.vm-associati.it), afferma che nei giudizi tributari instaurati in primo grado prima del 4 gennaio 2024 continua a trovare applicazione la [versione previgente dell’art. 58 de d.lgs. n. 546 del 1992](https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getArticoloDetailFromResultList.do?id=%7b8C58E602-2780-45FA-B323-0F21D42AF92D%7d&codiceOrdinamento=0000000000000580000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&idAttoNormativo=%7bECD81E71-D37B-4722-AA36-116B5BCB2232%7d&ref=aggiornamenti.vm-associati.it), che consentiva alle parti di produrre nuovi documenti in appello senza dover dimostrare l’impossibilità di depositarli nel precedente grado di giudizio. Pertanto, la [nuova versione dell’art. 58 cit.](https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getArticoloDetailFromResultList.do?id=%7b85DCDA45-9CFD-450C-9B71-33AAF2820A31%7d&codiceOrdinamento=0000000000000580000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&idAttoNormativo=%7bECD81E71-D37B-4722-AA36-116B5BCB2232%7d&ref=aggiornamenti.vm-associati.it) (come modificato [dall’art. 1, co. 1, lett. bb), del d.lgs. n. 220 del 2023](https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7bDAFFFF17-7CBB-46D0-8D2E-A6323D5E3270%7d&codiceOrdinamento=0000000000000010000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&articolo=Articolo%201&ref=aggiornamenti.vm-associati.it)), che vieta alle parti la produzione di nuovi documenti in appello, salvo che risultino indispensabili ai fini della decisione della controversia o che la parte dimostri di non averli potuti produrre per causa a essa non imputabile, può essere applicata solo ai giudizi di primo grado instaurati dal 4 gennaio 2024. Le due ordinanze recepiscono integralmente i principi enunciati dalla Consulta, che ha dichiarato costituzionalmente illegittima l’applicazione immediata della nuova disciplina anche ai giudizi già pendenti, ritenendola lesiva del legittimo affidamento e del diritto di difesa delle parti. Sul piano operativo, le ordinanze confermano che il discrimine tra vecchio e nuovo regime è ormai rappresentato dalla data di instaurazione del giudizio di primo grado, e non da quella di proposizione dell’appello. (DG-MB) ### Il travisamento della prova non è precluso dalla “doppia conforme” URL: https://aggiornamenti.vm-associati.it/il-travisamento-della-prova-non-e-precluso-dalla-doppia-conforme/ Last updated: 2026-07-29T09:41:35.000Z Costituisce travisamento della prova la supposta inesistenza del documento probatorio, esistente e non valutato, oggetto di un punto controverso tra le parti e dirimente ai fini della decisione. Secondo **Cass. civ., Sez. V, Ord., 30/06/2026, n. 22381**, è quindi deducibile, ai sensi dell’art. 360 n. 5) c.p.c, quale travisamento della prova, l’affermazione del giudice del gravame dell’omessa notifica di una cartella di pagamento che risulta invece regolarmente notificata sulla base dei documenti acquisiti in giudizio. La deduzione del travisamento della prova non è impedita dal fatto che il gravame, sul punto, abbia confermato la sentenza di primo grado (c.d. doppia conforme). La doppia conforme richiede infatti una effettiva cognizione in fatto che, nel caso di travisamento, invece, manca e, con essa, la vera e propria statuizione che costituisce la ragione di divieto dell'ulteriore ritorno sul *decisum* (cfr. anche Cass. n. 16618/2026; in senso conforme in motivazione, [Cass. n. 16752/2026](https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0003173150?pathId=d0bf64af7af4d8&ref=aggiornamenti.vm-associati.it)). (FM) ### Regolamento di competenza e legittimazione a richiedere in via incidentale l'esame dell'eccezione di incompetenza territoriale URL: https://aggiornamenti.vm-associati.it/regolamento-di-competenza-e-legittimazione-a-richiedere-in-via-incidentale-lesame-delleccezione-di-incompetenza-territoriale/ Last updated: 2026-07-29T09:40:46.000Z La controversia decisa dalla **Cassazione** nell'ordinanza [20 giugno 2026, n. 20945](https://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20260620/snciv@s30@a2026@n20945@tO.clean.pdf&ref=aggiornamenti.vm-associati.it) atteneva all'individuazione della competenza territoriale del giudice di merito adito (Tribunale di Roma o di Viterbo), ma ha offerto alla Corte l'occasione per decidere (tra l’altro) una questione procedurale «assai delicata». La convenuta aveva eccepito l'incompetenza del giudice adito in via principale sulla base di una clausola di foro esclusivo contenuta nelle condizioni generali, in via subordinata richiamando i fori concorrenti; il Tribunale aveva disatteso la prima eccezione ma accolto la seconda. Proposto dall'attrice il regolamento di competenza (infine accolto sulla scorta di giurisprudenza consolidata sulla formulazione dell'eccezione a pena di decadenza sin dalla comparsa di risposta), la resistente, con la memoria difensiva, aveva chiesto di mantenere ferma la competenza dichiarata, sul fondamento dell'eccezione principale disattesa dal Tribunale (relativa alla clausola sul foro esclusivo in Roma). La questione «delicata» attiene dunque alla **proponibilità, da parte della parte resistente in sede di regolamento di competenza, dell'impugnazione incidentale condizionata all'accoglimento del regolamento proposto dalla ricorrente principale**. Il tema si pone in quanto, in via generale, nel giudizio per regolamento di competenza non è ammessa l'impugnazione incidentale; l'[art. 47, ult. co., c.p.c.](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443&ref=aggiornamenti.vm-associati.it), consente alle parti cui è notificato il ricorso per regolamento, la sola facoltà di depositare scritture difensive e documenti. La Corte conferma il principio ma, con lettura costituzionalmente orientata del predetto ultimo comma dell’art. 47 c.p.c., alla luce dell'[art. 24 Cost.](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione&ref=aggiornamenti.vm-associati.it), riconosce alla resistente, vittoriosa nel giudizio di merito ma sulla base di un'eccezione ivi proposta in via subordinata, la facoltà di "sollecitare" l'esame della propria eccezione principale (disattesa nel giudizio di merito), in via condizionata rispetto alla fondatezza del regolamento avversario. Due i passaggi principali che sorreggono la soluzione. Il primo attiene all'interesse ex art. 100 c.p.c.: la resistente, avendo ottenuto la declaratoria di competenza del Giudice da essa indicato, non avrebbe potuto proporre autonomo regolamento, per difetto di interesse, né poteva pretendersi che lo proponesse in via meramente prudenziale, onere che la Corte qualifica «inesigibile»; l'interesse riemerge solo con l'iniziativa della parte risultata soccombente nel giudizio di merito, e negare alla resistente in Cassazione ogni possibilità di riproporre l’eccezione principale respinta dal Tribunale renderebbe di fatto incensurabile il rigetto dell'eccezione principale stessa. Il secondo attiene ai poteri della Corte, rispetto ai quali quelli della parte vanno ricostruiti «in modo non meno che speculare»: poiché in sede di regolamento la Cassazione non è vincolata ai motivi e può esaminare la questione di competenza nella sua interezza, la richiesta della resistente non amplia il *thema decidendum*. Coerentemente, la Corte non ammette la possibilità di un'impugnazione incidentale, cui anzi ribadisce di voler «convintamente» negare ingresso secondo giurisprudenza consolidata, bensì ritiene ammissibile «*una attività difensiva sollecitatoria da parte della resistente, ossia volta ad ottenere una diversa decisione da parte di questa Corte sull'eccezione principale*». Tale "sollecitazione" non richiede la proposizione di ricorso incidentale condizionato, potendo essere svolta nella memoria difensiva prevista dall'art. 47, ult. co., alla quale il ricorrente può comunque replicare con la memoria illustrativa ex art. [380-*bis*.1 c.p.c.](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443&ref=aggiornamenti.vm-associati.it) Questo il principio di diritto stabilito nell'ordinanza: «*in tema di regolamento di competenza per territorio derogabile, la parte resistente - vittoriosa sulla questione di competenza nel giudizio a quo per essere stata accolta la propria eccezione subordinata (con cui si era propugnata la competenza per territorio del medesimo giudice poi dichiarato competente, ma su altri presupposti rispetto a quelli ventilati in via principale o alternativa) e benché nel giudizio di regolamento non sia proponibile ricorso incidentale -, in virtù di una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 47, ult. comma, c.p.c. con la memoria difensiva può chiedere alla Corte di cassazione, per l'ipotesi in cui il proposto regolamento sia fondato e tenuto anche conto dei poteri della stessa Corte in relazione alla questione di competenza devolutale col regolamento, di esaminare l'eccezione di incompetenza proposta in via principale ma disattesa dal giudice di merito, e di risolvere la stessa questione di competenza nel senso così prospettato, al fine di mantenere ferma la statuizione dello stesso giudice di merito, giacché in caso contrario risulterebbe impossibile per la parte (stante la sua carenza d' interesse) censurare la decisione stessa, benché questa sia potenzialmente suscettibile di pregiudicarla in via definitiva, seppur solo sulla competenza* ». (APM) ### La concessione abusiva di credito non determina automaticamente nullità del contratto di finanziamento. URL: https://aggiornamenti.vm-associati.it/la-concessione-abusiva-di-credito-non-determina-automaticamente-nullita-del-contratto-di-finanziamento/ Last updated: 2026-07-29T09:40:03.000Z Con le pronunce n. [19288](https://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20260611/snciv@s10@a2026@n19288@tO.clean.pdf&ref=aggiornamenti.vm-associati.it), n. [19276](https://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20260611/snciv@s10@a2026@n19276@tO.clean.pdf&ref=aggiornamenti.vm-associati.it) e n. [19264](https://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20260611/snciv@s10@a2026@n19264@tS.clean.pdf&ref=aggiornamenti.vm-associati.it) del 11.6.2026, la Corte di Cassazione è intervenuta sul recente [nuovo orientamento della giurisprudenza](https://aggiornamenti.vm-associati.it/concessione-abusiva-del-credito-a-imprese-decotte-per-la-cassazione-il-credito-della-banca-puo-essere-irripetibile/) in materia di concessione abusiva di credito secondo il quale l’erogazione di un finanziamento a un’impresa in stato di decozione, oltre a rilevare sul piano risarcitorio, può determinare la **nullità del contratto** ([Cass. n. 7134 del 25.3.2026](https://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20260325/snciv@s10@a2026@n07134@tO.clean.pdf&ref=aggiornamenti.vm-associati.it); Cass. n. 4376/2024; Cass. 16706/2020), per chiarire che tale ulteriore conseguenza di natura “demolitoria” **non è affatto automatica** bensì si configura solo al ricorrere di determinate fattispecie. Non rinvenendosi nell’ordinamento una norma che sancisca in via generale l’invalidità del contratto in frode ai terzi, la mera omissione o insufficiente verifica del merito creditizio del soggetto finanziato non determina l’invalidità del contratto di finanziamento (Cass. Sez. Un. n. 26724/2007). Solo quando l’apporto di provvista si inserisca coscientemente in una vicenda di riprovevole occultamento della crisi, determinando un ritardo dell’apertura della procedura concorsuale o l’intensificazione del dissesto, si può profilare un vizio di nullità strutturale del contratto per illiceità della causa, con contestuale attivazione del rimedio della *soluti retentio* ex art. 2035 c.c. Dunque, spiega la Corte, occorre indagare se il finanziatore abbia erogato credito in **modo predatorio e immorale** oppure se la stipulazione del contratto di finanziamento costituisca essa stessa, in ragione dell’assetto di interessi ivi contenuto, la consumazione di un reato (ad es. bancarotta semplice, art. 217 l. fall.) che coinvolga entrambe le parti del rapporto bancario (c.d. “**reato-contratto**”). In assenza di tali presupposti, la violazione delle regole di sana e prudente gestione bancaria, anche quando integri concessione abusiva di credito in favore di un’impresa in stato di crisi, determina solo obblighi risarcitori in favore della massa dei creditori, senza che il credito della banca possa essere escluso dal passivo fallimentare solo perché il finanziamento sia stato erogato in un contesto di crisi non adeguatamente valutato. (EV) ### Usura originaria: il tasso oltre soglia travolge gli interessi anche se non viene applicato URL: https://aggiornamenti.vm-associati.it/usura-originaria-il-tasso-oltre-soglia-travolge-gli-interessi-anche-se-non-viene-applicato/ Last updated: 2026-07-29T09:39:27.000Z **La mera pattuizione di un tasso usurario** è sufficiente a determinare la nullità della clausola e la **non debenza degli interessi**, anche quando, nel concreto svolgimento del rapporto, la banca abbia mantenuto gli addebiti entro la soglia. È quanto afferma la Corte d’Appello di Bologna con la [sentenza n. 1527 del 1° giugno 2026](https://apps.dirittopratico.it/sentenza/cda/bologna/2026/1527.html??ref=aggiornamenti.vm-associati.it), relativa a un’apertura di credito in conto corrente. La società correntista contestava il tasso debitore nominale annuo del 13,75% previsto dal contratto stipulato il 9 gennaio 2009, superiore al tasso soglia del 13,68% allora applicabile, ai sensi della [legge n. 108/1996](https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1996/03/09/096G0121/sg?ref=aggiornamenti.vm-associati.it), alle aperture di credito oltre euro 5.000,00\. La Corte ha accolto la censura anche sulla base della CTU, che aveva rilevato l’anomalia della previsione contrattuale. Il dato più significativo è che, durante il rapporto, **la banca non aveva mai applicato interessi superiori alla soglia**. Tale circostanza, tuttavia, è stata ritenuta irrilevante: gli [artt. 644 c.p.](https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::CP:;&ref=aggiornamenti.vm-associati.it) e [1815, comma 2, c.c.](https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie%5Fgenerale/caricaArticolo?art.codiceRedazionale=042U0262&art.dataPubblicazioneGazzetta=1942-04-04&art.flagTipoArticolo=2&art.idArticolo=1815&art.idGruppo=225&art.idSottoArticolo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.progressivo=0&art.versione=2&utm%5Fsource=chatgpt.com) sanzionano già la promessa o convenzione di interessi usurari, indipendentemente dal loro successivo pagamento. La decisione si colloca nel solco del principio ribadito dalle Sezioni Unite della Cassazione con la [sentenza n. 24675/2017](https://www.assoctu.it/giurisprudenza/sentenza/cassazione-civile-su-n-24675/??ref=aggiornamenti.vm-associati.it), secondo cui il carattere usurario degli interessi deve essere verificato al momento in cui essi sono promessi o convenuti. Da tale principio la Corte bolognese trae una conseguenza netta: **accertato il superamento originario della soglia, la clausola è nulla** e gli interessi non sono dovuti, senza che la banca possa invocare la più favorevole gestione concreta del rapporto. La pronuncia richiama dunque gli intermediari a un controllo rigoroso delle condizioni economiche sin dalla stipula e offre ai clienti un rilevante criterio di verifica: ai fini dell’usura originaria, non conta soltanto quanto sia stato effettivamente addebitato, ma anzitutto quanto il contratto consentiva di esigere. (MM) ### Utili extracontabili e intestazione fiduciaria delle quote: Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 11/05/2026, n. 13752 URL: https://aggiornamenti.vm-associati.it/utili-extracontabili-e-intestazione-fiduciaria-delle-quote-cass-civ-sez-v-ordinanza-11-05-2026-n-13752/ Last updated: 2026-07-29T09:38:47.000Z Con [la pronuncia in esame](https://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20260511/snciv@s50@a2026@n13752@tO.clean.pdf&ref=aggiornamenti.vm-associati.it), la Corte di Cassazione ha affermato che l’intestazione fiduciaria a persona fisica (non a società fiduciaria) delle quote di una società di capitali a ristretta base partecipativa non vale ad escludere l’operatività, nei confronti del socio fiduciario, della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili accertati in capo alla società. Il *pactum fiduciae* configura, infatti, un’ipotesi di interposizione reale di persona, in forza della quale l’interposto acquista l’effettiva titolarità della partecipazione, obbligandosi unicamente a ritrasferirla al fiduciante o ad un terzo da questi designato: l’accordo, pur valido *inter partes* sul piano civilistico, resta inopponibile ai terzi e, a maggior ragione, all’Erario. Da ciò discende che il fiduciario non può considerarsi mero “prestanome”, ferma restando la possibilità di fornire la prova contraria mediante la dimostrazione che i maggiori ricavi non siano stati effettivamente realizzati o distribuiti, bensì accantonati o reinvestiti dalla società, ovvero che degli stessi si sia appropriato un altro soggetto. La possibilità di fornire prova contraria riguarda, pertanto, solo la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili e non ha nulla a che vedere con l’interposizione. Nel caso di specie, in definitiva, i giudici di legittimità hanno ritenuto irrilevante la sentenza con la quale il giudice civile aveva accertato la natura fiduciaria dell’intestazione e dichiarato l’estraneità del fiduciario alla gestione societaria. (ADF-MMR) ### Indagini bancarie del Fisco: la Cassazione richiama i principi affermati dalla Corte EDU e stabilisce che, in difetto dell’autorizzazione amministrativa, i dati acquisiti sono inutilizzabili URL: https://aggiornamenti.vm-associati.it/indagini-bancarie-del-fisco-la-cassazione-richiama-i-principi-affermati-dalla-corte-edu-e-stabilisce-che-in-difetto-dellautorizzazione-amministrativa-i-dati-acquisiti-sono-inutilizzabil/ Last updated: 2026-07-29T09:38:06.000Z Con le [ordinanze n. 19960](https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getGiurisprudenzaDetail.do?id=%7B1056F99E-0000-C215-B421-6EB4408204D0%7D&ref=aggiornamenti.vm-associati.it) e n. [19956](https://i2.res.24o.it/pdf2010/S24/Documenti/2026/06/17/AllegatiPDF/19956.pdf?ref=aggiornamenti.vm-associati.it) del 15.6.2026, la Corte di Cassazione ridisegna il regime dell’autorizzazione amministrativa alle indagini bancarie alla luce dei [principi stabiliti dalla decisione della Corte EDU](https://aggiornamenti.vm-associati.it/la-cedu-censura-litalia-sul-potere-di-accesso-del-fisco-ai-dati-bancari-del-contribuente-e-uningerenza-illegittima-che-viola-il-diritto-al-rispetto-della-vita-privata/) ([Ferrieri e Bonassisa c. Italia del 8.1.2026](https://hudoc.echr.coe.int/fre?ref=aggiornamenti.vm-associati.it#{%22itemid%22:[%22001-247632%22]})), segnando un mutamento di rotta nella giurisprudenza, che avrà risvolti sul piano operativo. Con la citata sentenza, la Corte di Strasburgo ha stabilito che l’ordinamento italiano viola l’art. 8 della Convenzione EDU (diritto al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali) perché attribuisce alle autorità fiscali “*un potere discrezionale illimitato*”, senza fornire al contribuente sufficienti garanzie procedurali contro accessi abusivi e arbitrari alle informazioni bancarie, che sono dati personali. La Corte di Cassazione, nell’intento di fornire un’**interpretazione evolutiva** delle norme vigenti che tenga conto del quadro convenzionale ed eurounitario a tutela dei diritti fondamentali, pur senza incidere sulla legittimità del potere dell’Amministrazione finanziaria di acquisire i dati bancari del contribuente, ne ridefinisce le condizioni di esercizio, al fine di assicurare che l’ingerenza dei pubblici poteri nella sfera privata degli individui sia delimitata, controllabile e proporzionata (artt. 7, 8 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE). E così, l’autorizzazione alle indagini prevista dall'[art. 32, co. 1 n. 7, del d.P.R. n. 600 del 1973](https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getArticoloDetailFromResultList.do?id=%7bF9322458-9D25-4046-8317-BE6E66D79045%7d&codiceOrdinamento=0000000000000320000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&idAttoNormativo=%7b178F0CBC-1969-49F3-974E-7C0E87B9A568%7d&ref=aggiornamenti.vm-associati.it) e [dall’art. 51, co. 2 n. 7, del d.P.R. n. 633 del 1972](https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getArticoloDetailFromResultList.do?id=%7bE5DC6F87-9C1D-43AE-81B5-6BA6A732CE00%7d&codiceOrdinamento=0000000000000510000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&idAttoNormativo=%7b75A4827C-3766-4ECC-9C45-00C8D6CDC552%7d&ref=aggiornamenti.vm-associati.it), pur conservando natura di atto preparatorio non soggetto a obbligo di motivazione, è individuato come il titolo dell’ingerenza, il presupposto giuridico dell’accesso, che deve **preesistere** alla richiesta di consultazione del conto bancario, essere **conoscibile** dal contribuente e presentare un **contenuto minimo** idoneo a consentire, anche ex post, la verifica della sua esistenza, nonché dei presupposti e dei limiti dell'indagine. In tale prospettiva, la mancata allegazione dell’autorizzazione o la sua radicale inidoneità non integrano una mera irregolarità procedurale, bensì costituiscono un vizio del titolo che legittima l’acquisizione dei dati bancari, che li rende **inutilizzabili** e che può riflettersi sulla validità dell’avviso di accertamento fondato sulle risultanze così ottenute. (EV – MB) ### Il canone unico patrimoniale ha natura tributaria URL: https://aggiornamenti.vm-associati.it/il-canone-unico-patrimoniale-ha-natura-tributaria/ Last updated: 2026-07-29T09:37:16.000Z Nella [sentenza n. 12225/2026 del 1° maggio 2026](https://www.cortedicassazione.it/resources/cms/documents/12225%5F05%5F2026%5Fciv%5Fnoindex%5F1.pdf?ref=aggiornamenti.vm-associati.it) le Sezioni Unite hanno stabilito **che il canone unico patrimoniale** disciplinato dall’[art. 1, commi 816-847, della Legge n. 160 del 2019](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-12-27;160&ref=aggiornamenti.vm-associati.it) **“*ha sempre natura tributaria”*.** Nella sentenza le Sezioni Unite, a seguito del rinvio pregiudiziale *ex* art. 363-*bis* c.p.c. disposto dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Vicenza, si sono pronunciate sulla questione dell’individuazione del giudice munito di giurisdizione nelle controversie aventi ad oggetto il nuovo “*canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria”* disciplinato dall’[art. 1, commi 816-847, della Legge n. 160 del 2019](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-12-27;160&ref=aggiornamenti.vm-associati.it) che ha sostituito ed unificato entrate di diversa natura giuridica ossia: “*la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui* [*all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285!vig=&ref=aggiornamenti.vm-associati.it)*, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province”* (l’art. 1, comma 816, della Legge n. 160 del 2019, prevede, altresì, che: “*Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi”*). I commi 837-846 dell’art. 1 disciplinano, più precisamente, “*il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate”* che, in base al comma 838, sostituisce “*la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147”.* Nel valutare la sussistenza dei requisiti di cui all’art. [363-*bis* c.p.c](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443:1~art363bis&ref=aggiornamenti.vm-associati.it)., il Supremo Consesso ha rilevato la formazione nella giurisprudenza di merito di tre diversi orientamenti sulla qualificazione del canone unico patrimoniale. In particolare, secondo un primo orientamento la giurisdizione appartiene al giudice tributario avendo il canone unico patrimoniale “*natura sostanziale di tributo”*. In base ad un secondo orientamento la giurisdizione spetta al giudice ordinario “*venendo in rilievo mere pretese patrimoniali della Pubblica Amministrazione, prive di valenza provvedimentale”.* Secondo, infine, un terzo orientamento la valutazione va fatta “*caso per caso, in relazione al contenuto della pretesa”.* Le Sezioni Unite, in base alla nuova disciplina di cui [all’art. 1, commi da 816 a 847 della Legge n. 160 del 2019](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-12-27;160&ref=aggiornamenti.vm-associati.it), hanno stabilito che **il canone unico patrimoniale “*ha sempre natura tributaria*”, con conseguente sussistenza della giurisdizione del giudice tributario**. Nello specifico hanno ritenuto che il canone unico patrimoniale, nonostante sia definito come “*patrimoniale*” e nonostante si fondi sui due diversi elementi di cui al comma 819, sia “*unitario”* e che lo stesso abbia “*i caratteri tipici dei tributi”*, come individuati dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale e delle Sezioni Unite, ossia: “*la doverosità dell’imposizione; l’assenza di un rapporto sinallagmatico tra la decurtazione e la prestazione; la destinazione delle risorse, connesse ad un presupposto economicamente rilevante per il soggetto passivo, alla contribuzione alle spese pubbliche”.* ### La responsabilità dell’esattore per la mancata riscossione del credito URL: https://aggiornamenti.vm-associati.it/la-responsabilita-dellesattore-per-la-mancata-riscossione-del-credito/ Last updated: 2026-07-29T09:36:31.000Z In tema di responsabilità dell’esattore per aver lasciato prescrivere il credito iscritto a ruolo, l’**ordinanza n. 21302 del 23.6.2026, della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione**, ha ritenuto che l’annullamento *ex lege* del carico può escludere, in astratto, la responsabilità dell’esattore, solo se risulti antecedente alla prescrizione del credito (e, in concreto, solo a seguito dell’esatta specificazione, nelle difese, delle ragioni determinanti la limitazione o l’esclusione della responsabilità). A sua volta, il mancato esperimento della procedura di discarico per inesigibilità *ex* art. 19 e 20 del d.lgs. n. 112/1999 può rilevare ai fini dell’ammissibilità o della fondatezza della domanda risarcitoria promossa dall’ente impositore, se la questione, che implica sempre un accertamento in punto di fatto, risulta tempestivamente promossa nel giudizio di merito (con puntuale indicazione, nel ricorso in Cassazione, della sede processuale in cui il tema risulta proposto). L’ordinanza, in definitiva, offre pochi spunti sul tema della responsabilità dell’esattore (sul tema si segnala anche [**Sezioni Unite n. 31908 del 2025**](https://www.cortedicassazione.it/resources/cms/documents/31908%5F07%5F2025%5Fciv%5Fnoindex.pdf?ref=aggiornamenti.vm-associati.it)) e molte indicazioni in punto di redazione degli atti di causa, e del ricorso in Cassazione in particolare, ché la Cassazione è giudice del fatto processuale, solo se il ricorso è autosufficiente. (FM) ### Il portale dati.gov della PA si arricchisce con nuovi dati disponibili per il riutilizzo in conformità al Data Governance Act (DGA) URL: https://aggiornamenti.vm-associati.it/il-portale-dati-gov-della-pa-si-arricchisce-con-nuovi-dati-disponibili-per-il-riutilizzo-in-conformita-al-data-governance-act-dga/ Last updated: 2026-07-29T09:35:50.000Z Con [avviso del 28 maggio 2026](https://www.agid.gov.it/it/notizie/data-governance-act-nasce-lo-sportello-unico-nazionale-dei-dati-protetti?ref=aggiornamenti.vm-associati.it), l’Agenzia per l’Italia Digitale (**AgID**) ha comunicato l’implementazione dello **Sportello unico nazionale dei dati protetti** ai sensi dell’art. 8 del [Reg. UE 2022/868](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022R0868&ref=aggiornamenti.vm-associati.it) sulla governance dei dati (**Data Governance Act**). Si tratta di una novità legata all’entrata in vigore del DGA che poggia sul già esistente sportello unico introdotto inizialmente per la condivisione dei soli dati raccolti e prodotti in ambito pubblico secondo la direttiva europea ‘Open Data’ ([Direttiva UE 2019/1024](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1024&ref=aggiornamenti.vm-associati.it)), la quale si proponeva di favorire il **riutilizzo di dati pubblici** da parte di imprese e società civile per lo sviluppo di nuovi servizi e di tecnologie digitali avanzate. Il DGA si propone di estendere la possibilità di riutilizzare categorie di dati detenuti da enti pubblici anche a quei dati che non sono accessibili, sulla base della suddetta direttiva, per motivi di riservatezza commerciale o statistica, di protezione dei dati, di vita privata o di integrità dell’individuo, o perché figurano in opere o in altro materiale su cui terzi detengono diritti di proprietà intellettuale (‘**dati protetti**’, art. 3, par. 1, DGA). Per consentire il riutilizzo anche di questi dati, è quindi necessario garantire **la tutela della loro natura protetta**, attraverso l’anonimizzazione (nel caso di dati personali) e la modifica, l’aggregazione e il trattamento mediante altro metodo di controllo della relativa divulgazione (nel caso di informazioni commerciali riservate, art. 5, par. 3, DGA). A differenza degli open data, i dati protetti non saranno fruibili direttamente, ma potranno essere ottenuti previa richiesta di accesso da indirizzare all’ente pubblico titolare dei dati stessi, attraverso lo sportello unico e conformemente alle condizioni pubblicate dall’ente stesso (art. 5, par. 1, DGA). Ai sensi dell’art. 8, DGA, quale sportello unico per l’accesso ai dati protetti è stato scelto proprio quello già esistente presso il sito web dell’AgID (autorità nazionale designata come competente per il DGA) per gli open data, ossia **il portale** [**dati.gov.it**](https://www.dati.gov.it/view-dataset?access%5Frights=LIMITATO&ref=aggiornamenti.vm-associati.it). Ciò consente agli utenti di cercare e trovare facilmente, in un unico punto di accesso, metadati relativi agli open data (provenienti da portali open data già disponibili su dati.gov.it) e ai dati non aperti (di nuova integrazione), favorendone così l’uso e il riutilizzo ai sensi della normativa europea. (VG) ### Il nuovo Codice europeo sulla trasparenza dei contenuti generati dall'IA URL: https://aggiornamenti.vm-associati.it/il-nuovo-codice-europeo-sulla-trasparenza-dei-contenuti-generati-dallia/ Last updated: 2026-07-29T09:35:01.000Z La [Commissione europea](https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/code-practice-ai-generated-content?ref=aggiornamenti.vm-associati.it#1720699867912-1) ha pubblicato il 10 giugno 2026 il Codice di buone pratiche per l’identificazione e marcatura dei contenuti generati o manipolati mediante sistemi di AI, e che attua gli obblighi di trasparenza dell’art. 50 AI Act. Il Codice distingue tra provider di sistemi generativi e deployer. Per i provider è previsto l’obbligo di inserimento di una marcatura che sia leggibile dal software per rendere riconoscibili i contenuti artificiali. All’atto pratico, il Codice indica tecniche come l’aggiunta di metadati digitali (informazioni invisibili che accompagnano il file) e watermark (segni digitali nascosti nel contenuto e che non siano percepibili dall’uomo). Il punto più rilevante è che il Codice non si limita a imporre un’etichetta sul contenuto generato dall’AI, ma obbliga all’uso di soluzioni che siano nella pratica efficaci. In altri termini, il provider può anche usare tecnologie diverse da quelle “standard” ma deve dimostrare che siano altrettanto valide ed efficaci. Per i deployer, invece, il Codice rafforza l’obbligo di trasparenza per i deep fake e per i testi pubblicati generati o manipolati dall’IA su temi di interesse pubblico, salvo il caso di contenuti sottoposti a revisione umana ed editoriale. Mentre per le aziende che usano AI devono essere previste procedure interne per garantire la corretta etichettatura e formazione del personale. Sul piano della sicurezza e della privacy, il Codice stabilisce che le attività di marcatura e rilevazione rispettino la normativa UE in materia di protezione dei dati personali e che i dati utilizzati per la rilevazione siano cancellati subito dopo l’uso. (FS) ### La Cassazione sulle clausole vessatorie firmate online URL: https://aggiornamenti.vm-associati.it/la-cassazione-sulle-clausole-vessatorie-firmate-online/ Last updated: 2026-07-29T09:34:22.000Z La controversia decisa dalla Cassazione nell’ordinanza [ 20 giugno 2026, n. 20945](https://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20260620/snciv@s30@a2026@n20945@tO.clean.pdf&ref=aggiornamenti.vm-associati.it) atteneva all’individuazione della competenza territoriale del giudice di merito adito (Tribunale di Roma o di Viterbo), ma ha offerto occasione alla Corte per decidere due rilevanti questioni, una di tipo procedurale (trattata in altro contributo degli Aggiornamenti), la seconda di rilievo sostanziale, in tema di **doppia sottoscrizione di clausole vessatorie nei contratti conclusi telematicamente** (via web). La questione di natura sostanziale attiene in particolare alla efficacia di una clausola di elezione del foro convenzionale esclusivo nel contesto di un **contratto di fornitura di energia elettrica concluso mediante** accesso al *form* web predisposto dal fornitore e la **spunta di vari "flag"** (ossia, mediante riempimento, con un click del mouse, della casella corrispondente al bene o servizio richiesto). La società che aveva predisposto le condizioni generali sosteneva che la cliente avesse anche approvato specificamente, con doppio "flag" (e dunque in conformità al disposto dell’[art. 1341, co. 2, c.c.](https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie%5Fgenerale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=1341&art.versione=1&art.codiceRedazionale=042U0262&art.dataPubblicazioneGazzetta=1942-04-04&art.idGruppo=165&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=2&ref=aggiornamenti.vm-associati.it)), la clausola che prevedeva il foro convenzionale esclusivo; aggiungeva che successivamente il contratto era stato stampato e inviato in forma cartacea alla cliente, senza che questa avesse mosso alcuna contestazione, né esercitato il diritto di recesso. La società somministrata negava che la clausola avesse efficacia. La Corte sviluppa dunque il seguente ragionamento: \- stante la pacifica natura di "professionisti" delle parti del contratto, nella specie non viene in rilievo la disciplina consumeristica (codice del consumo); \- la questione dell’applicabilità del disposto dell’[art. 1341, co. 2, c.c.](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262!vig=2026-07-26&ref=aggiornamenti.vm-associati.it), al commercio elettronico dev’essere risolta in base all’[art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 70/2003](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-04-09;70!vig=2026-07-26&ref=aggiornamenti.vm-associati.it), secondo il quale «*Le norme sulla conclusione dei contratti si applicano anche nei casi in cui il destinatario di un bene o di un servizio della società dell'informazione inoltri il proprio ordine per via telematica*»; \- essendo l’elezione convenzionale del foro esclusivo una clausola vessatoria, occorre la doppia firma ex art. 1341, co. 2, c.c.; \- in materia di contratto per la fornitura di energia elettrica non è prevista la forma *ad substantiam*, essendo sufficiente l’utilizzo di una firma elettronica (o «digitale leggera», dice la Corte, cioè una firma elettronica semplice) per l’approvazione di una clausola vessatoria - «*di regola, mediante l’utilizzo e l’ inserimento sulla piattaforma web di un codice OTP-One Time Password, inviato al firmatario mediante sms o e-mail, firma definita dall’art. 3, punto 10, del Regolamento UE n. 910/2014 (c.d. Regolamento eIDAS) come "dati in forma elettronica, acclusi oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici e utilizzati dal firmatario per firmare*»; \- una simile manifestazione del consenso deve essere prestata in modo consapevole e pertanto occorre che detta approvazione sia "specifica"; a tal fine, il prestatore del servizio deve predisporre sul proprio sito web un apposito form nel percorso dedicato alla conclusione del contratto on line, onde consentire al firmatario di approvare specificamente la clausola vessatoria (o le clausole vessatorie, se del caso specificamente richiamate e/o raggruppate) mediante la firma elettronica o c.d. digitale leggera, **non essendo di per sé sufficiente la mera "flaggatura", ossia la spunta della relativa casella**, solo in tal caso potendo spiegare efficacia la clausola stessa; \- nella specie, secondo la Corte, era stato accertato dal [Tribunale di Viterbo](https://aggiornamenti.vm-associati.it/tribunale-viterbo-sentenza-n-592-del-30-9-2025-clausola-vessatoria-nei-contratti-online-download/) che quanto sopra non fosse avvenuto, e pertanto dall’esame del contratto in discorso (prodotto in giudizio dal fornitore in formato "pdf") poteva senz’altro escludersi che la clausola di cui all’art. 16 delle condizioni generali fosse stata specificamente approvata dalla impresa cliente, sicché essa non poteva spiegare alcuna efficacia. Ne deriva il seguente principio di diritto: «*in tema di contratti conclusi telematicamente tra professionisti ed aventi ad oggetto beni o servizi della società dell’ informazione, poiché l’art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 70 del 2003 stabilisce che si applicano le ordinarie regole sulla conclusione dei contratti, la clausola vessatoria deve essere specificamente approvata per iscritto dall’acquirente, ai sensi dell’ art. 1341, comma secondo, c.c., mediante firma digitale - che nel caso di contratti non soggetti a forma ad substantiam ex art. 1350 c.c. può assumere la veste della firma elettronica (o c.d. digitale leggera), di cui all’art. 3, punto 10, del Regolamento UE n. 910 del 2014 (c.d. eIDAS) -, non essendo di per sé sufficiente la mera "spunta" (o "flaggatura") della casella corrispondente alla clausola stessa*». Rispetto a tale statuizione si può osservare che dalla motivazione della sentenza del [Tribunale di Viterbo n. 592 del 30.9.2025](https://aggiornamenti.vm-associati.it/tribunale-viterbo-sentenza-n-592-del-30-9-2025-clausola-vessatoria-nei-contratti-online-download/), che aveva dato luogo al ricorso per regolamento di competenza e che viene richiamata dalla Corte sul punto, non è però chiaro se nel giudizio di merito l’inefficacia della clausola fosse stata fatta discendere dalla ritenuta insufficienza del doppio flag ad integrare la doppia sottoscrizione, o dalla mancanza di prova che un doppio flag fosse affatto intervenuto. La motivazione del Tribunale si limita infatti ad affermare che: «*Parte convenuta ha dedotto che il contratto è stato stipulato in modalità digitale, sicché la doppia sottoscrizione sarebbe stata sostituita dal doppio “flag” nella casella di riferimento, tuttavia, non vi è prova di tale circostanza e, quindi, va esclusa l’operatività della clausola*», dove resta ambiguo se tale non provata “circostanza” consistesse nella mancanza di prova dell’esistenza in concreto dei flag, o nel fatto che i flag fossero in assoluto insufficienti a fornire valida prova della doppia sottoscrizione richiesta dall’art. 1341, c.c.; nel primo caso la decisione discenderebbe dall’accertamento di una questione di mero fatto assorbente (non essendoci prova di sorta di alcun doppio flag), nel secondo caso, dipenderebbe anche dalla soluzione di una questione di diritto attinente alla natura o meno di firma elettronica del doppio click (che dà luogo al doppio flag) sulle relative caselle. Inoltre, nessuna delle due decisioni, tanto quella di merito, quanto quella di Cassazione, si confronta né con l’[art. 25, par. 1, del Reg. eIDAS](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02014R0910-20241018&ref=aggiornamenti.vm-associati.it), secondo cui non si possono negare effetti a una firma elettronica per il solo fatto di essere elettronica o di non soddisfare i requisiti della firma qualificata, né con il correlato [art. 20, co. bis, del CAD](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82&ref=aggiornamenti.vm-associati.it), secondo cui l’idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta, la sua riconducibilità all’autore e il suo valore probatorio, sono liberamente valutabili da Giudice *in relazione alle sue caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità*. Il diniego aprioristico di efficacia del doppio flag come firma elettronica semplice resta quindi privo di adeguata argomentazione in entrambe le pronunce; non è chiarito se ai flag manchi l'attitudine a identificare il firmatario e a manifestare l'approvazione specifica ex art. 1341, co. 2, c.c., oppure soltanto la robustezza probatoria per quella imputazione; giudizio, quest'ultimo, che il citato art. 20, co. 1-*bis*, CAD rimette alla libera valutazione del giudice in relazione alle predette caratteristiche del documento informatico, sulle quali - come detto - né il Tribunale, né la Corte, si soffermano compiutamente. Fatto sta che la pronuncia esprime chiaramente una **richiesta di maggior rigore per la doppia sottoscrizione delle clausole vessatorie nei contratti via web**. La Cassazione conclude infatti dicendo che per la firma delle clausole vessatorie nei moduli on line **non è di per sé sufficiente la mera "spunta" (o "flaggatura") della casella corrispondente alla clausola stessa*.* Una *one time password*, inviata al sottoscrittore dal fornitore via e-mail o sms, viene invece espressamente indicata come *una delle modalità* sufficienti ad integrare la firma elettronica (semplice) ai fini dell'art. 1341 c.c., co. 2, cc. **L'uso di una OTP riceve pertanto un chiaro giudizio di favore** (sebbene questa modalità di firma fosse rimasta del tutto estranea alla fattispecie scrutinata). Per un precedente della Corte di Giustizia UE in favore del mero click, non afferente alle esigenze di specificità della doppia firma promosse dall’art. 2341 c.c. italiano, quanto piuttosto alla comunicazione elettronica che permetta la conclusione di un contratto con una registrazione durevole ex art. 23, par. 2, del previgente [Reg. CE 44/2001](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32001R0044&qid=1785082855859&ref=aggiornamenti.vm-associati.it), si segnala [Corte di Giustizia UE, 21 maggio 2015, C-322/14](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62014CJ0322&ref=aggiornamenti.vm-associati.it), *El Majdoub*. (APM) ### Approvati dal CdM i due schemi di decreto legislativo attuativi della legge italiana sull'IA URL: https://aggiornamenti.vm-associati.it/approvati-dal-cdm-i-due-schemi-di-decreto-legislativo-attuativi-della-legge-italiana-sullia/ Last updated: 2026-07-29T09:33:31.000Z Il [10 giugno 2026](https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-177/32050?ref=aggiornamenti.vm-associati.it) il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare, due **schemi di decreto legislativo** attuativi della legge delega n. 132/2025 in materia di **Intelligenza Artificiale**. I due provvedimenti si collocano in ambiti diversi, con l'obiettivo di tenere insieme crescita e garanzie, e servono ad adeguare l'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act). L'Italia è **il primo Stato membro UE** ad essersi dotato di una legge ad hoc sull'IA (appunto, la legge delega 132/2025). Il **primo decreto** regola i poteri delle autorità nazionali (AgID, ACN e le altre autorità di settore competenti in ragione degli ambiti di rischio e delle attività interessate), la vigilanza e il sistema sanzionatorio, gli spazi di sperimentazione (regulatory sandboxes), l'impatto dell'IA sulle professioni e nel mondo del lavoro (impostazione antropocentrica), anche con riguardo alle attività di formazione. Il **secondo decreto** regola l’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale per l’attività di polizia, oltre a introdurre disposizioni penali in materia di realizzazione e impiego illeciti di sistemi di intelligenza artificiale e disposizioni processuali civili in materia di risarcimento dei danni cagionati dall'utilizzo dei medesimi sistemi. Il testo dei due provvedimenti è ancora soggetto a modifiche. I decreti, infatti, passano ora all'esame delle competenti Commissioni parlamentari. (VG-AS) ### Il Tribunale di Monaco di Baviera ritiene Google direttamente responsabile per le affermazioni generate dall’IA nelle c.d. “AI Overviews” URL: https://aggiornamenti.vm-associati.it/il-tribunale-di-monaco-di-baviera-ritiene-google-direttamente-responsabile-per-le-affermazioni-generate-dallia-nelle-c-d-ai-overviews/ Last updated: 2026-07-29T09:31:37.000Z Con sentenza del 28 maggio 2026 ([causa n. 26 O 869/26](https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/Y-300-Z-BECKRS-B-2026-N-11860?ref=aggiornamenti.vm-associati.it)), il **Tribunale di Monaco di Baviera** ha affermato la diretta responsabilità di Google come gestore del famoso motore di ricerca per le affermazioni generate dalla funzione di supporto di «**AI Overviews**», la quale offre a inizio pagina un riassunto delle informazioni rilevanti, mostrando i collegamenti a siti internet di terzi che contengono tali informazioni (per un precedente commento sul tema, si vedano gli [Aggiornamenti VMA del 29.05.2026](https://aggiornamenti.vm-associati.it/linserimento-delle-funzioni-ai-overview-e-ai-mode-nel-motore-di-ricerca-di-google-e-allesame-della-commissione-ue-per-diverse-possibili-infrazioni-digital-services-act-disciplina-antitr/)). Nel caso in esame, la panoramica IA aveva collegato le ricorrenti, due case editrici con sede a Monaco, ai profili di aziende poco raccomandabili che avevano messo in atto truffe e pratiche commerciali scorrette. Di tali collegamenti non vi era traccia in nessuna delle fonti citate dalla panoramica IA. La decisione del Tribunale muove dalle **differenze sostanziali** che lo stesso individua tra la posizione del gestore di un motore di ricerca, e della c.d. «funzione di completamento automatico», e quella del fornitore di una funzione come quella dell’IA Overview. Mentre nei primi casi il gestore del motore di ricerca si limita a rendere reperibili i risultati mediante i collegamenti ad essi, senza trovarsi in alcun rapporto giuridico con gli autori dei contenuti né avendo la realistica possibilità di verificare la liceità dei contenuti reperibili, o a fornire suggerimenti di ricerca sulla base di dati elaborati da un apposito programma di associazione tra termini, dei quali sarà responsabile solo quando riconducibili in concreto alla sua sfera di controllo, le panoramiche IA si configurano come **affermazioni proprie e indipendenti**, che derivano da un'elaborazione contenutistica autonoma dei risultati di ricerca da parte dell'IA e che agli stessi **si aggiunge.** Emblematico poi nel caso di specie il fatto che il riassunto in oggetto non si basa soltanto sui contenuti di terzi, bensì va oltre le fonti, creando un collegamento tra le ricorrenti e altre società che **non risulta affatto dai siti internet di terzi**. Il Tribunale dichiara quindi che le affermazioni della panoramica IA sono da attribuirsi a Google poiché, quale fornitore del servizio, avendo sviluppato l’IA e controllandone l’algoritmo che la regola, produce affermazioni proprie ed autonome che **sono ad esso imputabili**. Alle eccezioni di Google secondo cui gli utenti avrebbero comunque la possibilità di verificare la veridicità delle affermazioni rese dall’IA, il Tribunale replica che la panoramica IA si presenta in modo tale da essere comprensibile in sé, senza alcun rinvio ad altre possibilità di comprensione o a inaffidabilità contenutistiche, tanto che per gli utenti non sussiste alcun motivo di verificare ulteriormente la risposta mostrata alla ricerca. La decisione, oltre ad essere la prima di questo tenore, è rilevante perché traccia una distinzione netta tra la funzione di intermediario nella funzione di ricerca e il servizio di sintesi tramite IA, da cui deriva – com’è stato nel caso tedesco – **l’inapplicabilità di tutte quelle prerogative** che finora ne tutelavano l’operato. (VG) ### Aggiornamenti VMA - 30 giugno 2026 URL: https://aggiornamenti.vm-associati.it/aggiornamenti-vma-30-giugno-2026/ Last updated: 2026-06-30T09:36:54.000Z 💡 [Sfoglia il **flipbook* degli Aggiornamenti VMA del 30 giugno 2026](https://issuu.com/vma%5Fprova/docs/aggionarmenti%5Fvma%5Fn6%5F30.6.2026?ref=aggiornamenti.vm-associati.it) --- **In questi Aggiornamenti:** ***Società e mercato dei capitali*** - [**Antiriciclaggio e titolare effettivo: la CGUE si pronuncia sui mandati fiduciari di diritto italiano come istituti affini al trust soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dalla Direttiva UE/2015/849**](https://aggiornamenti.vm-associati.it/antiriciclaggio-e-titolare-effettivo-la-cgue-si-pronuncia-sui-mandati-fiduciari-di-diritto-italiano-come-istituti-affini-al-trust-soggetti-agli-obblighi-di-trasparenza-previsti-dalla-di/) ***Enti locali*** - [**La Corte dei conti delinea le condizioni per l’affidamento a un terzo dell’attività data in concessione alla società in house dell’ente locale**](https://aggiornamenti.vm-associati.it/la-corte-dei-conti-delinea-le-condizioni-per-laffidamento-a-un-terzo-dellattivita-data-in-concessione-alla-societa-in-house-dellente-locale/) ***Imposte e tributi*** - [**Negata l’esenzione dall'imposta di successione ai trasferimenti di nuda proprietà con riserva di usufrutto in assenza di effettivo passaggio generazionale**](https://aggiornamenti.vm-associati.it/negata-lesenzione-dallimposta-di-successione-ai-trasferimenti-di-nuda-proprieta-con-riserva-di-usufrutto-in-assenza-di-effettivo-passaggio-generazionale/) - [**La Corte Costituzionale sulla prescrizione della riscossione dei tributi erariali tra termine decennale e quinquennale**](https://aggiornamenti.vm-associati.it/la-corte-costituzionale-sulla-prescrizione-della-riscossione-dei-tributi-erariali-tra-termine-decennale-e-quinquennale/) - [**PEX e start-up: Cass. civ., Sez. V, Sentenza, 16/05/2026, n. 14530**](https://aggiornamenti.vm-associati.it/pex-e-start-up-cass-civ-sez-v-sentenza-16-05-2026-n-14530/) - [**Accertamenti fiscali e prove illegittimamente acquisite: rinvio alle Sezioni Unite**](https://aggiornamenti.vm-associati.it/accertamenti-fiscali-e-prove-illegittimamente-acquisite-rinvio-alle-sezioni-unite/) ***Proprietà intellettuale*** - [**La remunerazione degli editori di giornali per l’utilizzo online dei contenuti da parte delle piattaforme digitali è compatibile con il diritto UE**](https://aggiornamenti.vm-associati.it/la-remunerazione-degli-editori-di-pubblicazioni-a-carattere-giornalistico-per-lutilizzo-online-dei-contenuti-da-parte-delle-piattaforme-digitali-e-compatibile-con-il-diritto-dellunione/) ***Giurisdizione e processo*** - [**Fidarsi è bene, verificare l'output è meglio**](https://aggiornamenti.vm-associati.it/fidarsi-e-bene-verificare-loutput-e-meglio/) - [**La prova del giudicato esterno alle Sezioni Unite della Cassazione**](https://aggiornamenti.vm-associati.it/la-prova-del-giudicato-esterno-alle-sezioni-unite-della-cassazione/) ***Contabilità pubblica e giustizia contabile*** - [**Le azioni avverso i provvedimenti di inclusione o esclusione dall’elenco ISTAT devono essere proposte davanti alla Corte dei conti** ](https://aggiornamenti.vm-associati.it/le-azioni-avverso-i-provvedimenti-di-inclusione-o-esclusione-dallelenco-istat-devono-essere-proposte-davanti-alla-corte-dei-conti/) ### Le azioni avverso i provvedimenti di inclusione o esclusione dall’elenco ISTAT devono essere proposte davanti alla Corte dei conti URL: https://aggiornamenti.vm-associati.it/le-azioni-avverso-i-provvedimenti-di-inclusione-o-esclusione-dallelenco-istat-devono-essere-proposte-davanti-alla-corte-dei-conti/ Last updated: 2026-06-30T09:16:07.000Z La [Corte Costituzionale, con sentenza n. 39/2026](https://www.cortecostituzionale.it/stampa-pdf-pronuncia/2026/39?ref=aggiornamenti.vm-associati.it) ha messo fine all’annosa questione del **riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo e contabile sui provvedimenti di inclusione o esclusione dall’elenco ISTAT** ([art. 1 comma 3 L. 196/2009](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009;196&ref=aggiornamenti.vm-associati.it)), rilevante ai fini dell’individuazione dei soggetti i cui conti concorrono alla determinazione del conto economico consolidato dello Stato (SEC 2010). Invero, la [L. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013)](https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2012/12/29/012G0252/s?ref=aggiornamenti.vm-associati.it), [art. 1 comma 169](https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2012/12/29/012G0252/s?ref=aggiornamenti.vm-associati.it) aveva attribuito alle “*Sezioni riunite della Corte dei conti, in speciale composizione*” la giurisdizione sui ricorsi contro “*gli atti di ricognizione delle amministrazioni pubbliche operata annualmente dall’ISTAT*”. Tale impostazione aveva trovato riscontro nella giurisprudenza contabile ([Sez. Giur. Sez. Riun. n. 15/2015](https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/SEZIONI%20RIUNITE/SENTENZA/15/2015?ref=aggiornamenti.vm-associati.it)), nonché nell’[art. 11 comma 6 lett. b) c.g.c.](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;174!vig=&ref=aggiornamenti.vm-associati.it), secondo cui “*Le sezioni riunite in speciale composizione, nell'esercizio della propria giurisdizione esclusiva in tema di contabilità pubblica, decidono in unico grado sui giudizi:* \[…\] *b) in materia di ricognizione delle amministrazioni pubbliche operata dall'ISTAT*”. Tuttavia, l’[art. 23-quater comma 2 D.L. n. 137/2020, convertito in L. 176/2020 (Decreto Ristori)](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-10-28;137&ref=aggiornamenti.vm-associati.it), ha limitato la giurisdizione di cui al citato [art. 11 comma 6 lett. b) c.g.c.](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;174!vig=&ref=aggiornamenti.vm-associati.it) **“*ai soli fini dell’applicazione della normativa nazionale sul contenimento della spesa pubblica*”**: ne rimanevano pertanto esclusi i giudizi di impugnazione dei predetti provvedimenti di inserimento o esclusione. Le Sezioni Riunite della Corte dei conti, ritenendo che tale formulazione eliminasse ogni controllo giudiziario e non consentisse la verifica di correttezza e affidabilità dei dati impiegati per il confronto dei saldi di bilancio tra gli Stati membri, hanno rimesso la questione alla CGUE ([ordinanze n. 5/2021/RIS](https://www.corteconti.it/Download?id=43bb272f-d6ca-4069-8ca8-90b8c1e9ff54&ref=aggiornamenti.vm-associati.it) e [n. 6/2021/RIS](https://www.corteconti.it/Download?id=05014934-0312-4423-aa0d-9cf8184b5e63&ref=aggiornamenti.vm-associati.it)), la quale tuttavia ([sentenza 563/2023, cause riunite C-363/21 e C-364/21 Ferrovie Nord e Federazione Italiana Triathlon v. Istat](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:62021CJ0363&ref=aggiornamenti.vm-associati.it)) ha ritenuto di **lasciare ai singoli Stati il riparto di giurisdizione interno**, affermando che la normativa europea non osta “*ad una normativa nazionale che limiti la competenza del giudice contabile a statuire sulla fondatezza dell’iscrizione di un ente nell’elenco delle amministrazioni pubbliche, purché siano garantiti l’effetto utile* \[del diritto europeo\] *nonché la tutela giurisdizionale effettiva imposta dal diritto dell’Unione*”. Preso atto di tale arresto, le Sezioni Unite della Cassazione ([ordinanza n. 30220/2024](https://www.cortedicassazione.it/resources/cms/documents/30220%5F11%5F2024%5Fciv%5Fnoindex.pdf?ref=aggiornamenti.vm-associati.it)) hanno escluso il configurarsi di un vuoto di tutela, ritenendo tali controversie rientranti nella **giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo** ([art. 7 c.p.a.](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-07-02;104&ref=aggiornamenti.vm-associati.it)). La questione ha tuttavia subito una nuova, e definitiva, evoluzione con la citata [**sentenza n. 39/2026 della Corte costituzionale**](https://www.cortecostituzionale.it/stampa-pdf-pronuncia/2026/39?ref=aggiornamenti.vm-associati.it), la quale ha accolto la questione di legittimità sollevata dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti (con sei ordinanze di rimessione) avverso l’[art. 23-quater D.L. 137/2020](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-10-28;137&ref=aggiornamenti.vm-associati.it), per contrasto con gli [artt. 3](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27;~art3!vig=&ref=aggiornamenti.vm-associati.it), [103](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27;~art103!vig=&ref=aggiornamenti.vm-associati.it) e [111 Cost](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27;~art111!vig=&ref=aggiornamenti.vm-associati.it). Infatti, la Corte ha dichiarato **l’illegittimità costituzionale del citato**[**art. 23-quater**](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-10-28;137&ref=aggiornamenti.vm-associati.it), in quanto lo sdoppiamento di giurisdizione configurerebbe “*un vizio di manifesta irrazionalità intrinseca della norma censurata*”, risolvibile solo “***riportando in capo alla giurisdizione contabile anche il sindacato sulla correttezza della ricognizione operata dall’ISTAT, con il correlativo potere di annullare l’inserimento nell’elenco delle amministrazioni pubbliche di un soggetto privo dei caratteri richiesti*** \[…\]” \[enfasi aggiunta\]. Ciò a tutela della certezza delle situazioni giuridiche soggettive degli enti a fronte del protrarsi nel tempo delle controversie o contrasto di giudicati, per attinenza alla materia della “contabilità pubblica” sottoposta alla giurisdizione del giudice contabile [ex art. 103 Cost.](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27;~art3!vig=&ref=aggiornamenti.vm-associati.it), ed in coerenza con l’attribuzione alla Corte dei conti tanto di funzioni di controllo a garanzia dell’equilibrio dei bilanci pubblici quanto la giurisdizione sul perimetro soggettivo delle amministrazioni. ### La prova del giudicato esterno alle Sezioni Unite della Cassazione URL: https://aggiornamenti.vm-associati.it/la-prova-del-giudicato-esterno-alle-sezioni-unite-della-cassazione/ Last updated: 2026-06-30T09:15:13.000Z La Sezione Tributaria della Cassazione ([ord. n. 13651 del 11.5.2026](https://www.cortedicassazione.it/it/civile%5Fdettaglio.page?contentId=SZC50428&ref=aggiornamenti.vm-associati.it)) chiede alle Sezioni Unite di chiarire se la prova del passaggio in giudicato della sentenza fatta valere in un diverso giudizio, quale “giudicato esterno”, debba essere offerta necessariamente dalla certificazione del cancelliere di cui all’art. 124 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile. Sulla questione, di particolare rilevanza, la giurisprudenza di legittimità appare infatti divisa su posizioni non conciliabili. All’orientamento tradizionale, che ritiene indispensabile la certificazione del cancelliere per provare il passaggio in giudicato della sentenza (tra le tante, [Cass., sez. 1, 2.3.2022, n. 6868](https://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20220302/snciv@s10@a2022@n06868@tO.clean.pdf&ref=aggiornamenti.vm-associati.it)), orientamento peraltro mai univoco e mitigato talvolta dalla valorizzazione della mancata contestazione della parte che ne avrebbe interesse (Cass., sez. 5, 24.5.2022, n. 16695; Cass., sez. 1, 1.3.2018, n. 4803), si è recentemente contrapposta la soluzione offerta da alcune pronunce della Sezione terza della Cassazione ([Cass., Sez. III, 5.2.2025, n. 2827](https://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20250301/snciv@s30@a2025@n02827@tS.clean.pdf&ref=aggiornamenti.vm-associati.it); [Cass., Sez. III, 18.2.2025, n. 4276](https://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20250302/snciv@s30@a2025@n04276@tO.clean.pdf&ref=aggiornamenti.vm-associati.it)). Tali ultimi pronunciamenti ritengono che la rilevabilità del giudicato esterno non possa essere limitata ai soli casi in cui lo stesso sia munito della certificazione del cancelliere. La certificazione, infatti, attesta la mancata proposizione di impugnazioni alla sentenza; non costituisce dunque prova certa del giudicato ed è superabile con prova contraria (potendosi avere impugnazioni non comunicate al cancelliere e giudicato anche in presenza di impugnazione, se per es. il giudizio di appello si è estinto, o se il gravame è stato promosso solo da alcuni dei contendenti). Se non è prova inoppugnabile del giudicato, allora la certificazione neppure è indispensabile. Non sfugge, allora, alla Terza sezione l'occasione per affermare che il giudicato esterno deve essere conosciuto dal giudice d’ufficio (anche facendo ricorso ai poteri istruttori di cui può disporre), trattandosi di un fatto extraprocessuale rilevante al pari della norma di diritto, quale “elemento normativo” e non di fatto (così **Cass. Sez. Un., 16.6.2006, n. 13916**). ### Fidarsi è bene, verificare l'output è meglio URL: https://aggiornamenti.vm-associati.it/fidarsi-e-bene-verificare-loutput-e-meglio/ Last updated: 2026-06-30T09:14:30.000Z Con [l’ordinanza Cass. pen., Sez. VII, 26 marzo 2026, n. 11431](https://www.ambientediritto.it/giurisprudenza/corte-di-cassazione-penale-sez-7-26-marzo-2026-ordinanza-n-11431/?ref=aggiornamenti.vm-associati.it), la Suprema Corte affronta espressamente il tema dell’utilizzo **dell’intelligenza artificiale generativa** nella redazione degli **atti processuali**, dichiarando inammissibile un ricorso contenente richiami giurisprudenziali inesatti e inconferenti, ritenuti frutto di “*probabile allucinazione informatica conseguente all’utilizzo di applicativi di intelligenza artificiale generativa*”. La Corte ha rilevato che diverse decisioni richiamate dalla difesa, pur realmente esistenti, non affermavano i principi loro attribuiti e risultavano inoltre riferite a sezioni differenti rispetto a quelle indicate nel ricorso. Dello stesso tenore è la più recente [Cass. pen., Sez. III, 22 giugno 2026, n. 23006](https://i2.res.24o.it/pdf2010/S24/Documenti/2026/06/25/AllegatiPDF/Cass%5F23006%5F2026.pdf?ref=aggiornamenti.vm-associati.it), che rafforza il medesimo principio in base al quale l’impiego di strumenti di IA non esonera il difensore dal dovere di verificare veridicità e pertinenza delle fonti, perché la responsabilità del contenuto dell’atto resta integralmente in capo al professionista che lo sottoscrive. Entrambe le decisioni assumono rilievo sistematico perché non censurano l’impiego dell’intelligenza artificiale in sé, ma ribadiscono che il **controllo delle fonti**, la correttezza delle massime e la **verifica dell’attendibilità** dei precedenti restano integralmente affidati al professionista che sottoscrive l’atto. In questo senso, si è espresso un orientamento già emerso nella giurisprudenza di merito. Il [Tribunale di Firenze, Sez. spec. imprese, ord. 14 marzo 2025](https://www.ambientediritto.it/giurisprudenza/tribunale-ordinario-di-firenze-sez-imprese-14-03-2025-ordinanza-rg-11053-2024/?ref=aggiornamenti.vm-associati.it) ha affrontato il tema delle citazioni inesistenti generate tramite IA, mentre [il TAR Lombardia, Milano, Sez. V, sent. 21 ottobre 2025, n. 3348](https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2025/10/TAR-Lombardia-21-ottobre-2025-3348.pdf?ref=aggiornamenti.vm-associati.it) ha evidenziato la possibile rilevanza deontologica dell’utilizzo non verificato di contenuti prodotti da sistemi generativi. Il quadro normativo è oggi completato dall’[art. 13 della legge 23 settembre 2025, n. 132](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2025-09-23;132!vig=2025-11-03&ref=aggiornamenti.vm-associati.it), secondo cui l’utilizzo dell’IA nelle professioni intellettuali è consentito esclusivamente per attività “**strumentali e di supporto**”, con prevalenza del lavoro intellettuale umano e obbligo di preventiva informativa al cliente. In linea con tale impostazione, il Consiglio Nazionale Forense ha predisposto uno [schema di informativa sull’utilizzo di strumenti di IA](https://www.consiglionazionaleforense.it/documents/20182/0/Comunicazione+ai+COA+-+Schema+informativa+IA.pdf/fa6f7423-e42a-f6e9-4b23-7cc4a841cf19?t=1760366053277&ref=aggiornamenti.vm-associati.it), nel quale si ribadisce che ogni output generato deve essere sottoposto a **verifica attenta e accurata** da parte dell’avvocato, tanto nella generazione del contenuto quanto nel controllo delle fonti. ### Accertamenti fiscali e prove illegittimamente acquisite: rinvio alle Sezioni Unite URL: https://aggiornamenti.vm-associati.it/accertamenti-fiscali-e-prove-illegittimamente-acquisite-rinvio-alle-sezioni-unite/ Last updated: 2026-06-30T09:12:50.000Z La [sezione V della Corte di Cassazione](https://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20260511/snciv@s50@a2026@n13696@tI.clean.pdf&ref=aggiornamenti.vm-associati.it) ha investito le Sezioni Unite affinché venga risolto il contrasto ermeneutico insorto tra la sezione penale e quella tributaria riguardo all’esegesi [dell’art. 7-*quinquies* della l. 212/2000](https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getArticoloDetailFromResultList.do?id=%7b37EF1F4D-DE73-4F75-960B-2F983A3A1A1E%7d&codiceOrdinamento=0000000000000079999900005000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&idAttoNormativo=%7b2AD89417-4F8C-4D1C-9C94-99AEE78E7736%7d&ref=aggiornamenti.vm-associati.it), ossia in ordine alla regola dell’inutilizzabilità degli atti e dei documenti acquisiti in violazione dei diritti fondamentali del contribuente. A giudizio del collegio rimettente, la pronuncia delle Sezioni Unite risulta indispensabile non soltanto per dirimere il citato contrasto interpretativo, bensì anche al fine di armonizzare l’orientamento della Corte di Cassazione con la recente sentenza della [Corte Cost. 50/2026](https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/50?ref=aggiornamenti.vm-associati.it), la quale ha offerto una lettura costituzionalmente orientata [dell’art. 21-bis d.lgs. 74/2000](https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getArticoloDetailFromResultList.do?id=%7bD34FFFB9-6722-4CB9-ADC0-AED709111E4D%7d&codiceOrdinamento=0000000000000219999900002000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&idAttoNormativo=%7bFE9108E0-2C82-4A25-82AC-CE9B0C467F00%7d&ref=aggiornamenti.vm-associati.it). Secondo tale lettura, l’assoluzione emessa dal giudice penale in conseguenza dell’inutilizzabilità delle prove nell’ambito del processo penale non spiega efficacia di giudicato nel giudizio tributario, ove le medesime prove risultino impiegabili in quanto formate in conformità alle norme fiscali. Per un’analisi più approfondita sul tema, si rinvia al [commento dello scorso mese](https://aggiornamenti.vm-associati.it/corte-cost-sent-n-50-2026-gli-effetti-del-giudicato-penale-nel-processo-tributario/). ### PEX e start-up: Cass. civ., Sez. V, Sentenza, 16/05/2026, n. 14530 URL: https://aggiornamenti.vm-associati.it/pex-e-start-up-cass-civ-sez-v-sentenza-16-05-2026-n-14530/ Last updated: 2026-06-30T09:11:57.000Z Con [la pronuncia in esame](https://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20260516/snciv@s50@a2026@n14530@tS.clean.pdf&ref=aggiornamenti.vm-associati.it), la Corte di Cassazione ha precisato che il presupposto della “commercialità” contemplato [dall’art. 87, comma 1, lett. d), TUIR](https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getArticoloDetailFromResultList.do?id=%7b108A3E9D-0600-CC50-A0F6-4369132000D6%7d&codiceOrdinamento=0000000000000870000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&idAttoNormativo=%7b31D694E8-4398-4030-873B-FEAF5A6647F9%7d&ref=aggiornamenti.vm-associati.it) non può considerarsi integrato qualora, nel momento in cui avviene il realizzo con la cessione della partecipazione, la società partecipata versi ancora unicamente nella fase preparatoria di start-up e lo stadio prodromico all’avvio dell’attività imprenditoriale non risulti ancora portato a termine. Da ciò discende che il beneficio dell’esenzione non può essere riconosciuto, neppure nell’ipotesi in cui l’attività d’impresa prenda effettivamente avvio in un momento di poco successivo al trasferimento della partecipazione. La pronuncia contribuisce a delineare l’ambito applicativo della PEX alla cessione di partecipazioni in start-up insieme alla risposta ad [interpello del 10 aprile 2026, n. 97](https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/9882828/Risposta+n.+97%5F2026/0161bbfe-03cc-a279-eba5-2a3b6f05274c?ref=aggiornamenti.vm-associati.it) dell’Agenzia delle Entrate, [commentata lo scorso mese](https://aggiornamenti.vm-associati.it/pex-risposta-del-10-aprile-2026-n-97-la-fase-di-start-up-e-computabile-ai-fini-del-requisito-temporale-della-commercialita/). ### La Corte Costituzionale sulla prescrizione della riscossione dei tributi erariali tra termine decennale e quinquennale URL: https://aggiornamenti.vm-associati.it/la-corte-costituzionale-sulla-prescrizione-della-riscossione-dei-tributi-erariali-tra-termine-decennale-e-quinquennale/ Last updated: 2026-06-30T09:11:07.000Z Con [sentenza n. 85/2026](https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/85?ref=aggiornamenti.vm-associati.it), la Corte Costituzionale ha confermato la legittimità costituzionale dell’[art. 2946 cod. civ.](https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getArticoloDetailFromResultList.do?id=%7b1B632EF5-9EE7-4C3A-8683-82EA176961F9%7d&codiceOrdinamento=0000000000029460000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&idAttoNormativo=%7b9E93F1BE-06AE-4F24-8E9D-B838F7E0C2E6%7d&ref=aggiornamenti.vm-associati.it) (prescrizione ordinaria decennale), per la parte in cui si applica, secondo il diritto vivente, anche alla riscossione dei crediti tributari erariali. La questione di legittimità costituzionale è stata sollevata dalla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Lazio, con riferimento agli artt. [3](https://www.senato.it/istituzione/la-costituzione/principi-fondamentali/articolo-3?ref=aggiornamenti.vm-associati.it), [97](https://www.senato.it/istituzione/la-costituzione/parte-ii/titolo-iii/sezione-ii/articolo-97?ref=aggiornamenti.vm-associati.it) e [111](https://www.senato.it/istituzione/la-costituzione/parte-ii/titolo-iv/sezione-ii/articolo-111?ref=aggiornamenti.vm-associati.it) della Costituzione. Per un primo, e più rilevante, profilo, la Corte rimettente denuncia la disparità di trattamento tra l’applicazione della prescrizione decennale alla riscossione dei tributi erariali e la soggezione al termine quinquennale di prescrizione della riscossione di quelli locali (nel caso di specie IMU) e dei crediti previdenziali. La Consulta, tuttavia, esclude la violazione del principio di uguaglianza, considerato che la disposizione censurata e quelle richiamate a comparazione disciplinano situazioni diverse e, dunque, non comparabili sotto il profilo della disparità di trattamento. Difatti, mentre i tributi locali sono riconducibili ad obbligazioni periodiche, a cui è correlato il termine breve di prescrizione, i tributi erariali si caratterizzano per l’autonomia dei singoli periodi d’imposta e delle relative obbligazioni, poiché il credito deriva, anno per anno, da una nuova valutazione sulla sussistenza dei presupposti impositivi, con conseguente applicazione - in mancanza di una diversa disciplina sul punto - del residuale termine di prescrizione ordinaria. La Corte rigetta anche le questioni prospettate sotto il profilo del buon andamento della pubblica amministrazione, affermando che in materia di prescrizione il legislatore gode di ampia discrezionalità e soggiace all’unico limite di non rendere impossibile l’esercizio del diritto, senza che assumano rilevanza il “*tempo necessario*” o la facilità, viste anche le innovazioni digitali, ad interrompere il termine di prescrizione, invocate dal remittente per evidenziare l’anacronismo dell’applicazione della prescrizione decennale. La legittimità della norma e della sua interpretazione deve essere valutata alla luce di parametri di ragionevolezza e di bilanciamento dei diritti coinvolti (interesse pubblico e legittimo affidamento del contribuente), non sulla base di paradigmi, quali il tempo necessario ad interrompere la prescrizione, neppure riconducibili ad un modello unitario. Infine, secondo la Consulta, è inconferente il richiamo alla presunta violazione della ragionevole durata del processo ex art. 111 della Costituzione, essendo la prescrizione istituto di diritto sostanziale e non processuale. La Corte, in definitiva, conferma la conformità a Costituzione e la ragionevolezza dell’attuale diritto vivente. ### Negata l’esenzione dall'imposta di successione ai trasferimenti di nuda proprietà con riserva di usufrutto in assenza di effettivo passaggio generazionale URL: https://aggiornamenti.vm-associati.it/negata-lesenzione-dallimposta-di-successione-ai-trasferimenti-di-nuda-proprieta-con-riserva-di-usufrutto-in-assenza-di-effettivo-passaggio-generazionale/ Last updated: 2026-06-30T09:10:15.000Z Con la [risposta ad interpello n. 116 del 4 giugno 2026](https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/10065080/Risposta+n.+116%5F2026.pdf/eec22f67-733b-927e-10ee-1274dcb7577e?t=1780576308505&ref=aggiornamenti.vm-associati.it), l’Agenzia delle Entrate ha **negato l’applicazione dell’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni**, di cui all’art. 3, co. 4-ter, del TUSD, ad un conferimento di quote di partecipazione detenute in una società di capitali in due società in nome collettivo e il successivo trasferimento della nuda proprietà delle partecipazioni medesime, con riserva di usufrutto in capo al disponente, effettuato mediante patto di famiglia in favore dei propri discendenti. Nel motivare il diniego dell’esenzione, l’Agenzia ha ricordato che [l’art. 3, co. 4-ter, del TUSD](https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getSommario&id=%7B16F04D59-E306-4C1E-A7E6-66CB9754E158%7D&ref=aggiornamenti.vm-associati.it), è volto a favorire il passaggio generazionale delle imprese familiari e a garantire la continuità dell’attività aziendale. Tale finalità viene perseguita rendendo esente, a specifiche condizioni, il trasferimento dell’azienda o delle partecipazioni sociali ai discendenti. In particolare, i beneficiari devono proseguire l’attività d’impresa ovvero mantenere il controllo della società o, nel caso di trasferimento di partecipazioni non di controllo, conservarne la titolarità per un periodo non inferiore a cinque anni. Con riferimento all'applicazione dell'esenzione al trasferimento della sola **nuda proprietà** di quote sociali, l’Agenzia ha precisato che è sufficiente che il beneficiario manifesti la volontà di proseguire per almeno cinque anni dell'attività d'impresa precedentemente svolta dal donante. Pertanto, l'esenzione in parola si applica al trasferimento di quote di società di persone gravate da usufrutto, purché il nudo proprietario si impegni a **proseguire l'attività d'impresa** e a mantenere la partecipazione per cinque anni. Tuttavia, secondo l’Agenzia, la ratio della norma richiede che il beneficiario acquisisca una partecipazione idonea a consentirgli il pieno subentro nella gestione dell’impresa, **rendendo effettivo il passaggio generazionale**. Ne consegue che la presenza di vincoli reali sulle quote trasferite e il permanere delle prerogative patrimoniali e amministrative in capo all’usufruttuario-donante impediscono di ritenere concretamente realizzato il passaggio generazionale. In definitiva, nel caso in cui il mantenimento sostanziale del controllo e della gestione dell'impresa familiare rimanga in capo al dante causa, l’imposta di donazione dovrà essere applicata in misura ordinaria. ### La Corte dei conti delinea le condizioni per l’affidamento a un terzo dell’attività data in concessione alla società in house dell’ente locale URL: https://aggiornamenti.vm-associati.it/la-corte-dei-conti-delinea-le-condizioni-per-laffidamento-a-un-terzo-dellattivita-data-in-concessione-alla-societa-in-house-dellente-locale/ Last updated: 2026-06-30T09:08:47.000Z La Sezione controllo della Corte dei Conti Liguria illustra le condizioni entro le quali la società in house concessionaria dell’ente locale può procedere all’affidamento ad un terzo di una porzione delle attività oggetto della concessione ([Delibera 64 del 14.5.2026](https://www.corteconti.it/HOME/Documenti/DettaglioDocumenti?Id=34347f79-bf2c-4bd9-8e47-89e0d234451e&ref=aggiornamenti.vm-associati.it)). Il quesito afferiva alla compatibilità tra il modello dell’in house providing prescelto dall’Ente per la gestione (e ultimazione della costruzione) di un porto turistico e il successivo affidamento al terzo, da parte della società in house e ai sensi dell'art. 45-bis del Codice della navigazione, della gestione dei posti barca del compendio destinati a funzione esclusivamente commerciale, a fronte dell'assunzione da parte del medesimo operatore economico dell'obbligo di ultimare la costruzione del porto. La Sezione controllo, senza esprimersi sulla legittimità complessiva dell’operazione, afferma che il sub-affidamento a un operatore economico terzo di un segmento delle attività affidate alla società in house non è vietato dall’ordinamento, purché attuato mediante procedure di evidenza pubblica e garantendo la effettiva permanenza, sia nella fase decisionale che in quella conclusiva dell'operazione, dei tre requisiti fondamentali e cumulativi dell’ *in house providing*: la partecipazione pubblica totalitaria del capitale sociale della società in house, l’attività prevalente svolta dalla società in house a favore dell’ente, il controllo analogo esercitato dall’ente sulla società, sì da poterne condizionare le decisioni organizzative e funzionali e gli obiettivi strategici. Per il rispetto dei primi due requisiti sarà sufficiente che l’operazione di affidamento al terzo non determini modifiche nell’assetto della proprietà della società, né una produzione ulteriore ed estranea agli interessi dell’ente. Il controllo analogo sarà garantito dal fatto che l’affidamento al terzo rientri in un atto di indirizzo fornito dall’ente medesimo e che la società concessionaria mantenga la regia complessiva delle attività ad essa affidate e la piena responsabilità della loro attuazione nei confronti dell’ente pubblico socio. L’affidamento deve quindi essere disciplinato in modo tale che il terzo medesimo sia tenuto a operare in aderenza agli indirizzi stabiliti dall'ente per la cura dell'interesse pubblico. La delibera sembra peraltro concludersi con un monito: non solo l’opportunità di procedere all’esternalizzazione al terzo dovrà essere attentamente motivata in relazione ai vantaggi per la collettività, ma lo stesso ricorso al modello dell'*in house providing* dovrà essere oggetto di valutazioni aggiornate e adeguate all'effettivo corso dell'intervento avviato, sotto i profili della convenienza e sostenibilità, in particolare in caso di riconsiderazione dell’assetto gestionale dell’operazione. ### Antiriciclaggio e titolare effettivo: la CGUE si pronuncia sui mandati fiduciari di diritto italiano come istituti affini al trust soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dalla Direttiva UE/2015/849 URL: https://aggiornamenti.vm-associati.it/antiriciclaggio-e-titolare-effettivo-la-cgue-si-pronuncia-sui-mandati-fiduciari-di-diritto-italiano-come-istituti-affini-al-trust-soggetti-agli-obblighi-di-trasparenza-previsti-dalla-di/ Last updated: 2026-06-30T09:08:01.000Z La Corte di Giustizia UE, con [sentenza del 21.5.2026](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:62024CJ0684&ref=aggiornamenti.vm-associati.it) emessa nelle cause riunite C-684/24 e C-685/24 promosse su rinvio del Consiglio di Stato, si è pronunciata sulla validità e sull’interpretazione dell’[art. 31 della direttiva UE/2015/849](https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b6F364B53-05B2-4E16-800C-5433CA8B5055%7d&codiceOrdinamento=0000000000000310000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&articolo=Articolo%2031&ref=aggiornamenti.vm-associati.it) (IV direttiva antiriciclaggio), norma che impone agli Stati membri di garantire l’applicazione di specifici **obblighi di trasparenza** ai trust e agli istituti giuridici aventi un assetto o funzioni affini a quelli dei trust. La Corte ha stabilito che: \- L’art. 31 Dir. UE/2015/849 non viola il principio di certezza del diritto perché pone chiari limiti alla discrezionalità attribuita agli Stati membri nel definire le caratteristiche in base alle quali un istituto di diritto nazionale è considerato affine al trust. \- La scelta del legislatore italiano di considerare il **mandato fiduciario** di diritto interno quale **istituto affine al trust** e la normativa nazionale (nello specifico, artt. 1, co. 2, lett. ee), 20 21 e 22 [ d.lgs. n. 231/ 2007](https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getSommario&id=%7BC34AE818-6744-412E-83D3-F5BA751A4010%7D&ref=aggiornamenti.vm-associati.it) e artt. 1 lett. g) e 7, co. 2 [d.m. n. 55/ 2022](https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getSommario&id=%7B71354AB3-88CB-45AA-9BF9-9677ED9415D8%7D&ref=aggiornamenti.vm-associati.it)) che impone alle società fiduciarie di fornire, conservare e rendere accessibili le informazioni sulla titolarità effettiva del mandato fiduciario sono compatibili con il diritto dell’Unione. Per i giudici di Lussemburgo non rileva che l’intestazione fiduciaria non dia luogo a trasferimento della proprietà dei beni dal fiduciante al fiduciario, essendo sufficiente che si verifichi una dissociazione tra il titolare effettivo dei beni e il titolare apparente che li amministra. \- La norma europea (art 31, par. 4, lett. c) Dir. UE/2015/849) che consente l’accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva del trust a chi dimostri di essere titolare di un legittimo interesse è rispettosa dei diritti fondamentali tutelati dalla [Carta di Nizza](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:12016P/TXT&ref=aggiornamenti.vm-associati.it) (artt. 7 e 8); la norma attuativa di diritto italiano (art. 21, co. 4, lett, d-*bis)* d.lgs. 231/2007) non eccede i limiti posti alla discrezionalità lasciata agli Stati membri, restando al giudice nazionale il compito di stabilire quale sia la **nozione di legittimo interesse** che rappresenta il giusto equilibrio tra l’esigenza di prevenire la lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, da un lato, e la protezione dei diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla riservatezza dei dati personali, dall’altro. \- La normativa italiana, nella parte in cui conferisce alla Camera di Commercio il potere di stabilire, in presenza di certe condizioni, una deroga all’accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva del mandato fiduciario, è compatibile con il diritto dell’Unione (art. 31, par. 7 bis Dir. UE/2015/849); tuttavia, non è compatibile con **l’art. 47 Carta** **di Nizza** nella parte in cui non garantisce al titolare effettivo, al quale la deroga sia stata negata, di ottenere dall’autorità giudiziaria una tutela provvisoria idonea a impedire, in via cautelare, l’accesso alle informazioni. Su questo specifico punto il legislatore italiano è chiamato a intervenire per conformare il proprio ordinamento al diritto dell’Unione. ### La remunerazione degli editori di giornali per l’utilizzo online dei contenuti da parte delle piattaforme digitali è compatibile con il diritto UE URL: https://aggiornamenti.vm-associati.it/la-remunerazione-degli-editori-di-pubblicazioni-a-carattere-giornalistico-per-lutilizzo-online-dei-contenuti-da-parte-delle-piattaforme-digitali-e-compatibile-con-il-diritto-dellunione/ Last updated: 2026-06-30T09:13:44.000Z La CGUE (Grande Sezione), con [sentenza 12/05/2026](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:62023CJ0797&ref=aggiornamenti.vm-associati.it) ([C-797/23](https://infocuria.curia.europa.eu/tabs/jurisprudence?sort=DOC%5FDATE-DESC&searchTerm=%22C-797%2F23%22&ref=aggiornamenti.vm-associati.it)), ha stabilito che il diritto ad un’**equa remunerazione per gli editori** di pubblicazioni a carattere giornalistico come corrispettivo dell’utilizzo online delle pubblicazioni da parte delle piattaforme digitali è compatibile con il diritto dell’Unione (in particolare, art. 15 della [direttiva UE 790/2019](https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/790/oj?uri=CELEX:32019L0790&ref=aggiornamenti.vm-associati.it)\-Copyright e artt. 16 e 52 della [Carta dei diritti fondamentali](https://eur-lex.europa.eu/eli/treaty/char%5F2016/oj/ita?ref=aggiornamenti.vm-associati.it)). La decisione è resa su rinvio pregiudiziale ex [art. 267 TFUE](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:12008E267&ref=aggiornamenti.vm-associati.it) disposto dal TAR Lazio nell’ambito di un’azione proposta da META contro l’AGCOM. META lamentava che la **normativa italiana (art. 43-bis** [**LDA**](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633!vig=2024-05-28&ref=aggiornamenti.vm-associati.it)**)** che istituisce un regime volto a garantire un’equa remunerazione per l’utilizzo online delle pubblicazioni di carattere giornalistico violasse il quadro europeo relativo ai diritti degli editori nel mercato unico digitale. La normativa italiana, infatti, nel recepire l’art. 15 della direttiva Copyright - che conferisce agli editori di giornali diritti esclusivi di riproduzione e di messa a disposizione del pubblico - aggiunge l’obbligo per i prestatori di servizi della società dell’informazione di avviare la negoziazione di un’equa remunerazione con gli editori in caso di utilizzo delle pubblicazioni, senza limitare la visibilità dei contenuti nei risultati di ricerca durante le trattative, e l’obbligo di fornire i datinecessari per il calcolo della stessa (previsioni non contenute nella direttiva). Inoltre, riconosce all’AGCOM il compito di stabilire i criteri dell’equa remunerazione, di determinarla in caso di disaccordo e di assicurare il rispetto degli obblighi informativi da parte dei prestatori, anche mediante sanzioni sino all’1% del fatturato dell’ultimo esercizio. Nel 2023 l’**AGCOM ha definito i criteri** con [delibera 3/23/CONS](https://www.agcom.it/provvedimenti/delibera-3-23-cons?ref=aggiornamenti.vm-associati.it), impugnata da META. Secondo la CGUE, l’art. 15 della direttiva Copyright lascia agli Stati membri discrezionalità nell’attuazione, della quale si sarebbe avvalso il legislatore italiano. La disciplina italiana risulta conforme al diritto dell’Unione in quanto: \- gli editori possono rifiutare l’autorizzazione o concederla a titolo gratuito; \- non è imposto alla piattaforma alcun pagamento se non utilizza le pubblicazioni; \- gli obblighi di avviare trattative, di non limitare la visibilità dei contenuti e di comunicare i dati rilevanti, pur comprimendo la libertà d’impresa della piattaforma, contribuiscono a garantire l’equità del mercato unico digitale del diritto d’autore e il recupero degli investimenti da parte degli editori, a beneficio del pluralismo dell’informazione; \- i poteri dell’AGCOM sostengono l’effettività dei diritti degli editori, che versano in posizione di debolezza rispetto alle piattaforme. La decisione della CGUE e il modello italiano assumono valore particolarmente significativo nel contesto attuale di organizzazione dell’informazione attraverso l’addestramento e l’impiego dell’intelligenza artificiale. ### Aggiornamenti VMA - 29 maggio 2026 URL: https://aggiornamenti.vm-associati.it/aggiornamenti-vma-29-maggio-2026-2/ Last updated: 2026-05-29T15:10:00.000Z 💡 [Sfoglia il **flipbook* degli Aggiornamenti VMA del 29 maggio 2026](https://issuu.com/vma%5Fprova/docs/aggionarmenti%5Fvma%5Fn11%5F29.5.2026?ref=aggiornamenti.vm-associati.it) --- **In questi Aggiornamenti:** ***Società e mercato dei capitali*** - [**Ancora in tema di finanziamento soci di s.r.l.**](https://aggiornamenti.vm-associati.it/ancora-in-tema-di-finanziamento-soci-di-s-r-l/) - [**Insider trading secondario e opposizione alle sanzioni Consob, la Cassazione fa il punto**](https://aggiornamenti.vm-associati.it/insider-trading-secondario-e-opposizione-alle-sanzioni-consob-la-cassazione-fa-il-punto/) ***Contratti bancari e finanziari*** - [**Concessione abusiva del credito a imprese decotte: per la Cassazione il credito della banca può essere irripetibile**](https://aggiornamenti.vm-associati.it/concessione-abusiva-del-credito-a-imprese-decotte-per-la-cassazione-il-credito-della-banca-puo-essere-irripetibile/) - [**CGUE sul credito al consumo: la banca non può riscuotere interessi sugli importi trattenuti per i costi connessi al credito**](https://aggiornamenti.vm-associati.it/cgue-sul-credito-al-consumo-la-banca-non-puo-riscuotere-interessi-sugli-importi-trattenuti-per-i-costi-connessi-al-credito/) ***Imposte e tributi*** - [**IRAP: sì al rimborso per gli intermediari finanziari e per le imprese assicurative sui dividendi di fonte UE/SEE**](https://aggiornamenti.vm-associati.it/irap-si-al-rimborso-per-gli-intermediari-finanziari-e-per-le-imprese-assicurative-sui-dividendi-di-fonte-ue-see/) - [**PEX: Risposta del 10 aprile 2026, n. 97, la fase di start up è computabile ai fini del requisito temporale della commercialità**](https://aggiornamenti.vm-associati.it/pex-risposta-del-10-aprile-2026-n-97-la-fase-di-start-up-e-computabile-ai-fini-del-requisito-temporale-della-commercialita/) - [**Interessi e sanzioni in ambito tributario: la Cassazione tra prescrizione decennale e quinquennale**](https://aggiornamenti.vm-associati.it/interessi-e-sanzioni-in-ambito-tributario-la-cassazione-tra-prescrizione-decennale-e-quinquennale/) - [**TRUST: Cass. civ., Sez. V, Ord., 25 marzo 2026, n. 7161** ](https://aggiornamenti.vm-associati.it/trust-cass-civ-sez-v-ord-25-marzo-2026-n-7161/) - [**Corte Cost. sent. n. 50/2026: Gli effetti del giudicato penale nel processo tributario**](https://aggiornamenti.vm-associati.it/corte-cost-sent-n-50-2026-gli-effetti-del-giudicato-penale-nel-processo-tributario/) ***Riscossione delle entrate e rapporti con gli Enti creditori*** • [**La Corte Costituzionale sulla società di scopo non iscritta all’albo** **dei riscossori** ](https://aggiornamenti.vm-associati.it/la-corte-costituzionale-sulla-societa-di-scopo-non-iscritta-allalbo-dei-riscossori/) ***Giurisdizione e processo*** - [**Consorzi di bonifica: dubbi sulla giurisdizione in materia di riscossione dei cd. “conguagli”** ](https://aggiornamenti.vm-associati.it/consorzi-di-bonifica-dubbi-sulla-giurisdizione-in-materia-di-riscossione-dei-cd-conguagli/) - [**Nel processo tributario il difetto di giurisdizione è (di nuovo) rilevabile in ogni stato e grado** ](https://aggiornamenti.vm-associati.it/nel-processo-tributario-il-difetto-di-giurisdizione-e-di-nuovo-rilevabile-in-ogni-stato-e-grado/) - [**Netflix e ius variandi, tutela effettiva o rischio di illusione?** ](https://aggiornamenti.vm-associati.it/netflix-e-ius-variandi-tutela-effettiva-o-rischio-di-illusione/) ***Contabilità pubblica e giustizia contabile*** - [**Omesso riversamento dell’imposta di soggiorno da parte di gestori di strutture ricettive: la Corte dei conti declina la giurisdizione**](https://aggiornamenti.vm-associati.it/omesso-riversamento-dellimposta-di-soggiorno-da-parte-di-gestori-di-strutture-ricettive-la-corte-dei-conti-declina-la-giurisdizione/) ***Transizione digitale*** - [**Prima Revisione della Commissione UE al Digital Markets Act: giudizio positivo e conferma dell’assetto regolatorio**](https://aggiornamenti.vm-associati.it/prima-revisione-della-commissione-ue-al-digital-markets-act-giudizio-positivo-e-conferma-dellassetto-regolatorio/) - [**In attesa della pubblicazione definitiva delle Linee Guida sullo sviluppo e sul procurement di sistemi di Intelligenza Artificiale nella Pubblica Amministrazione**](https://aggiornamenti.vm-associati.it/in-attesa-della-pubblicazione-definitiva-delle-linee-guida-sullo-sviluppo-e-sul-procurement-di-sistemi-di-intelligenza-artificiale-nella-pubblica-amministrazione/) - [**NIS2: pende il termine per procedere alla prima categorizzazione delle attività e dei servizi offerti dai soggetti NIS** ](https://aggiornamenti.vm-associati.it/nis2-pende-il-termine-per-procedere-alla-prima-categorizzazione-delle-attivita-e-dei-servizi-offerti-dai-soggetti-nis/) - [**L’inserimento di AI Overview nel motore di ricerca di Google è all’esame della Commissione UE per diverse possibili infrazioni: Digital Services Act, disciplina antitrust e copyright**](https://aggiornamenti.vm-associati.it/linserimento-delle-funzioni-ai-overview-e-ai-mode-nel-motore-di-ricerca-di-google-e-allesame-della-commissione-ue-per-diverse-possibili-infrazioni-digital-services-act-disciplina-antitr/) ### L’inserimento di AI Overview nel motore di ricerca di Google è all’esame della Commissione UE per diverse possibili infrazioni: Digital Services Act, disciplina antitrust e copyright. URL: https://aggiornamenti.vm-associati.it/linserimento-delle-funzioni-ai-overview-e-ai-mode-nel-motore-di-ricerca-di-google-e-allesame-della-commissione-ue-per-diverse-possibili-infrazioni-digital-services-act-disciplina-antitr/ Last updated: 2026-05-29T14:48:39.000Z Il 29.04.2026 l’AGCOM, quale Coordinatore nazionale per i servizi digitali, ha deliberato l’invio di una [**segnalazione alla Commissione UE**](https://www.agcom.it/comunicazione/comunicati-stampa/editoria-agcom-invia-segnalazione-alla-commissione-europea-sui?ref=aggiornamenti.vm-associati.it), invitandola a valutare l’apertura di un **procedimento di infrazione del** [**DSA**](https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2022/2065/oj/ita?ref=aggiornamenti.vm-associati.it) da parte di Google per avere inserito in Google Search la funzione AI Overview. Tale funzione genera risposte sintetiche, fondate su contenuti di terzi, che, collocate nella parte alta della pagina dei risultati, riducono la visibilità e reperibilità dei link ai siti originali di editori e giornalisti, con l’effetto, ormai accertato, di produrre una rilevante riduzione dei clic verso gli stessi. Nella segnalazione, che nasce da un [reclamo formale della FIEG](https://www.fieg.it/salastampa%5Fitem.asp?sta%5Fid=1578&ref=aggiornamenti.vm-associati.it), l’AGCOM contesta: \- **insufficiente trasparenza dei sistemi di raccomandazione**: l’utente non è posto in condizione di comprendere come e sulla base di quali contenuti è costruita la risposta di AI Overview; \- **rischio di disinformazione**: AI Overview incorre in errori e “allucinazioni” e non offre all’utente strumenti per verificare facilmente le fonti e risalire al materiale originale; \- **rischi sistemici per pluralismo e libertà di informazione**:Google Search si è trasformato da “motore di rinvio” a “motore di risposta” e, riducendo drasticamente l'incentivo a cliccare le fonti originali, compromette la sostenibilità economica dell’editoria e la libertà di espressione e informazione, a danno soprattutto di editori piccoli e indipendenti. L’inserimento dell’IA generativa nel motore di ricerca di Google aveva già prodotto reazioni: a dicembre 2025 la Commissione UE ha avviato[**un’indagine per violazione dell’art. 102 TFUE**](https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip%5F25%5F2964?ref=aggiornamenti.vm-associati.it) e a febbraio 2026 l’European Publishers Council ha proposto [reclamo formale alla Commissione UE](https://www.epceurope.eu/post/european-publishers-council-files-formal-antitrust-complaint-against-google-over-ai-overviews-and-ai?ref=aggiornamenti.vm-associati.it) per abuso di posizione dominante e **violazione del copyright**. Si contesta a Google di utilizzare i contenuti web di editori e giornali senza autorizzazione, senza adeguata remunerazione e senza effettivi meccanismi di *opt-out* per i titolari dei diritti rispetto all’utilizzo dei propri contenuti (se non a costo di un peggioramento dell’indicizzazione nei risultati di ricerca). Google, da un lato, ha abusato di un accesso privilegiato ai contenuti per addestrare i propri modelli di IA, creando uno svantaggio competitivo per altri sviluppatori di IA e, dall’altro, ha ridotto traffico e ricavi per gli editori, compromettendo la sostenibilità dell’informazione professionale. ### NIS2: pende il termine per procedere alla prima categorizzazione delle attività e dei servizi offerti dai soggetti NIS URL: https://aggiornamenti.vm-associati.it/nis2-pende-il-termine-per-procedere-alla-prima-categorizzazione-delle-attivita-e-dei-servizi-offerti-dai-soggetti-nis/ Last updated: 2026-05-29T14:47:48.000Z Il **1° maggio 2026** si è aperta la prima finestra temporale per completare, **entro il 30 giugno 2026**, l’attività di [**elencazione e categorizzazione delle attività e dei servizi**](https://www.acn.gov.it/portale/nis/categorizzazione?ref=aggiornamenti.vm-associati.it) dei soggetti NIS, per il tramite della Piattaforma tenuta dall’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN). Come già affrontato nel contributo del[ 23.2.2026](https://aggiornamenti.vm-associati.it/nis-2/), la [Direttiva NIS2](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022L2555&ref=aggiornamenti.vm-associati.it) ha introdotto nuovi obblighi di **gestione del rischio per la sicurezza informatica** e di **notifica degli incidenti informatici** ed è stata recepita a livello interno dal [D. Lgs. n. 138/2024, **Decreto NIS**](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-04;138&ref=aggiornamenti.vm-associati.it). Gli adempimenti imposti alle imprese che rientrano nell’ambito di applicazione della disciplina (i soggetti NIS) sono molteplici e tra questi rilevano anche le attività che le stesse devono svolgere sulla **Piattaforma ACN**, che costituisce il principale (e unico) canale di comunicazione tra il soggetto NIS e l’Agenzia. Tra le attività da compiere, la più importante è la **Registrazione**, che dev’essere effettuata tra gennaio e febbraio di ogni anno, a cui si aggiunge poi l’**Aggiornamento annuale**, da completare tra il 15 aprile e il 31 maggio con l’inserimento di nuove informazioni, come l’elenco dei componenti degli organi di amministrazione e direttivi e, da ultimo, i referenti CSIRT e l’elenco dei fornitori rilevanti NIS (cfr. [Determinazione ACN 127437/2026](https://www.acn.gov.it/portale/documents/d/guest/detacn%5Fpiattaformanis%5F251218-v9%5Fsigned?ref=aggiornamenti.vm-associati.it)). Di recentissima introduzione è invece la funzionalità legata all’**elencazione e categorizzazione delle attività e dei servizi**. Queste attività sono previste già a livello legislativo dall’[art. 30, Decreto NIS](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-04;138&ref=aggiornamenti.vm-associati.it), e sono finalizzate a determinare l’adeguatezza e la proporzionalità delle misure tecniche, operative e organizzative che un soggetto NIS deve adottare per gestire i rischi per la sicurezza informatica e ridurre al minimo l’impatto degli incidenti ([artt. 24, co. 1](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-04;138&ref=aggiornamenti.vm-associati.it), e [31, Decreto NIS](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-04;138&ref=aggiornamenti.vm-associati.it)). L’elencazione è diretta alla successiva attribuzione, a ciascuna attività e servizio, di diverse “**categorie di rilevanza**”, le quali misurano «*l’impatto di una possibile compromissione dell’attività o del servizio sulla capacità del soggetto di svolgere correttamente le attività e i servizi NIS*» (cfr. [Determinazione 155238/2026](https://www.acn.gov.it/portale/documents/d/guest/detacn%5Fcategorizzazione%5F260409-v8%5Fsigned?ref=aggiornamenti.vm-associati.it) e relativi [allegati](https://www.acn.gov.it/portale/nis/la-normativa?ref=aggiornamenti.vm-associati.it)). L’attività di categorizzazione è svolta dal soggetto NIS sulla base del modello di categorizzazione predisposto dall’ACN, di cui alla [Determinazione 155238/2026](https://www.acn.gov.it/portale/documents/d/guest/detacn%5Fcategorizzazione%5F260409-v8%5Fsigned?ref=aggiornamenti.vm-associati.it), nonché alle relative [Linee Guida NIS](https://www.acn.gov.it/portale/documents/d/guest/modello-di-categorizzazione-nis-guida-alla-lettura?ref=aggiornamenti.vm-associati.it). Anche in questo caso, la mancata elencazione o categorizzazione delle attività e dei servizi NIS è sanzionabile ai sensi dell’[art. 38, co. 10 e 11, Decreto NIS](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-04;138&ref=aggiornamenti.vm-associati.it). ### In attesa della pubblicazione definitiva delle Linee Guida sullo sviluppo e sul procurement di sistemi di Intelligenza Artificiale nella Pubblica Amministrazione URL: https://aggiornamenti.vm-associati.it/in-attesa-della-pubblicazione-definitiva-delle-linee-guida-sullo-sviluppo-e-sul-procurement-di-sistemi-di-intelligenza-artificiale-nella-pubblica-amministrazione/ Last updated: 2026-05-29T14:47:04.000Z Con la [**Determinazione n. 43 del 10 marzo 2026**](https://trasparenza.agid.gov.it/page/103/details/5557/determinazione-del-direttore-generale-n-43-del-10-marzo-2026-avvio-delliter-di-consultazione-e-informazione-delle-linee-guida-per-lo-sviluppo-e-il-procurement-dellintelligenza-artificiale-nella-pubblica-amministrazione.html?ref=aggiornamenti.vm-associati.it), l’**AgID** ha avviato le procedure di consultazione relative ai testi delle **Linee Guida per** [**lo sviluppo**](https://www.agid.gov.it/sites/agid/files/2026-03/LLGG%5FSviluppo%5Fper%20consultazione%20pubblica.pdf?ref=aggiornamenti.vm-associati.it) **e per** [**il *procurement***](https://www.agid.gov.it/sites/agid/files/2026-03/LLGG%20procurement%5Fper%20consultazione%20pubblica.pdf?ref=aggiornamenti.vm-associati.it)**di sistemi di Intelligenza Artificiale nella Pubblica Amministrazione**, previste dal Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione 2024-2026 ([DPCM 12 gennaio 2024](http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2024/02/17/24A00892/sg?ref=aggiornamenti.vm-associati.it)). Seppur espressamente destinati alle PA di cui all’art. 2, co. 2, del [Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD)](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82&ref=aggiornamenti.vm-associati.it), entrambi i documenti forniscono importanti indicazioni relativamente a quelli che sono i principi da rispettare nell’**adozione dei sistemi di IA da parte della PA**, anche e soprattutto quando acquisiti tramite *public procurement*. In tema di **sviluppo di sistemi IA**, le Linee Guida individuano i principi generali a cui le PA devono attenersi per garantire conformità normativa e autonomia operativa nell’impiego dell’IA, offrendo anche un’utile sintesi di quella che è la declinazione pratica, sia nella fase di sviluppo che in quella di *procurement*, dei principi di cui al par 3.4 delle [Linee Guida per l’Adozione dell’Intelligenza Artificiale nella PA](https://trasparenza.agid.gov.it/download/9390.html?ref=aggiornamenti.vm-associati.it), adottate da AgID con [Determinazione n. 17/2025](https://trasparenza.agid.gov.it/page/103/details/5299/determinazione-n-17-del-17-febbraio-2025-avvio-delliter-di-consultazione-e-informazione-delle-linee-guida-per-ladozione-dellintelligenza-artificiale-nella-pubblica-amministrazione.html?ref=aggiornamenti.vm-associati.it), pubblicate per la consultazione tra febbraio e marzo dello scorso anno e non ancora adottate. In tema di ***procurement* di sistemi IA**, invece, le Linee Guida integrano il quadro dei principi generali applicabili ai contratti pubblici, individuando in modo mirato principi rilevanti, appunto, ai fini dei *procurement* di sistemi di IA, anche con riferimento a quanto previsto dalla [L. n. 132/2025 (Legge IA)](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2025-09-23;132&ref=aggiornamenti.vm-associati.it). Si tratta di un insieme di principi che assumono valore trasversale rispetto alle diverse fasi del ciclo di vita del contratto, dalla programmazione e progettazione fino all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione (principio di risultato, della fiducia, dell’accesso al mercato, di trasparenza, di responsabilità, di proporzionalità, di controllo e di sostenibilità). Iniziata il 12 marzo 2026, la consultazione pubblica si è conclusa l’11 aprile 2026\. I testi aggiornati delle Linee Guida sono stati quindi trasmessi alle amministrazioni competenti perché rendano i dovuti pareri e osservazioni, per poter procedere solo poi alla loro pubblicazione definitiva. ### Prima Revisione della Commissione UE al Digital Markets Act: giudizio positivo e conferma dell’assetto regolatorio URL: https://aggiornamenti.vm-associati.it/prima-revisione-della-commissione-ue-al-digital-markets-act-giudizio-positivo-e-conferma-dellassetto-regolatorio/ Last updated: 2026-05-29T14:46:13.000Z Il 28 aprile 2026 la Commissione UE ha adottato la prima [Revisione](https://digital-markets-act.ec.europa.eu/about-dma/dma-review-qa%5Fen?ref=aggiornamenti.vm-associati.it) del [Regolamento (UE) 2022/1925](https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2022/1925/oj/ita?ref=aggiornamenti.vm-associati.it) del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale (**Digital Markets Act - DMA**). Il DMA contiene le regole dedicate alle grandi piattaforme tecnologiche che rappresentano un punto di **accesso ai mercati digitali** (*gatekeeper*). L’obiettivo è quello di regolare il comportamento delle **imprese Big-Tech** all’interno del mercato unico europeo, garantendo un livello equo di accesso e concorrenza su mercati altamente concentrati. L’autorità preposta all’applicazione della regolamentazione è la Commissione UE. Nella relazione presentata al Parlamento, al Consiglio e al Comitato economico e sociale, la Commissione ha evidenziato come il DMA - che si applica ai soli *gatekeeper* e non impone obblighi diretti alle PMI - abbia già prodotto effetti positivi in termini **equità e contendibilità dei mercati digitali**, nonostante la recente entrata in vigore. L’attuazione iniziale si è mostrata efficace nel contrastare le pratiche dannose, incidendo su condotte, scelte tecniche e assetti contrattuali dei *gatekeeper*. Ciò ha favorito nuove opportunità per utenti commerciali e concorrenti e ha rafforzato l’autonomia degli utenti finali, con particolare riguardo al controllo dei dati e alle scelte digitali. La Commissione ha sottolineato come il DMA si sia rivelato inoltre uno strumento adeguato al contesto tecnologico, in rapida evoluzione. Nella formulazione attuale, la regolamentazione tiene il passo con gli sviluppi tecnologici, come la crescente importanza dei servizi di *cloud computing* e l’ascesa dell’intelligenza artificiale. La Commissione non ha ravvisato pertanto la necessità di apportare modifiche nell’immediato. Le prossime priorità riguarderanno: i servizi di intelligenza artificiale; eventuali lacune applicative nella designazione di *gatekeeper*; possibili modifiche al quadro procedurale; possibili modifiche ad alcuni *template* utilizzati dai *gatekeeper*; incremento della trasparenza; istituzione di un sistema di valutazione strutturata dell’impatto della regolamentazione in futuro. ### Omesso riversamento dell’imposta di soggiorno da parte di gestori di strutture ricettive: la Corte dei conti declina la giurisdizione URL: https://aggiornamenti.vm-associati.it/omesso-riversamento-dellimposta-di-soggiorno-da-parte-di-gestori-di-strutture-ricettive-la-corte-dei-conti-declina-la-giurisdizione/ Last updated: 2026-05-29T14:45:08.000Z La [Corte dei Conti, Sezione Seconda Giurisdizionale Centrale d’Appello, sent. 51/2026](https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/SECONDA%20SEZIONE%20CENTRALE%20DI%20APPELLO/SENTENZA/51/2026?ref=aggiornamenti.vm-associati.it), e [Sezione Prima Centrale d’Appello, sent. 61/2026](https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/PRIMA%20SEZIONE%20CENTRALE%20DI%20APPELLO/SENTENZA/61/2026?ref=aggiornamenti.vm-associati.it) conformandosi ad un recente arresto della Suprema Corte di Cassazione (Cass. SS.UU. [ord. n. 1527/2026](https://www.cortedicassazione.it/resources/cms/documents/1527%5F01%5F2026%5Fciv%5Fnoindex.pdf?ref=aggiornamenti.vm-associati.it), su cui si v. il contributo del [27.03.2026](https://aggiornamenti-vma-1.ghost.io/ghost/?ref=aggiornamenti.vm-associati.it#/editor/post/69b84ff435089300010c9620)), ha declinato la propria giurisdizione in favore del giudice tributario in ordine a giudizi per omesso riversamento ai Comuni di somme percepite a titolo di imposta di soggiorno da parte di gestori di strutture ricettive. In entrambe le pronunzie la Corte ha preso atto dell’intervenuto mutamento nella giurisprudenza di legittimità, a seguito della novella attuata con l’[art. 180 comma 3 d.l. 34/2020](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34%7Eart180!vig=2021-12-03&ref=aggiornamenti.vm-associati.it) (che ha introdotto il [comma 1-ter dell’art. 4 d.lgs. 23/2011](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legislativo:2011-03-14;23~art4!vig=&ref=aggiornamenti.vm-associati.it)), ed affermato che, posta la natura tributaria di tale obbligo di riversamento, essi non sono agenti contabili ma responsabili di imposta, con conseguente attrazione delle liti tra questi e gli Enti impositori alla giurisdizione tributaria. ### Netflix e ius variandi, tutela effettiva o rischio di illusione? URL: https://aggiornamenti.vm-associati.it/netflix-e-ius-variandi-tutela-effettiva-o-rischio-di-illusione/ Last updated: 2026-05-29T14:44:01.000Z La sentenza del [Tribunale di Roma n. 4993/2026](https://www.movimentoconsumatori.it/images/FilePDF/ServizioLegale/Giurisprudenza/AzioniMC/Trib%5FRoma%5F1%5F4%5F26%5FMC%5FNetflix.pdf?ref=aggiornamenti.vm-associati.it) è rilevante non solo perché considera illegittimi alcuni aumenti del prezzo degli abbonamenti Netflix, ma soprattutto perché sposta l’attenzione dal mero rincaro alla struttura informativa della clausola, verificando se il consumatore fosse stato posto in condizione di comprendere, **già al momento della conclusione del contratto**, in base a quali criteri quel prezzo sarebbe potuto variare. In questo senso la decisione sembra allinearsi con la giurisprudenza maturata nei settori delle telecomunicazioni e dei servizi essenziali, ma compie un passaggio ulteriore: **non ritiene sufficiente la mera previsione del preavviso e del diritto di recesso, se lo *ius variandi* resta formulato in termini generici e privo di motivazioni contrattualmente prestabilite**. Il medesimo principio è stato espresso dalla [CGUE nella causa C-92/11, RWE Vertrieb](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:62011CA0092&qid=1779118297722&ref=aggiornamenti.vm-associati.it), secondo cui, per valutare la vessatorietà di una clausola di variazione del prezzo, occorre verificare se il contratto espone in modo trasparente i motivi e le modalità dell’eventuale modifica, così da consentire al consumatore di prevederne gli aumenti. Altro precedente interessante è la [giurisprudenza](https://www.giustizia-amministrativa.it/-/105486-720?ref=aggiornamenti.vm-associati.it) formatasi nei servizi di comunicazioni elettroniche, ove si è progressivamente affermato che lo *ius variandi* è ammissibile solo se ancorato a un giustificato motivo contrattualmente intelligibile e a criteri di esercizio trasparenti. In conclusione, la sentenza impone alle piattaforme una sorta di “regolarizzazione preventiva” delle proprie scelte economiche. Tuttavia, ciò può produrre un effetto paradossale, perché gli operatori, per prevenire il contenzioso, saranno indotti a predisporre clausole sempre più analitiche e tecniche, con il rischio che la tutela diventi solo formalmente più trasparente ma, di fatto, risulti meno leggibile per il consumatore. ### Nel processo tributario il difetto di giurisdizione è (di nuovo) rilevabile in ogni stato e grado URL: https://aggiornamenti.vm-associati.it/nel-processo-tributario-il-difetto-di-giurisdizione-e-di-nuovo-rilevabile-in-ogni-stato-e-grado/ Last updated: 2026-05-29T14:41:07.000Z [**Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 23/03/2026, n. 6896**](https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getGiurisprudenzaDetail.do?id=%7B20568B9D-0000-C510-8C3D-A628EEE63AB1%7D&ref=aggiornamenti.vm-associati.it), facendo applicazione della recente [**sentenza n. 24172/2025 delle Sezioni unite**](https://www.cortedicassazione.it/it/civile%5Fdettaglio.page?contentId=SZC46524&ref=aggiornamenti.vm-associati.it)**,** ha dichiarato la rilevabilità del difetto di giurisdizione del Giudice tributario in ogni stato e grado del procedimento, anche allorquando sul tema si sia formato il giudicato implicito (in superamento del precedente orientamento che aveva preso le mosse dalla storica [**Cass. Sez. Un. n. 24883/2008**](https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getGiurisprudenzaDetail.do?id=%7BA97854FF-E33A-490D-96DA-9445FAE682DF%7D&ref=aggiornamenti.vm-associati.it)). Il recente arresto delle Sezioni unite, - pur confermando che, quando la causa è decisa nel merito e i vizi processuali non sono rilevati dal Giudice di primo grado, la parte è onerata di promuovere specifica impugnazione sul punto, al fine di evitare la formazione del giudicato interno - ha affermato che a tale regola si sottraggono i vizi processuali rilevabili, in base ad espressa previsione legale, "in ogni stato e grado" e i vizi relativi a questioni "fondanti", i quali, per contro, restano rilevabili anche d’ufficio nei gradi successivi. Il difetto di giurisdizione del Giudice tributario è per l’appunto rilevabile in ogni stato e grado del processo, in forza dell’espressa previsione di cui all’[art. 3 del d.lgs. n. 546/1992](https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id={ECD81E71-D37B-4722-AA36-116B5BCB2232}&codiceOrdinamento=0000000000000030000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&articolo=Articolo%203&ref=aggiornamenti.vm-associati.it) (analoga disciplina è contenuta nell’[art. 47 del d.lgs. 175/2024](https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id={5B1E09EB-071F-4645-B4E1-A664CCB95CED}&codiceOrdinamento=0000000000000470000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&articolo=Articolo%2047&ref=aggiornamenti.vm-associati.it), efficace dal 1/1/2027). Una diversa regola è invece dettata in tema di difetto di giurisdizione del Giudice ordinario ([art. 37 c.p.c.](https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getArticoloDetailFromResultList.do?id={0C3A2E57-D294-4704-89D9-F6D7636C0C57}&codiceOrdinamento=0000000000000370000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&idAttoNormativo={57BBB567-1573-4FC0-BD87-BE4D68CB1B5F}&ref=aggiornamenti.vm-associati.it), novellato dall’[art. 3 del d.lgs. 149/2022](https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id={FC989F56-9BFD-480D-91A8-B70F08DA0FC3}&codiceOrdinamento=0000000000000030000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&articolo=Articolo%203&ref=aggiornamenti.vm-associati.it)) e in tema di difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo ([art. 9 del d.lgs. 104/2010](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-07-02;104&ref=aggiornamenti.vm-associati.it)), “*con il risultato che, in base alle differenziate discipline attualmente vigenti, il difetto di giurisdizione del giudice tributario è rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, mentre lo stesso non vale per il difetto di giurisdizione del giudice ordinario (e del giudice amministrativo)*”. ### Consorzi di bonifica: dubbi sulla giurisdizione in materia di riscossione dei cd. “conguagli” URL: https://aggiornamenti.vm-associati.it/consorzi-di-bonifica-dubbi-sulla-giurisdizione-in-materia-di-riscossione-dei-cd-conguagli/ Last updated: 2026-05-30T09:18:00.000Z La sezione tributaria della Cassazione ([ordinanza interlocutoria n. 7792/2026](https://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20260331/snciv@s50@a2026@n07792@tI.clean.pdf&ref=aggiornamenti.vm-associati.it)) ha rimesso al Primo presidente la questione del se anche i “conguagli”, dovuti dai consorziati di un consorzio di bonifica a seguito di un piano di riordino fondiario, rientrino nella giurisdizione tributaria, come è invece assodato per i normali contributi consortili dovuti per le attività di bonifica. Il “conguaglio” è dovuto in conseguenza del maggior valore della proprietà risultante in favore di alcuni consorziati per effetto del riordino effettuato dal consorzio. La Sezione dubita che le entrate in questione abbiano natura tributaria, non costituendo contribuzione a fronte di spese pubbliche, ma un corrispettivo/indennizzo dovuto ad alcuni consorziati a seguito dell’attività consortile diretta a riassegnare frazioni di terreni in forza di legge regionale di riordino fondiario. Il consorzio, nel riscuotere il pagamento dei conguagli (che finanzia quanto dovuto ai consorziati svantaggiati dal riordino) non eserciterebbe un potere impositivo, ma un potere amministrativo incidente sulla titolarità della proprietà fondiaria. Poiché un tal genere di entrate non rientra tra quelle rispetto alle quali si è già formato un solido indirizzo giurisprudenziale in tema di giurisdizione, la Sezione remittente ha ritenuto che la questione dovrebbe essere decisa dalle Sezioni Unite e non dalla sezione semplice della Suprema Corte. ### La Corte Costituzionale sulla società di scopo non iscritta all’albo dei riscossori URL: https://aggiornamenti.vm-associati.it/la-corte-costituzionale-sulla-societa-di-scopo-non-iscritta-allalbo-dei-riscossori/ Last updated: 2026-05-29T14:39:10.000Z La Corte Costituzionale ([sentenza n. 62/2026](https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/62?ref=aggiornamenti.vm-associati.it)) ha chiuso (almeno per ora) la vicenda della società di scopo Napoli Obiettivo Valore S.r.l. costituita da Municipia S.p.a per lo svolgimento del servizio di riscossione per il Comune di Napoli. Tale **società di scopo non era iscritta all’albo dei concessionari della riscossione**, mentre l’iscrizione era posseduta dalla società madre, cioè l’originaria partecipante alla gara ed aggiudicataria del **bando per *project financing*** indetto dal Comune. Come già segnalato in [**nostri precedenti Aggiornamenti**](https://aggiornamenti.vm-associati.it/giudizio-di-legittimita-costituzionale-dellart-3-c-14-septies-d-l-202-2024-intervento-del-comune-di-napoli/), due diverse sezioni della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli avevano rimesso alla Corte la decisione sulla costituzionalità della norma di interpretazione autentica introdotta dal comma [**14-septies dell’art. 3 del d.l. n. 202/2024**](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2024-12-27;202!vig=2026-05-17&ref=aggiornamenti.vm-associati.it) (convertito in legge n. 15 del 21/2/2025\. Il comma in questione ha fornito interpretazione autentica delle disposizioni di cui agli articoli[ 52, comma 5, lettera b), numero 1)](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-15;446!vig=2026-05-18&ref=aggiornamenti.vm-associati.it), e [53, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-15;446!vig=2026-05-18&ref=aggiornamenti.vm-associati.it), disponendo che le società di scopo costituite per svolgere attività di accertamento e di riscossione o attività di supporto ad esse propedeutiche, non devono essere iscritte nell'albo di cui all’[art. 53](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-15;446!vig=2026-05-18&ref=aggiornamenti.vm-associati.it), laddove risulti già iscritta nel predetto albo la società aggiudicataria della gara per l'affidamento del servizio di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, socia della stessa società di scopo. Precisa inoltre la norma interpretativa che gli atti di accertamento e di riscossione emessi dalle società di scopo sono da considerare legittimi in quanto emessi in luogo dell'aggiudicatario, “*comunque tenuto a garantire in solido l'adempimento di tutte le prestazioni erogate direttamente dalle predette società*”. La Corte delle leggi, dopo aver dichiarato inammissibile la questione sottoposta con una delle due ordinanze di rimessione (per inadeguata motivazione della rilevanza nel giudizio a quo) ha poi ritenuto che la norma interpretativa non fosse affetta dai denunciati vizi di incostituzionalità (sul punto, si rinvia all’articolata motivazione della sentenza). Restano in questo modo da nessun Giudice scrutinati alcuni rilevanti dubbi circa la legittimità del complessivo impianto normativo applicabile alla materia dello svolgimento del servizio di riscossione da parte delle società di scopo non iscritte all’albo, dubbi non tutti risolti dalla sopravvenuta norma interpretativa; tali questioni erano state sollevate nell’ordinanza di rinvio pregiudiziale alla Cassazione da parte della [Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli n. 3737 del 23.05.2024](https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getGiurisprudenzaDetail.do?id=%7b4E1E1E98-CC30-4B16-AA39-0B79091E8FDA%7d&ref=aggiornamenti.vm-associati.it), questioni che la [Corte di Cassazione (sent. 7495/2025) aveva sbrigativamente ritenuto](https://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20250321/snciv@s50@a2025@n07495@tS.clean.pdf&ref=aggiornamenti.vm-associati.it) superate proprio per effetto dell’entrata in vigore della suddetta norma di interpretazione autentica, così evitando di affrontarle. ### Corte Cost. sent. n. 50/2026: Gli effetti del giudicato penale nel processo tributario URL: https://aggiornamenti.vm-associati.it/corte-cost-sent-n-50-2026-gli-effetti-del-giudicato-penale-nel-processo-tributario/ Last updated: 2026-05-29T14:37:58.000Z La Corte Costituzionale si è pronunciata sulla legittimità costituzionale [dell’art. 21-*bis* del d.lgs.74/2000](https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7bFE9108E0-2C82-4A25-82AC-CE9B0C467F00%7d&codiceOrdinamento=0000000000000219999900002000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&articolo=Articolo%2021%20bis&ref=aggiornamenti.vm-associati.it) sollevata dalla CGT del Piemonte e dalla CGT di Roma. Come noto, la norma in discussione prevede che la sentenza irrevocabile di assoluzione del contribuente nel processo penale perché il fatto non sussiste o l’imputato non l’ha commesso, pronunciata in dibattimento ed avente ad oggetto i medesimi fatti in discussione nel processo tributario, produce, in ogni stato e grado, l’efficacia di giudicato. Le Corti remittenti avevano ritenuto censurabile la norma sotto differenti aspetti. In primo luogo, poiché lede il diritto di difesa dell’Agenzia delle Entrate. Sotto tale profilo, la Corte Costituzionale non ravvisa alcuna incompatibilità con la Costituzione, poiché, ferma restando la possibilità per l’Agenzia delle Entrate di partecipare al giudizio penale costituendosi come persona offesa, la stessa contribuisce attivamente al procedimento istruttorio in ragione delle [diverse norme di raccordo istituzionale](https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b373232C3-5D38-4054-A878-FEA29649DD5C%7d&codiceOrdinamento=0000000000000010000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&articolo=Articolo%201&ref=aggiornamenti.vm-associati.it) con il Pubblico Ministero. In secondo luogo, si era ritenuto che il credito erariale non fosse adeguatamente tutelato dal PM nel processo penale. Sul punto, la Consulta ritiene invece che tale tutela sia garantita dal PM, potendo questi disporre della Guardia di finanza, nonché in considerazione della partecipazione dell’Agenzia delle Entrate al procedimento istruttorio. In terzo luogo, era stata prospettata un disparità di trattamento tra l’Agenzia delle Entrate e il contribuente, non potendo l’Agenzia beneficiare delle sentenze di condanna come invece il contribuente può avvalersene in caso di assoluzione. La Corte ritiene che si tratti di una scelta del [legislatore delegante](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2023-08-09;111~art20-com2&ref=aggiornamenti.vm-associati.it) non manifestamente irragionevole secondo i parametri dalla stessa sviluppati, coerente con l’evoluzione del procedimento tributario. Tutte le considerazioni su esposte, secondo la Consulta, giustificano anche la disciplina differenziata fra procedimento tributario e [procedimento civile e amministrativo](https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getArticoloDetailFromResultList.do?id=%7b02A14238-9B74-4592-B9E1-EE8DB491DC25%7d&codiceOrdinamento=0000000000006520000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&idAttoNormativo=%7bC8C50DCD-F3CC-4D1E-BC1A-895F247BCBAB%7d&ref=aggiornamenti.vm-associati.it), nel primo caso gli interessi del danneggiato son tutelati, principalmente, nella fase istruttoria, nel secondo caso nella fase dibattimentale, dunque non si ravvisa pertanto alcun profilo di incostituzionalità. Secondo la CGT di Roma, la norma sarebbe censurabile poiché darebbe “*automatico ingresso*” nel processo tributario a tutte le sentenze irrevocabili di assoluzione, anche quando fondate su vizi procedurali o di inutilizzabilità probatoria; tale tipologia di assoluzioni non escluderebbe la sussistenza di una capacità contributiva idonea a giustificare il prelievo. Inoltre, sarebbe lesa la funzione giurisdizionale del giudice tributario, venendo compresso il suo potere di valutazione. Sul punto la Consulta fornisce un’interpretazione della norma conforme a Costituzione. La disposizione costituisce, infatti, una scelta garantista, che assicura al contribuente lo stesso elevato standard probatorio richiesto in sede penale: scelta non manifestamente irragionevole, purché interpretata in modo costituzionalmente orientato. In questa prospettiva, la Corte individua due ipotesi in cui l’effetto di giudicato nel processo penale non può considerarsi operante ai fini tributari, poiché, in caso contrario, verrebbe meno la coincidenza fra i fatti valutati nei due processi: 1\. Quando l’assoluzione sia dovuta all’impossibilità di utilizzare presunzioni legali tipiche previste in materia tributaria, precluse al giudice penale, allorché quindi l’assoluzione non si fondi su un accertamento positivo dell’inesistenza del fatto. In tali casi il giudice penale e quello tributario giudicherebbero su una base probatoria strutturalmente diversa. 2\. Quando l’assoluzione dipenda esclusivamente dall’inutilizzabilità delle prove in sede penale, allorché le stesse prove siano invece utilizzabili in sede tributaria. Resta fermo che, se il contribuente fornisce già nel processo penale la prova contraria alla presunzione legale, il giudicato di assoluzione torna a spiegare pienamente i propri effetti anche nel processo tributario. Tale interpretazione è idonea a salvare la norma dai vizi denunciati e a garantire un equilibrato raccordo fra i due processi. ### Interessi e sanzioni in ambito tributario: la Cassazione tra prescrizione decennale e quinquennale URL: https://aggiornamenti.vm-associati.it/interessi-e-sanzioni-in-ambito-tributario-la-cassazione-tra-prescrizione-decennale-e-quinquennale/ Last updated: 2026-05-29T14:36:19.000Z La [**Relazione sullo stato della Giurisprudenza n. 18/2026**](https://www.cortedicassazione.it/it/rlc%5Fdettaglio.page?contentId=RLC50057&ref=aggiornamenti.vm-associati.it) **dell’Ufficio del Massimario e del ruolo della Corte di Cassazione** passa in rassegna gli orientamenti di legittimità in materia di prescrizione del diritto alla riscossione degli interessi e delle sanzioni in ambito tributario, mettendo in luce i contrasti emersi, anche recentemente, tra le pronunce delle Sezioni semplici. Mentre la[**Sezione tributaria**](https://www.assonime.it/sezioni/GDI/Documents/Cass.2095-23.pdf?ref=aggiornamenti.vm-associati.it) appare ormai ferma nel sostenere l’applicazione del termine quinquennale di prescrizione sia agli interessi (in forza dell’art. 2948, n. 4, c.c.), sia alle sanzioni (in applicazione dell’art. [20, comma 3, del d.lgs. n. 472](https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id={5252F2BD-28BB-4A76-A22B-502387C4E626}&codiceOrdinamento=0000000000000200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&articolo=Articolo%2020&ref=aggiornamenti.vm-associati.it) del 1997), sulla scorta del principio dell’autonomia del credito per interessi e sanzioni da quello principale, **l’ordinanza della Terza Sezione civile, n. 32374 dell’11/12/2025**, ritiene che, una volta che si pervenga alla fase della riscossione, i crediti per sanzioni e interessi soggiacciono al medesimo termine di prescrizione previsto per il credito principale. In relazione alle sanzioni, tanto sarebbe previsto dall’art. [24, primo comma, del d.lgs. n. 472/1997](https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id={5252F2BD-28BB-4A76-A22B-502387C4E626}&codiceOrdinamento=0000000000000240000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&articolo=Articolo%2024&ref=aggiornamenti.vm-associati.it), in base al quale "*per la riscossione della sanzione si applicano le disposizioni sulla riscossione dei tributi cui la violazione si riferisce*". La prescrizione degli interessi viene invece allineata a quella dell’obbligazione principale, perché i due crediti costituiscono una "*prestazione strutturalmente unica*". Nella pronuncia della Sezione terza, si legge un’eco del principio dell’unitarietà del termine di prescrizione dell’obbligazione tributaria principale e di quella accessoria, che, come sembra mettere in luce anche la Relazione, è sovente richiamato, non senza contraddizioni, anche dalla [**Sezione tributaria**](https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO%5FFISCO/Online/%5FOggetti%5FCorrelati/Documenti/2019/05/23/Cass-10549.pdf?uuid=e20000ba-7b2e-11e9-b67a-d6954b45c378&ref=aggiornamenti.vm-associati.it). Il tema, che pareva definitivamente risolto dai più recenti approdi delle Sezioni tributarie, potrebbe insomma riservare delle sorprese. ### TRUST: Cass. civ., Sez. V, Ord., 25 marzo 2026, n. 7161 URL: https://aggiornamenti.vm-associati.it/trust-cass-civ-sez-v-ord-25-marzo-2026-n-7161/ Last updated: 2026-05-29T14:37:08.000Z Con [l’ordinanza richiamata](https://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20260325/snciv@s50@a2026@n07161@tO.clean.pdf&ref=aggiornamenti.vm-associati.it), la Corte di Cassazione ha riaffermato il principio secondo cui la costituzione di un trust e il conferimento al medesimo dei beni destinati a comporne la dotazione rappresentano operazioni prive di rilevanza sotto il profilo fiscale, posto che non determinano un trasferimento reale e duraturo di ricchezza, né un accrescimento del patrimonio in capo al trustee. Quest’ultimo infatti ne acquisisce esclusivamente la titolarità formale, con l’obbligo di trasmetterla successivamente al beneficiario finale; per tale ragione, dette operazioni non rientrano nell’ambito applicativo dell’imposta sulle successioni e donazioni, la quale risulterà invece dovuta nel momento in cui i beni o i diritti verranno trasferiti dal trustee al beneficiario, dovendosi ritenere tale lettura l’unica coerente con i principi sanciti [dall’art. 53 della Costituzione](https://www.senato.it/istituzione/la-costituzione/parte-i/titolo-iv/articolo-53?ref=aggiornamenti.vm-associati.it). Risulta pertanto imprescindibile, secondo la Corte, ai fini dell’applicazione dell’imposta in questione, che si realizzi un trasferimento di beni dotato dei caratteri dell’attualità, dell’effettività, della stabilità e della definitività, elementi che non possono in alcun modo riscontrarsi nel momento dell’istituzione del trust e nel relativo atto dispositivo: atti del tutto incapaci di rappresentare un autentico spostamento di ricchezza tale da denotare una maggiore capacità contributiva e, conseguentemente, da legittimare l’imposizione. Detto indice di maggiore capacità contributiva, infatti, è destinato a manifestarsi soltanto attraverso la realizzazione del programma negoziale sotteso alla finalità del vincolo di destinazione, ossia mediante le attribuzioni patrimoniali previste dal trust stesso, anche quando eventualmente distribuite in più momenti nel tempo, come nel caso di specie. ### PEX: Risposta del 10 aprile 2026, n. 97, la fase di start up è computabile ai fini del requisito temporale della commercialità URL: https://aggiornamenti.vm-associati.it/pex-risposta-del-10-aprile-2026-n-97-la-fase-di-start-up-e-computabile-ai-fini-del-requisito-temporale-della-commercialita/ Last updated: 2026-05-29T14:35:25.000Z Mediante la [risposta ad interpello](https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/9882828/Risposta+n.+97%5F2026/0161bbfe-03cc-a279-eba5-2a3b6f05274c?ref=aggiornamenti.vm-associati.it) in esame, l’Amministrazione finanziaria ribadisce e illustra le condizioni richieste affinché possa ritenersi integrato il requisito della “commercialità” rilevante ai fini dell’accesso al regime di [*Participation Exemption*](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917~art87&ref=aggiornamenti.vm-associati.it). La normativa fiscale richiede che la società oggetto della partecipazione svolga un’attività di natura commerciale per un arco temporale pari ad almeno tre periodi d’imposta antecedenti il momento del realizzo. L’Amministrazione precisa che, nel conteggio di detti periodi d’imposta, deve essere inclusa anche la fase di start up, purché la società partecipata, una volta concluse le attività preparatorie e dopo essersi dotata di una struttura organizzativa autonoma, intraprenda effettivamente l’attività per cui è stata costituita. Resta comunque indispensabile un’analisi condotta caso per caso, volta ad accertare che il complesso delle attività di natura meramente preparatoria all’avvio dell’impresa possa essere ritenuto manifestazione dell’effettivo esercizio di un’attività imprenditoriale. ### IRAP: sì al rimborso per gli intermediari finanziari e per le imprese assicurative sui dividendi di fonte UE/SEE URL: https://aggiornamenti.vm-associati.it/irap-si-al-rimborso-per-gli-intermediari-finanziari-e-per-le-imprese-assicurative-sui-dividendi-di-fonte-ue-see/ Last updated: 2026-05-29T14:34:04.000Z In data 22 aprile 2026 è stato pubblicato il [Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 123184/2026](https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/9942833/Provvedimento+Istanza+rimborso+IRAP+%282%29.pdf/33c05ff6-65de-a76b-e231-503ea6a95a90?t=1776844162533&ref=aggiornamenti.vm-associati.it), mediante il quale è stato approvato il modello da utilizzare per ottenere il rimborso della maggiore IRAP corrisposta dagli intermediari finanziari e dalle imprese assicurative sui dividendi di fonte UE/SEE, relativamente ai periodi d’imposta 2024 e antecedenti. A tale riguardo, la [Legge di Bilancio 2026](https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7bBA0A808E-DF73-48A0-AF64-6DF64EC8918A%7d&codiceOrdinamento=0000000000000010000000000000000000000000000460000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&articolo=Articolo%201%20com%2046&ref=aggiornamenti.vm-associati.it), recependo gli orientamenti espressi dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea nelle cause riunite [da C-92/24 a C-94/24](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:62024CJ0092&ref=aggiornamenti.vm-associati.it), ha apportato modifiche al [Decreto IRAP](https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7bDBCAB025-A165-4220-9410-190531A69EDF%7d&codiceOrdinamento=0000000000000060000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&articolo=Articolo%206&ref=aggiornamenti.vm-associati.it), allo scopo di allineare alle previsioni della c.d. [Direttiva Madre-Figlia](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02011L0096-20150217&ref=aggiornamenti.vm-associati.it) la disciplina fiscale, ai fini IRAP, dei dividendi di provenienza UE o SEE, incassati rispettivamente da intermediari finanziari e da compagnie assicurative. Più precisamente, a seguito di tale intervento normativo, i dividendi distribuiti da società o enti che risultano residenti o localizzati in uno Stato membro dell’UE o aderente al SEE, con cui l’Italia abbia sottoscritto un accordo idoneo a garantire un effettivo scambio di informazioni, al ricorrere della condizione contemplata [dall’art. 44, comma 2, lettera a), secondo periodo, del T.U.I.R.](https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getArticoloDetailFromResultList.do?id=%7b704106EB-5649-4842-BDE5-5CC437D4259C%7d&codiceOrdinamento=0000000000000440000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&idAttoNormativo=%7b31D694E8-4398-4030-873B-FEAF5A6647F9%7d&ref=aggiornamenti.vm-associati.it): - non rilevano ai fini della determinazione del margine di intermediazione del periodo in cui vengono iscritti a conto economico, risultando esclusi dalla formazione del valore della produzione netta del soggetto percipiente nella misura del 95 per cento del relativo ammontare; - non concorrono alla composizione della base imponibile IRAP del soggetto percipiente nella misura del 95 per cento del relativo ammontare. Con riferimento ai periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2025, la porzione di IRAP relativa ai dividendi sopra indicati, che hanno partecipato alla formazione del valore della produzione netta secondo quanto disposto dagli artt. 6 e 7 del [Decreto IRAP](https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getSommario&id={DBCAB025-A165-4220-9410-190531A69EDF}&ref=aggiornamenti.vm-associati.it), in misura superiore rispetto a quanto stabilito dal [comma 46 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2026](https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2025/12/30/25G00212/SG?ref=aggiornamenti.vm-associati.it), è suscettibile di essere recuperata mediante istanza di rimborso. Con il provvedimento in commento vengono definite le modalità operative per dare attuazione ai [commi 48](https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7bBA0A808E-DF73-48A0-AF64-6DF64EC8918A%7d&codiceOrdinamento=0000000000000010000000000000000000000000000480000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&articolo=Articolo%201%20com%2048&ref=aggiornamenti.vm-associati.it) e [49 del medesimo art. 1 della Legge di Bilancio 2026](https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7bBA0A808E-DF73-48A0-AF64-6DF64EC8918A%7d&codiceOrdinamento=0000000000000010000000000000000000000000000490000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&articolo=Articolo%201%20com%2049&ref=aggiornamenti.vm-associati.it). Nello specifico, viene approvato il modello di istanza finalizzato a richiedere il rimborso oppure l’utilizzo in compensazione della quota IRAP, unitamente alle relative istruzioni, e vengono fissati i termini e le modalità di trasmissione dell’istanza, nonché le modalità per l’impiego in compensazione della quota IRAP. ### CGUE sul credito al consumo: la banca non può riscuotere interessi sugli importi trattenuti per i costi connessi al credito. URL: https://aggiornamenti.vm-associati.it/cgue-sul-credito-al-consumo-la-banca-non-puo-riscuotere-interessi-sugli-importi-trattenuti-per-i-costi-connessi-al-credito/ Last updated: 2026-05-29T14:32:31.000Z Con [sentenza del 23.4.2026 (Causa C-744/2024)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62024CJ0744&ref=aggiornamenti.vm-associati.it) la Corte di Giustizia UE chiarisce come devono essere calcolati gli interessi applicati ai contratti di credito con i consumatori, migliorando la protezione contro pratiche che determinano un **aggravio occulto** **del costo del credito**. La pronuncia, nell’interpretare le nozioni di “*importo totale del credito*”, “*costo totale del credito per il consumatore*” e “*tasso debitore*” di cui all’art. 3 [Dir. 2008/48/CE](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32008L0048&ref=aggiornamenti.vm-associati.it), stabilisce che la banca mutuante può applicare interessi **unicamente** sulla somma degli **importi messi materialmente a disposizione del mutuatario**, mentre non può riscuotere interessi sulle somme che trattiene per il pagamento di costi connessi al credito (nel caso di specie, il premio per l’assicurazione del credito) che pur formano oggetto di restituzione dal mutuatario al mutuante. Secondo la Corte di Giustizia, alla mancata riscossione di interessi su importi corrispondenti a un costo del credito la banca può rimediare solamente applicando, **in modo trasparente**, un tasso debitore proporzionalmente più elevato. La decisione rafforza la tutela del consumatore perché, incidendo direttamente sulla struttura economica dei contratti di finanziamento, impone uniformità nel calcolo degli interessi e trasparenza sul costo totale del credito, favorendo la comparabilità delle offerte sul mercato. ### Concessione abusiva del credito a imprese decotte: per la Cassazione il credito della banca può essere irripetibile URL: https://aggiornamenti.vm-associati.it/concessione-abusiva-del-credito-a-imprese-decotte-per-la-cassazione-il-credito-della-banca-puo-essere-irripetibile/ Last updated: 2026-05-29T14:32:59.000Z Con [ordinanza n. 7134 del 25 marzo 2026](https://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20260325/snciv@s10@a2026@n07134@tO.clean.pdf&ref=aggiornamenti.vm-associati.it), la Corte di Cassazione torna ad affermare il principio per cui la concessione di un finanziamento a un’impresa già in decozione, oltre a rilevare sul piano risarcitorio, può incidere sulla **validità del contratto** e anche assumere unrilievo immorale, determinando **l’irripetibilità ai sensi dell’**[**art. 2035 c.c.**](https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie%5Fgenerale/caricaArticolo?art.versione=1&art.idGruppo=256&art.flagTipoArticolo=2&art.codiceRedazionale=042U0262&art.idArticolo=2035&art.idSottoArticolo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.dataPubblicazioneGazzetta=1942-04-04&art.progressivo=0&ref=aggiornamenti.vm-associati.it) delle somme versate. Il caso riguarda finanziamenti garantiti dallo Stato concessi durante la crisi pandemica a una società poi fallita. Parte delle somme era stata utilizzata per ripianare una pregressa esposizione chirografaria verso la stessa banca finanziatrice, trasformando di fatto un credito chirografario in uno assistito da garanzia pubblica. Secondo l’accertamento del Tribunale, il credito era stato erogato nonostante dai bilanci emergessero **evidenti indici di insolvenza** e senza effettuare **alcuna verifica del merito creditizio**. La Cassazione, riconoscendo che nel caso di specie la stipulazione del contratto di finanziamento, in ragione dell’assetto di interessi ivi contenuto, integra essa stessa la condotta violativa del precetto penale di cui all’[art. 217, co. 1 n. 4 L. Fall.](https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie%5Fgenerale/caricaArticolo?art.versione=1&art.idGruppo=31&art.flagTipoArticolo=1&art.codiceRedazionale=042U0267&art.idArticolo=217&art.idSottoArticolo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.dataPubblicazioneGazzetta=1942-04-06&art.progressivo=0&ref=aggiornamenti.vm-associati.it) (applicabile *ratione temporis*) e che sussiste quella che la giurisprudenza definisce un’ipotesi di “reato-contratto”, ha dichiarato il contratto **nullo per violazione di norme imperative *ex*** [**art. 1418 c.c.**](https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie%5Fgenerale/caricaArticolo?art.versione=1&art.idGruppo=178&art.flagTipoArticolo=2&art.codiceRedazionale=042U0262&art.idArticolo=1418&art.idSottoArticolo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.dataPubblicazioneGazzetta=1942-04-04&art.progressivo=0&ref=aggiornamenti.vm-associati.it) Quanto alla sorte delle somme erogate dalla banca, pur trattandosi di prestazione astrattamente ripetibile, la restituzione delle stesse è stata esclusa, in quanto le somme sono state pagate in esecuzione di un’operazione contraria al “**buon costume economico**” e perciò idonea a integrare la *soluti retentio* di cui all’[art. 2035 c.c.](https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie%5Fgenerale/caricaArticolo?art.versione=1&art.idGruppo=256&art.flagTipoArticolo=2&art.codiceRedazionale=042U0262&art.idArticolo=2035&art.idSottoArticolo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.dataPubblicazioneGazzetta=1942-04-04&art.progressivo=0&ref=aggiornamenti.vm-associati.it) La decisione aderisce alla nozione, già fatta propria dalla giurisprudenza di legittimità, per cui il “buon costume” non va riferito solo alle regole della morale sessuale o della decenza, ma comprende anche i principi etici che governano il **corretto funzionamento del mercato**. Importante conseguenza dell’arresto in commento è che la banca non si può insinuare al passivo della liquidazione giudiziale dell’impresa per il recupero delle somme erogate. ### Insider trading secondario e opposizione alle sanzioni Consob, la Cassazione fa il punto URL: https://aggiornamenti.vm-associati.it/insider-trading-secondario-e-opposizione-alle-sanzioni-consob-la-cassazione-fa-il-punto/ Last updated: 2026-05-29T14:33:07.000Z In materia di *insider trading* secondario e di procedimento di irrogazione delle sanzioni Consob,[**Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 24/04/2026, n. 11040**](https://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20260424/snciv@s20@a2026@n11040@tO.clean.pdf&ref=aggiornamenti.vm-associati.it) ribadisce che: \- i fatti costitutivi del *trading* secondario possono essere accertati in via presuntiva, sulla base della valutazione complessiva di una pluralità di circostanze indizianti, in cui ciascun elemento della serie inferenziale appare grave, pertinente e munito di capacità dimostrativa in rapporto agli altri, senza che sia preclusa la doppia presunzione; \- è possibile l’utilizzo delle dichiarazioni dell’incolpato, confermative del quadro indiziario; nella materia *de qua*, infatti, la tutela del diritto al silenzio dell’incolpato non deve svolgersi in forme analoghe a quelle del processo penale, ma calibrarsi sulle specificità dei procedimenti del caso, nel rispetto dei principi della Costituzione, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e del diritto dell'Unione europea ([**Corte Cost. n. 84/2021**](https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2021/84?ref=aggiornamenti.vm-associati.it), par. 5); \- anche il canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio non preclude il ricorso al criterio presuntivo: la responsabilità può essere desunta da indizi i quali, considerati nel loro insieme, rappresentino, in mancanza di un'altra spiegazione coerente, la prova della violazione ([**Corte di Giustizia 01/07/2010, in C-407/08**](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:62008CJ0407&ref=aggiornamenti.vm-associati.it)); \- nell’applicare lo *ius superveniens* introduttivo di parametri edittali più miti per il sanzionato, il Giudice non è tenuto a seguire un criterio proporzionale di tipo aritmetico, correlato alla pena calcolata prima dell'introduzione dello *ius superveniens*, ma deve rimodulare la pena nell'ambito della nuova cornice edittale, secondo gli ordinari criteri di determinazione legale; \- l'oggetto del giudizio di opposizione alle sanzioni CONSOB è strettamente circoscritto ai motivi di opposizione dedotti con l’atto introduttivo, i quali non possono essere successivamente integrati neppure con questioni di diritto che non richiedano nuovi accertamenti. ### Ancora in tema di finanziamento soci di s.r.l. URL: https://aggiornamenti.vm-associati.it/ancora-in-tema-di-finanziamento-soci-di-s-r-l/ Last updated: 2026-05-29T14:33:16.000Z La Corte di cassazione con [ordinanza 12.03.2026 n.5582](https://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20260312/snciv@s10@a2026@n05582@tO.clean.pdf&ref=aggiornamenti.vm-associati.it) torna a pronunciarsi sul tema dei finanziamenti erogati dai soci di s.r.l. e della disciplina dettata nell’[art. 2467 c.c.](https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getArticoloDetailFromResultList.do?id={D8A2CB10-743B-42CC-9781-8D6ED1661B46}&codiceOrdinamento=0000000000024670000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&idAttoNormativo={9E93F1BE-06AE-4F24-8E9D-B838F7E0C2E6}&ref=aggiornamenti.vm-associati.it), mettendo a fuoco i concetti già espressi in precedenti decisioni. Questi i punti fondamentali: a. rientra nella fattispecie *finanziamento soci*, anche la garanzia personale (nella specie, una fideiussione) prestata dal socio a favore della società (Cass., Ord. n. 350054 del 2023; tra le pronunce di merito Trib. Milano 25.07.2016, n.8320; Id., 04.06.2013, n. 7805); b. la postergazione del credito del socio per il rimborso del finanziamento rispetto alla soddisfazione dei creditori sociali (come è noto, [l’art. 383, D. Lgs. n. 14 del 12.01.2019](https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id={AD235697-1BA5-40CD-A0A5-05B8CDFE95B0}&codiceOrdinamento=0000000000003830000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&articolo=Articolo%20383&ref=aggiornamenti.vm-associati.it) ha soppresso l’altro profilo della disciplina che originariamente si accompagnava alla postergazione, quello dell’inopponibilità ai creditori sociali del rimborso eseguito nell’anno precedente la dichiarazione di fallimento) integra una condizione di inesigibilità legale e temporanea del diritto al rimborso del finanziamento sino a quando non sia superata la situazione di difficoltà economico-finanziaria descritta dal comma 2 dello stesso art. 2467 c.c. (Cass., 30.05.2024 n.15196; fra le molte altre pronunce di merito.: Trib. Milano 14.02.2020, n.1465); c. corollario della precedente affermazione, ugualmente ricorrente nelle pronunce sia di legittimità sia di merito, è che la verifica dei presupposti per l’applicazione della relativa disciplina va fatta con riferimento ad entrambi i momenti: quello dell’erogazione del finanziamento e quello del rimborso. Per le pronunce di legittimità, cfr. Cass., 30.05.2024, n. 15196 cit.; fra le pronunce di merito, Trib. Bari, 04.08.2021, n. 2996; Trib. Torino, 19.02.2021, n. 818; Trib. Milano, 14.02.2020, n. 1465\. Va tuttavia segnalato un mutamento nell’orientamento, evidente specialmente nelle pronunce dei giudici di merito: nelle sentenze più risalenti si riteneva rilevante esclusivamente il tempo della erogazione del finanziamento (es.: Trib. Milano, 13.10.2016, n. 11243 a parere del quale non rilevano eventuali successivi peggioramenti della situazione patrimoniale della società). Questa evoluzione della giurisprudenza è invero significativa di un corrispondente mutamento intervenuto nella ricostruzione del fenomeno e della disciplina ad esso applicabile: il trattamento riservato al finanziamento dei soci di s.r.l. non è più (o non soltanto) collegato al riscontro di un intento *lato sensu* elusivo del socio, che assume la veste di finanziatore, consapevole che la situazione economico-finanziaria della società in atto sconsiglia un conferimento, ma è in qualche misura oggettivizzato. Nelle società di capitali in cui i soci sono inseriti nei meccanismi della gestione degli affari sociali (tipicamente, le s.r.l., ma anche le s.p.a. in cui si rilevano gli stessi caratteri, secondo un orientamento della giurisprudenza che va sempre più consolidandosi: cfr. per le pronunce di legittimità, Cass., 20.06.2018, n. 16291; Id., 07.07.2015, n. 14056; per quelle di merito, Trib. Bologna, 31.01.2019, n. 265; Trib Milano, 04.06.2015), esigenze di tutela dei creditori sociali impongono un corretto equilibrio tra *equity* e debito per mezzi forniti da terzi. La disciplina prevista nell'art. 2467 c.c. ha questo obiettivo; d. secondo le regole generali della ripartizione dell’onere della prova nel processo civile, sulla società che si oppone al rimborso richiesto dal socio-finanziatore incombe l’onere di fornire la prova della sussistenza dei presupposti per l’applicazione della disciplina dettata dall’art. 2467 c.c. La decisione ribadisce il principio che il giudice deve procedere all’analisi di tutti i fatti allegati dalla parte onerata. E a questo riguardo la corte ha cassato la decisione di merito (anche) perché nella valutazione delle prove fornite dalla società, non aveva tenuto conto del principio di continuità dei bilanci societari, né aveva motivato al riguardo. Era, infatti, agli atti che in una diversa precedente controversia tra le stesse parti, era stata disposta in sede giudiziale (ugualmente agli atti del processo) la postergazione del credito del socio in ragione dell’accertata situazione di temporanea illiquidità. Il giudice di merito, nella successiva controversia, ha sminuito l’importanza di detto profilo di fatto, semplicemente affermandone l’irrilevanza per essere relativo ad altro esercizio. Mentre avrebbe dovuto accertare la risoluzione delle cause di detto squilibrio, proprio in considerazione del principio di continuità dei bilanci societari. ### Aggiornamenti VMA - 27 aprile 2026 URL: https://aggiornamenti.vm-associati.it/aggiornamenti-vma-27-aprile-2026/ Last updated: 2026-05-03T18:27:24.000Z 💡 [Sfoglia il **flipbook* degli Aggiornamenti VMA del 27 aprile 2026](https://issuu.com/vma%5Fprova/docs/aggionarmenti%5Fvma%5Fn10%5F27.4.2026?ref=aggiornamenti.vm-associati.it) --- **In questi Aggiornamenti:** ***Concorrenza e mercato*** - [**L’AGCM trasmette una nuova segnalazione al Governo in materia** **di concessioni demaniali marittime**](https://aggiornamenti.vm-associati.it/lagcm-trasmette-una-nuova-segnalazione-al-governo-in-materia-di-concessioni-demaniali-marittime/) - [**Operazione di concentrazione: aggiornate le soglie di fatturato** **per l’obbligo di notifica**](https://aggiornamenti.vm-associati.it/operazione-di-concentrazione-aggiornate-le-soglie-di-fatturato-per-lobbligo-di-notifica/) ***Società e mercato dei capitali*** - [**Attuazione delle legge capitali**](https://aggiornamenti.vm-associati.it/attuazione-della-legge-capitali/) ***Contratti bancari e finanziari*** - [**Validità dei contratti di *Interest Rate Swap*: la Cassazione chiarisce e sviluppa i principi fissati dalle Sezioni Unite con sentenza n. 8770/2020** ](https://aggiornamenti.vm-associati.it/validita-dei-contratti-di-interest-rate-swap-la-cassazione-chiarisce-e-sviluppa-i-principi-fissati-dalle-sezioni-unite-con-sentenza-n-8770-2020/) - [**Clausole abusive nei contratti con i consumatori: decorrenza della prescrizione delle azioni restitutorie secondo la CGUE e la giurisprudenza italiana**](https://aggiornamenti.vm-associati.it/clausole-abusive-nei-contratti-con-i-consumatori-decorrenza-della-prescrizione-delle-azioni-restitutorie-secondo-la-cgue-e-la-giurisprudenza-italiana/) ***Imposte e tributi*** - [**Dal 2027 niente più cumulo fra neo-residenti e impatriati**](https://aggiornamenti.vm-associati.it/dal-2027-niente-piu-cumulo-fra-neo-residenti-e-impatriati/) - [**Marcia indietro su plusvalenze e dividendi**](https://aggiornamenti.vm-associati.it/marcia-indietro-su-plusvalenze-e-dividendi/) - [**Esterovestizione**](https://aggiornamenti.vm-associati.it/esterovestizione/) ***Riscossione delle entrate e rapporti con gli Enti creditori*** • [**Le Sezioni Unite sulla Rottamazione-quater**](https://aggiornamenti.vm-associati.it/le-sezioni-unite-sulla-rottamazione-quater/) ***Enti locali*** • [**Compensi degli amministratori delle società a partecipazione pubblica: interviene la Sezione autonomie della Corte dei Conti**](https://aggiornamenti.vm-associati.it/compensi-degli-amministratori-delle-societa-a-partecipazione-pubblica-interviene-la-sezione-autonomie-della-corte-dei-conti/) ***Giurisdizione e processo*** - [**Contumacia involontaria e notifica della sentenza: alle Sezioni Unite la questione tra stabilità e diritto di difesa**](https://aggiornamenti.vm-associati.it/contumacia-involontaria-e-notifica-della-sentenza-alle-sezioni-unite-la-questione-tra-stabilita-e-diritto-di-difesa/) - [**La notifica delle sentenze tributarie valida ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione**](https://aggiornamenti.vm-associati.it/la-notifica-delle-sentenze-tributarie-valida-ai-fini-della-decorrenza-del-termine-breve-di-impugnazione/) ***Ambiente*** - [**Modello Unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2026**](https://aggiornamenti.vm-associati.it/modello-unico-di-dichiarazione-ambientale-per-lanno-2026/) ***Contabilità pubblica e giustizia contabile*** - [**Rinvio dell’obbligo di assicurazione per i gestori di risorse pubbliche**](https://aggiornamenti.vm-associati.it/rinvio-dellobbligo-di-assicurazione-per-i-gestori-di-risorse-pubbliche/) - [**Limiti processuali all’applicabilità della nuova disciplina in tema** **di responsabilità erariale**](https://aggiornamenti.vm-associati.it/limiti-processuali-allapplicabilita-della-nuova-disciplina-in-tema-di-responsabilita-erariale/) ***Transizione digitale*** • [**La legge di delegazione europea 2025 prevede l’adeguamento della disciplina nazionale ai regolamenti europei in tema di cybersicurezza**](https://aggiornamenti.vm-associati.it/la-legge-di-delegazione-europea-2025-prevede-ladeguamento-della-disciplina-nazionale-ai-regolamenti-europei-in-tema-di-cybersicurezza/) ***Proprietà intellettuale*** - [***Copyright* e IA generativa: nuove regole in arrivo dal Parlamento** **UE** ](https://aggiornamenti.vm-associati.it/copyright-e-ia-generativa-nuove-regole-in-arrivo-dal-parlamento-ue/) - [**Nuove tariffe dei compensi per copia privata. Cloud e dispositivi ricondizionati** ](https://aggiornamenti.vm-associati.it/nuove-tariffe-dei-compensi-per-copia-privata-cloud-e-dispositivi-ricondizionati/) ***Tutela dei consumatori*** - [**Nuove protezioni per i consumatori: norme contro il *greenwashing* e maggiori garanzie di corretta informazione e trasparenza** ](https://aggiornamenti.vm-associati.it/nuove-protezioni-per-i-consumatori-norme-contro-il-greenwashing-e-maggiori-garanzie-di-corretta-informazione-e-trasparenza/) ### Nuove protezioni per i consumatori: norme contro il greenwashing e maggiori garanzie di corretta informazione e trasparenza URL: https://aggiornamenti.vm-associati.it/nuove-protezioni-per-i-consumatori-norme-contro-il-greenwashing-e-maggiori-garanzie-di-corretta-informazione-e-trasparenza/ Last updated: 2026-04-27T09:36:27.000Z Il [d.lgs. n. 30 del 20/2/2026](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-02-20;30!vig=&ref=aggiornamenti.vm-associati.it) modifica il codice del consumo ([d.lgs. n. 206/2005](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206&ref=aggiornamenti.vm-associati.it)) per recepire la [direttiva (UE) 2024/825](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/ALL/?uri=CELEX:32024L0825&ref=aggiornamenti.vm-associati.it) contro il **greenwashing** (marketing ingannevole per costruire un’immagine ecologica positiva non veritiera) e per garantire maggiore **trasparenza** e protezione ai consumatori dalle **pratiche sleali**. Tra le principali novità, vi è l’introduzione di concetti giuridici nuovi, come quelli di “**asserzione ambientale**” (messaggio commerciale, a carattere non obbligatorio, avente ad oggetto l’impatto ambientale) o “**etichetta di sostenibilità**” (marchio di fiducia, di qualità o equivalente, a carattere volontario, avente ad oggetto caratteristiche ambientali) o di “**durabilità**” (capacità dei beni di mantenere le loro specifiche funzioni e prestazioni attraverso un uso normale). Con riguardo alle pratiche **commerciali scorrette**, si specifica che possono risultare **ingannevoli** pratiche: \- idonee ad indurre in errore il consumatore sulle caratteristiche principali del prodotto; \- volte alla formulazione di un’asserzione ambientale relativa a prestazioni ambientali future senza includere impegni chiari, oggettivi, disponibili e verificabili; \- che pubblicizzanocome vantaggi elementi irrilevanti che non derivano da caratteristiche del prodotto o dell'impresa. Tra le pratiche commerciali considerate **sempre ingannevoli** si includono fattispecie come: \- asserzioni ambientali generiche non dimostrabili: \- uso di etichette di sostenibilità non certificate; \- indicazione che un prodotto nel complesso è “green” quando solo una sua componente lo è; \- comunicazioni ingannevoli sulla durata del prodotto, possibilità di riparazione o obsolescenza; \- omissioni informative su effetti negativi degli aggiornamenti software e divieto di presentare un aggiornamento come necessario se è solo opzionale. Quanto agli **obblighi informativi e di comunicazione**, si fissano regole più stringenti in relazione ad aspetti quali la durata dei prodotti, la possibilità di riparazione, gli aggiornamenti software per beni con elementi digitali e contenuti o servizi digitali, l’impatto ambientale e la circolarità, le modalità di pagamento, di consegna e di reclamo, la garanzia legale di conformità e la garanzia commerciale di durabilità (in allegato si prevedono i modelli grafici di **avviso armonizzato** ed **etichetta armonizzata**). Le nuove disposizioni saranno pienamente applicabili dal 27/9/2026, per consentire alle imprese l’adeguamento. ### Nuove tariffe dei compensi per copia privata. Cloud e dispositivi ricondizionati URL: https://aggiornamenti.vm-associati.it/nuove-tariffe-dei-compensi-per-copia-privata-cloud-e-dispositivi-ricondizionati/ Last updated: 2026-04-27T09:35:33.000Z Il 23 febbraio 2026 è stato firmato dal Ministro della cultura Alessandro Giuli il decreto sulla "*Determinazione del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi ai sensi dell'articolo 71-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633"*. Il [provvedimento](https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2026/03/21/26A01415/sg?ref=aggiornamenti.vm-associati.it) rappresenta l’**aggiornamento del sistema di compensi** già previsto dal precedente [decreto del 30 giugno 2020](https://cultura.gov.it/comunicato/dm-298-26062020br-determinazione-del-compenso-per-la-riproduzione-privata-di-fonogrammi-e-di-videogrammi-ai-sensi-dellarticolo-71-septies-della-legge-22-aprile-1941-n-633?ref=aggiornamenti.vm-associati.it), attuato attraverso la rivalutazione delle tariffe sulla base dell’indice ISTAT (FOI / decorrenza 1° gennaio 2021 - 31 dicembre 2024). Ricordiamo che l’articolo [71-septies LDA](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633&ref=aggiornamenti.vm-associati.it) prevede che agli autori e ai produttori di fonogrammi, nonché ai produttori originari di opere audiovisive, agli artisti, interpreti ed esecutori e ai produttori di videogrammi, e ai loro aventi causa, sia attribuito un compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi, recanti opere protette dal diritto d’autore. In particolare, il comma 2 dispone che detto compenso per la c.d. copia privata sia determinato con decreto del Ministro della cultura, sentito il Comitato consultivo permanente per il diritto d’autore, e sottoposto ad aggiornamento triennale. Il presupposto della disciplina si ravvisa nella possibile presenza, grazie allo sviluppo tecnologico, di “memorie” in qualsiasi apparato o dispositivo, che viene ad essere dotato di una propria e specifica capacità di registrazione di fonogrammi e di videogrammi. Le nuove tariffe sono entrate in vigore il 21 marzo 2026, con la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale ([GU Serie Generale n.67 del 21-03-2026](https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2026/03/21/67/sg/pdf?ref=aggiornamenti.vm-associati.it)). Degna di nota appare, in particolare, l’estensione del sistema dei compensi ad ambiti prima non previsti. Infatti, l’allegato tecnico annesso al decreto include ora espressamente: i) la **memoria in cloud o spazio di memorizzazione in cloud** (art. 2, comma 1,lett. q); si prevede un compenso mensile basato sulla capacità in GB. L’inclusione del “cloud” si collega, nell’impianto del decreto, alla sentenza [CGUE 24/03/2022, causa C-433/20](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:62020CJ0433&ref=aggiornamenti.vm-associati.it), la quale precisa che il salvataggio di una copia di un’opera in uno spazio di memorizzazione cloud rappresenta una riproduzione tecnicamente equivalente al salvataggio nella memoria di un qualsiasi altro supporto; ii) gli **apparecchi e supporti ricondizionati** (art. 2, comma 2); questi dispositivi pagano i compensi come i corrispondenti dispositivi nuovi, i quali diventano quindi suscettibili di corrispondere la tariffa più volte, ossia ad ogni immissione in commercio dopo una rigenerazione. ### Copyright e IA generativa: nuove regole in arrivo dal Parlamento UE URL: https://aggiornamenti.vm-associati.it/copyright-e-ia-generativa-nuove-regole-in-arrivo-dal-parlamento-ue/ Last updated: 2026-04-27T09:34:55.000Z [Nella seduta plenaria del 10 marzo](https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20260306IPR37511/proteggere-il-diritto-d-autore-e-il-settore-creativo-dall-ia?ref=aggiornamenti.vm-associati.it) il Parlamento europeo ha analizzato la mozione proposta dalla Commissione Affari Legali volta a riequilibrare tutela del diritto d’autore e sviluppo dell’IA generativa (cfr. [Aggiornamenti VMA del 23 febbraio 2026](https://aggiornamenti.vm-associati.it/copyright-e-ia-generativa-verso-maggiore-trasparenza-e-remunerazione-equa/)). Ha dunque approvato una [Risoluzione](https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-10-2026-0066%5FIT.html?ref=aggiornamenti.vm-associati.it) con varie **raccomandazioni** alla Commissione per la tutela delle opere protette da copyright rispetto al relativo impiego da parte dell’intelligenza artificiale. Invita la Commissione a presentare nuove proposte legislative che traducano queste raccomandazioni in regole vincolanti, aggiornando l’attuale quadro sul diritto d’autore. In breve, il Parlamento caldeggia: \- **remunerazione equa** per l’utilizzo delle opere nell’addestramento dei modelli, da estendere anche agli utilizzi passati. A tal fine si chiede di promuovere un **mercato delle licenze**, privilegiando schemi di licenza collettiva volontaria per settore e respingendo l’idea di licenze generalizzate a fronte di un pagamento forfettario. \- rafforzamento del controllo dei titolari dei diritti sulle opere, con facoltà di impedire che le proprie creazioni siano utilizzate per l’addestramento e la istituzione di un **registro centralizzato per le esclusioni** gestito dall’Ufficio UE per la Proprietà Intellettuale-EUIPO. \- **trasparenza** come requisito sostanziale, specificando che l’assenza di informazioni sulle opere utilizzate potrà determinare violazione del diritto d’autore. Si ribadisce l’attenzione verso i **media**, suggerendo che le testate giornalistiche siano compensate per il traffico e i ricavi persi a causa dell’azione dei sistemi di IA. Si insiste per la necessità di garantire il pluralismo dei media, contenendo il rischio di una selezione di notizie affidata ai grandi player digitali. Infine, si sottolinea che i **contenuti generati interamente dall’IA** dovrebbero essere esclusi dalla tutela del diritto d’autore e che le persone andrebbero protette dalla diffusione di **contenuti manipolati o generati attraverso l’intelligenza artificiale**. ### La legge di delegazione europea 2025 prevede l’adeguamento della disciplina nazionale ai regolamenti europei in tema di cybersicurezza URL: https://aggiornamenti.vm-associati.it/la-legge-di-delegazione-europea-2025-prevede-ladeguamento-della-disciplina-nazionale-ai-regolamenti-europei-in-tema-di-cybersicurezza/ Last updated: 2026-04-27T09:34:10.000Z **La** [**Legge 17 marzo 2026, n. 36**](http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2026/03/25/26G00053/sg?ref=aggiornamenti.vm-associati.it) **(“Legge di delegazione europea 2025”)** conferisce al Governo il compito di adeguare l’ordinamento italiano a diversi atti UE, con forte impatto sul settore della **cybersicurezza** (cfr. artt. 15-17). Tra questi spicca il [**Regolamento UE 2024/2847**](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L%5F202402847&ref=aggiornamenti.vm-associati.it) **(Cyber Resilience Act)**, in relazione al quale il Governo dovrà adottare decreti legislativi di adeguamento entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge (ossia, a partire dal 9 aprile 2026). Il regolamento stabilisce requisiti di sicurezza per prodotti digitali lungo tutto il ciclo di vita, nonché obblighi per fabbricanti, importatori e distributori degli stessi. Sebbene già in vigore, sarà pienamente applicabile dal dicembre 2027, con alcune disposizioni anticipate già al 2026 (in tema di obblighi di notifica degli incidenti e degli organismi di valutazione di conformità). La legge prevede il coordinamento del CRA con normative nazionali ed europee come il Perimetro di Sicurezza Nazionale Cibernetica e la Direttiva NIS 2 (di cui si è trattato negli [ultimi Aggiornamenti VMA](https://aggiornamenti.vm-associati.it/obblighi-di-notifica-degli-incidenti-in-materia-di-cybersicurezza-la-determina-dellacn-interviene-coordinando-ulteriormente-le-diverse-discipline-esistenti/)). Centrale è il ruolo dell’**Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN)**, designata come autorità di notifica e vigilanza, oltre alla prevista introduzione di un sistema sanzionatorio efficace e coordinato con quelli esistenti previsti dal PSNC e dalla NIS2. Ulteriore delega riguarda l’adeguamento al [**Regolamento (UE) 2025/37**](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L%5F202500037&ref=aggiornamenti.vm-associati.it) **sui servizi di sicurezza gestiti**, che estende il sistema europeo di certificazione anche a servizi come gestione degli incidenti, audit e consulenza. Ciò incide su norme nazionali esistenti (quale il [D.Lgs. n. 123/2022](https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/08/20/22G00133/sg?ref=aggiornamenti.vm-associati.it) di adeguamento dell’ordinamento interno al [Cybersecurity Act](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0881&ref=aggiornamenti.vm-associati.it)) e rafforza le competenze dell’ACN in materia di certificazione. È inoltre prevista l’attuazione del [**Regolamento UE 2025/38**](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L%5F202500038&ref=aggiornamenti.vm-associati.it) **(Cyber Solidarity Act)**, volto a migliorare la capacità europea di prevenzione e risposta agli attacchi informatici. Introduce strumenti come un sistema di allerta europeo, un meccanismo di emergenza, una riserva UE di servizi di sicurezza, nonché procedure di revisione degli incidenti. Nel complesso, la legge rappresenta un passo verso una disciplina unitaria della cybersicurezza, integrando sicurezza dei prodotti, certificazione, vigilanza e risposta agli incidenti. Il vero nodo sarà costruire **un sistema coerente di competenze e poteri** tra le autorità, con un ruolo sempre più centrale dell’ACN. ### Limiti processuali all’applicabilità della nuova disciplina in tema di responsabilità erariale URL: https://aggiornamenti.vm-associati.it/limiti-processuali-allapplicabilita-della-nuova-disciplina-in-tema-di-responsabilita-erariale/ Last updated: 2026-04-27T09:32:46.000Z Nell’ambito della riforma sulla responsabilità erariale di cui alla [l. 1/2026](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2026-01-07;1!vig=&ref=aggiornamenti.vm-associati.it), la norma transitoria contenuta nell’[art. 6](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2026-01-07;1!vig=&ref=aggiornamenti.vm-associati.it) stabilisce l’applicabilità delle disposizioni di cui all’[art. 1 comma 1 lett. *a)*](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2026-01-07;1!vig=&ref=aggiornamenti.vm-associati.it)(ossia quelle che incidono sulla responsabilità erariale e sui relativi giudizi) ai procedimenti e ai giudizi pendenti non definiti con sentenza passata in giudicato alla data della sua entrata in vigore. La [Corte conti Sezione Giurisdizionale d’Appello per la Regione Siciliana, con la sentenza n. 8/A/2026](https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/SEZIONE%20DI%20APPELLO%20PER%20LA%20SICILIA/SENTENZA/8/2026?ref=aggiornamenti.vm-associati.it),ha chiarito che, sebbene la nuova disciplina sia applicabile ai giudizi di appello, quest’ultima deve comunque coordinarsi con le regole processuali del grado nel quale la novella stessa viene in rilievo. Ad avviso del Collegio, l’applicazione delle regole introdotte con la novella incontrerebbe i limiti conformativi dell’effetto devolutivo dell’appello ex [art. 190 c.g.c.](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174&ref=aggiornamenti.vm-associati.it), delle preclusioni assertive e deduttive previsti dagli [artt. 193](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174&ref=aggiornamenti.vm-associati.it), [194](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174&ref=aggiornamenti.vm-associati.it) e [195 c.g.c.](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174&ref=aggiornamenti.vm-associati.it), e delle fattispecie in cui è consentito il rinvio al primo giudice ex [art. 199 c.g.c.](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174&ref=aggiornamenti.vm-associati.it) In particolare, posto che il citato [art. 199 c.g.c.](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174&ref=aggiornamenti.vm-associati.it) non prevede lo *ius superveniens* tra le cause di rinvio, il Collegio ha rigettato l’istanza di regressione del giudizio al primo grado sollevata dal convenuto. ### Rinvio dell’obbligo di assicurazione per i gestori di risorse pubbliche URL: https://aggiornamenti.vm-associati.it/rinvio-dellobbligo-di-assicurazione-per-i-gestori-di-risorse-pubbliche/ Last updated: 2026-04-27T09:32:05.000Z Il Decreto Milleproroghe ([D.L. 200 del 31 dicembre 2025](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2025-12-31;200&ref=aggiornamenti.vm-associati.it), convertito con modificazioni nella [L. 27 febbraio 2026, n. 26](https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2026-02-28&atto.codiceRedazionale=26G00044&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=0&qId=8eda7d1d-f005-44d8-a89c-3a7fdc3382c2&tabID=0.2038125791874884&title=lbl.dettaglioAtto&ref=aggiornamenti.vm-associati.it)) all’[art. 1 comma 19-quinquies](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2025-12-31;200&ref=aggiornamenti.vm-associati.it) ha disposto che l’obbligo di assicurazione per i gestori di risorse pubbliche sottoposti a giurisdizione della Corte dei conti, introdotto all’[art. 1 comma 4-bis L. 14 gennaio 1994 n. 20](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-01-14;20&ref=aggiornamenti.vm-associati.it) dalla [L. gennaio 2026 n. 1](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2026-01-07;1&ref=aggiornamenti.vm-associati.it), si applicherà a decorrere dal 1° gennaio 2027 (in argomento si rinvia altresì ai contributi del [30.1.2026](https://aggiornamenti.vm-associati.it/riforma-della-corte-dei-conti-e-della-responsabilita-erariale/) e del [23.2.2026](https://aggiornamenti.vm-associati.it/riforma-della-responsabilita-erariale-e-polizze-assicurative/)). ### Modello Unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2026 URL: https://aggiornamenti.vm-associati.it/modello-unico-di-dichiarazione-ambientale-per-lanno-2026/ Last updated: 2026-04-27T09:31:07.000Z l[n data 5 marzo 2026 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM del 30 gennaio 2026 recante "*Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2026 - MUD"*](https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie%5Fgenerale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2026-03-05&atto.codiceRedazionale=26A01073&elenco30giorni=true&ref=aggiornamenti.vm-associati.it), da utilizzare per le dichiarazioni riferite all'anno 2025\. Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale è una comunicazione obbligatoria, che enti ed imprese devono presentare annualmente, dichiarando alle autorità competenti i dati relativi ai rifiuti prodotti, trasportati, recuperati o smaltiti nel corso dell’anno precedente. In base all'[articolo 6 della Legge 25 gennaio 1994 n.70](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-01-25;70&ref=aggiornamenti.vm-associati.it), il termine per la presentazione del Modello Unico di dichiarazione ambientale (MUD) è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione e, pertanto, la presentazione del MUD dovrà avvenire entro il giorno 3 luglio 2026. A seguito della pubblicazione del DPCM, [il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha pubblicato sul proprio sito web](https://www.mase.gov.it/portale/-/mud-modello-unico-di-dichiarazione-ambientale-per-l-anno-2026?ref=aggiornamenti.vm-associati.it) le istruzioni per la compilazione del Modello unico di dichiarazione, il modello per la comunicazione rifiuti semplificata, i modelli raccolta dati, le istruzioni per la presentazione telematica, nonché una sintesi delle modifiche del MUD 2026\. ### La notifica delle sentenze tributarie valida ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione URL: https://aggiornamenti.vm-associati.it/la-notifica-delle-sentenze-tributarie-valida-ai-fini-della-decorrenza-del-termine-breve-di-impugnazione/ Last updated: 2026-04-27T09:29:31.000Z [Cass. civ., Sez. V, Ord., del 23/02/2026, n. 4057](https://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20260223/snciv@s50@a2026@n04057@tO.clean.pdf&ref=aggiornamenti.vm-associati.it) ha affermato che la trasmissione via pec della sentenza tributaria è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione solo se il messaggio pec riveste i requisiti di forma-contenuto previsti dall'art[. 3-bis della legge n. 53 del 1994](https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b88A389EC-3C9E-4B8F-8C9C-BE0C3DAB28D4%7d&codiceOrdinamento=0000000000000030000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&articolo=Articolo%203&ref=aggiornamenti.vm-associati.it). L’ordinanza prende le mosse dal principio - già radicato in seno alla Suprema Corte (non senza pronunce di segno contrario, come sembra essere [Cass. Civ., ord. 5155/2025](https://www.assonime.it/sezioni/GDI/Documents/Testo%20Cass.5155-25.pdf?ref=aggiornamenti.vm-associati.it)) – secondo cui la notifica telematica della sentenza è idonea a determinare la decorrenza del termine breve di impugnazione, solo se consente al notificato di percepire, senza equivoci, l’intenzione del notificante di sollecitare il termine *ad impugnandum*. Con l’arresto in esame, la Corte ha ritenuto di offrire un’ulteriore precisazione al richiamato principio, dichiarando che la validità della notifica della sentenza, ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione, si misura sul rispetto della disciplina della [l. 53/1994](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-01-21;53!vig=&ref=aggiornamenti.vm-associati.it) sulle notifiche degli avvocati. La Suprema Corte dimentica però di confrontarsi con [l’art. 16 bis del d.lgs. 546/1992](https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7bECD81E71-D37B-4722-AA36-116B5BCB2232%7d&codiceOrdinamento=0000000000000169999900002000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&articolo=Articolo%2016%20bis&ref=aggiornamenti.vm-associati.it), con le istruzioni fornite in materia dal MEF nella [circolare n. 1/DF del 4 luglio 2019](https://www.dgt.mef.gov.it/gt/documents/10180/10622/Circolare+PTT%5F1DF%5F4luglio2019.pdf/0d106b84-9c42-d3d0-6835-ecdaf8cb9779?t=1562253339134&ref=aggiornamenti.vm-associati.it) e con i suoi stessi precedenti (che, sia pure con riferimento al periodo antecedente alla piena introduzione del processo tributario telematico, escludono l’applicazione della [l. 53/1994](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-01-21;53!vig=&ref=aggiornamenti.vm-associati.it) nella materia tributaria, Cfr. Cass. Civ., Sent. nn. [17941/2016](https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getGiurisprudenzaDetail.do?id=%7BFF97B40C-6FCB-40E5-A913-A10C1AD4B891%7D&ref=aggiornamenti.vm-associati.it), 15109/2018 e Ord. n. [8560/2019](https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getGiurisprudenzaDetail.do?id=%7B272F0467-76CF-49A5-8EEF-38D8CF70CB72%7D&ref=aggiornamenti.vm-associati.it)). Soprattutto, la Corte pare dimenticare i soggetti (diversi dagli avvocati) [abilitati al patrocinio presso le Corti Tributarie](https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7bECD81E71-D37B-4722-AA36-116B5BCB2232%7d&codiceOrdinamento=0000000000000120000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&articolo=Articolo%2012&ref=aggiornamenti.vm-associati.it), per i quali non trovano applicazione le norme della [l. n. 53/1994](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-01-21;53!vig=&ref=aggiornamenti.vm-associati.it). Nel dichiarato intento di individuare un parametro generale ed astratto sul quale verificare validità ed efficacia delle notifiche, sottraendone l’esame all’apprezzamento soggettivo del destinatario o del giudice, “*per evidenti ragioni di certezza del diritto*”, [l’ordinanza in esame](https://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20260223/snciv@s50@a2026@n04057@tO.clean.pdf&ref=aggiornamenti.vm-associati.it) sembra invece aver generato non poche incertezze negli operatori. ### Contumacia involontaria e notifica della sentenza: alle Sezioni Unite la questione tra stabilità e diritto di difesa URL: https://aggiornamenti.vm-associati.it/contumacia-involontaria-e-notifica-della-sentenza-alle-sezioni-unite-la-questione-tra-stabilita-e-diritto-di-difesa/ Last updated: 2026-04-27T09:28:26.000Z [La rimessione alle Sezioni Unite](https://www.altalex.com/documents/news/2026/03/31/processo-contraddittorio-differito-vaglio-sezioni-unite?ref=aggiornamenti.vm-associati.it) della Corte di Cassazione sul tema del contraddittorio “differito” riapre un nodo cruciale del processo: il rapporto tra stabilità delle decisioni e diritto effettivo di difesa. Il caso riguarda una sentenza della Corte di Giustizia tributaria di Roma con cui sono state annullate cartelle di pagamento e avvisi di accertamento. Non essendo stata impugnata la sentenza, il ricorrente ha adito il giudice per l’ottemperanza. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione si è costituita deducendo di non aver mai avuto conoscenza del giudizio, non avendo ricevuto la notifica del ricorso introduttivo. Ciononostante, la Corte ha accolto il ricorso, rilevando la mancata impugnazione nei termini. Proposto ricorso per Cassazione, l’ente ha sostenuto che, in assenza di valida instaurazione del contraddittorio, non sussistesse alcun onere di impugnazione, neppure dopo la notificazione della sentenza. Con [ordinanza interlocutoria n. 5910/2026 del 16 marzo 2026](https://www.cortedicassazione.it/resources/cms/documents/5910%5F03%5F2026%5Fciv%5Fnoindex.pdf?ref=aggiornamenti.vm-associati.it), la Suprema Corte ha ritenuto di rimettere la questione alle Sezioni Unite. L’ordinanza sembra prendere le distanze dall’orientamento consolidato secondo cui la notificazione della sentenza è idonea a far decorrere il termine breve anche per il contumace involontario, attribuendole una funzione autonoma e sufficiente; mentre esamina la distinzione tra effetti processuali della notificazione ed effettiva conoscenza del processo. In tale prospettiva, la conoscenza sopravvenuta della decisione non può considerarsi equivalente a quella che dovrebbe accompagnare l’instaurazione del contraddittorio, specie in caso di mancata o inesistente notificazione dell’atto introduttivo. Il tema si sposta così dal piano della decadenza a quello della compatibilità con i principi costituzionali e convenzionali, in particolare con gli [artt. 24](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art24&ref=aggiornamenti.vm-associati.it) e [111 Cost.](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art111-com7&ref=aggiornamenti.vm-associati.it) e con l’art. 6 CEDU. La questione è se sia legittimo stabilizzare una sentenza formatasi in assenza di contraddittorio effettivo. Le Sezioni Unite sono, quindi, chiamate ora a bilanciare certezza dei rapporti giuridici e diritto di difesa, stabilendo se sia conforme al giusto processo far decorrere i termini da un procedimento che, per una parte, non è mai realmente iniziato. ### Compensi degli amministratori delle società a partecipazione pubblica: interviene la Sezione autonomie della Corte dei Conti URL: https://aggiornamenti.vm-associati.it/compensi-degli-amministratori-delle-societa-a-partecipazione-pubblica-interviene-la-sezione-autonomie-della-corte-dei-conti/ Last updated: 2026-04-27T09:27:02.000Z Con [**deliberazione n. 9 del 23 marzo 2026**](https://www.corteconti.it/Download?id=51462c72-1553-4523-b676-283a72f73ad1&ref=aggiornamenti.vm-associati.it), la Sezione autonomie della Corte dei Conti è intervenuta sul tema della determinazione dei compensi degli amministratori delle società *in house providing* controllate dagli enti locali, ai sensi del combinato disposto degli artt. 11, comma 7, del [d.lgs. 175/2016](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;175&ref=aggiornamenti.vm-associati.it) (TUSP) e 4, comma 4, [d.l. 95/2012](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012;95&ref=aggiornamenti.vm-associati.it), in risposta alla richiesta di chiarimento nomofilattico sollevata dalla **Corte dei conti Puglia, sez. contr., delib. 21.1.2016 n. 11** (cfr. [contributo del 27.3.2026](https://aggiornamenti.vm-associati.it/dubbi-interpretativi-sui-compensi-degli-amministratori-delle-societa-a-controllo-pubblico/)). Si ricorda brevemente che le disposizioni richiamate hanno stabilito, in via transitoria (nell’attesa dell’emanazione del decreto attuativo richiamato dall’art. 11, c. 6), che il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori delle società a controllo pubblico non può superare l’80% del costo complessivamente sostenuto nell’anno 2013\. Nell’applicazione delle disposizioni, si sono avuti dubbi e contrasti interpretativi in due ipotesi: il caso di costo storico inesistente e quello di costo storico esistente, ma irrisorio (cfr. [contributo del 27.3.2026](https://aggiornamenti.vm-associati.it/dubbi-interpretativi-sui-compensi-degli-amministratori-delle-societa-a-controllo-pubblico/)). Ricordato che la questione va circoscritta alle società a partecipazione pubblica controllate da regioni ed enti locali (atteso che a quelle controllate dal MEF si applica la disciplina dei compensi come regolati dal [d.m. n. 166/2013](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2013-12-24;166!vig=&ref=aggiornamenti.vm-associati.it)), in relazione al primo caso, la Corte condivide gli approdi già raggiunti dalla giurisprudenza contabile, acconsentendo che, in caso di costo storico inesistente, l’amministrazione controllante possa individuare un parametro diverso dal costo storico, *nel rispetto di precisi indicatori dimensionali.* Anche per il caso del costo storico esistente, ma irrisorio, rilevata la evidente insufficienza del regime transitorio (messa in luce anche dalla [Corte Costituzionale, con la sentenza n. 153/2022](https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2022/153?ref=aggiornamenti.vm-associati.it)), la Corte ritiene possibile individuare un diverso parametro per la determinazione dei compensi degli amministratori. Secondo la Corte, l’ipotesi del costo storico irrisorio è riconducibile a quella del costo storico sostanzialmente inesistente, purché l’amministrazione dimostri l’intervento di vicende modificative sopravvenute, tali da tradursi in un effettivo e rilevante ampliamento sostanziale dell’attività societaria e/o comunque in una maggiore complessità della società, se non in una modifica sostanziale della stessa. La Corte offre poi indicazioni per determinare gli emolumenti da corrispondere agli amministratori, in entrambe le ipotesi al suo esame: individuare i parametri in *“precisi indicatori dimensionali, confrontando, in primis, il compenso con il volume d'affari, il patrimonio netto e l'utile della società; di poi, evidenziando dell’incarico la sua complessità, valutando la responsabilità assunta e la professionalità specifica richiesta; ancora, analizzando i compensi medi per posizioni simili in aziende dello stesso settore e area geografica ed, infine, armonizzando il compenso rispetto alla retribuzione dei dipendenti e degli altri dirigenti, entro il limite dell’equilibrio economico e comunque senza superare il tetto massimo complessivo del trattamento economico degli amministratori e dirigenti pubblici”.* ### Le Sezioni Unite sulla Rottamazione-quater URL: https://aggiornamenti.vm-associati.it/le-sezioni-unite-sulla-rottamazione-quater/ Last updated: 2026-04-27T09:25:52.000Z Nella [sentenza n. 5889 del 15 marzo 2026](https://www.cortedicassazione.it/resources/cms/documents/5889%5F03%5F2026%5Fciv%5Fnoindex.pdf?ref=aggiornamenti.vm-associati.it) le Sezioni Unite enunciano alcuni importanti principi di diritto sulla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione disciplinata dall’[art. 1 commi da 231 a 252 della Legge n. 197 del 2022](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197&ref=aggiornamenti.vm-associati.it) (Rottamazione-quater). In relazione alla prima questione oggetto di rimessione («effetti processuali dell’adesione alla procedura di ‘rottamazione quater’») le Sezioni Unite, preso atto dell’introduzione [dell’art. 12-*bis* del D.L. n. 84 del 2025 convertito con modificazioni dalla Legge n. 108 del 2025](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2025-06-17;84&ref=aggiornamenti.vm-associati.it) (norma di interpretazione autentica [dell’art. 1 comma 236 della Legge n. 197 del 2022](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197~art3-com2&ref=aggiornamenti.vm-associati.it)), affermano che la norma ha eliminato qualsiasi dubbio “*sul fatto che l’estinzione del processo discenda dalla definizione della procedura amministrativa intesa quale perfezionamento dell’ammissione alla procedura stessa mediante presentazione della domanda da parte del debitore; comunicazione di ammissione e determinazione del dovuto da parte di Ader; versamento dell’unica ovvero della prima rata di rientro, da documentarsi agli atti di causa. La sospensione del processo legalmente stabilita nelle more del versamento delle somme dovute non va oltre il tempo necessario all’esaurimento di queste fasi, dall’istanza al primo o unico versamento, scadenzate da termini perentori”.* Quanto alla seconda questione («estensione della procedura definitoria ai carichi non tributari»), le Sezioni Unite ritengono che il procedimento di definizione agevolata possa avere ad oggetto anche debiti di natura non tributaria, “*purché risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022”.* Ciò si ricava, secondo il Supremo Consesso: \- dalla normativa in materia di definizione agevolata ([art. 1 commi 231, 246, 245, 247 e 251 della Legge n. 197 del 2022](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197&ref=aggiornamenti.vm-associati.it); l’art. 1, comma 231, in particolare prevede che oggetto di definizione agevolata sono “*i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022”*, venendo, dunque, in rilievo “*da un lato, la modalità legale di riscossione a mezzo ruolo e , dall’altro, l’affidamento del recupero all’agente entro l’arco temporale indicato”*); \- nonché dallo scopo della procedura “*volta sia ad agevolare, mediante lo stralcio di interessi e sanzioni, il recupero delle somme, sia ad estinguere – nel caso di processi pendenti – il relativo contenzioso”.* Da ultimo, in relazione alla terza questione oggetto di rimessione («estensione della estinzione del processo ai co-obbligati in solido») le Sezioni Unite affermano che la definizione agevolata disciplinata dall’[art. 1, commi 231 e ss. della Legge n. 197 del 2022](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197&ref=aggiornamenti.vm-associati.it) “*…produce i suoi effetti sostanziali e processuali, tra i quali l’estinzione del giudizio, anche nei confronti del co-obbligato non aderente”,* operando un coordinamento tra i principi in materia di obbligazioni solidali e quelli relativi alle procedure pubblicistiche di definizione. ### Esterovestizione URL: https://aggiornamenti.vm-associati.it/esterovestizione/ Last updated: 2026-04-27T09:24:15.000Z La Corte di Cassazione ([ordinanza n. 7694 del 30.03.2026](https://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20260330/snciv@s50@a2026@n07694@tS.clean.pdf&ref=aggiornamenti.vm-associati.it)) prosegue nel proprio precedente orientamento - e in quello della Corte di Giustizia UE - confermando che per "esterovestizione" si intende la fittizia localizzazione della residenza in un Paese con un trattamento fiscale più vantaggioso di quello nazionale, allo scopo di sottrarsi al più gravoso regime nazionale. L'oggetto dell'accertamento che il giudice deve compiere, pertanto, è quello dell'apparente localizzazione all'estero di un soggetto; non è rilevante accertare la sussistenza di ragioni economiche diverse da quella della convenienza fiscale, anche perché la scelta di stabilire la sede, legale o effettiva, di una società in uno Stato membro al fine di beneficiare di una legislazione più vantaggiosa, non costituisce di per sé un abuso. ### Marcia indietro su plusvalenze e dividendi URL: https://aggiornamenti.vm-associati.it/marcia-indietro-su-plusvalenze-e-dividendi/ Last updated: 2026-04-27T09:23:34.000Z In data 27 marzo 2026 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il [decreto-legge n. 38 del 2026 recante "*Disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica".*](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2026;38&ref=aggiornamenti.vm-associati.it) Per mezzo di tale decreto vengono corrette principalmente alcune misure introdotte dalla Legge di Bilancio 2026. L'art. 11 del suddetto decreto ripristina il regime di esclusione dei dividendi e di esenzione delle plusvalenze. Il legislatore ha abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2026, le [disposizioni di cui all’art. 1, co. da 51 a 55, della Legge di Bilancio 2026](https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2025/12/30/25G00212/SG?ref=aggiornamenti.vm-associati.it), che avevano modificato le condizioni di applicazione degli [artt. 58,59,97 e 89 del t.u.i.r.](https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getSommario&id=%7B31D694E8-4398-4030-873B-FEAF5A6647F9%7D&ref=aggiornamenti.vm-associati.it), richiedendo altresì che i dividendi e le plusvalenze, per usufruire del regime agevolativo, fossero realizzati su partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente all’interno dello stesso gruppo, in misura non inferiore al 5% ovvero di un valore fiscalmente riconosciuto non inferiore a 500 mila euro. ### Dal 2027 niente più cumulo fra neo-residenti e impatriati URL: https://aggiornamenti.vm-associati.it/dal-2027-niente-piu-cumulo-fra-neo-residenti-e-impatriati/ Last updated: 2026-04-27T14:31:28.000Z [L’art. 2 del d.l. 38/2026](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2026-03-27;38&ref=aggiornamenti.vm-associati.it) ha colmato (con effetti dal 2027) un vuoto normativo aperto sin dal 2024, stabilendo esplicitamente la non cumulabilità fra il c.d. [nuovo regime impatriati](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-12-27;209~art5&ref=aggiornamenti.vm-associati.it) e il c.d. [regime per i neo-residenti](https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getArticoloDetailFromResultList.do?id=%7b86A9345E-5587-40D8-9118-28B379C3CFE3%7d&codiceOrdinamento=0000000000000249999900002000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&idAttoNormativo=%7b31D694E8-4398-4030-873B-FEAF5A6647F9%7d&ref=aggiornamenti.vm-associati.it). [La legge di bilancio per il 2017](https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b69EB8B9F-0FA9-47CD-B934-5004D8C356E4%7d&codiceOrdinamento=0000000000000010000000000000000000000000001520000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&articolo=Articolo%201%20com%20152&ref=aggiornamenti.vm-associati.it) aveva introdotto il regime dei neo residenti e aveva sancito [l’incompatibilità di tale regime](https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b69EB8B9F-0FA9-47CD-B934-5004D8C356E4%7d&codiceOrdinamento=0000000000000010000000000000000000000000001540000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&articolo=Articolo%201%20com%20154&ref=aggiornamenti.vm-associati.it) con il [vecchio regime impatriati](https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getArticoloDetailFromResultList.do?id=%7b7CEBB465-06E4-4E4B-A6AE-BC8F5A0C9DF0%7d&codiceOrdinamento=0000000000000160000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&idAttoNormativo=%7bEB25E26B-57B4-4091-81DF-04B73E629525%7d&ref=aggiornamenti.vm-associati.it) e il c.d. [regime dei ricercatori e docenti universitari (o c.d. rientro dei cervelli)](https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getArticoloDetailFromResultList.do?id=%7bDF700205-DBE8-4662-8938-EEDB395EF598%7d&codiceOrdinamento=0000000000000440000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&idAttoNormativo=%7b147A06D6-9990-42F4-ADF0-C57A278A9C82%7d&ref=aggiornamenti.vm-associati.it). Tuttavia, il vecchio regime impatriati era stato abrogato con il [d.lgs. 209/2023](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-12-27;209&ref=aggiornamenti.vm-associati.it), introducendo la disciplina del nuovo regime. Il nuovo regime impatriati aveva creato problemi di coordinamento con gli altri due regimi agevolativi citati, portando l’Agenzia dell’Entrate, risposta ad [interpello 16/2025](https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/8418262/Risposta+n.+16%5F2025.pdf/14406292-2095-da55-e32b-0e92395e797c?ref=aggiornamenti.vm-associati.it), ad affermare la cumulabilità dello stesso con il regime dei ricercatori e docenti universitari. Secondo la dottrina, tale soluzione interpretativa era pienamente estendibile anche al regime per i neo-residenti. La lacuna normativa creatasi, tuttavia, ha portato il legislatore ad intervenire, con il suddetto [d.l. 38/2026](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2026-03-27;38&ref=aggiornamenti.vm-associati.it), inserendo nel testo della legge di bilancio il rinvio espresso all’incumulabilità del nuovo regime impatriati con il regime dei neo residenti. La conclusione è che i due regimi non saranno più cumulabili a partire dal 2027: il contribuente che deciderà di trasferire in Italia la propria residenza nel 2027 potrà, pertanto, al sussistere di tutti i requisiti, optare per uno solo dei due regimi agevolativi. ### Clausole abusive nei contratti con i consumatori: decorrenza della prescrizione delle azioni restitutorie secondo la CGUE e la giurisprudenza italiana URL: https://aggiornamenti.vm-associati.it/clausole-abusive-nei-contratti-con-i-consumatori-decorrenza-della-prescrizione-delle-azioni-restitutorie-secondo-la-cgue-e-la-giurisprudenza-italiana/ Last updated: 2026-04-27T14:32:35.000Z Con [sentenza C-679/24 del 19.03.2026](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:62024CJ0679&ref=aggiornamenti.vm-associati.it), la Corte di Giustizia UE ha ribadito che le norme nazionali sulla prescrizione dell’azione di restituzione di somme indebitamente versate in forza di clausole abusive sono compatibili con la [Direttiva 93/13/CEE](https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/1993/13/oj/ita?ref=aggiornamenti.vm-associati.it) solo se non compromettono **l’effettività della tutela** del consumatore (così anche [CGUE 25/04/2024, n. 484](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:62013CN0484&ref=aggiornamenti.vm-associati.it); [CGUE 25/01/2024, n. 810](https://eur-lex.europa.eu/eli/C/2024/1819/oj?ref=aggiornamenti.vm-associati.it)). In particolare, il decorso del termine non può essere collegato a un momento in cui il consumatore potrebbe non disporre degli elementi necessari per comprendere che il suo diritto è stato leso – ad esempio, dalla stipula del contratto, come nel caso esaminato dalla Corte – poiché il rimedio ne risulterebbe svuotato di contenuto. Il consumatore rischierebbe infatti di vedere prescritta l’azione di restituzione prima ancora di aver acquisito consapevolezza dell’abusività della clausola. Il principio di effettività **impedisce** dunque **che il *dies a quo* sia sganciato dalla concreta conoscibilità** dell’esistenza del diritto. Tale impostazione si confronta con l’orientamento della Corte di Cassazione in tema di decorrenza della prescrizione dell’azione di indebito oggettivo ([art. 2033 c.c.](https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie%5Fgenerale/caricaArticolo?art.versione=1&art.idGruppo=256&art.flagTipoArticolo=2&art.codiceRedazionale=042U0262&art.idArticolo=2033&art.idSottoArticolo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.dataPubblicazioneGazzetta=1942-04-04&art.progressivo=0&ref=aggiornamenti.vm-associati.it)), che distingue tra difetto originario della *causa solvendi* e difetto sopravvenuto: nel primo caso la prescrizione decorre dall’esecuzionedella prestazione non dovuta, mentre nel secondo il *dies a quo* coincide con il momento in cui l’accertamento dell’indebito diviene definitivo(Cass. n. 3561/2026; Cass. n. 24653/2016; Cass. n. 24628/2015). Con riguardo alle **clausole abusive** *ex* [art. 33 e ss. Codice del Consumo](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206~art33&ref=aggiornamenti.vm-associati.it) – nulle *ab origine*, ma spesso percepite come tali solo anni dopo la stipula del contratto o l’esecuzione della prestazione– l’applicazione di tali principi **rischia di frustrare l’effettività della tutela**. La CGUE non impone un *dies a quo*, ma esige che la disciplina nazionale non si traduca in una **compressione sostanziale** dei diritti del consumatore. Ne deriva la necessità di un’interpretazione conforme al principio di effettività, che individui il *dies a quo* in modo coerente con la reale capacità del consumatore di conoscere il vizio e azionare il rimedio. ### Validità dei contratti di Interest Rate Swap: la Cassazione chiarisce e sviluppa i principi fissati dalle Sezioni Unite con sentenza n. 8770/2020 URL: https://aggiornamenti.vm-associati.it/validita-dei-contratti-di-interest-rate-swap-la-cassazione-chiarisce-e-sviluppa-i-principi-fissati-dalle-sezioni-unite-con-sentenza-n-8770-2020/ Last updated: 2026-04-27T09:21:16.000Z Con le due ordinanze [n. 2262 del 3.2.2026](https://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20260203/snciv@s10@a2026@n02262@tO.clean.pdf&ref=aggiornamenti.vm-associati.it) e [n. 2358 del 4.2.2026](https://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20260204/snciv@s10@a2026@n02358@tO.clean.pdf&ref=aggiornamenti.vm-associati.it), la Cassazione propone una **rilettura ragionata dei principi enunciati dalle Sezioni Unite** in tema di validità dei contratti di IRS (sentenza n. 8770/2020), con l’obiettivo di tracciare una rotta rispetto alle incertezze applicative affrontate e risolte in modo disomogeneo dalla successiva giurisprudenza di legittimità. Resta fermo il solco delineato dalle Sezioni Unite: l’IRS è una scommessa finanziaria legalmente autorizzata **solo se l’alea** che le è connaturata è **misurabile** secondo criteri scientificamente riconosciuti e oggettivamente condivisi (c.d. *alea razionale*), di modo che l’**accordo** tra intermediario e investitoresi formi **anche sulla misura** (qualitativa e quantitativa) **del rischio assunto**. Gli elementi essenziali alla comprensione dell’alea razionale sono il *mark to market* (MTM) e gli scenari probabilistici, entrambi indispensabili, essendo l’uno la formula matematica e gli altri i fattori posti in rapporto con la stessa. Con le citate ordinanze, dirette a «*sviluppare ulteriormente, precisare e puntualizzare*» la pronuncia delle Sezioni Unite, la Cassazione promuove un approccio teso alla **verifica in concreto**, al di là del tenore letterale del contratto, della sussistenza, al momento della conclusione del contratto stesso, degli elementi necessari perché l’investitore abbia consapevolezza della misura del rischio assunto, stabilendo che: (a) posto l’innegabile legame (probabilmente indissolubile) tra i tre requisiti del contratto attinenti alla meritevolezza, alla causa ed all’oggetto, l’impostazione delle Sezioni Unite diventa, per effetto delle precisazioni contenute nella giurisprudenza successiva, quella per cui il contratto di IRS che, secondo un giudizio ex ante, non sia assistito da un’alea razionale (perché privo degli elementi necessari a far comprendere all’investitore la misura del rischio assunto), è **nullo** **perché non persegue un interesse meritevole di tutela** ex art. 1322 c.c. in quanto «*in contrasto con l’ordine pubblico economico che non tollera scommesse aventi ad oggetto uno scambio di flussi “al buio”*» (ord. 2262/2026); (b) in mancanza di una nozione normativa di scenari probabilistici, l’espressione utilizzata dalle Sezioni Unite **va intesa in chiave oggettiva e non previsionale**; essa va riferita a dati storici (rendimento medio e volatilità) utilizzati per la determinazione del *mark to market*, restando invece esclusa ogni valutazione basata su aspettative future, che sconta un difetto di oggettività; (c) è coerente con i principi stabiliti dalle Sezioni Unite riconoscere che il grado di dettaglio delle informazioni necessarie alla comprensione dell’alea **dipende dalla complessità del prodotto finanziario** e che la mancanza di informazioni che sono di pubblico dominio o di agevole reperibilità per l’investitore non determina l’invalidità del contratto. ### Attuazione della legge capitali URL: https://aggiornamenti.vm-associati.it/attuazione-della-legge-capitali/ Last updated: 2026-04-27T11:27:42.000Z Con il [d.lgs. 27 marzo 2026, n. 47](https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie%5Fgenerale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2026-04-14&atto.codiceRedazionale=26G00064&elenco30giorni=true&ref=aggiornamenti.vm-associati.it), è stata data attuazione alla delega contenuta nella Legge Capitali ([legge 5 marzo 2024, n. 21](https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2024-03-12&atto.codiceRedazionale=24G00041&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=0&qId=7c34162e-ddd6-4b39-b4e3-9083d152934d&tabID=0.6961466174096143&title=lbl.dettaglioAtto&ref=aggiornamenti.vm-associati.it)), per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali. La normativa interviene su numerosi e variegati profili, dalla disciplina della gestione collettiva del risparmio, alla governance delle società per azioni, alla disciplina delle società quotate e, ancora, su altre materie affini (quali, ad esempio, l’abrogazione della disciplina c.d. dell’*interlocking* in materia di composizione degli organi di amministrazione e controllo degli intermediari del mercato finanziario). Si avrà modo, in futuro, di tornare su singoli argomenti per offrire gli opportuni approfondimenti. ### Operazione di concentrazione: aggiornate le soglie di fatturato per l’obbligo di notifica URL: https://aggiornamenti.vm-associati.it/operazione-di-concentrazione-aggiornate-le-soglie-di-fatturato-per-lobbligo-di-notifica/ Last updated: 2026-04-27T09:17:15.000Z [Con la delibera n. 31873 del 10 marzo 2026, pubblicata il 16 marzo 2026, ](https://www.agcm.it/chi-siamo/normativa/dettaglio?id=b3d2020f-4ff9-4f81-9a52-ae74608d5858&parent=Concorrenza&parentUrl=/chi-siamo/normativa/index&ref=aggiornamenti.vm-associati.it)l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha modificato le soglie di fatturato che rendono obbligatoria la comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazione, ai sensi dell'art. [16, co. 1, della legge n. 287 del 1990](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-10-10;287&ref=aggiornamenti.vm-associati.it). Le nuove soglie di fatturato sono pari a 595 milioni di euro per il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate all'operazione e a 36 milioni di euro per il fatturato totale realizzato individualmente a livello nazionale da almeno due delle imprese. ### L’AGCM trasmette una nuova segnalazione al Governo in materia di concessioni demaniali marittime URL: https://aggiornamenti.vm-associati.it/lagcm-trasmette-una-nuova-segnalazione-al-governo-in-materia-di-concessioni-demaniali-marittime/ Last updated: 2026-04-27T09:16:08.000Z Il **5.2.2026** l’Autorità è nuovamente intervenuta in materia di concessioni demaniali marittime, trasmettendo al Governo un [**secondo atto di segnalazione ex artt. 21 e 22 L. n. 287/1990**](https://www.agcm.it/dotcmsCustom/getDominoAttach?urlStr=81.126.91.44:8080/C12563290035806C/0/B7D9C40E09BB64BCC1258DA10035F5BC/$File/AS2144.pdf&ref=aggiornamenti.vm-associati.it), con il quale ha evidenziato le **criticità concorrenziali** conseguenti alla modifica dell’[art. 3 l. n. 118/2022](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-08-05;118&ref=aggiornamenti.vm-associati.it) introdotta con [d.l. n. 131/2024](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2024-09-16;131&ref=aggiornamenti.vm-associati.it) per estendere l’efficacia delle concessioni in essere fino al 30.9.2027\. Molte amministrazioni concedenti hanno infatti deciso di differire la validità delle concessioni, rinviando ulteriormente l’adozione dei bandi di gara, senza prevedere uno specifico cronoprogramma o un termine finale entro cui concludere la procedura. L’Autorità, ritenendo che l’intervento legislativo si è dunque tradotto in un’**ingiustificata proroga automatica e generalizzata** di tutte le concessioni in essere, ha altresì rilevato che la disciplina applicabile ai procedimenti di affidamento delle concessioni si pone in contrasto con i principi della libera concorrenza, in quanto: a) il modello procedimentale adottato per l’assegnazione delle concessioni contempla **modalità di selezione non idonee a stimolare il confronto competitivo** (come uniformemente ribadito dalla recente giurisprudenza del Consiglio di Stato); b) prevede un **evidente favor nei confronti dei soggetti titolari di concessione**, sia in relazione ai criteri di valutazione delle offerte che penalizzano i nuovi operatori, sia per la previsione di un indennizzo per il concessionario uscente che non è circoscritto nell’*an* e nel *quantum* (come invece imporrebbero i recenti rilievi mossi dal Consiglio di Stato, dalla Commissione UE e dalla Corte Costituzionale); c) contempla la possibilità, non circoscritta da specifici limiti, di ricorrere allo strumento del **project financing** per l’assegnazione delle concessioni demaniali marittime, nonostante la previsione ([art. 193, c. 9 e 12 d.lgs. n. 36/2023](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36~art193!vig=&ref=aggiornamenti.vm-associati.it)) dell’obbligo di prevedere nel bando di gara un **diritto di prelazione** a favore del promotore/proponente sia stata recentemente dichiarata dalla Corte di Giustizia UE, ([sentenza del 5.2.2026](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:62024CJ0810&ref=aggiornamenti.vm-associati.it), discussa nel contributo del [23.02.2026](https://aggiornamenti.vm-associati.it/sentenza-pf/)) incompatibile con l’ordinamento euro. ### Aggiornamenti VMA - 27 marzo 2026 URL: https://aggiornamenti.vm-associati.it/aggiornamenti-vma-27-marzo-2026/ Last updated: 2026-03-27T17:33:21.000Z --- 💡 [Sfoglia il **flipbook* degli Aggiornamenti VMA del 27 marzo 2026](https://issuu.com/vma%5Fprova/docs/aggionarmenti%5Fvma%5Fn9%5F27.3.2026?fr=xKAE9%5FzMzMw&ref=aggiornamenti.vm-associati.it) --- 💡 [Scarica il .pdf degli Aggiornamenti VMA del 27 marzo 2026](https://aggiornamenti.vm-associati.it/n9/) --- **In questi Aggiornamenti:** **Società e mercato dei capitali** • [La responsabilità del socio non amministratore di Srl ](https://aggiornamenti.vm-associati.it/la-responsabilita-del-socio-non-amministratore-di-srl/) • [La Cassazione sul riparto di responsabilità tra le società partecipanti alla scissione e il rapporto con l’opposizione dei creditori](https://aggiornamenti.vm-associati.it/la-cassazione-sul-riparto-di-responsabilita-tra-le-societa-partecipanti-alla-scissione-e-il-rapporto-con-lopposizione-dei-creditori/) **Contratti bancari e finanziari** • [WIBOR nei mutui: la CGUE esclude l’abusività automatica e l’obbligo della banca di fornire informazioni sulla metodologia di calcolo di un indice regolamentato](https://aggiornamenti.vm-associati.it/wibor-nei-mutui-la-cgue-esclude-labusivita-automatica-e-lobbligo-della-banca-di-fornire-informazioni-sulla-metodologia-di-calcolo-di-un-indice-regolamentato/) • [La nullità relativa non sposta il termine di prescrizione dell’azione di indebito](https://aggiornamenti.vm-associati.it/la-nullita-relativa-non-sposta-il-termine-di-prescrizione-dellazione-di-indebito/) • [Finanziamenti agevolati e usura: la natura pubblicistica non esclude il rispetto del tasso soglia](https://aggiornamenti.vm-associati.it/finanziamenti-agevolati-e-usura-la-natura-pubblicistica-non-esclude-il-rispetto-del-tasso-soglia/) **Obbligazioni e contratti** • [Patti di famiglia](https://aggiornamenti.vm-associati.it/patti-di-famiglia/) • [La funzione deterrente e risarcitoria degli interessi ex art. 1284, c. 4, c.c. 10](https://aggiornamenti.vm-associati.it/la-funzione-deterrente-e-risarcitoria-degli-interessi-ex-art-1284-c-4-c-c/) **Imposte e tributi** • [CEDU, nuova censura per il Fisco italiano: illegittimi anche gli accessi presso locali ad uso promiscuo del contribuente ](https://aggiornamenti.vm-associati.it/cedu-nuova-censura-per-il-fisco-italiano-illegittimi-anche-gli-accessi-presso-locali-ad-uso-promiscuo-del-contribuente/) • [Credito R&S: irretroattività del Manuale di Frascati e legittimo affidamento](https://aggiornamenti.vm-associati.it/credito-r-s-irretroattivita-del-manuale-di-frascati-e-legittimo-affidamento/) • [Il decreto milleproroghe è legge ](https://aggiornamenti.vm-associati.it/il-decreto-milleproroghe-e-legge/) • [La CGT di secondo grado della Lombardia si esprime in favore del contribuente in tema di ritenute a titolo d’imposta su dividendi di fonte estera](https://aggiornamenti.vm-associati.it/la-cgt-di-secondo-grado-della-lombardia-si-esprime-in-favore-del-contribuente-in-tema-di-diritto-al-rimborso-delleccedenza-di-versamento-derivante-da-ritenute-a-titolo-dimposta-su-divid/) **Riscossione delle entrate e rapporti con gli Enti creditori** • [Pignoramento presso terzi ex art. 72-bis d.p.r. n. 602/1973: senza notifica al debitore l’atto è giuridicamente inesistente ](https://aggiornamenti.vm-associati.it/pignoramento-presso-terzi-ex-art-72-bis-d-p-r-n-602-1973-senza-notifica-al-debitore-latto-e-giuridicamente-inesistente/) •[ L’albergatore non è agente contabile, ma responsabile d’imposta ](https://aggiornamenti.vm-associati.it/lalbergatore-non-e-agente-contabile-ma-responsabile-dimposta/) • [Prorogato al 31.12.2026 il termine per adeguare il capitale sociale degli iscritti all’albo dei concessionari della riscossione delle entrate degli enti locali ](https://aggiornamenti.vm-associati.it/prorogato-al-31-12-2026-il-termine-per-adeguare-il-capitale-sociale-degli-iscritti-allalbo-dei-concessionari-della-riscossione-delle-entrate-degli-enti-locali/) • [Definizione agevolata degli enti locali](https://aggiornamenti.vm-associati.it/definizione-agevolata-degli-enti-locali/) **Enti locali** • [Dubbi interpretativi sui compensi degli amministratori delle società a controllo pubblico ](https://aggiornamenti.vm-associati.it/dubbi-interpretativi-sui-compensi-degli-amministratori-delle-societa-a-controllo-pubblico/) **Giurisdizione e processo** • [Serve la domanda di parte per la disapplicazione delle sanzioni tributarie ](https://aggiornamenti.vm-associati.it/serve-la-domanda-di-parte-per-la-disapplicazione-delle-sanzioni-tributarie/) • [Processo tributario: al giudice monocratico le controversie di valore fino a Euro 10.000 ](https://aggiornamenti.vm-associati.it/processo-tributario-al-giudice-monocratico-le-controversie-di-valore-fino-a-euro-10-000/) • [La sanatoria della notifica nulla dell’atto processuale ha efficacia retroattiva anche agli effetti della prescrizione](https://aggiornamenti.vm-associati.it/la-sanatoria-della-notifica-nulla-dellatto-processuale-ha-efficacia-retroattiva-anche-agli-effetti-della-prescrizione/) **Codice dei contratti pubblici** • [La Corte dei conti esclude la prelazione nelle procedure di PPP sulla scorta della giurisprudenza UE](https://aggiornamenti.vm-associati.it/la-corte-dei-conti-esclude-la-prelazione-nelle-procedure-di-ppp-sulla-scorta-della-giurisprudenza-ue/) **Contabilità pubblica e giustizia contabile** •[ Prime applicazioni del potere riduttivo da parte del giudice erariale alla luce della L.1/2026](https://aggiornamenti.vm-associati.it/prime-applicazioni-del-potere-riduttivo-da-parte-del-giudice-erariale-alla-luce-della-l-1-2026/) **Transizione digitale** • [Codice europeo di buone pratiche in tema di marcatura ed etichettatura di contenuti generati con l’IA: pubblicata la seconda bozza](https://aggiornamenti.vm-associati.it/codice-europeo-di-buone-pratiche-in-tema-di-marcatura-ed-etichettatura-di-contenuti-generati-con-lia-pubblicata-la-seconda-bozza/) • [Obblighi di notifica degli incidenti in materia di cybersicurezza: la Determina dell’ACN interviene coordinando ulteriormente le diverse discipline esistenti](https://aggiornamenti.vm-associati.it/obblighi-di-notifica-degli-incidenti-in-materia-di-cybersicurezza-la-determina-dellacn-interviene-coordinando-ulteriormente-le-diverse-discipline-esistenti/) **Protezione dei dati personali** • [CGUE: le decisioni vincolanti dell’EDPB sono impugnabili (C‑97/23) ](https://aggiornamenti.vm-associati.it/cgue-le-decisioni-vincolanti-delledpb-sono-impugnabili-c-97-23/) • [Entrato in vigore il Reg. UE 2025/2518 correttivo al GDPR per i trattamenti transfrontalieri ](https://aggiornamenti.vm-associati.it/entrato-in-vigore-il-reg-ue-2025-2518-correttivo-al-gdpr-per-i-trattamenti-transfrontalieri/) ### Entrato in vigore il Reg. UE 2025/2518 correttivo al GDPR per i trattamenti transfrontalieri URL: https://aggiornamenti.vm-associati.it/entrato-in-vigore-il-reg-ue-2025-2518-correttivo-al-gdpr-per-i-trattamenti-transfrontalieri/ Last updated: 2026-03-27T16:09:11.000Z Il 1° gennaio 2026 è entrato in vigore il [Reg. UE 2025/2518](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L%5F202502518&ref=aggiornamenti.vm-associati.it) che integra il Reg. 2016/679 sulla protezione dei dati personali (GDPR), con specifico riguardo al meccanismo di enforcement decentrato previsto nei casi di **trattamento transfrontaliero** **di dati personali**. Il GDPR ha infatti istituito un sistema di cooperazione tra le autorità nazionali di protezione dei dati basato sul meccanismo di “sportello unico” (One-Stop-Shop): nei casi di trattamento transfrontaliero, un’unica autorità nazionale assume il ruolo di Autorità di Controllo Capofila (LSA), cooperando con le autorità degli altri Stati membri interessati. Le nuove disposizioni - che si applicheranno a partire dal 2 aprile 2027 - introducono norme procedurali aggiuntive volte ad armonizzare la gestione dei **reclami transfrontalieri** e la conduzione delle **indagini che interessano più Stati membri**, rafforzando i diritti delle parti coinvolte. Molte prassi finora contenute nelle linee guida del Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB), come la condivisione precoce delle informazioni tra autorità, diventano ora obblighi giuridici vincolanti. ### CGUE: le decisioni vincolanti dell’EDPB sono impugnabili (C‑97/23) URL: https://aggiornamenti.vm-associati.it/cgue-le-decisioni-vincolanti-delledpb-sono-impugnabili-c-97-23/ Last updated: 2026-03-27T16:08:07.000Z Con la sentenza del 10 febbraio 2026 ([C-97/23](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:62023CJ0097&qid=1773402489491&ref=aggiornamenti.vm-associati.it)), la Corte di giustizia dell’Unione europea ha stabilito che **le decisioni vincolanti del Comitato europeo** per la protezione dei dati (EDPB), adottate nella procedura di composizione delle controversie transfrontaliere *ex* art. 65 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), **possono essere impugnate**. Il caso trae origine nel dicembre 2018, quando l’autorità irlandese ha indagato su WhatsApp a seguito di reclami relativi al trattamento dei dati personali, agendo come autorità capofila poiché la sede principale della società si trova in Irlanda. Conclusa l’indagine, l’autorità irlandese ha sottoposto un progetto di decisione alle altre autorità coinvolte. Non essendo stato possibile raggiungere un consenso, la questione è passata all’EDPB ai sensi dell’art. 65 GDPR. Il 28 luglio 2021, l’EDPB ha adottato una decisione vincolante, sulla base della quale l’autorità irlandese ha adottato la decisione finale e ha inflitto a WhatsApp sanzioni per € 225 milioni. Con atto introduttivo del 1° novembre 2021, WhatsApp ha proposto ricorso *ex* art. 263 TFUE, impugnando direttamente la decisione vincolante dell’EDPB su cui si fondava la sanzione. Il [Tribunale dell’Unione europea](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:62021TB0709&ref=aggiornamenti.vm-associati.it) ha dichiarato il ricorso irricevibile, ritenendo tale decisione un atto preparatorio destinato a concludersi con la decisione finale dell’autorità nazionale. Di diverso avviso è stata la Corte che, esaminando l’impugnazione dell’ordinanza, ha chiarito i criteri di impugnabilità degli atti ai sensi dell’art. 263 TFUE. Secondo la Corte, **è impugnabile ogni atto che esprima in modo definitivo la posizione di un organo dell’Unione e produca effetti giuridici vincolanti nei confronti di terzi**. Nel caso di specie, la decisione dell’EDPB vincolava l’autorità capofila e le altre autorità interessate, incidendo sul contenuto della decisione finale nazionale; per tale ragione è stata ritenuta idonea a incidere sulla situazione giuridica di WhatsApp e quindi impugnabile (cfr. parr. 69-71 della sentenza). La Corte ha accolto l’impugnazione e ha rinviato la causa al Tribunale per l’esame nel merito. La pronuncia amplia la tutela delle imprese, che possono ora impugnare non solo le decisioni finali delle autorità nazionali, ma anche le determinazioni vincolanti dell’EDPB che ne costituiscono il fondamento. ### Obblighi di notifica degli incidenti in materia di cybersicurezza: la Determina dell’ACN interviene coordinando ulteriormente le diverse discipline esistenti URL: https://aggiornamenti.vm-associati.it/obblighi-di-notifica-degli-incidenti-in-materia-di-cybersicurezza-la-determina-dellacn-interviene-coordinando-ulteriormente-le-diverse-discipline-esistenti/ Last updated: 2026-03-27T16:07:06.000Z **La** [**Determina ACN del 9 febbraio 2026**](https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2026/02/17/26A00713/sg?ref=aggiornamenti.vm-associati.it) introduce la **tassonomia degli incidenti** che i soggetti (pubblici) che rientrano nell’ambito di applicazione della [L. n. 90/2024](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-06-28;90&ref=aggiornamenti.vm-associati.it) devono notificare all’Agenzia stessa. La determina è frutto di un’**operazione di coordinamento** effettuata dall’[art. 28 della L. n. 132/2025](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2025-09-23;132&ref=aggiornamenti.vm-associati.it) (Legge sull’IA) il quale ha eliminato il richiamo all’[art. 1, co. 3-bis (oggi abrogato) del D.L. n. 105/2019](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-09-21;105&ref=aggiornamenti.vm-associati.it), relativo al ***Perimetro nazionale di sicurezza cibernetica***, attribuendo all’ACN il compito di individuare tale tassonomia. Prima dell’introduzione del [D. Lgs. n. 138/2024](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-04;138&ref=aggiornamenti.vm-associati.it) (Decreto NIS2), infatti, il legislatore italiano era già intervenuto a regolare la cybersicurezza nazionale, da una parte, con il Perimetro nazionale di sicurezza cibernetica e, dall’altra, con la già citata L. n. 90/2024, la quale ha rafforzato le misure di cybersicurezza per tutte le PA. Il Perimetro introduce per la prima volta una governance condivisa del rischio in ambito di sicurezza cibernetica, dove i relativi obblighi di notifica e di rispetto di adeguati standard di sicurezza interessano soggetti sia pubblici che privati, individuati secondo criteri determinati con decreti ministeriali, all’interno di diversi settori di cui sono competenti e responsabili i rispettivi ministeri. A differenza del decreto NIS2, che introduce una disciplina generalizzata ad un numero sempre più ampio di settori, soprattutto privati, il Perimetro mantiene invece un approccio “chirurgico”, individuando i soggetti tenuti a rispettare gli obblighi secondo il criterio della gradualità del rischio a cui sono soggetti. Peraltro, la disciplina del Perimetro prevale sul Decreto NIS2, laddove il primo dispone (art. 1, co. 8) che la notifica di un incidente effettuata ai sensi dello stesso assolve anche l’obbligo di cui all’art. 25, Decreto NIS2, per i soggetti a cui si applicano entrambe le discipline. In questo contesto, oltre ad aggiornare gli incidenti che le PA sono tenute a notificare ai sensi della L. n. 90/2024, la Determina del 9 febbraio opera anche **un ulteriore coordinamento**, laddove specifica che, per i soggetti interessati, tale obbligo di notifica si considera assolto anche seguendo le modalità di cui all’art. 25, Decreto NIS2, riducendo così gli oneri operativi a carico dei soggetti a cui si applica più d’una delle suddette discipline. ### Codice europeo di buone pratiche in tema di marcatura ed etichettatura di contenuti generati con l’IA: pubblicata la seconda bozza URL: https://aggiornamenti.vm-associati.it/codice-europeo-di-buone-pratiche-in-tema-di-marcatura-ed-etichettatura-di-contenuti-generati-con-lia-pubblicata-la-seconda-bozza/ Last updated: 2026-03-27T16:05:10.000Z Il **5 marzo 2026**, la Commissione Europea ha pubblicato [**la seconda bozza del Codice di buone pratiche**](https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/commission-publishes-second-draft-code-practice-marking-and-labelling-ai-generated-content?ref=aggiornamenti.vm-associati.it) nell’ambito del processo di attuazione degli obblighi di trasparenza previsti dal Regolamento (UE) sull’Intelligenza Artificiale (AI Act, in particolare dall’art. 50 relativo all’identificazione e alla marcatura dei contenuti generati o manipolati mediante sistemi di IA). La versione aggiornata integra i riscontri scritti di centinaia di partecipanti e osservatori al processo del Codice di Condotta, provenienti dall’industria, dal mondo accademico, dalla società civile, dagli Stati membri (tramite il Consiglio direttivo sull’IA) dai membri del Parlamento europeo, con l’obiettivo di rendere le indicazioni più chiare, pratiche e adattabili. Resta intatta l’impostazione generale della prima versione (pubblicata lo scorso 17 dicembre 2025, cfr. [Aggiornamenti VMA del 30 gennaio 2026](https://aggiornamenti.vm-associati.it/codice-europeo-di-buone-pratiche-in-tema-di-marcatura-ed-etichettatura-di-contenuti-generati-con-lia/)), che ha tracciato il quadro generale delle misure di trasparenza e ha individuato i principali soggetti coinvolti (fornitori di sistemi di IA generativa e deployer). La seconda bozza interviene principalmente in una prospettiva di **semplificazione**; il testo è stato riorganizzato (ad es. eliminandola distinzione tra contenuti generati e assistiti dall’IA) e alcune misure sono state rese più flessibili (alcune procedure potrebbero diventare opzionali o adattabili in base al tipo di IA o al contesto d’uso), con l’obiettivo di ridurre gli adempimenti richiesti agli operatori e facilitarne l’attuazione pratica. Tra gli elementi di novità v'è la possibile introduzione di un sistema di etichettatura visiva più uniforme, potenzialmente basato su un’**icona UE standardizzata per segnalare la presenza di contenuti generati dall’IA** (di cui alcuni esempi illustrativi sono nell’Appendice 1 della seconda bozza). La Commissione raccoglierà commenti fino al 30 marzo 2026, con l’obiettivo di pubblicare la versione definitiva entro giugno. Le norme sulla trasparenza entreranno in vigore il 2 agosto 2026, offrendo agli operatori (fornitori e deployer) strumenti concreti per rispettare i futuri standard europei. ### Prime applicazioni del potere riduttivo da parte del giudice erariale alla luce della L.1/2026 URL: https://aggiornamenti.vm-associati.it/prime-applicazioni-del-potere-riduttivo-da-parte-del-giudice-erariale-alla-luce-della-l-1-2026/ Last updated: 2026-03-27T16:03:36.000Z Con [L. 1/2026](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2026-01-07;1!vig=&ref=aggiornamenti.vm-associati.it), il legislatore ha novellato la [L. 20/1994](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-01-14;20&ref=aggiornamenti.vm-associati.it) intervenendo su svariati istituti della responsabilità erariale e del processo contabile. Tra essi, si segnala la revisione della disciplina in tema di potere di riduzione dell’addebito da parte del giudice contabile ([art. 1 commi 1-bis e 1-octies L. 20/1994](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-01-14;20&ref=aggiornamenti.vm-associati.it)). La novella ha già determinato alcuni dubbi interpretativi: in particolare, in ordine alla configurazione di un “obbligo” in capo al giudice contabile di ridurre l’addebito nei limiti di legge (condannando al pagamento di un importo non superiore al 30% del danno e comunque al doppio della retribuzione lorda annua), salvi i casi di dolo o illecito arricchimento. In proposito, la Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia, nella [sentenza n. 41/2026](https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/LOMBARDIA/SENTENZA/41/2026?ref=aggiornamenti.vm-associati.it), ha ritenuto, alla luce della formulazione introdotta dalla novella, che il potere riduttivo sia effettivamente “*obbligatorio*”, e che esso configuri dunque “*un “dovere” di riduzione*” per il giudice. Si riscontrano tuttavia sul punto opinioni divergenti, che aprono a futuri contrasti giurisprudenziali. Si segnala in particolare Corte dei conti Sezione giurisdizionale per la [Regione Lazio, sentenzan.82/2026](https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/LAZIO/SENTENZA/82/2026?ref=aggiornamenti.vm-associati.it) che, sebbene in *obiter dictum*, ritiene doverosa una reinterpretazione costituzionalmente ed euro-unitariamente orientata della citata riforma del 2026, dovendo intendersi necessariamente discrezionale l’esercizio di tale potere. ### La Corte dei conti esclude la prelazione nelle procedure di PPP sulla scorta della giurisprudenza UE URL: https://aggiornamenti.vm-associati.it/la-corte-dei-conti-esclude-la-prelazione-nelle-procedure-di-ppp-sulla-scorta-della-giurisprudenza-ue/ Last updated: 2026-03-27T16:02:42.000Z Con deliberazioni nn. [14/2026/PAR](https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/SRCERO/14/2026/PAR?ref=aggiornamenti.vm-associati.it) e [15/2026/PAR](https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/SRCERO/15/2026/PAR?ref=aggiornamenti.vm-associati.it), la Corte dei conti Sezione Regionale di controllo per l’Emilia‑Romagna si è espressa su richieste di pareri avanzate da due Comuni in relazione alla legittimità della previsione di diritti di prelazione in favore del promotore nell’ambito di procedure di PPP già avviate. Ciò in particolare alla luce della sentenza [CGUE del 5.02.2026 (C-810/24](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:62024CJ0810&ref=aggiornamenti.vm-associati.it)) secondo la quale l’art. 3 par. 1 [direttiva 2014/23/UE](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0023&ref=aggiornamenti.vm-associati.it), in comb. disp. con l’[art. 49 TFUE](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:12008E049&ref=aggiornamenti.vm-associati.it), gli art. 30 e 41, ed il considerando 68 di [tale direttiva](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0023&ref=aggiornamenti.vm-associati.it), osta a che: “*uno Stato membro riconosca al promotore di una procedura di finanza di progetto un diritto di prelazione che gli consente, nell'ipotesi in cui il contratto di cui trattasi non gli sia stato inizialmente aggiudicato, di adeguare la sua offerta a quella dell'aggiudicatario inizialmente prescelto e di ottenere così l'aggiudicazione di tale contratto, a condizione di rimborsare le spese che l'aggiudicatario iniziale ha sostenuto per preparare la sua offerta, senza che tale rimborso possa superare il 2,5% del valore stimato dell'investimento atteso dall'aggiudicatario a partire dal progetto di fattibilità posto a base di gara*”. In entrambi i casi **la Corte ha concluso per la sopravvenuta illegittimità delle procedure di affidamento contenenti la previsione della prelazione**, in ossequio al principio formulato dalla giurisprudenza europea. Le pronunce della CGUE hanno valenza interpretativa generale e vincolante, anche nei confronti delle Amministrazioni, le quali non possono quindi applicare norme interne incompatibili con il diritto europeo. Entrambe le pronunce, inoltre, affermano l’**applicabilità del principio a procedimenti ancora in essere, in ossequio al principio *tempus regit actum***. La Corte ha altresì **escluso la rilevanza dell’eventuale affidamento riposto dal promotore sulla legittimità della procedura** ([14/2026/PAR](https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/SRCERO/14/2026/PAR?ref=aggiornamenti.vm-associati.it)) e ha precisato che la scelta dell’Amministrazione di disapplicare la norma nazionale non configura colpa grave ai fini della responsabilità erariale; al contrario, conformandosi l’ente ad un parere del giudice contabile, beneficerebbe dell’esimente ex [art. 2 comma 1 L. 1/2026](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2026-01-07;1!vig=&ref=aggiornamenti.vm-associati.it). ### La sanatoria della notifica nulla dell’atto processuale ha efficacia retroattiva anche agli effetti della prescrizione URL: https://aggiornamenti.vm-associati.it/la-sanatoria-della-notifica-nulla-dellatto-processuale-ha-efficacia-retroattiva-anche-agli-effetti-della-prescrizione/ Last updated: 2026-03-27T16:01:20.000Z Passata attentamente in rassegna l’ampia, e in parte discordante, giurisprudenza formatasi in punto di notificazione nulla dell’atto processuale e di effetti della sanatoria portata dalla rinnovazione della notifica, le Sezioni Unite, con la [sentenza n. 6474 del 18 marzo 2026](https://www.cortedicassazione.it/it/civile%5Fdettaglio.page?contentId=SZC49389&ref=aggiornamenti.vm-associati.it), sintetizzano e “sintonizzano” principi ritenuti già presenti nella giurisprudenza della Corte, affermando che: *la prescrizione del diritto sostanziale può essere interrotta o sospesa da un atto giudiziale non pervenuto nella sfera di conoscenza legale del destinatario a seguito di notificazione affetta da nullità la cui rinnovazione comporta la sanatoria ex tunc del vizio suddetto, salvo che il destinatario eccepisca e dimostri la sussistenza di colpa del notificante per il mancato perfezionamento della notifica ab origine*. L’efficacia della sanatoria retroattiva di cui all’articolo 291 c.p.c. si estende, dunque, a tutti gli effetti sostanziali e processuali della domanda, e ciò anche in conformità all’ampio tenore della norma - “la rinnovazione impedisce ogni decadenza” - e alla sua origine storica. I pilastri che sorreggono il ragionamento della Corte sono costituiti dai “fondamentali” interventi nomofilattici del 2016 (Sez. Un. 14916/2016 sulla distinzione tra inesistenza della notificazione, da tale arresto relegata a casi remoti e ipotetici, e nullità, estesa a tutte le altre ipotesi; nonché Sez. Un. 14594/2016, la quale sposta l’attenzione sulla condotta del notificante, in un bilanciamento costituzionalmente ragionevole degli interessi delle parti), nonché l’altrettanto fondamentale riconoscimento della scissione degli effetti della notifica per notificante e destinatario sugellato dalla Corte cost. n. 477/2002. Il risultato è un bilanciamento tra le posizioni di notificante e destinatario: da un lato, si evita che un vizio rimediabile comporti la perdita del diritto; dall’altro, si impedisce che la sanatoria si trasformi in uno scudo per condotte negligenti. ### Processo tributario: al giudice monocratico le controversie di valore fino a Euro 10.000 URL: https://aggiornamenti.vm-associati.it/processo-tributario-al-giudice-monocratico-le-controversie-di-valore-fino-a-euro-10-000/ Last updated: 2026-03-27T16:00:14.000Z [L’art. 16, comma 2, del Decreto Legge n. 19 del 2026](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2026;19&ref=aggiornamenti.vm-associati.it) (contenente disposizioni urgenti per l’attuazione del PNRR) ha modificato il primo comma dell’[art. 4-bis del D.Lgs. n. 546/1992](https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7bECD81E71-D37B-4722-AA36-116B5BCB2232%7d&codiceOrdinamento=0000000000000049999900002000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&articolo=Articolo%204%20bis&ref=aggiornamenti.vm-associati.it), prevedendo l’aumento del valore delle controversie decise in composizione monocratica dalle Corti di giustizia tributaria di primo grado da Euro 5.000 a Euro 10.000\. Ai sensi del comma 6 dello stesso art. 16 del D.L. n. 19 del 2026 la modifica si applica ai ricorsi notificati a partire dal 2 maggio 2026. Rimane ferma l’esclusione delle controversie di valore indeterminabile, prevista dal secondo periodo del primo comma dell’art. 4-bis del D.Lgs. n. 546/1992\. Il terzo comma dell'art. 4-bis del D.Lgs. 546/1992 dispone che nei procedimenti dinanzi al Giudice monocratico si osservano, in quanto applicabili e se non derogate dal D.Lgs. 546/1992, le disposizioni dettate dallo stesso Decreto per i giudizi in composizione collegiale. Una modifica espressa rispetto alla disciplina dei giudizi in composizione collegiale è prevista dall'art. [47 del D.Lgs. 546/1992](https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getArticoloDetailFromResultList.do?id={2B49C464-3436-4069-8CD8-6EC83997C1BB}&codiceOrdinamento=0000000000000470000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&idAttoNormativo={ECD81E71-D37B-4722-AA36-116B5BCB2232}&ref=aggiornamenti.vm-associati.it), con riferimento all'impugnazione delle ordinanze cautelari rese all'esito dell'udienza di trattazione dell'istanza di sospensione dell'atto impugnato. ### Serve la domanda di parte per la disapplicazione delle sanzioni tributarie URL: https://aggiornamenti.vm-associati.it/serve-la-domanda-di-parte-per-la-disapplicazione-delle-sanzioni-tributarie/ Last updated: 2026-03-27T15:59:13.000Z Rilevato che in tema di applicazione delle sanzioni amministrative tributarie, vi è un contrasto di giurisprudenza circa la necessità (v. Cass. Sez. 5, n. 15406 del 2021 e, conformi, Cass, n. 14402 del 2016; Cass. n. 17195 del 2019), o meno (v. [Cass. Sez. 5, n. 2604 del 2024](https://www.osservatorio-giustiziatributaria.it/wp-content/uploads/2024/04/Cass.-2604-2024-disapplicazione-dufficio-delle-sanzioni.pdf?ref=aggiornamenti.vm-associati.it); Cass. n.2820 del 1995; Cass. n.2979 del 1990), di una domanda del contribuente al fine di attivare il potere di disapplicazione delle sanzioni tributarie per l'obiettiva incertezza normativa, [**Cass. civ., Sez. V, Ord., 17/02/2026, n. 3466**](https://www.fiscooggi.it/portale/-/l-obiettiva-incertezza-normativa-non-%C3%A8-rilevabile-d-ufficio?ref=aggiornamenti.vm-associati.it) riafferma la necessità della domanda di parte. La Sezione tributaria, “in superamento al contrasto giurisprudenziale”, fa proprio il seguente principio di diritto "*Al fine di attivare il potere del giudice di disapplicazione per obiettiva incertezza normativa - potere conferito dall'art. 8 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e ribadito, con più generale portata, dall'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, e quindi dall'art. 10, comma 3, del D.Lgs. 27 luglio 2000, n. 212* (*rectius*, l. 212/2000, n.d.r.) - *è necessaria la tempestiva domanda del contribuente, non essendo questione rilevabile d'ufficio*". La soluzione proposta è, secondo il Collegio, (l’unica?) conforme ai principi della domanda e della parità delle armi, al diritto di difesa ex art. 24 della Costituzione, all’equo processo delineato dell’art. 6 della Carta Europea dei diritti dell’Uomo (diritto ad un equo processo) e all’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (diritto ad un ricorso effettivo e a un giudice imparziale). Grava dunque sul contribuente l'onere di allegare la ricorrenza degli elementi che consentono alle Corti tributarie di esercitare il potere di disapplicare le sanzioni, e cioè la sussistenza di una pluralità di prescrizioni il cui coordinamento sia concettualmente difficoltoso, per l'equivocità del loro contenuto derivante da elementi positivi di confusione. ### Dubbi interpretativi sui compensi degli amministratori delle società a controllo pubblico URL: https://aggiornamenti.vm-associati.it/dubbi-interpretativi-sui-compensi-degli-amministratori-delle-societa-a-controllo-pubblico/ Last updated: 2026-03-28T12:57:21.000Z La sezione regionale di controllo per la Puglia chiede al Presidente della Corte dei Conti di deferire alla Sezione Autonomie o alle Sezioni Riunite della Corte la risoluzione dei dubbi interpretativi sussistenti sulla determinazione dei compensi degli amministratori delle società *in house providing* ai sensi del combinato disposto degli artt. 11, comma 7, del [d.lgs. 175/2016](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;175&ref=aggiornamenti.vm-associati.it) (TUSP) e 4, comma 4, [d.l. 95/2012](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012;95&ref=aggiornamenti.vm-associati.it) (**Corte dei conti Puglia, sez. contr., delib. 21.1.2026 n. 11**). L’art. 11, comma 6, del TUSP prevede un sistema di classificazione delle società a controllo pubblico in 5 fasce, sulla base di indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi, da attuarsi mediante decreto ministeriale (MEF). In base alla distinzione per fasce, il decreto ha altresì il compito di determinare i tetti di spesa per i compensi degli organi amministrativi e di controllo (fermo il tetto massimo di € 240.000). Nelle more dell’adozione del decreto ministeriale, ai sensi del comma 7 della medesima disposizione, restano in vigore le disposizioni di cui all’art. 4, comma 4, del d.l. 6 luglio 2012 n. 95\. Tale previsione, a sua volta, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori delle società a controllo pubblico non può superare l’80% del costo complessivamente sostenuto nell’anno 2013. Ad oggi, nonostante l’auspicio di una sollecita approvazione espresso dalla Corte Costituzionale ([sentenza n. 153/2022](https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2022/153?ref=aggiornamenti.vm-associati.it), ultimo capoverso della motivazione), il decreto ministeriale non risulta emanato. Nell’applicazione delle disposizioni richiamate, sono quindi sorti due scenari problematici: quello del costo storico mancante e quello del costo storico esistente ma non rappresentativo per l’esiguità del compenso corrisposto. In particolare, con riguardo al caso del costo storico esistente, ma irrisorio, sussiste un contrasto interpretativo in seno alla Corte dei Conti, divisa tra il riconoscimento della natura strettamente tassativa, e non derogabile, delle disposizioni (*ex plurimis*, [Sez. Reg. Controllo Liguria, del. n. 29/2020/Par](https://www.moltocomuni.it/wp-content/uploads/deliberazione-n.-29-del-27-marzo-2020.pdf?ref=aggiornamenti.vm-associati.it)) e il convincimento che, in ipotesi particolari, “si possa procedere, nel pieno rispetto del principio di ragionevolezza nonché dei vigenti limiti inerenti alle retribuzioni massime erogabili, a riparametrare la base di calcolo 2013 laddove essa risulti non disponibile ovvero talmente esigua da non potersi considerare adeguata” ([Sez. Reg. Contr. Lazio, del. 89/2025/Par](https://www.corteconti.it/Download?id=879a331a-141d-4a0e-9a65-108d19843fdf&ref=aggiornamenti.vm-associati.it)). Il Giudice contabile pare oggi chiamato a dirimere tale contrasto. ### Definizione agevolata degli enti locali URL: https://aggiornamenti.vm-associati.it/definizione-agevolata-degli-enti-locali/ Last updated: 2026-03-28T21:31:13.000Z Come già segnalato nell’[aggiornamento del 30 gennaio 2026](https://aggiornamenti.vm-associati.it/definizioni-agevolate-introdotte-dagli-enti-locali/), [la legge di Bilancio 2026 (l. n. 199 del 2025), all’art. 1, co da 102 a 110](https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2025/12/30/25G00212/SG?ref=aggiornamenti.vm-associati.it), ha introdotto per le Regioni ed enti locali la possibilità di prevedere con un autonomo regolamento – ai sensi dell’art. [52 del d.lgs. n. 446 del 1997](https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getArticoloDetailFromResultList.do?id=%7b9A5C6485-5EF1-470E-B454-852F6EBB0C3B%7d&codiceOrdinamento=0000000000000520000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&idAttoNormativo=%7bDBCAB025-A165-4220-9410-190531A69EDF%7d&ref=aggiornamenti.vm-associati.it) – tipologie di definizione agevolata, che prevedono l’esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni. Sul punto si segnala che l’IFEL, in data 27 gennaio 2026, ha pubblicato una [nota di approfondimento](https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/12015-la-nuova-definizione-agevolata-delle-entrate-locali-nota-ifel-e-schema-di-regolamento?ref=aggiornamenti.vm-associati.it), che fornisce anche alcune proprie interpretazioni delle disposizioni contenute nella legge di Bilancio e pubblica uno schema di regolamento suddiviso in cinque blocchi, adattabili alle esigenze di ciascun ente. ### Prorogato al 31.12.2026 il termine per adeguare il capitale sociale degli iscritti all’albo dei concessionari della riscossione delle entrate degli enti locali URL: https://aggiornamenti.vm-associati.it/prorogato-al-31-12-2026-il-termine-per-adeguare-il-capitale-sociale-degli-iscritti-allalbo-dei-concessionari-della-riscossione-delle-entrate-degli-enti-locali/ Last updated: 2026-03-27T15:55:05.000Z E' **prorogato al 31 dicembre 2026 il termine entro il quale** i concessionari della riscossione per gli enti locali e i soggetti che svolgono le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate dei medesimi enti e delle società da essi partecipate, iscritti all’albo di cui all’[art. 53 del d.lgs. n. 446/1997](https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getArticoloDetailFromResultList.do?id=%7b3C8823B4-1C07-4B64-BBF7-9B37081A8068%7d&codiceOrdinamento=0000000000000530000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&idAttoNormativo=%7bDBCAB025-A165-4220-9410-190531A69EDF%7d&ref=aggiornamenti.vm-associati.it), devono **adeguare il proprio capitale sociale** (come disposto dalla legge di conversione del decreto legge “mille proroghe”, [n. 200/2025](https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b3DF46F6D-691E-4AB6-AA28-FCAF5FF9E841%7d&codiceOrdinamento=0000000000000040000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&articolo=Articolo%204&ref=aggiornamenti.vm-associati.it)). Il previgente termine era stabilito al 31.12.2025 (già in precedenza prorogato). Ne deriva un nuovo testo del [comma 808](https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getArticoloDetailFromResultList.do?id=%7b100CB39C-0000-C6FA-9ED3-ECB11C0C963D%7d&codiceOrdinamento=0000000000000010000000000000000000000000008080000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&idAttoNormativo=%7b2A89E911-9717-4DF1-9152-8F67AC56C37F%7d&ref=aggiornamenti.vm-associati.it) dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160: “*808\. I soggetti iscritti alla sezione separata di cui al* [*comma 805*](https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b2A89E911-9717-4DF1-9152-8F67AC56C37F%7d&codiceOrdinamento=0000000000000010000000000000000000000000008050000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&articolo=Articolo%201%20com%20805&ref=aggiornamenti.vm-associati.it) *e quelli iscritti all'albo di cui all'*[*articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997*](https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DLG:1997;446%5Fart53&ref=aggiornamenti.vm-associati.it) *devono adeguare alle condizioni e alle misure minime di cui al* [*comma 807*](https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b2A89E911-9717-4DF1-9152-8F67AC56C37F%7d&codiceOrdinamento=0000000000000010000000000000000000000000008070000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&articolo=Articolo%201%20com%20807&ref=aggiornamenti.vm-associati.it) *il proprio capitale sociale entro il 31 dicembre 2026*”. ### L’albergatore non è agente contabile, ma responsabile d’imposta URL: https://aggiornamenti.vm-associati.it/lalbergatore-non-e-agente-contabile-ma-responsabile-dimposta/ Last updated: 2026-03-27T15:53:41.000Z Ribaltando un proprio precedente orientamento, le **Sezioni unite della Corte di Cassazione** ([ord. n. 1527/2026](https://www.cortedicassazione.it/resources/cms/documents/1527%5F01%5F2026%5Fciv%5Fnoindex.pdf?ref=aggiornamenti.vm-associati.it)) hanno stabilito che i titolari di strutture recettive deputati ad incassare, per conto dei Comuni, imposta di soggiorno e contributo di soggiorno sono responsabili in solido con i propri clienti per il pagamento di tali somme e, in quanto tali, **non possono essere qualificati come agenti contabili, ma come obbligati, responsabili d’imposta** (con eventuale rivalsa verso i clienti inadempienti). La sentenza è interessante, perché traccia chiaramente la distinzione, da un lato, tra maneggio di danaro pubblico per conto del Comune, che dà luogo a responsabilità amministrativo-contabile e conseguente danno erariale in caso di mancato riversamento delle somme (con giurisdizione della Corte dei Conti), e, dall'altro lato, obbligazione tributaria, che dà luogo ad un rapporto dare/avere di natura tributaria tra ente creditore e debitore, oggetto della giurisdizione delle Corti di Giustizia Tributaria. Nel caso di specie, la causa traeva origine dall’azione del Procuratore presso la Corte dei Conti nei confronti di una struttura recettiva. Chiamata a decidere quale fosse la giurisdizione competente (con regolamento preventivo), la Cassazione ha optato per la giurisdizione delle Corti Tributarie e stabilito il seguente principio: “*Con la qualifica dell’albergatore come responsabile d’imposta, il legislatore ha sterilizzato il dato del maneggio di denaro pubblico e del connesso obbligo di conto, ponendo a carico del predetto una obbligazione solidale discendente che prescinde del tutto dall’avvenuto versamento dell’imposta ad opera del cliente. Come osservato dalla dottrina, la veste di responsabile solidale muta il titolo in base al quale il soggetto risponde verso l’Ente impositore e colloca il rapporto su un piano diverso, spostando il focus dal maneggio del denaro (pubblico) incassato per conto dell’Ente alla responsabilità solidale dell’albergatore per l’intera imposta dovuta dal cliente*”. La Corte giustifica il *revirement,* con lo *ius superveniens*, rappresentato dalla modifica dell’art. 4 del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, ad opera dell’art. 180 del d.l. n. 34/2020, il quale ha inserito un [comma 1-ter](https://www.normattiva.it/eli/id/2011/03/23/011G0066/CONSOLIDATED/20260316?ref=aggiornamenti.vm-associati.it) nel predetto art. 4, che recita: “Il gestore della struttura ricettiva **è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno** … e del contributo di soggiorno…”. Pertanto, niente più resa del conto e responsabilità erariale, ma solo obblighi di dichiarazione e versamenti tributari a carico dei gestori di attività ricettive, che non sono agenti contabili. ### Pignoramento presso terzi ex art. 72-bis d.p.r. n. 602/1973: senza notifica al debitore l’atto è giuridicamente inesistente URL: https://aggiornamenti.vm-associati.it/pignoramento-presso-terzi-ex-art-72-bis-d-p-r-n-602-1973-senza-notifica-al-debitore-latto-e-giuridicamente-inesistente/ Last updated: 2026-03-27T15:52:39.000Z Nel pignoramento presso terzi azionato da Agenzia delle entrate-Riscossione *ex* [art. 72-*bis* d.p.r. n. 602/1973](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;602!vig=2026-03-26&ref=aggiornamenti.vm-associati.it), la notifica dell’atto al debitore esecutato non è un mero adempimento formale. Se manca, il pignoramento è giuridicamente inesistente. Lo ha chiarito la **Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 6 del 1.01.2026**. Nel caso all'esame della Cassazione, l’atto di pignoramento dei crediti presso terzi era stato notificato al debitore esecutato solo quando la procedura era ormai conclusa con l’acquisizione delle somme da parte dell’Agente della riscossione. La Cassazione ha censurato la decisione dei giudici di secondo grado, che avevano trascurato proprio tale profilo (omessa o tardiva notifica del pignoramento al debitore), concentrandosi invece sulla regolarità della notifica dell’intimazione di pagamento, quale atto presupposto alla procedura esecutiva. La Corte ha così ribadito un principio fondamentale: la notifica dell’atto di pignoramento al debitore non è un “mero formalismo”, ma riguarda “un requisito essenziale per la stessa esistenza giuridica dell’atto”. Il pignoramento consiste infatti, anzitutto, nell’ingiunzione rivolta al debitore di non sottrarre i beni alla garanzia del credito ([art. 492 c.p.c.](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443&ref=aggiornamenti.vm-associati.it)) e, nel pignoramento presso terzi, l’atto deve essere notificato sia al terzo che al debitore ([art. 543 c.p.c.](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443&ref=aggiornamenti.vm-associati.it)), per consentire a quest’ultimo di conoscere il vincolo sui propri beni ed esercitare il diritto di difesa. L’omessa notifica non integra, dunque, una semplice nullità sanabile (neppure attraverso la costituzione del debitore nel processo esecutivo), ma determina l’inesistenza giuridica del pignoramento, per mancanza di un elemento essenziale dell’atto. ### La CGT di secondo grado della Lombardia si esprime in favore del contribuente in tema di ritenute a titolo d’imposta su dividendi di fonte estera URL: https://aggiornamenti.vm-associati.it/la-cgt-di-secondo-grado-della-lombardia-si-esprime-in-favore-del-contribuente-in-tema-di-diritto-al-rimborso-delleccedenza-di-versamento-derivante-da-ritenute-a-titolo-dimposta-su-divid/ Last updated: 2026-03-27T15:51:18.000Z Con la sentenza 464/2026, la CGT di secondo grado della Lombardia ha ritenuto spettante il rimborso al contribuente persona fisica (non in regime di impresa) delle somme versate come [ritenuta a titolo di imposta](https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getArticoloDetailFromResultList.do?id=%7b4FD331EF-F654-414C-BDD6-A000E7FBEAF5%7d&codiceOrdinamento=0000000000000270000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&idAttoNormativo=%7b178F0CBC-1969-49F3-974E-7C0E87B9A568%7d&ref=aggiornamenti.vm-associati.it), nella misura del 26%, su dividendi di fonte estera (Svizzera), derivanti da partecipazione non qualificata e percepiti per il tramite di un intermediario residente. La controversia si colloca in un filone di giudizi (curati dal nostro studio legale) che ha visto l’Agenzia delle Entrate soccombente sin dal primo grado. La Corte lombarda è stata la prima CGT di secondo grado ad esprimersi sul tema e a condividere le difese del contribuente avallando il già chiaro principio della Corte di [Cassazione Sez. V, n. 25698/2022](https://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20220901/snciv@s50@a2022@n25698@tS.clean.pdf&ref=aggiornamenti.vm-associati.it): “*Per i redditi di capitale di fonte estera, direttamente percepiti dal contribuente, persona fisica, titolare di una partecipazione non qualificata in una partnership di diritto internazionale, qualora l’assoggettamento a imposizione mediante ritenuta a titolo d’imposta-come nell’ipotesi di cui al D.P.R. n. 600 del 1973 art. 27, comma 4, o mediante imposta sostitutiva, del tutto sovrapponibile alla prima in ragione dell’ identità di funzione, di cui al D.P.R. n. 917 del 1986 art. 18, comma 1, -avvenga non “su richiesta del beneficiario del reddito” ma obbligatoriamente, non potendo il contribuente chiedere l’imposizione ordinaria, l’imposta sul reddito pagata in un Paese estero si deve considerare detraibile*” (vedi anche [Cass. Civ. sez. V, sent. 10204/2024](https://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20240416/snciv@s50@a2024@n10204@tS.clean.pdf&ref=aggiornamenti.vm-associati.it)). Non avendo il contribuente, secondo la normativa italiana, possibilità di scelta fra la ritenuta a titolo d’imposta e la tassazione progressiva deve ritenersi spettante il diritto al rimborso, in considerazione di quanto previsto dall’[art. 24 Convenzione Italia-Svizzera contro le doppie imposizioni](https://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/.galleries/Documenti/Varie/SVIZZERA%5F1976-PROT.1978-Testo%5FG.U.%5Fit.pdf?ref=aggiornamenti.vm-associati.it), non trovando quindi applicazione la previsione interna ex [art. 165 TUIR](https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getArticoloDetailFromResultList.do?id=%7bFF144250-8C15-44FF-8B68-CDCBAF21D6A8%7d&codiceOrdinamento=0000000000001650000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&idAttoNormativo=%7b31D694E8-4398-4030-873B-FEAF5A6647F9%7d&ref=aggiornamenti.vm-associati.it). ### Il decreto milleproroghe è legge URL: https://aggiornamenti.vm-associati.it/il-decreto-milleproroghe-e-legge/ Last updated: 2026-03-27T15:50:09.000Z Il 28 febbraio 2026 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la [legge n. 26 del 2026, di conversione del decreto Milleproroghe](https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2026-02-28&atto.codiceRedazionale=26G00044&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=0&qId=8eda7d1d-f005-44d8-a89c-3a7fdc3382c2&tabID=0.2038125791874884&title=lbl.dettaglioAtto&ref=aggiornamenti.vm-associati.it) ([d.l. n. 200 del 2025](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2025;200&ref=aggiornamenti.vm-associati.it)). La legge conferma il rinvio al 1° gennaio 2027 dell’entrata in vigore dei Testi Unici delle sanzioni tributarie amministrative e penali, dei tributi erariali minori, della giustizia tributaria, in materia di versamenti e di riscossioni e delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti. Viene inoltre confermata la proroga, fino al 30 settembre 2026 ,della possibilità per le società di capitali (nonché per le associazioni e le fondazioni) di svolgere le assemblee mediante mezzi di telecomunicazione anche in assenza di specifiche previsioni statutarie. La legge di conversione ha poi aggiunto, all’articolo 4, il comma 12-*octies*, il quale differisce, dal 13 dicembre 2025 al 1° gennaio 2027, la decorrenza della disposizione di cui all’art. [9 del d.lgs. n. 186 del 2025](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-12-4;186&ref=aggiornamenti.vm-associati.it), che ha previsto l’abrogazione dell’[articolo 19-*bis*.2, co. 3, del Dpr n. 633/1972](https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id={75A4827C-3766-4ECC-9C45-00C8D6CDC552}&codiceOrdinamento=0000000000000199999900002000020000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&articolo=Articolo%2019%20bis.2&ref=aggiornamenti.vm-associati.it) relativo alle modalità di rettifica della detrazione IVA c.d. “per masse”, legata ai mutamenti di regime (da normale a speciale o viceversa). Sono fatti salvi i comportamenti antecedenti all’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge Milleproroghe 2026 e, fino alla loro conclusione le rettifiche in corso al 1° gennaio 2027. Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2027, in caso di mutamenti nel regime fiscale delle operazioni attive, nel regime di detrazione dell’imposta sugli acquisti o nell’attività che comportano la detrazione dell’imposta in misura diversa da quella già operata, non si renderà più necessario operare la rettifica Iva “per massa”, ma si applicherà la rettifica Iva “analitica”, in relazione alla variazione dell’utilizzo dei singoli beni e servizi. Tale proroga si è resa necessaria, in conseguenza dell’entrata in vigore, dal 1° gennaio 2027, [del d.lgs. n. 10 del 19 gennaio 2026, recante ](https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2026/01/30/26G00022/SG?ref=aggiornamenti.vm-associati.it)[*"Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto*](https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2026/01/30/26G00022/SG?ref=aggiornamenti.vm-associati.it)", che abroga e sostituisce le disposizioni contenute nel d.P.R. n. 633 del 1972\. Nello specifico, l'art. 59 del d.lgs. n. 10 del 2026 riproporrà il contenuto dell'art. 19-bis.2 del d.P.R. n. 633 del 1972, senza la previsione inserita nell'abrogando comma 3. ### Credito R&S: irretroattività del Manuale di Frascati e legittimo affidamento URL: https://aggiornamenti.vm-associati.it/credito-r-s-irretroattivita-del-manuale-di-frascati-e-legittimo-affidamento/ Last updated: 2026-03-27T15:48:52.000Z Con la sentenza n. 1233/2026, la CGT di Primo Grado di Roma ha annullato un atto di recupero dell’Agenzia delle Entrate del [credito R&S](https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getArticoloDetailFromResultList.do?id=%7b271DA418-42EE-4E1B-89C1-645E6813FFBC%7d&codiceOrdinamento=0000000000000030000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&idAttoNormativo=%7b9109372F-888D-4D9E-B6DF-72FD7DABE1B8%7d&ref=aggiornamenti.vm-associati.it). Il Collegio ha affrontato il contrasto tra due valutazioni tecniche provenienti dal MISE: da un lato, il riconoscimento formale del progetto quale attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale ai sensi del [Reg. UE 651/2014](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=celex%3A32014R0651&ref=aggiornamenti.vm-associati.it), con ammissione a finanziamento pubblico tramite Accordo per l’Innovazione e decreto di concessione (parere positivo del MISE e del CNR); dall'altro, un parere tecnico negativo (del MISE) reso nel 2022 su richiesta della Guardia di Finanza, che qualificava le stesse attività come sviluppo ordinario. La Corte ha risolto il conflitto attribuendo prevalenza al decreto di concessione, in quanto unico atto conforme alla gerarchia delle fonti e alla normativa vigente *ratione temporis*. Il parere negativo del MISE è stato giudicato generico, apodittico e viziato dall'applicazione retroattiva dei criteri del [Manuale di Frascati](https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2015/10/frascati-manual-2015%5Fg1g57dcb/9789264239012-en.pdf?ref=aggiornamenti.vm-associati.it), il cui richiamo normativo è stato introdotto solo con la [L. 160/2019](https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b2A89E911-9717-4DF1-9152-8F67AC56C37F%7d&codiceOrdinamento=0000000000000010000000000000000000000000002000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&articolo=Articolo%201%20com%20200&ref=aggiornamenti.vm-associati.it). La Corte ha inoltre ravvisato una violazione del principio di unitarietà dell'azione amministrativa e del legittimo affidamento ex [art. 10 L. 212/2000](https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b2AD89417-4F8C-4D1C-9C94-99AEE78E7736%7d&codiceOrdinamento=0000000000000100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&articolo=Articolo%2010&ref=aggiornamenti.vm-associati.it), escludendo che lo Stato possa qualificare il medesimo progetto come R&S ai fini contributivi e negarne la natura ai fini fiscali. ### CEDU, nuova censura per il Fisco italiano: illegittimi anche gli accessi presso locali ad uso promiscuo del contribuente URL: https://aggiornamenti.vm-associati.it/cedu-nuova-censura-per-il-fisco-italiano-illegittimi-anche-gli-accessi-presso-locali-ad-uso-promiscuo-del-contribuente/ Last updated: 2026-04-24T10:37:02.000Z Con la [sentenza Edilsud 2014 srl e Ferreri c. Italia del 5.3.2026](https://hudoc.echr.coe.int/?i=001-248847&ref=aggiornamenti.vm-associati.it), la CEDU ha esteso le conclusioni raggiunte in due recenti importanti pronunce ([Italgomme c. Italia del 6.2.2025](https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-241574&ref=aggiornamenti.vm-associati.it) e [Agrisud c. Italia del 11.12.2025](https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-248850&ref=aggiornamenti.vm-associati.it), cfr. [Aggiornamenti VMA del 23 febbraio 2026](https://aggiornamenti.vm-associati.it/la-cedu-censura-litalia-sul-potere-di-accesso-del-fisco-ai-dati-bancari-del-contribuente-e-uningerenza-illegittima-che-viola-il-diritto-al-rispetto-della-vita-privata/)) sull’illegittimità delle ispezioni eseguite dal Fisco italiano ai sensi dell’art. 52 [d.p.r. 633/1972](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633!vig=&ref=aggiornamenti.vm-associati.it) presso le sedi commerciali dei contribuenti, anche alle ipotesi in cui l’accesso sia effettuato presso **locali ad uso promiscuo**, cioè adibiti anche ad abitazione del contribuente. L’ispezione contestata era, infatti, avvenuta presso la sede legale di una srl, che coincideva con l’abitazione del legale rappresentante nonché socio unico della società. La sentenza - pronunciata dalla Corte nella forma semplificata del *Comitato* composto da tre giudici perché afferente a questione ormai risolta dalla **giurisprudenza consolidata della Corte** \- ha riaffermato l’incompatibilità dell’ordinamento tributario italiano con il diritto al rispetto del domicilio tutelato dall’art. 8 della Convenzione. Anche se l’art. 52 [d.p.r. 633/1972](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633!vig=&ref=aggiornamenti.vm-associati.it) prevede che sia necessaria l’autorizzazione del PM per accedere a locali che siano adibiti anche ad abitazione, nessuna norma, come ripetutamente confermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 5331/2023 e Cass. n. 7768/2022), richiede che il predetto provvedimento sia motivato (come invece previsto per l’accesso ai locali ad uso esclusivamente abitativo). Sicché l’atto del PM si risolve in un **“*mero adempimento procedurale*”**, privo di qualsiasi funzione di filtro sostanziale tra le esigenze investigative dell’Amministrazione finanziaria e il diritto del contribuente alla tutela del proprio domicilio.​​ Su questa base, il regime autorizzativo previsto per l’accesso ai locali promiscui è stato ritenuto equivalente, nella sostanza, a quello già censurato in precedenti pronunce dalla CEDU per i locali commerciali, con la conseguenza che in entrambi i casi è attribuito al Fisco un potere di accesso connotato da un’eccessiva ampiezza discrezionale e non adeguatamente bilanciato da garanzie procedurali effettive idonee a proteggere il contribuente da possibili abusi da parte dell’Autorità. ### La funzione deterrente e risarcitoria degli interessi ex art. 1284, c. 4, c.c. URL: https://aggiornamenti.vm-associati.it/la-funzione-deterrente-e-risarcitoria-degli-interessi-ex-art-1284-c-4-c-c/ Last updated: 2026-03-27T15:45:52.000Z La **Prima sezione della Cassazione, con** **Ord. n. 3194 del 12.2.2026**,afferma che il creditore che rifiuta di ricevere il pagamento, senza giustificato motivo, non ha diritto di ricevere gli interessi legali “maggiorati” ex [art. 1284](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942;262~art1!vig=&ref=aggiornamenti.vm-associati.it), comma 4, Codice civile. La Suprema Corte ricorda che la ratio dell'art. 1284, comma 4, cod. civ. è da individuarsi nella funzione deterrente e risarcitoria nei confronti dei debitori inadempienti al pagamento del corrispettivo nelle transazioni commerciali, funzione che verrebbe tradita applicando la norma a favore del creditore che non ha accettato il pagamento offerto dal debitore. Tanto più che, ricorda il Collegio, la ricezione della somma dovuta, al netto degli interessi richiesti, non impedisce alla parte di agire successivamente per il riconoscimento degli interessi ritenuti di sua spettanza. ### Patti di famiglia URL: https://aggiornamenti.vm-associati.it/patti-di-famiglia/ Last updated: 2026-03-27T15:44:42.000Z La Cassazione (**Cass., n. 4376 del 26.02.2026**) conferma la necessità, a pena di nullità, della forma di atto pubblico per i patti di famiglia (artt. 768-*bis* e segg. cod. civ.). In punto di qualificazione dei patti di famiglia, la Corte afferma che si tratta di un negozio di natura complessa, presentando profili della donazione, della divisione in vista di una futura successione con disposizioni a favore di terzi, nell’obiettivo della prosecuzione dell’attività di impresa. Non ostano alla qualificazione di un contratto quale patto di famiglia le circostanze: \- che tutti i figli siano già soci delle società familiari (l’art. 768-*bis* cod. civ. contempla la cessione parziale); \- che i conguagli vengano operati dai genitori con atti di liberalità (si tratterebbe di adempimento per conto di altri). ### Finanziamenti agevolati e usura: la natura pubblicistica non esclude il rispetto del tasso soglia URL: https://aggiornamenti.vm-associati.it/finanziamenti-agevolati-e-usura-la-natura-pubblicistica-non-esclude-il-rispetto-del-tasso-soglia/ Last updated: 2026-03-27T15:41:48.000Z La sentenza della **Corte di Cassazione, sez. I, 18 febbraio 2026, n. 3708** si inserisce nel consolidato orientamento in materia di usura, offrendo un chiarimento di rilievo circa il rapporto tra finanziamenti agevolati e disciplina dei tassi soglia. La Corte ribadisce che la qualificazione del rapporto contrattuale deve avvenire sulla base dei suoi elementi strutturali – durata, modalità di erogazione, rimborso rateale e garanzie – ai fini dell’individuazione della categoria di riferimento nei decreti ministeriali. In tale prospettiva, il finanziamento in esame viene correttamente ricondotto allo schema del mutuo, con conseguente applicazione del relativo tasso soglia. In questo quadro si colloca il passaggio centrale della decisione: la natura agevolata del finanziamento, pur connotata dalla presenza di contributi pubblici e da una disciplina speciale di sostegno, non esclude l’applicazione della normativa antiusura. In assenza di una deroga espressa, infatti, anche tali operazioni restano integralmente soggette ai limiti imposti dalla l. n. [108/1996](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1996-03-07;108&ref=aggiornamenti.vm-associati.it). La Corte chiarisce, inoltre, che l’eventuale mancata inclusione di tali finanziamenti nei meccanismi statistici di rilevazione del TEGM non incide sulla loro sottoposizione alla disciplina imperativa, trattandosi di profili tecnici privi di rilevanza sul piano della qualificazione giuridica del rapporto. La pronuncia si pone in linea con l’indirizzo già espresso dalle Sezioni Unite in tema di interessi moratori, confermando che anche questi ultimi sono soggetti al vaglio di usurarietà e che, in caso di superamento del tasso soglia, trova applicazione l’[art. 1815](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262!vig=2026-03-26&ref=aggiornamenti.vm-associati.it), comma 2, c.c., con conseguenze incisive sull’equilibrio del rapporto. Nel complesso, la decisione rafforza un’impostazione sostanzialistica e rigorosa, che esclude la possibilità di sottrarre i finanziamenti agevolati al controllo antiusura, valorizzando la funzione di tutela della disciplina e la sua applicazione generalizzata. ### La nullità relativa non sposta il termine di prescrizione dell’azione di indebito URL: https://aggiornamenti.vm-associati.it/la-nullita-relativa-non-sposta-il-termine-di-prescrizione-dellazione-di-indebito/ Last updated: 2026-03-27T15:40:22.000Z Nel caso d'acquisto di strumenti d'investimento mobiliare, in mancanza della redazione del contratto-quadro, la prescrizione dell'azione di ripetizione d'indebito decorre dalla data di esecuzione dei pagamenti in attuazione del contratto nullo. Questo il principio di diritto affermato dalla Cassazione, con **sentenza n. 3561 del 17.2.2026.** Secondo la Corte Suprema, l’invalidità del contratto-quadro, per non esservi prova della redazione in forma scritta prescritta dal [TUF](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58&ref=aggiornamenti.vm-associati.it) a pena di nullità, pur costituendo una "nullità di protezione", in considerazione della qualità di consumatore dell'investitore, opera comunque come una vera e propria nullità, tant’è che è rilevabile d'ufficio (Cass. n. 13259 del 2021), seppur nell'esclusivo interesse del consumatore (Cass. n. 2338 del 2024). Dunque, la prescrizione dell’azione di ripetizione d’indebito dei pagamenti eseguiti in adempimento dell’accordo nullo non decorre dal momento dell’accertamento giudiziale della nullità del contratto, accertamento che è meramente dichiarativo, ma dai singoli pagamenti eseguiti in forza del contratto nullo. ### WIBOR nei mutui: la CGUE esclude l’abusività automatica e l’obbligo della banca di fornire informazioni sulla metodologia di calcolo di un indice regolamentato URL: https://aggiornamenti.vm-associati.it/wibor-nei-mutui-la-cgue-esclude-labusivita-automatica-e-lobbligo-della-banca-di-fornire-informazioni-sulla-metodologia-di-calcolo-di-un-indice-regolamentato/ Last updated: 2026-03-27T15:38:58.000Z La CGUE, interpellata con riferimento a un mutuo ipotecario a tasso variabile riferito all’indice regolamentato WIBOR, [con sentenza del 12.2.2026](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62024CJ0471&qid=1773841372722&ref=aggiornamenti.vm-associati.it) ha fornito importanti chiarimenti interpretativi della [Dir. 93/13/CEE](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:31993L0013&ref=aggiornamenti.vm-associati.it) sulle clausole abusive nei contratti con i consumatori. Con riguardo all’**ambito di applicazione della direttiva**, ha chiarito che **l’esclusione** prevista per le clausole contrattuali che “*riproducono disposizioni legislative o regolamentari imperative*” (art. 1, c. 2 Dir. 93/13) deve essere **interpretata restrittivamente**: la direttiva si applica alla clausola di un contratto di mutuo ipotecario che preveda un tasso di interesse variabile fondato su un indice regolamentato e un margine fisso, se le disposizioni nazionali si limitano a stabilire un quadro generale per la fissazione del tasso di interesse di tali contratti, lasciando al professionista la possibilità di scegliere l’indice di riferimento di tale tasso o l’entità del margine fisso. Quanto al **requisito di trasparenza** (art. 4, c. 2 Dir. 93/13), la Corte chiarisce che il rispetto degli obblighi informativi da parte del professionista va valutato tenendo conto di tutte le disposizioni comunitarie che stabiliscano obblighi in materia di informazione a favore dei consumatori. Perciò, in presenza di un tasso di interesse variabile fondato su un indice di riferimento ai sensi del [Reg. 2016/1011](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1011&ref=aggiornamenti.vm-associati.it), il requisito di trasparenza **non impone obblighi di informazione specifici** con riguardo alla **metodologia di calcolo di tale indice**: tale compito spetta all’amministratore del benchmark, che deve pubblicare gli elementi chiave della metodologia per ciascun indice, ai quali l’istituto può fare rinvio. Infine, la Corte afferma che il WIBOR è oggetto di disciplina esaustiva a livello UE (Reg. 2016/1011), il cui rispetto è garantito dalle autorità nazionali. Pertanto, una clausola che lo includa **non crea di per sé un significativo squilibrio** tra le parti del contratto a danno del consumatore e ciò anche quando la metodologia di calcolo dello stesso preveda l’utilizzo di dati sottostanti che non corrispondono necessariamente a operazioni effettive o quando il creditore sia una delle banche che fornisce i dati sottostanti utilizzati per la determinazione dell’indice stesso. ### La Cassazione sul riparto di responsabilità tra le società partecipanti alla scissione e il rapporto con l’opposizione dei creditori URL: https://aggiornamenti.vm-associati.it/la-cassazione-sul-riparto-di-responsabilita-tra-le-societa-partecipanti-alla-scissione-e-il-rapporto-con-lopposizione-dei-creditori/ Last updated: 2026-03-27T15:37:20.000Z La Corte di Cassazione, Sez. I Civile, con ordinanza del [13 dicembre 2025 n. 32551](https://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20251213/snciv@s10@a2025@n32551@tO.clean.pdf&ref=aggiornamenti.vm-associati.it), ha ribadito che, in tema di **scissione societaria parziale**, delle obbligazioni collegate alle poste patrimoniali interessate dall’operazione straordinaria risponde (responsabilità diretta integrale) la società alla quale, per effetto della scissione, tali poste siano state attribuite o nel patrimonio della quale siano rimaste. Nell’ipotesi in cui dette obbligazioni rimangano inadempiute, rispondono solidalmente (quali garanti) anche tutte le società coinvolte nell’operazione di scissione, ai sensi dell’art. [**2506 quater, ultimo comma, c.c.**](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262&ref=aggiornamenti.vm-associati.it). In questo caso, la responsabilità è limitata al patrimonio netto (effettivo) assegnato a ciascuna società per effetto della scissione (responsabilità sussidiaria parziale), il cui ammontare è onere di ciascuna società dimostrare, essendo un fatto parzialmente impeditivo della pretesa altrui, in virtù del principio di vicinanza della prova. Tale meccanismo di **solidarietà (sussidiaria)** prescinde dall’eventuale esercizio da parte del creditore delle altre forme di tutela che l’ordinamento ha previsto nel procedimento di scissione. Dunque, **è del tutto irrilevante che il creditore abbia o meno proposto opposizione al procedimento di scissione**. Le tutele possono infatti cumularsi tra loro (nell’ipotesi in cui il creditore prima si opponga alla scissione e poi, non essendo riuscito a impedirla, invochi la solidarietà che ne costituisce effetto), o possono essere coltivate alternativamente dal creditore, posto che la disciplina in esame non contiene una preclusione alla proponibilità alternativa delle due azioni e neppure un vincolo di pregiudizialità dell’una rispetto all’altra. ### La responsabilità del socio non amministratore di Srl URL: https://aggiornamenti.vm-associati.it/la-responsabilita-del-socio-non-amministratore-di-srl/ Last updated: 2026-04-24T10:39:36.000Z La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, con due recenti ordinanze ([13 dicembre 2025 n. 32545](https://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20251213/snciv@s10@a2025@n32545@tO.clean.pdf&ref=aggiornamenti.vm-associati.it) e [21 gennaio 2026 n. 1358](https://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20260121/snciv@s10@a2026@n01358@tO.clean.pdf&ref=aggiornamenti.vm-associati.it)), si è occupata dei presupposti della responsabilità del socio non amministratore di S.r.l. ex art. [**2476, comma 8, c.c.**](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262&ref=aggiornamenti.vm-associati.it). Le due ordinanze si segnalano perché hanno il pregio di offrire **una chiara ricostruzione ermeneutica** della disposizione citata, procurando alcuni sviluppi rispetto al quadro interpretativo noto. Si precisa in particolare che: \- **sul piano soggettivo**, il socio non amministratore risponde solidalmente con gli amministratori solo se abbia intenzionalmente deciso o autorizzato atti di gestione dannosi, richiedendosi il **dolo** e non la mera colpa. La responsabilità sussiste nelle ipotesi in cui sia possibile ravvisare nel socio **consapevolezza e volizione del comportamento**, qualificabili come stato soggettivo doloso, nel senso che il socio si è rappresentato le conseguenze della sua condotta (in termini di influenza sulla gestione) e ciononostante ha voluto porre in essere il comportamento di ingerenza. Il comportamento deve essere intenzionale, ma la disposizione non limita la responsabilità al dolo specifico, lasciando spazio alla casistica giurisprudenziale. Non appare una contraddizione il fatto che l’amministratore risponda anche per mera colpa, se si considera che la Srl, sebbene si caratterizzi per la centralità del ruolo del socio, è pur sempre società di capitali; \- **sul piano oggettivo**, è necessaria una **concreta ingerenza gestionale** del socio non amministratore, ossia una partecipazione effettiva alle scelte operative pregiudizievoli. Devono potersi rintracciare **fatti di gestione**, ossia decisioni che il socio abbia concorso a prendere con gli amministratori o che abbia, comunque, consapevolmente autorizzato o indotto gli amministratori a prendere. Il vincolo di solidarietà si individua non solo con riferimento all’importo del danno, ma soprattutto in relazione al concorso accertato del socio in un’attività tipicamente gestoria. ### Aggiornamenti VMA - 23 febbraio 2026 URL: https://aggiornamenti.vm-associati.it/aggiornamenti-febbraio-2026/ Last updated: 2026-03-24T20:09:02.000Z 💡 Sfoglia il **flipbook* degli Aggiornamenti VMA del 23 febbraio 2026 --- **In questi aggiornamenti:** ***Società e mercato dei capitali*** - [I nuovi limiti alla responsabilità dei sindaci non sono retroattivi: la Corte di Cassazione fa chiarezza](https://aggiornamenti.vm-associati.it/i-nuovi-limiti-alla-responsabilita-dei-sindaci-non-sono-retroattivi-la-corte-di-cassazione-fa-chiarezza/) - [28° regime: profili operativi del “futuro” nuovo quadro societario europeo ](https://aggiornamenti.vm-associati.it/28deg-regime-profili-operativi-del-futuro-nuovo-quadro-societario-europeo/) - [I dividendi non sono frutti civili](https://aggiornamenti.vm-associati.it/i-dividendi-non-sono-frutti-civili/) ***Contratti bancari e finanziari*** - [Trasparenza dei contratti e tasso di leasing determinato per relationem ](https://aggiornamenti.vm-associati.it/trasparenza-dei-contratti-e-tasso-di-leasing-determinato-per-relationem/) - [Mutui fondiari Barclays indicizzati al franco svizzero: nulle le clausole sulla doppia indicizzazione finanziaria e valutaria](https://aggiornamenti.vm-associati.it/mutui-fondiari-barclays-indicizzati-al-franco-svizzero-nulle-le-clausole-sulla-doppia-indicizzazione-finanziaria-e-valutaria/) ***Concorrenza e mercato*** - [Proroga dei termini istruttori nei procedimenti antitrust: la CGUE chiarisce i limiti](https://aggiornamenti.vm-associati.it/proroga-dei-termini-istruttori-nei-procedimenti-antitrust-la-cgue-chiarisce-i-limiti/) ***Imposte e tributi*** - [Cooperative Compliance: aggiornamento linee guida Tax Control Framework (TCF) e nuovo modello di adesione al Tax Control Framework (TCF) semplificato per le PMI.](https://aggiornamenti.vm-associati.it/cooperative-compliance-aggiornamento-linee-guida-tax-control-framework-tcf-e-nuovo-modello-di-adesione-al-tax-control-framework-tcf-semplificato-per-le-pmi/) - [La CEDU censura l’Italia sul potere di accesso del Fisco ai dati bancari del contribuente, ritenendo perpetrata un’ingerenza illegittima che viola il diritto al rispetto della vita privata.](https://aggiornamenti.vm-associati.it/la-cedu-censura-litalia-sul-potere-di-accesso-del-fisco-ai-dati-bancari-del-contribuente-e-uningerenza-illegittima-che-viola-il-diritto-al-rispetto-della-vita-privata/) ***Fondi pensione e previdenza complementare*** - [Decreto legge PNRR 2026 – Risoluzione stragiudiziale delle controversie](https://aggiornamenti.vm-associati.it/decreto-legge-pnrr-2026-risoluzione-stragiudiziale-delle-controversie/) - [Decreto legge PNRR 2026 – Contributo di vigilanza per i fondi pensione](https://aggiornamenti.vm-associati.it/decreto-legge-pnrr-2026-contributo-di-vigilanza-per-i-fondi-pensione/) **Fondi sanitari e sanità integrativa** - [Vigilanza](https://aggiornamenti.vm-associati.it/vigilanza/) ***Riscossione delle entrate e rapporti con gli Enti creditori*** - [Tari e tributi locali: la Suprema Corte traccia il confine tra accertamento e riscossione](https://aggiornamenti.vm-associati.it/tari-e-tributi-locali-la-suprema-corte-traccia-il-confine-tra-accertamento-e-riscossione/) - [Accertamento e riscossione dei tributi locali](https://aggiornamenti.vm-associati.it/accertamento-e-riscossione-dei-tributi-locali/) - [Giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 3, c. 14-septies, d.l. 202/2024 – Intervento del Comune di Napoli](https://aggiornamenti.vm-associati.it/giudizio-di-legittimita-costituzionale-dellart-3-c-14-septies-d-l-202-2024-intervento-del-comune-di-napoli/) - [La sospensione dei termini di prescrizione e decadenza nella disciplina emergenziale per far fronte all’epidemia da COVID-19](https://aggiornamenti.vm-associati.it/la-sospensione-dei-termini-di-prescrizione-e-decadenza-nella-disciplina-emergenziale-per-far-fronte-allepidemia-da-covid-19/) ***Giurisdizione e processo*** - [Rimessa alle Sezioni Unite la questione dell’applicabilità alla domanda c.d. trasversale della disciplina prevista per la chiamata in causa del terzo.](https://aggiornamenti.vm-associati.it/rimessa-alle-sezioni-unite-la-questione-dellapplicabilita-alla-domanda-c-d-trasversale-della-disciplina-prevista-per-la-chiamata-in-causa-del-terzo/) - [Alle sezioni unite l’oralità del processo ](https://aggiornamenti.vm-associati.it/alle-sezioni-unite-loralita-del-processo/) ***Codice dei contratti pubblici*** - [Finanza di progetto e diritto dell’Unione – Sentenza della Corte di Giustizia sulla cd. “prelazione” da parte del promotore](https://aggiornamenti.vm-associati.it/sentenza-pf/). ***Contabilità pubblica e giustizia contabile*** - [Riforma della responsabilità erariale e polizze assicurative ](https://aggiornamenti.vm-associati.it/riforma-della-responsabilita-erariale-e-polizze-assicurative/) - [Il Consiglio di Stato sulla società a controllo pubblico congiunto ](https://aggiornamenti.vm-associati.it/il-consiglio-di-stato-sulla-societa-a-controllo-pubblico-congiunto/) **Transizione digitale** - [AGCM: è operativa la nuova modalità di comunicazione online delle concentrazioni, ex art. 16, c. 1 e 1-bis, l. n. 287/1990](https://aggiornamenti.vm-associati.it/agcm-e-operativa-la-nuova-modalita-di-comunicazione-online-delle-concentrazioni/) - [NIS 2: sta per scadere il termine per procedere alla registrazione sul Portale dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale per i soggetti NIS](https://aggiornamenti.vm-associati.it/nis-2/). ***Proprietà intellettuale*** - [Sull’interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29/CE (equo compenso per copia privata)](https://aggiornamenti.vm-associati.it/sullinterpretazione-dellarticolo-5-paragrafo-2-lettera-b-della-direttiva-2001-29-ce-equo-compenso-per-copia-privata/) - [Copyright e IA generativa: verso maggiore trasparenza e remunerazione equa](https://aggiornamenti.vm-associati.it/copyright-e-ia-generativa-verso-maggiore-trasparenza-e-remunerazione-equa/) ***Diritti della personalità*** - [Tutela dell’identità personale e pericolo di sovrapposizione tra persona reale e personaggio di fantasia. Valutazione in concreto.](https://aggiornamenti.vm-associati.it/tutela-dellidentita-personale-e-pericolo-di-sovrapposizione-tra-persona-reale-e-personaggio-di-fantasia-valutazione-in-concreto/) ### Tutela dell’identità personale e pericolo di sovrapposizione tra persona reale e personaggio di fantasia. Valutazione in concreto. URL: https://aggiornamenti.vm-associati.it/tutela-dellidentita-personale-e-pericolo-di-sovrapposizione-tra-persona-reale-e-personaggio-di-fantasia-valutazione-in-concreto/ Last updated: 2026-03-25T14:42:14.000Z La **tutela del nome** (e del cognome) ex artt. [7](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262&ref=aggiornamenti.vm-associati.it) e [8](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262&ref=aggiornamenti.vm-associati.it) c.c. presuppone la sussistenza di due requisiti: (1) l’uso indebito e (2) la possibilità di un pregiudizio giuridicamente rilevante, da accertarsi in concreto. Non ricorre il pregiudizio quando, tenuto conto delle circostanze del caso, non vi è rischio di associazione o confusione tra persona reale e **personaggio di fantasia**, non essendo sufficiente la mera identità del nome. È questo il principio che si ricava dalla **Ordinanza del Tribunale di Firenze**, Sez. I Civ., del 05/02/2026 (n.517/2026), pronunciata in esito al procedimento cautelare *ante causam* ex art. 700 c.p.c., promosso da Stefano G.C. nei confronti delle società produttrici/distributrici del film “Cinque secondi” di Paolo Virzì, ritenuto dal ricorrente lesivo della propria identità personale e storia familiare. Il film narra della famiglia G.C. tramite il personaggio della contessina Matilde G.C., nipote del conte Guelfo G.C.. Il ricorrente premette di essere nipote della vera contessa Matilde G.C. (sua zia, deceduta nel 2012) e bisnipote del vero conte Guelfo G.C. (suo bisnonno, deceduto nel 1951) e afferma di non aver ricevuto richiesta di autorizzazione per l’uso del nome della sua famiglia, nonostante la nobile casata sia rappresentata nel film come decaduta, coinvolta in vicende di dissesto finanziario ed eventi drammatici. Chiede pertanto di inibire la distribuzione del film. Le società resistenti oppongono che il film è opera di fantasia e che **la scelta del nome è scelta puramente artistica**. Nessun riferimento è alla famiglia del ricorrente (i fatti narrati, come risulta dai “ringraziamenti”, si riferiscono a persona diversa). Ciò è confermato anche dal “disclaimer” dopo i titoli di coda (personaggi di fantasia, riferimenti a fatti e persone puramente casuali) e, ancora meglio, dal “**disclaimer**” aggiunto a inizio film dopo il lancio della proiezione, volto ad escludere ogni riferimento alla famiglia del ricorrente (i personaggi rappresentati sono estranei alla famiglia G.C.). Il Tribunale rigetta la richiesta del ricorrente, non ravvisando in concreto il pericolo del pregiudizio, sulla base di più elementi che consentono di escludere l’impressione nel pubblico che la storia narrata costituisca rappresentazione della reale storia della nobile casata o abbia da essa tratto ispirazione. Vengono in rilievo, in particolare, i “disclaimer” presenti all’inizio e alla fine del film, l’assenza di punti di contatto tra personaggi del film e omonime persone della famiglia del ricorrente, l’ambientazione in epoca contemporanea (differente rispetto a quella dei familiari del ricorrente), la citazione della famiglia G.C. in pochissimi dialoghi e per pochi secondi. ### Copyright e IA generativa: verso maggiore trasparenza e remunerazione equa URL: https://aggiornamenti.vm-associati.it/copyright-e-ia-generativa-verso-maggiore-trasparenza-e-remunerazione-equa/ Last updated: 2026-03-25T14:42:00.000Z Lo scorso [28 gennaio](https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20260126IPR32636/protect-copyrighted-work-used-by-generative-ai-say-legal-affairs-meps?ref=aggiornamenti.vm-associati.it) la Commissione Affari Legali del Parlamento Europeo ha rilasciato il [Rapporto](https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/JURI-PR-775433%5FEN.pdf?ref=aggiornamenti.vm-associati.it) (relatore Axel Voss - PPE, DE) su *“Copyright and generative artificial intelligence – opportunities and challenges”* [2025/2058 (INI)](https://oeil.europarl.europa.eu/oeil/en/procedure-file?reference=2025/2058%28INI%29&ref=aggiornamenti.vm-associati.it)*,* contenente una serie di proposte per garantire piena **trasparenza ed equa remunerazione in favore dei titolari dei diritti su contenuti protetti da copyright** utilizzati **nell’ambito dell’IA generativa**. Il Rapporto è stato approvato con 17 voti favorevoli, 3 contrari, 2 astenuti. Il testo adottato recepisce gli [Emendamenti](https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/JURI-AM-777015%5FEN.pdf?ref=aggiornamenti.vm-associati.it) discussi a settembre 2025\. Nel mese di marzo, il Rapporto sarà sottoposto al voto del Parlamento in seduta plenaria. Il punto di partenza è ben rappresentato nella seguente affermazione: “(…) *l’uso di contenuti protetti dal diritto d’autore e dai diritti connessi come dati di addestramento per modelli di IA generativa, senza equa remunerazione per i titolari dei diritti, crea uno squilibrio sistemico nell’ecosistema del diritto d’autore a loro danno, minando così la sostenibilità economica del settore creativo nell’Unione europea, soprattutto considerato che, attualmente, i titolari dei diritti non possono esercitare facilmente o efficacemente il loro diritto di opt out dall’eccezione prevista dall’articolo 4 della direttiva CDSM, né verificare se il loro opt out sia stato rispettato*” (Premessa H, traduzione libera). I principali temi trattati sono: \- applicazione della disciplina UE sul copyright a tutti i modelli e sistemi di IA generativa disponibili nel mercato unico europeo, indipendentemente dal luogo di addestramento; \- obblighi di piena trasparenza per fornitori e deployer di modelli e sistemi IA, attraverso redazione di un elenco dei contenuti protetti utilizzati e registrazione delle attività di crawling effettuate; \- regole per la concessione di licenze su contenuti protetti per l’IA generativa, favorendo accordi collettivi volontari per settore, con riconoscimento di una remunerazione equa e adeguati meccanismi di rifiuto da parte degli aventi diritto (registro opt-out); \- garanzia di pluralismo e libertà dei media, anche attraverso un controllo sull’uso dei relativi contenuti nell’addestramento dell’IA generativa, e protezione dalla diffusione di contenuti alterati o manipolati; \- negazione della protezione del diritto d’autore relativamente a contenuti realizzati esclusivamente attraverso l’IA generativa. L’iniziativa intende rispondere a quesiti legali urgenti sull’interazione tra IA generativa e copyright, bilanciando gli interessi coinvolti e riconsiderando gli strumenti giuridici esistenti. ### Sull’interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29/CE (equo compenso per copia privata) URL: https://aggiornamenti.vm-associati.it/sullinterpretazione-dellarticolo-5-paragrafo-2-lettera-b-della-direttiva-2001-29-ce-equo-compenso-per-copia-privata/ Last updated: 2026-03-25T14:41:48.000Z La Corte di giustizia UE, 8^ sez., con [sentenza del 15/1/2026 (C-822/24)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:62024CJ0822&ref=aggiornamenti.vm-associati.it), su domanda pregiudiziale posta, ex [art. 267 del TFUE](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:12008E267&ref=aggiornamenti.vm-associati.it), dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia tedesca), ha ripercorso la corretta interpretazione dell’art. 5, par. 2, lett. b) della [direttiva 2001/29/CE](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02001L0029-20190606&ref=aggiornamenti.vm-associati.it), sull’**equo compenso per copia privata**, nell’ipotesi in cui i supporti di registrazione utilizzabili a fini di riproduzione siano venduti ad **acquirenti finali professionali**. Il giudice nazionale aveva disposto il rinvio nell’ambito di una controversia tra Bluechip Computer Aktiengesellschaft, società che produce, importa e distribuisce computer portatili e postazioni di lavoro con disco rigido integrato, e Zentralstelle für private Überspielungsrechte (ZPÜ), associazione di gestione collettiva di diritti, tra cui il diritto al corrispettivo della riproduzione di opere audio o audiovisive. L’art. 5, par. 2, lett. b), della direttiva 2001/29/CE regola la facoltà degli Stati membri di disporre eccezioni o limitazioni al diritto esclusivo di riproduzione, in caso di riproduzioni su qualsiasi supporto effettuate da una persona fisica per uso privato e per fini né direttamente né indirettamente commerciali, a condizione che i titolari dei diritti ricevano un equo compenso che tenga conto dell’applicazione o meno di misure tecnologiche di protezione. In caso di effettive difficoltà pratiche di individuazione degli utenti finali privati, gli Stati membri possono imporre il pagamento, a monte, ai produttori, importatori o distributori dei supporti che consentono la riproduzione. La Corte, muovendo dalla premessa che l’equo compenso e l’entità dello stesso devono essere connessi al pregiudizio arrecato dalla copia privata ai titolari dei diritti, ha precisato che nell’ipotesi in cui produttori, importatori o distributori vendono supporti di registrazione utilizzabili a fini di riproduzione ad acquirenti finali professionali, l’**equo compenso può essere posto a carico dei detti produttori**, importatori e distributori **in presenza di due condizioni cumulative**: 1) sussistano difficoltà pratiche legate all’individuazione degli utenti finali e della finalità dell’uso delle riproduzioni effettuate mediante i supporti in questione (nel caso di acquirenti finali professionali non si può automaticamente inferire che i supporti di registrazione non saranno mai utilizzati da persone fisiche per uso privato); 2) i produttori, importatori o distributori beneficino di un’esenzione dall’equo compenso o, in mancanza, di un diritto effettivo al rimborso, qualora si accerti (anche attraverso dichiarazioni unilaterali che siano però suscettibili di verifica da parte dell’entità incaricata della gestione dell’equo compenso) che gli utenti finali impiegano i supporti in questione a fini manifestamente estranei alla realizzazione di copie private o arrechino danno minimo ai titolari dei diritti in occasione dell’uso privato di detti supporti. ### NIS 2: sta per scadere il termine per procedere alla registrazione sul Portale dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale per i soggetti NIS URL: https://aggiornamenti.vm-associati.it/nis-2/ Last updated: 2026-03-25T14:41:33.000Z Il **28 febbraio 2026** si chiude (per l’anno 2026) la finestra temporale per [**la registrazione sul Portale ACN**](https://www.acn.gov.it/portale/nis/registrazione?ref=aggiornamenti.vm-associati.it) per le imprese che rientrano nell’ambito di applicazione del [D. Lgs. n. 138/2024, **Decreto NIS**](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-04;138&ref=aggiornamenti.vm-associati.it), in materia di obblighi relativi alla cybersicurezza. Il Decreto NIS ha recepito la Direttiva NIS 2 ([Direttiva 2022/2555](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/ALL/?uri=celex:32022L2555&ref=aggiornamenti.vm-associati.it), che ha sostituito la prima Direttiva NIS, la Direttiva 2016/1148) introducendo obblighi più stringenti relativamente alla **gestione del rischio per la sicurezza informatica** e alla **notifica degli incidenti informatici**, ma soprattutto estendendo l’ambito soggettivo di applicazione della disciplina a tanti altri settori economici che prima non erano contemplati, rendendo il presente adempimento sempre più di **interesse generale**. È lo stesso Decreto, all’art. 7, a disporre che, dal 1° gennaio al 28 febbraio di ogni anno successivo alla sua entrata in vigore, le imprese che rientrano nel relativo ambito di applicazione (secondo i criteri di cui agli artt. 3 e ss., Decreto NIS) si registrino sull’apposito Portale dell’ACN, senza che sia necessario ricevere alcuna comunicazione o “invito” da parte dell’Agenzia, bensì procedendo in autonomia ad una prima autovalutazione, che dovrà ricevere poi la validazione dell’ACN stessa. I potenziali soggetti NIS devono procedere alla registrazione seguendo le disposizioni operative di cui alla [Determinazione ACN n. 379887 del 18 dicembre 2025](https://www.acn.gov.it/portale/documents/d/guest/detacn%5Fpiattaformanis%5F251218-v9%5Fsigned?ref=aggiornamenti.vm-associati.it) (ultima versione della Determinazione, che viene aggiornata costantemente) per quanto attiene alle modalità di utilizzo e accesso al Portale e alle informazioni che devono essere fornite. A seguito della registrazione, entro il 31 marzo (cfr. sempre art. 7, Decreto NIS) l’ACN comunicherà a ciascun soggetto se rientra effettivamente nell’ambito di applicazione NIS e se vi rientra come **soggetto “essenziale” o “importante”** (questa distinzione rileva, ad esempio, in relazione all’estensione dei poteri di vigilanza dell’ACN e all’ammontare delle sanzioni amministrative comminabili). Oltre all’obbligo di registrazione in capo ai nuovi soggetti NIS, sempre entro il 28 febbraio 2026 **anche i soggetti NIS già registrati** sono tenuti a procedere all’**aggiornamento delle informazioni** comunicate in sede di registrazione, tra cui, ad esempio, la ragione sociale, gli indirizzi e recapiti e la figura del punto di contatto. Si ricorda infine che la mancata registrazione, o il mancato aggiornamento delle informazioni nei termini, sono sanzionabili ai sensi dell’art. 38, co. 10 e 11, Decreto NIS, con una sanzione amministrativa pecuniaria il cui ammontare varia a seconda che l’impresa sia un soggetto essenziale o importante. ### AGCM: è operativa la nuova modalità di comunicazione online delle concentrazioni URL: https://aggiornamenti.vm-associati.it/agcm-e-operativa-la-nuova-modalita-di-comunicazione-online-delle-concentrazioni/ Last updated: 2026-03-25T14:41:23.000Z È del 2 febbraio 2026 [l’informativa al mercato](https://www.agcm.it/media-e-comunicazione/dettaglio-notizia?id=c1872f72-ac0a-45fe-9ce6-4863467caca5&ref=aggiornamenti.vm-associati.it) dell’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato, nella quale si comunica l’intervenuta modifica della sezione “COMPILAZIONE E INVIO DEL FORMULARIO” della Delibera AGCM 27 febbraio 2024, n. 31089, come modificata dalla [Delibera AGCM 16 dicembre 2025, n. 31809](https://www.agcm.it/pubblicazioni/bollettino-settimanale/2026/4/Bollettino-4-2026?ref=aggiornamenti.vm-associati.it) (Bollettino AGCM n. 4 del 26 gennaio 2026), relativa alle **nuove modalità da seguire per la comunicazione di un’operazione di concentrazione**. La modifica introduce l’obbligo di effettuare la comunicazione esclusivamente **online**, compilando il Formulario disponibile sulla piattaforma [“Formulari-Web”](https://formulari.agcm.it/?ref=aggiornamenti.vm-associati.it) e seguendo la [Guida alla compilazione del Formulario Concentrazioni](https://www.agcm.it/dotcmsdoc/FormulariWEB/Concentrazioni/Guida%5Falla%5Fcompilazione%5FFormulario%5FConcentrazioni.pdf?ref=aggiornamenti.vm-associati.it). Invero, l’obbligatorietà della modalità di comunicazione telematica avrà effetto dal 31 agosto 2026: sino a quel momento, le notifiche potranno essere effettuate anche seguendo le modalità finora utilizzate, ossia mediante la trasmissione del formulario di cui alla Delibera AGCM 27 febbraio 2024, n. 31089, con la dovuta documentazione allegata, per posta elettronica certificata all’indirizzo [protocollo.agcm@pec.agcm.it](mailto:protocollo.agcm@pec.agcm.it). Nella Delibera del 16 dicembre 2025 l’AGCM specifica poi che in ogni caso la comunicazione dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti delle imprese, o da persone munite di procura speciale, i quali garantiscono così della veridicità e completezza delle informazioni fornite, nonché della conformità dei documenti allegati. Se si procede già con la modalità online, la sottoscrizione deve avvenire con firma digitale. ### Il Consiglio di Stato sulla società a controllo pubblico congiunto URL: https://aggiornamenti.vm-associati.it/il-consiglio-di-stato-sulla-societa-a-controllo-pubblico-congiunto/ Last updated: 2026-03-25T14:41:06.000Z Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 436/2026 si è pronunziato sull’impugnazione degli esiti di una **verifica amministrativo-contabile** posta in essere dalla Ragioneria dello Stato (art. 60 comma 5 D.Lgs. 165/2001 e art. 14 comma 1 lett. d) L. 196/2009) nei confronti della Padova Hall s.p.a., a integrale capitale pubblico (49,20% al Comune, il 49,20% alla Camera di commercio e l’1,60% alla Provincia). In particolare, la società ricorrente contestava la propria **qualificazione come “società a controllo pubblico”**, e riteneva di non essere sottoposta al relativo regime di cui al D.Lgs. 175/2016 - TUSPP. Il Consiglio di Stato ha respinto il gravame, confermando, con diversa motivazione, il primo grado (TAR Lazio n. 06983/2024), e ritenendo sussistente il controllo congiunto del Comune e della Camera di Commercio, con conseguente correttezza degli esiti a cui era pervenuto il Ministero. In motivazione, il Consiglio di Stato ha dapprima evidenziato la non sovrapponibilità tra **società a partecipazione pubblica e società a controllo pubblico**, caratterizzate da differenti presupposti normativi. Il Collegio ha poi affermato che, per l’accertamento della sussistenza di un controllo pubblico congiunto, occorre verificare l’esistenza di un’“influenza dominante” sulla società (comb. disp. art. 2 comma 2 lett. *m*) TUSPP, art. 2 comma 1 lett. *b*) TUSPP, art. 2359 c.c.; si v. anche Consiglio di Stato, Sezione Quarta, Sentenza 17 giugno 2025, n. 5289). L’accertamento è in fatto, e si appunta sul perseguimento da parte del gruppo di controllo di comuni finalità mediante comportamenti non occasionali che siano espressione di **un’intesa tacita ad una gestione congiunta**, specie nelle scelte strategiche. Quindi, non solo non è sufficiente il raggiungimento della maggioranza dei voti dei soci pubblici, ma occorre la prova (su base di indizi gravi, precisi e concordanti) di una **concertazione tra le controllanti**, che può estrinsecarsi attraverso patti parasociali ma anche in forme tacite o comportamenti concludenti. Al contrario, non è ritenuta rilevante la circostanza che soggetti estranei al gruppo di controllo (nel caso, Provincia) avessero saltuariamente espresso voti in contrasto. ### Riforma della responsabilità erariale e polizze assicurative URL: https://aggiornamenti.vm-associati.it/riforma-della-responsabilita-erariale-e-polizze-assicurative/ Last updated: 2026-03-25T14:40:54.000Z L’art. [1 della legge 7 gennaio 2026 n. 1](https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2026/01/07/25G00211/sg?ref=aggiornamenti.vm-associati.it), che ha rimodellato, tra l’altro, la responsabilità amministrativa e per **danno erariale** (vedi [Aggiornamenti del 30.1.2026](https://issuu.com/vma%5Fprova/docs/aggiornamenti%5Fvma%5F7%5F30.01.2026?fr=sMzE0MDkwMzY3MDE&ref=aggiornamenti.vm-associati.it)), ha introdotto, al [comma 4-bis dell’art 1 della l. n. 20/1994](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-01-14;20!vig=2026-02-22&ref=aggiornamenti.vm-associati.it), una norma che impone all’agente contabile, prima ancora di assumere l’incarico che comporti la gestione di risorse pubbliche, l’obbligo di stipulare una **polizza assicurativa** a copertura dei danni patrimoniali cagionati dallo stesso all’amministrazione per **colpa grave**. I [lavori preparatori della legge](https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/FascicoloSchedeDDL/ebook/59070.pdf?ref=aggiornamenti.vm-associati.it) indicano come l’intenzione fosse quella di considerare come ambito soggettivo d’applicazione specificamente i [dirigenti persone fisiche della p.a.](https://www.corteconti.it/Download?id=4ac036c0-ac49-4c8a-8bf7-c1aaf2cf94d1&ref=aggiornamenti.vm-associati.it), ma la formulazione finale della disposizione non sembra permettere questa delimitazione soggettiva, per cui l’obbligo potrebbe essere ritenuto applicabile a qualunque agente contabile, **inclusi i concessionari della riscossione**. Sarà utile monitorare come la prassi e la giurisprudenza andranno in proposito ad orientarsi. Ecco il testo dell’art. 1, co. 4-bis: “*Chiunque assuma un incarico che comporti la gestione di risorse pubbliche dalla quale discenda la sua sottoposizione alla giurisdizione della Corte dei Conti è tenuto a stipulare, prima dell’assunzione dell’incarico, una polizza assicurativa a copertura dei danni patrimoniali cagionati dallo stesso all’amministrazione per colpa grave. Nei procedimenti per i danni patrimoniali, l’impresa di assicurazione è litisconsorte necessario*”. ### Finanza di progetto e diritto dell’Unione – Sentenza della Corte di Giustizia sulla cd. “prelazione” da parte del promotore URL: https://aggiornamenti.vm-associati.it/sentenza-pf/ Last updated: 2026-03-25T14:40:29.000Z La [**Corte di Giustizia della UE (sent. 5/2/2026, Causa C-810/24)**](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62024CJ0810&ref=aggiornamenti.vm-associati.it), su rinvio pregiudiziale del Consiglio di Stato italiano, ha deciso che l’istituto della “**prelazione**” nel **project financing**, come previsto dalla nostra precedente normativa sui contratti pubblici ([d.lgs. n. 50/2016, art. 183](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50@originale&ref=aggiornamenti.vm-associati.it)), è incompatibile con l’ordinamento unionale (sia con l'obbligo di parità di trattamento di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della [direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0023&ref=aggiornamenti.vm-associati.it) sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sia con l'[articolo 49 del Trattato FUE](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:12008E049&ref=aggiornamenti.vm-associati.it) in tema di diritto di stabilimento). Pertanto, il diritto dell’Unione osta a che: “*uno Stato membro riconosca al promotore di una procedura di finanza di progetto un diritto di prelazione che gli consente, nell'ipotesi in cui il contratto di cui trattasi non gli sia stato inizialmente aggiudicato, di adeguare la sua offerta a quella dell'aggiudicatario inizialmente prescelto e di ottenere così l'aggiudicazione di tale contratto, a condizione di rimborsare le spese che l'aggiudicatario iniziale ha sostenuto per preparare la sua offerta, senza che tale rimborso possa superare il 2,5% del valore stimato dell'investimento atteso dall'aggiudicatario a partire dal progetto di fattibilità posto a base di gara*”. Sebbene la disciplina della finanza di progetto, inclusa la fase dell’affidamento, sia stata oggetto di revisione da parte della **riforma del codice dei contratti pubblici del 2023** ([d.lgs. 31 marzo 2023, artt. 193-195](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36&ref=aggiornamenti.vm-associati.it)), proprio nella direzione di tenere conto dell’esigenze di trasparenza e parità di trattamento dei concorrenti in fase di selezione delle proposte di PF, l’istituto della prelazione è ben presente anche nella nuova disciplina. La sentenza della Corte di Giustizia sembra lasciare poco spazio alla sua sopravvivenza, anche nel nuovo assetto post riforma del 2023. ### Alle sezioni unite l’oralità del processo URL: https://aggiornamenti.vm-associati.it/alle-sezioni-unite-loralita-del-processo/ Last updated: 2026-03-25T14:40:10.000Z Rilevato un contrasto in seno alle sezioni semplici della Suprema Corte, con [**ordinanza n. 2010 del 30.1.2026**](https://www.cortedicassazione.it/it/civile%5Fdettaglio.page?contentId=SZC48776&ref=aggiornamenti.vm-associati.it), la terza sezione civile dalla Cassazione ha disposto la trasmissione del ricorso al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, sul tema della **mancata fissazione dell’udienza di discussione orale** ritualmente richiesta dalla parte, **nell’ambito del giudizio d’appello**. Al Supremo consesso si chiede di chiarire se la mancata fissazione dell’udienza costituisce un vizio che determina, di per sé, la nullità della sentenza per violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, come ritenuto da un primo filone giurisprudenziale, ravvivato anche da recenti arresti, ovvero sia vizio che rileva solo a fronte della specifica deduzione degli aspetti che la discussione avrebbe consentito di evidenziare o approfondire, colmando lacune e integrando gli argomenti ed i rilievi già contenuti nei precedenti atti difensivi, come affermato da altro, e maggioritario, orientamento. L’ordinanza offre alla Corte l’occasione per interrogarsi sull’attualità del principio di oralità, un tempo ritenuto pilastro del processo (civile e penale), e sul ruolo che assumono le parti o il giudice nell’applicare e garantire l’anzidetto precetto, anche alla luce delle recenti riforme processuali e del processo informatico, il quale, a detta del Collegio, risulta “*ontologicamente equivalente*” al contatto tradizionale. ### Rimessa alle Sezioni Unite la questione dell’applicabilità alla domanda c.d. trasversale della disciplina prevista per la chiamata in causa del terzo. URL: https://aggiornamenti.vm-associati.it/rimessa-alle-sezioni-unite-la-questione-dellapplicabilita-alla-domanda-c-d-trasversale-della-disciplina-prevista-per-la-chiamata-in-causa-del-terzo/ Last updated: 2026-03-25T14:39:59.000Z **Con** [**ordinanza n. 33810 del 23 dicembre 2025**](https://www.cortedicassazione.it/resources/cms/documents/33810%5F12%5F2025%5Fciv%5Fnoindex.pdf?ref=aggiornamenti.vm-associati.it)**, la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione** ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite per la risoluzione della questione relativa all’applicabilità alla **domanda c.d. trasversale**, ovvero **proposta da un convenuto nei confronti di un altro convenuto**, della disciplina prevista per la chiamata in causa del terzo. La Terza Sezione ha rilevato il contrasto sussistente sulla questione nella giurisprudenza di legittimità. In particolare, ha evidenziato che secondo un orientamento più risalente, nel caso di domanda proposta da un convenuto nei confronti di altro convenuto non è richiesto il rispetto delle forme previste dall’art. 269 c.p.c. per la chiamata in causa del terzo (richiesta di differimento dell’udienza e notificazione di un atto citazione) ma solo di quelle stabilite dall’art. 167, secondo comma, c.p.c. per la domanda riconvenzionale: «*per l’evidente ragione – a tacer d’altro – che è fuori luogo discorrere di “chiamata in causa” rispetto ad un soggetto che è già parte del giudizio»* (così Cass. 23/03/2022, n. 9441, richiamata nell’ordinanza). Al contrario, secondo la giurisprudenza più recente, nel caso di domanda formulata da un convenuto nei confronti di un altro convenuto si applica la disciplina prevista per la chiamata in causa del terzo poiché in relazione a tale domanda “nuova” il convenuto “….*non si trova in una posizione difforme da quella di un soggetto del tutto estraneo al procedimento, perlomeno in relazione al punto veramente centrale ed essenziale, che inerisce ai diritti di difesa”* (in tal senso Cass. 12/05/2021, n. 12662 richiamata nell’ordinanza). Secondo tale orientamento occorre, quindi, assicurare il diritto di difesa del convenuto riconoscendogli il termine minimo a comparire. ### La sospensione dei termini di prescrizione e decadenza nella disciplina emergenziale per far fronte all’epidemia da COVID-19 URL: https://aggiornamenti.vm-associati.it/la-sospensione-dei-termini-di-prescrizione-e-decadenza-nella-disciplina-emergenziale-per-far-fronte-allepidemia-da-covid-19/ Last updated: 2026-03-25T14:39:40.000Z Con[**ordinanza n. 34336 del 28.12.2025**](https://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20251228/snciv@s50@a2025@n34336@tO.clean.pdf&ref=aggiornamenti.vm-associati.it) **la Corte di Cassazione**, in base al combinato disposto degli [art. 68, comma 1, D.L. n. 18 del 2020](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18&ref=aggiornamenti.vm-associati.it) e [12, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 159 del 2015](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-09-24;159&ref=aggiornamenti.vm-associati.it), ha operato una distinzione, con riguardo ai **termini di prescrizione e decadenza delle attività amministrative** (tra cui quella riscossiva), tra gli atti non in scadenza ossia che non avrebbero dovuto essere necessariamente notificati tra il 31 dicembre 2020 ed il 31 dicembre 2021 e gli atti in scadenza che avrebbero dovuto, invece, necessariamente essere notificati nel suddetto periodo temporale. Tale periodo temporale è ricavato dal comma 2 dell’art. 12 D.Lgs. n. 159 del 2015, richiamato dall’art. 68 comma 1 D.L. n. 18 del 2020, che fa riferimento ai termini di prescrizione e decadenza “che scadono entro il 31 dicembre dell’anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione” e, dunque, nel caso di specie “tra il 31 dicembre 2020 e il 31 dicembre 2021” posto che la sospensione in base al comma 1 dell’art. 68 D.L. n. 18 del 2020 riguarda il periodo dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021. La Corte, con particolare riferimento alle intimazioni di pagamento, ha affermato che **gli atti non in scadenza** nel periodo sopra indicato **sono prorogati di 542 giorni** in base al combinato disposto del comma 1 dell’art. 68 D.L. n. 18 del 2020, che stabilisce la sospensione dei termini dei versamenti nel periodo **dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 (542 giorni)**, e del comma 1 dell’art. 12 D.Lgs. n. 159 del 2015, secondo cui le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento determinano, per lo stesso periodo di tempo, la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza dell’attività riscossiva. Con riferimento, invece, **agli atti in scadenza** nel periodo temporale sopra indicato (31.12.2020/31.12.2021), la Corte di Cassazione ha ritenuto che per gli stessi **operi la proroga fino al 31 dicembre 2023** in base al combinato disposto del comma 1 dell’art. 68 D.L. n. 18 del 2020 e del comma 2 dell’art. 12 D.Lgs. n. 159 del 2015 che prevede, in relazione ai termini di prescrizione e decadenza che scadono “entro il 31 dicembre dell’anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione”, la proroga “fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione” (e quindi, nel caso di specie, sino al 31 dicembre 2023). ### Giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 3, c. 14-septies, d.l. 202/2024 – Intervento del Comune di Napoli URL: https://aggiornamenti.vm-associati.it/giudizio-di-legittimita-costituzionale-dellart-3-c-14-septies-d-l-202-2024-intervento-del-comune-di-napoli/ Last updated: 2026-05-17T21:51:53.000Z La **Corte Costituzionale** dichiara ammissibile l’intervento del Comune di Napoli nei giudizi di legittimità costituzionale dell'[art. 3](https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000974297ART15?pathId=d275df20d279e&ref=aggiornamenti.vm-associati.it), comma 14-septies, del [D.L. 27 dicembre 2024, n. 202](https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000974297SOMM?pathId=d275df20d279e&ref=aggiornamenti.vm-associati.it), il quale ha interpretato gli artt. 52 e 53 del d.lgs. n. 446/1997, nel senso che le **società di scopo**, costituite **per svolgere attività di accertamento e di riscossione** o attività di supporto ad esse propedeutiche **per conto degli enti locali**, non sono iscritte nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, laddove la società aggiudicataria del bando di gara per l'affidamento del servizio di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, socia della stessa società di scopo, risulti già iscritta nel predetto albo ([**Corte Cost., ord. n. 8 del 26.1.2026**](https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2026-01-28&atto.codiceRedazionale=T-260008&tipoSerie=corte%5Fcostituzionale&tipoVigenza=originario&ref=aggiornamenti.vm-associati.it), cfr. [**Aggiornamenti VM del 30.6.2025**](https://aggiornamenti.vm-associati.it/societa-di-progetto-e-di-scopo-project-financing-e-iscrizione-allalbo-dei-concessionari-della-riscossione-napoli-obiettivo-valore-s-r-l/)). La Consulta riconosce in capo al Comune un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto dedotto nei giudizi *a quibus*, atteso che l’eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione censurata priverebbe di base legale gli atti di accertamento contestati nei predetti giudizi, senza possibilità, per l’ente, di adottarne di nuovi per i medesimi periodi di imposta, stante l’intervenuta decadenza e/o prescrizione delle entrate. ### Accertamento e riscossione dei tributi locali URL: https://aggiornamenti.vm-associati.it/accertamento-e-riscossione-dei-tributi-locali/ Last updated: 2026-03-25T14:39:15.000Z Con **ordinanza n. 23097 del 11.8.2025, la Corte di Cassazione** ha ribadito che, in caso di affidamento in concessione dei servizi di accertamento e riscossione dei tributi locali ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 446/1997, è trasferita al concessionario la legittimazione sostanziale all’attuazione in concreto della pretesa impositiva, i cui presupposti di debenza sono stati precedentemente individuati dal Comune. Spetta dunque al concessionario anche la legittimazione processuale per le relative controversie. Corollario di tale principio è la facoltà del contribuente di contestare il regolare conferimento del potere di accertamento e/o riscossione in capo al concessionario e, dunque, la sua legittimazione sostanziale rispetto al regolare svolgimento della **procedura di evidenza pubblica di affidamento della concessione**, tema **che il Giudice tributario può sindacare incidentalmente** al fine di disapplicare i relativi atti amministrativi, ai sensi dell' art. 7, comma 5, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 ([**Cass. Sez. Trib., 20 marzo 2025, n. 7493**](https://www.giustizia-tributaria.it/allegati/Servizio%20novita%20-%20Cass%207493%20del%202025%20-%20Napoli.pdf?ref=aggiornamenti.vm-associati.it)). ### Tari e tributi locali: la Suprema Corte traccia il confine tra accertamento e riscossione URL: https://aggiornamenti.vm-associati.it/tari-e-tributi-locali-la-suprema-corte-traccia-il-confine-tra-accertamento-e-riscossione/ Last updated: 2026-03-25T14:39:03.000Z Con l’ordinanza n. 1781 del 26 gennaio 2026, la **Corte di Cassazione** è intervenuta sui termini di **decadenza** e **prescrizione** applicabili ai tributi locali, offrendo un chiarimento di rilievo pratico per la gestione del contenzioso. Il punto centrale è la distinzione tra **fase di accertamento** e **fase di riscossione coattiva**, entrambe disciplinate dall’art. 1, commi 161 e 163 della l. n. 296/2006. Nello specifico, **il comma 161** stabilisce che gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, notificano l’avviso di accertamento in rettifica entro il 31 dicembre del **quinto anno successivo** a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Si tratta del termine di **decadenza** che presidia il corretto esercizio del potere impositivo. **Il comma 163**, invece, nel disciplinare la fase della riscossione coattiva, prevede che il titolo esecutivo (cartella o ingiunzione), deve essere notificato entro il 31 dicembre del **terzo anno successivo** a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo. Una volta notificato il titolo, non operano più termini di decadenza, ma solo la prescrizione. E qui si rinviene il secondo passaggio motivazionale della sentenza: ai tributi locali, qualificati dalla giurisprudenza come prestazioni periodiche, si applica la **prescrizione quinquennale** prevista dall’art. **2948, n. 4 c.c**., decorrente dal momento in cui il tributo è dovuto o dall’ultimo atto interruttivo. La Corte delinea dunque un sistema “a doppio binario”: prima opera la decadenza dell’accertamento (quinquennale, comma 161), poi la decadenza dell’atto esecutivo (triennale, comma 163), quindi la prescrizione breve del credito (quinquennale, art. 2948, n. 4 c.c.). Una scansione temporale chiara che definisce tempi e responsabilità dell’amministrazione finanziaria e le garanzie del contribuente nell’attività di accertamento e riscossione dei tributi locali. ### Vigilanza URL: https://aggiornamenti.vm-associati.it/vigilanza/ Last updated: 2026-03-25T14:38:42.000Z Con i commi 3 e seguenti dell’**art. 29 del decreto legge n. 19 del 2026** viene introdotto un regime di **vigilanza nei confronti dei fondi sanitari e sociosanitari integrativi e complementari del Servizio sanitario nazionale**. Ferma l’alta vigilanza del Ministero della salute, la vigilanza viene affidata alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), la quale si occuperà dei profili organizzativi, di governo societario, amministrativi, finanziari, contabili, di trasparenza e di corretto funzionamento, procedure operative di riconoscimento, erogazione e liquidazione delle prestazioni in favore degli iscritti; ancora la COVIP vigilerà sul corretto utilizzo delle risorse, sul rispetto delle finalità integrative e complementari rispetto ai livelli essenziali di assistenza, nonché sull’assenza di sovrapposizioni, distorsioni o utilizzi impropri rispetto al perimetro del Servizio sanitario nazionale. Restano al di fuori delle competenze di vigilanza della COVIP, in quanto regolate dalla disciplina statale e regionale, la definizione e il contenuto sanitario delle prestazioni, oltre agli aspetti clinici e assistenziali delle medesime. L’assetto della vigilanza della COVIP sarà definito dalla stessa COVIP con apposito regolamento da emanarsi, sentiti il Ministero della salute e il Ministero dell’economia e delle finanze, entro il 28 febbraio 2027\. Con tale regolamento saranno altresì stabiliti le modalità e i termini di prima applicazione della nuova disciplina di vigilanza, ivi compresi gli adempimenti di adeguamento da parte dei fondi sanitari, da attuarsi mediante applicazione graduale e proporzionata. ### Decreto legge PNRR 2026 – Contributo di vigilanza per i fondi pensione URL: https://aggiornamenti.vm-associati.it/decreto-legge-pnrr-2026-contributo-di-vigilanza-per-i-fondi-pensione/ Last updated: 2026-03-25T14:38:23.000Z Ancora con il **decreto legge n. 19 del 2026** (contenente disposizioni urgenti per l’attuazione del PNRR), al secondo comma, viene modificato il **criterio di determinazione del contributo di vigilanza dovuto alla COVIP** da parte dei fondi pensione. Il criterio diviene ora di tipo patrimoniale (mentre finora è stato commisurato ai flussi contributivi incassati dal fondo pensione, per una quota dello 0,5 per mille) ed è pari a un importo non superiore allo 0,1 per mille del totale delle risorse destinate alle prestazioni a disposizione del fondo pensione. La concreta determinazione della misura dovuta anno per anno resta demandata ad apposita deliberazione della COVIP. ### Decreto legge PNRR 2026 – Risoluzione stragiudiziale delle controversie URL: https://aggiornamenti.vm-associati.it/decreto-legge-pnrr-2026-risoluzione-stragiudiziale-delle-controversie/ Last updated: 2026-03-25T14:38:06.000Z Il **decreto legge n. 19 del 2026** (contenente disposizioni urgenti per l’attuazione del PNRR) stabilisce all’art. 29, primo comma, che i fondi pensione di cui al d.lgs. 252/2005, nonché le c.d. casse professionali di cui al d.lgs. 509/1994 e al d.lgs. 103/1996, debbono aderire a **sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie** con iscritti, pensionati e beneficiari. Sarà la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) a stabilire con regolamento le caratteristiche le caratteristiche che dovranno avere le procedure di risoluzione delle controversie e le relative modalità di svolgimento, **secondo criteri analoghi a quelli già previsti dal codice del consumo**. Allo stato, non è previsto un termine entro il quale tale regolamento sia emanato. Il ricorso a tali sistemi di risoluzione delle controversie assume carattere alternativo alla procedura di mediazione di cui all’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 28/2010, quale condizione di procedibilità di eventuali azioni in giudizio. ### La CEDU censura l’Italia sul potere di accesso del Fisco ai dati bancari del contribuente: è un’ingerenza illegittima che viola il diritto al rispetto della vita privata. URL: https://aggiornamenti.vm-associati.it/la-cedu-censura-litalia-sul-potere-di-accesso-del-fisco-ai-dati-bancari-del-contribuente-e-uningerenza-illegittima-che-viola-il-diritto-al-rispetto-della-vita-privata/ Last updated: 2026-03-25T14:37:47.000Z Con la [sentenza Ferrieri e Bonassisa c. Italia dell’8 gennaio 2026](https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-247632&ref=aggiornamenti.vm-associati.it), la CEDU ha stabilito che il quadro normativo italiano che regola le **indagini bancarie svolte dall’Amministrazione Finanziaria** ai fini dell’accertamento fiscale non presenta i requisiti qualitativi minimi per garantire che l’ingerenza della pubblica autorità nella sfera privata dei contribuenti sia necessaria e proporzionata e, dunque, legittima ai sensi dell’art. 8 della Convenzione. La Corte ha evidenziato che la disciplina interna attribuisce alle autorità fiscali un potere di accesso ai dati bancari connotato da un’eccessiva ampiezza discrezionale e non adeguatamente bilanciato da presìdi procedurali effettivi e da un controllo indipendente o giurisdizionale, rendendo tali **interferenze non “conformi alla legge” ai sensi dell’art. 8 della Convenzione**. Secondo la Corte, la normativa interna (art. 32 d.p.r. n. 600/1973 e art. 51 d.p.r. n. 633/1972), come interpretata e applicata dalla giurisprudenza (Cass. 14026/2012; Cass. 17158/2018; Cass. 3242/2021; Cass. 10576/2022), consente agli uffici tributari un **accesso illimitato ai dati bancari**, in quanto non è circoscritto né nei presupposti, né nella portata e le circolari amministrative che individuano criteri applicativi più puntuali non sono vincolanti per le autorità. A fronte di un siffatto **potere di acquisizione indiscriminata di dati personal**i, secondo la Corte, il sistema **non contempla garanzie procedurali sufficienti** a proteggere i contribuenti da interferenze abusive o arbitrarie da parte dell’Amministrazione Finanziaria. Infatti, se l’esigenza di non compromettere la finalità delle misure in questione può giustificare l’assenza di un controllo giurisdizionale o indipendente *ex ante* sull’adozione delle stesse, occorre che un tale controllo sia pienamente assicurato *ex post*, attraverso i rimedi esperibili dinanzi al giudice tributario, al giudice civile o al Garante del contribuente, tutela che, secondo i Giudici di Strasburgo, l’ordinamento italiano non riesce effettivamente a garantire. La Corte ha dunque invitato lo Stato italiano ad allineare la propria legislazione alle conclusioni della sentenza, la quale si inserisce in un **filone già tracciato dalla giurisprudenza** della Corte con le recenti sentenze [CEDU del 6.2.2025](https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-241574&ref=aggiornamenti.vm-associati.it) e [CEDU del 11.12.2025](https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-248850&ref=aggiornamenti.vm-associati.it) che, applicando i medesimi principi, censurano il potere dell’Amministrazione Finanziaria di accesso e ispezione presso le sedi legali delle società, affermando la violazione del diritto al rispetto del domicilio tutelato dall’art. 8 della Convenzione. ### Cooperative Compliance: aggiornamento linee guida Tax Control Framework (TCF) e nuovo modello di adesione al Tax Control Framework (TCF) semplificato per le PMI. URL: https://aggiornamenti.vm-associati.it/cooperative-compliance-aggiornamento-linee-guida-tax-control-framework-tcf-e-nuovo-modello-di-adesione-al-tax-control-framework-tcf-semplificato-per-le-pmi/ Last updated: 2026-03-25T14:37:35.000Z L’Agenzia delle Entrate ha approvato, a pochi giorni di distanza l’uno dall’altro, due provvedimenti riferiti al regime di [*cooperative compliance*](https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b0162EA71-55BD-4171-8555-C1BA584A013C%7d&codiceOrdinamento=0000000000000030000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&articolo=Articolo%203&ref=aggiornamenti.vm-associati.it) (adempimento collaborativo). Il primo ([provvedimento 28 gennaio 2026 n. 33973](https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/9674226/PROVVEDIMENTO+SCHEDE+ADE+OIC+del+28+gennaio+2026.pdf/c5fc4373-b307-5c69-6b85-c4cd6056af32?t=1769678149462&ref=aggiornamenti.vm-associati.it)) inerente alle [Linee Guida per la redazione del TCF](https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/d/guest/linee%5Fguida-tcf-e-certificazione?ref=aggiornamenti.vm-associati.it), il secondo ([Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 3 febbraio 2026 (Prot. n. 42022/2026)](https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/9697115/PROVVEDIMENTO%5FREGIME%5FOPZIONALE%5FTCF+del+3+febbraio+2026.pdf/33993eab-ff02-e07a-f631-af23842bad8a?t=1770137989814&ref=aggiornamenti.vm-associati.it)) inerente alle modalità di adesione al TCF semplificato di cui al[l’art. 7-bis del d.lgs. 128/2015](https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getArticoloDetailFromResultList.do?id=%7bF8A14F13-BE2E-4C26-BC1F-0880092043F2%7d&codiceOrdinamento=0000000000000079999900002000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&idAttoNormativo=%7b0162EA71-55BD-4171-8555-C1BA584A013C%7d&ref=aggiornamenti.vm-associati.it). Con il provvedimento 28 gennaio 2026 n. 33973, l’Agenzia delle Entrate ha integrato le Linee Guida per la redazione del TCF pubblicate con [Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 10 gennaio 2025 (aggiornato al 7/08/2025)](https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/9273681/Provv%5FAPPROVAZIONE%5FSCHEDE%5FTECNICHE%5FTCF%5F07%5F08%5F2025.pdf/2e102347-cc27-b56d-4ab8-d05f72ced325?t=1754586989648&ref=aggiornamenti.vm-associati.it), funzionali all’adesione al regime di *cooperative compliance*. Il provvedimento ha fornito istruzioni specifiche in merito alla “[Possibilità di retrodatare una Business Combination Under Common Control in ambito IFRS](https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/9674226/AGEDC001%5F33973%5F2026%5F3103%5FAllegato+1+%281%29.pdf/202cf8a3-52d2-836f-a96b-eaedd44fe93f?t=1769678145512&ref=aggiornamenti.vm-associati.it)” e al “[Trattamento contabile e fiscale dei piani di stock option/grant da parte dei soggetti che applicano i principi contabili nazionali](https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/9674226/AGEDC001%5F33973%5F2026%5F3103%5FAllegato+2+%281%29.pdf/a4bbc587-cbff-aa1d-96ad-9d4bcfb0b855?t=1769678147358&ref=aggiornamenti.vm-associati.it)” e prosegue quindi il percorso avviato dall’Amministrazione finanziaria fin dallo scorso anno, volto a facilitare l’adesione al regime di *cooperative compliance*, permettendo una miglior gestione del rischio fiscale (in armonia con quanto stabilito nelle linee guida) e facilitando l’ottenimento della certificazione del TCF. Si tratta del secondo aggiornamento delle Linee Guida, dopo il Provvedimento del 7 agosto 2025 che aveva fornito istruzioni in merito al “[Recesso anticipato da un contratto di commodity swap: trattamento contabile e fiscale](https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/9273681/Allegato+1%5Fprovv%5Fschede%5Ftecniche%5FTCF%5F07%5F08%5F2025.pdf/bb1df590-41ec-4690-4ab7-a713c945463e?t=1754586995642&ref=aggiornamenti.vm-associati.it)”, “[Trattamento contabile, ai fini delle imposte sui redditi, del corrispettivo per la concessione del diritto di superficie](https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/9273681/Allegato+2%5Fprovv+schede+tecniche+TCF%5F07%5F08%5F2025.pdf/744fc0c8-8453-5eef-6806-32b39fd615ce?t=1754586993623&ref=aggiornamenti.vm-associati.it)”, “[Emissione e chiusura di un prestito obbligazionario convertibile a tasso zero: trattamento contabile e fiscale](https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/9273681/Allegato+3%5Fprovv%5Fschede%5Ftecniche%5FTCF%5F07%5F08%5F2025.pdf/ee29c1c3-9968-f569-917a-5a1797ef324f?t=1754586991631&ref=aggiornamenti.vm-associati.it)”. In tale prospettiva è probabile, e auspicabile, che in futuro l’Agenzia delle Entrate proceda a ulteriori integrazioni delle Linee Guida, andando ad individuare ulteriore fattispecie suscettibili di incrementare il rischio fiscale. Il secondo Provvedimento in commento, del 3 febbraio 2026 (Prot. n. 42022/2026), ha invece approvato il modello di adesione al regime opzionale ex [art. 7-bis d.lgs. 128/2015](https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b0162EA71-55BD-4171-8555-C1BA584A013C%7d&codiceOrdinamento=0000000000000079999900002000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&articolo=Articolo%207%20bis&ref=aggiornamenti.vm-associati.it) (c.d. TCF semplificato), individuando le modalità di presentazione della domanda di adesione e la documentazione da allegare. Il Provvedimento specifica come l’Agenzia delle Entrate debba verificare l’adeguatezza del sistema di misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale e che questo sia dotato della certificazione prevista dalla normativa. Individua anche l’Ufficio competente a ricevere le domande e le istanze di interpello. È inoltre previsto che l’Ufficio competente debba dare riscontro dell’istruttoria entro 120 giorni dalla data di ricevimento della domanda. Si completa così il quadro precedentemente delineato dal MEF con il [decreto attuativo 9 luglio 2025](https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2025/07/17/25A03996/sg?ref=aggiornamenti.vm-associati.it), definendosi l’ambito applicativo e le modalità operative del TCF semplificato, destinato a tutti quei soggetti (quali le PMI) che non incontrano i requisiti di adesione al regime ordinario di *cooperative compliance.* ### Proroga dei termini istruttori nei procedimenti antitrust: la CGUE chiarisce i limiti URL: https://aggiornamenti.vm-associati.it/proroga-dei-termini-istruttori-nei-procedimenti-antitrust-la-cgue-chiarisce-i-limiti/ Last updated: 2026-03-25T14:37:18.000Z Con la [sentenza del 15 gennaio 2026, resa nella causa C-588/24](https://infocuria.curia.europa.eu/tabs/document/C/2024/C-0588-24-00000000RP-01-P-01/ARRET/314254-IT-1-html?ref=aggiornamenti.vm-associati.it#Footnote%2A), la CGUE europea ha sancito la non perentorietà del **termine di conclusione dell’istruttoria** – di cui all’[art. 6, co. 3, del d.P.R. n. 217 del 1998](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-08-05;217&ref=aggiornamenti.vm-associati.it) \- indicato dall’AGCM nel provvedimento di avvio del procedimento volto ad accertare eventuali violazioni dell’art. 101 TFUE. Tramite una questione pregiudiziale, si chiedeva se l’art. 101 TFUE, letto alla luce del principio di buona amministrazione di cui all’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, debba essere interpretato nel senso che esso sia contrario a una normativa nazionale che, nell’ambito di un procedimento diretto all’accertamento di un comportamento anticoncorrenziale condotto dall’Autorità garante della concorrenza, non qualifichi espressamente come perentorio il termine di conclusione della fase istruttoria di detto procedimento, consentendo all’Autorità di differirlo con atto motivato. La Corte ha innanzitutto ricordato che, mancando una disciplina specifica dell’Unione in materia di termini procedurali applicabili alle autorità nazionali della concorrenza, spetta agli Stati membri stabilire le regole del settore, nel rispetto dei principi di effettività, certezza del diritto, tutela giurisdizionale effettiva e rispetto dei diritti della difesa. Le norme nazionali, inoltre, devono assicurare un **equilibrio tra l’esigenza di trattare i procedimenti entro un termine ragionevole e quella di garantire un’applicazione effettiva degli articoli 101 e 102 TFUE**, evitando rischi di impunità per condotte anticoncorrenziali complesse. In tale quadro, la Corte ha affermato che l’art. 101 TFUE non impone che il termine di conclusione della fase istruttoria abbia natura perentoria, consentendo agli Stati membri di prevederne la fissazione da parte dell’Autorità caso per caso, in funzione della complessità di ciascuna procedura di infrazione, purché l’eventuale proroga, motivata da circostanze sopravvenute e comunicata prima della scadenza con indicazione di un nuovo termine certo, non determini il superamento del termine ragionevole né la violazione dei diritti fondamentali delle imprese interessate. ### Mutui fondiari Barclays indicizzati al franco svizzero: nulle le clausole sulla doppia indicizzazione finanziaria e valutaria URL: https://aggiornamenti.vm-associati.it/mutui-fondiari-barclays-indicizzati-al-franco-svizzero-nulle-le-clausole-sulla-doppia-indicizzazione-finanziaria-e-valutaria/ Last updated: 2026-03-25T14:36:57.000Z Con [sentenza n. 3602 del 13.9.2025](http://www.tuconfin.it/wp-content/uploads/2025/10/Sentenza-n.36022025-pubbl.-il-13.09.2025-Tribunale-di-Salerno.pdf?ref=aggiornamenti.vm-associati.it), il **Tribunale di Salerno** è intervenuto sui mutui fondiari con **doppia indicizzazione** al tasso Libor CHF e al cambio franco svizzero/euro offerti da Barclays tra il 2003 e il 2010, dichiarando l’**illegittimità delle clausole relative al meccanismo di indicizzazione valutaria** per violazione delle norme poste a tutela del consumatore (artt. 34 e 35 Codice del consumo e artt. 4 e 5 Dir. 93/13/CEE)**.** Il prodotto, offerto come sicuro e conveniente, si è rivelato particolarmente oneroso per i mutuatari, non solo per il tasso variabile, ma soprattutto per l’indicizzazione al franco svizzero, che negli anni si è fortemente apprezzato sull’euro. Ne sono derivati maggiori costi per il consumatore in caso di estinzione anticipata e incrementi della rata mensile, mediante un complesso sistema di conguagli su un conto deposito accessorio. Il Tribunale, richiamando il principio espresso dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 23655/2021, ha dichiarato nulle le clausole contestate per **difetto di trasparenza** e in quanto idonee a generare un **significativo squilibrio** a danno del consumatore. Il contratto, infatti, non illustra in modo chiaro il funzionamento della doppia indicizzazione, né i meccanismi di conguaglio e rivalutazione, impedendo al consumatore di comprendere i rischi legati al tasso di interesse e di cambio e le possibili ricadute economiche, fino all’eventualità di dover restituire un capitale superiore a quello ricevuto. Il Tribunale ha inoltre stabilito che le clausole in questione sono idonee a determinare un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, in quanto l’alea del cambio è posta unilateralmente a carico del consumatore: mentre la prestazione della banca non è indicizzata ed è resa con l’erogazione del finanziamento, **il consumatore rimane esposto per l’intera durata del rapporto a una doppia alea**. Accertata l’inefficacia delle clausole, il Tribunale ha applicato il **rimedio della nullità di protezione** previsto dal Codice del Consumo, che consente di colpire le sole clausole vessatorie senza travolgere l’intero contratto, e ha ordinato a Barclays la restituzione delle somme versate sulla base delle clausole nulle, oltre al pagamento degli interessi. ### Trasparenza dei contratti e tasso di leasing determinato per relationem URL: https://aggiornamenti.vm-associati.it/trasparenza-dei-contratti-e-tasso-di-leasing-determinato-per-relationem/ Last updated: 2026-03-25T14:36:46.000Z Con ordinanza n. 34872 del 30.12.2025, la **Corte di Cassazione** conferma il proprio orientamento in materia di trasparenza dei contratti di **leasing immobiliare** e determinabilità *per relationem* del tasso di leasing. Sulla base del principio enucleato dalle Sezioni Unite ([Cass. n. 15130 del 29.5.2024](https://www.cortedicassazione.it/resources/cms/documents/15130%5F05%5F2024%5Fciv%5Foscuramento%5Fnoindex.pdf?ref=aggiornamenti.vm-associati.it)) per il quale l’oggetto del contratto è determinabile ai sensi dell’art. 1346 c.c. se, con riguardo agli interessi, gli stessi siano pattuiti sulla base di **criteri oggettivi che non diano luogo a margini di incertezza** e non sulla base di elementi indefiniti o rimessi alla discrezionalità di uno dei contraenti, la Suprema Corte ha ribadito che: (1) la mancata indicazione del tasso di leasing nel contratto **non determina la violazione dell’art. 117, comma 4, TUB**, qualora lo stesso **sia determinabile *per relationem***; (2) equivale a mancata pattuizione sugli interessi (che determina nullità della clausola e irrogazione della sanzione sostitutiva dell’applicazione dei tassi BOT) l’ipotesi in cui il tasso sia indicato nel contratto, ma porti adun ammontare del costo dell’operazione **variabile**, sì da ritenere che il prezzo dell’operazione risulti indeterminato o non corrispondente a quello su cui si è formata la volontà dell’utilizzatore. In applicazione di tali assunti, la Corte ha ribadito che una clausola contrattuale che preveda **un meccanismo di indicizzazione della prestazione dovuta** deve comunque, a pena di nullità per indeterminabilità dell’oggetto del contratto, prevedere *ex ante* il criterio per determinare con esattezza ed in modo univoco gli importi che da essa discenderanno, non potendo lasciare invece aperte – in ragione della possibilità di optare per l’una o l’altra diversa formula di calcolo parimenti compatibile con la descrizione contrattuale della clausola – diverse soluzioni di risultato. ### I dividendi non sono frutti civili URL: https://aggiornamenti.vm-associati.it/i-dividendi-non-sono-frutti-civili/ Last updated: 2026-03-25T14:36:16.000Z I dividendi non sono conseguenza dell’utilizzo della *res*, ma rappresentano il portato di un’attività economica di produzione e scambio di beni e servizi e sono conseguiti in tanto in quanto vengano ottenuti utili nell’esercizio dell’attività d’impresa, che poi la società decida di distribuire. Questo il principio di diritto affermato dalla **Corte di Cassazione**, con [**sentenza n. 34221 del 26.12.2025**](https://www.cortedicassazione.it/it/civile%5Fdettaglio.page?contentId=SZC48275&ref=aggiornamenti.vm-associati.it) Secondo il Giudice di legittimità, agli utili o dividendi agli azionisti manca il requisito dell’automaticità, funzionale al concetto giuridico di frutti, civili o naturali. **Mentre i frutti civili si distaccano dal capitale al momento della loro maturazione** e dunque presentano il carattere della periodicità, **i dividendi non maturano automaticamente**, né, quindi, possono considerarsi come un corrispettivo del godimento di capitali da parte di terzi. La distribuzione dei dividendi è deliberata dall’assemblea, sicché non esiste un diritto all’ottenimento degli utili, se non di quelli la cui misura sarà stabilita appunto dall’assemblea stessa. Prima della delibera assembleare, gli azionisti godono di una semplice aspettativa: non è dunque configurabile un diritto del socio agli utili senza una preventiva deliberazione assembleare in tal senso, rientrando nei poteri assembleari - in sede approvativa del bilancio - la facoltà di disporne l'accantonamento o il reimpiego nell'interesse della stessa società. ### 28° regime: profili operativi del “futuro” nuovo quadro societario europeo URL: https://aggiornamenti.vm-associati.it/28deg-regime-profili-operativi-del-futuro-nuovo-quadro-societario-europeo/ Last updated: 2026-03-25T14:36:04.000Z Il **Parlamento europeo**, nella sessione plenaria del 20 gennaio 2026, ha espresso il proprio [**orientamento favorevole**](https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-10-2026-0002%5FIT.html?ref=aggiornamenti.vm-associati.it#title2) all’introduzione del cosiddetto 28° regime, invitando la Commissione europea a presentare una proposta legislativa volta a istituire un **quadro societario europeo opzionale e uniforme**. L’iniziativa mira a offrire alle imprese un regime parallelo alle discipline nazionali, applicabile su base volontaria e automaticamente riconosciuto negli Stati membri, con l’obiettivo di semplificare l’operatività transfrontaliera. Il regime si fonda sulla previsione di una forma **societaria europea standardizzata** — indicata come Societas Europaea Unificata (S.EU) — destinata in particolare a società di capitali non quotate che intendono operare su più mercati. Tra i principali elementi operativi emergono la costituzione integralmente digitale entro circa 48 ore, la previsione di un capitale minimo pari a un euro e l’utilizzo di un portale europeo unico per la gestione degli adempimenti societari mediante modelli standardizzati e interoperabili con i registri nazionali. Sul piano dell’**accesso ai capitali**, il 28° regime prospetta una maggiore flessibilità nella strutturazione della governance, consentendo l’emissione di classi di azioni con diritti differenziati, inclusi meccanismi di voto multiplo o rafforzato, nonché strumenti finanziari privi di diritti di controllo. In tale contesto si inserisce anche la possibilità di adottare schemi armonizzati di partecipazione finanziaria dei dipendenti, quali piani di azionariato e stock option. Il nuovo quadro mira inoltre a **ridurre gli oneri amministrativi connessi all’attività transfrontaliera**, attraverso procedure digitali standard, maggiore disponibilità di informazioni societarie uniformi e il ricorso a meccanismi specializzati e accelerati di risoluzione delle controversie societarie. Resta fermo che l’adozione del 28° regime non incide sugli standard di tutela previsti dal diritto dell’Unione e dagli ordinamenti nazionali, in particolare in materia di lavoro e protezione dei creditori. Le indicazioni del Parlamento confluiranno nella proposta legislativa della Commissione attesa nel corso del 2026, accompagnata da valutazione d’impatto e misure di attuazione. ### I nuovi limiti alla responsabilità dei sindaci non sono retroattivi: la Corte di Cassazione fa chiarezza URL: https://aggiornamenti.vm-associati.it/i-nuovi-limiti-alla-responsabilita-dei-sindaci-non-sono-retroattivi-la-corte-di-cassazione-fa-chiarezza/ Last updated: 2026-03-25T14:35:37.000Z I nuovi limiti recentemente introdotti alla responsabilità dei sindaci non valgono per il passato. Con le pronunce n. 1390 e n. 1392 del 22 gennaio 2026, la Corte di Cassazione ha affermato che la modifica dell’art. 2407, comma 2, c.c., introdotta dalla legge n. 35/2025 – che stabilisce, salvo il caso di dolo, un limite alla responsabilità per i danni cagionati dai sindaci parametrato a un multiplo del compenso annuo percepito – **non si applica ai fatti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore** (12 aprile 2025). Le pronunce intervengono su un tema che stava dividendo la giurisprudenza di merito e offrono un importante contributo alla risoluzione del contrasto interpretativo: da un lato, alcuni tribunali (cfr. Trib. Bari, 24/04/2025 e 11/06/2025) avevano valorizzato il carattere “**lato sensu procedimentale**” della norma, invocando il rispetto del principio del *«tempus regit actum»* per la regolamentazione delle sopravvenienze normative; dall’altro, altri giudici (cfr. Trib. Venezia, 07/07/2025, n. 3443; Trib. Roma, 29/06/2025, n. 2401), ne avevano invece sottolineato la **natura sostanziale**, escludendone la retroattività in forza dell’art. **11 disp. prel. c.c.** La Suprema Corte ha dato seguito a questo secondo orientamento. Il diritto al risarcimento del danno sorge nel momento in cui il patrimonio sociale subisce il pregiudizio derivante dall’inadempimento dei suoi doveri da parte del sindaco, ed è, come tale, assoggettato **alla normativa in quel momento in vigore**, anche per la determinazione dell’ammontare del danno. Se infatti, in linea di principio, al legislatore non è preclusa la possibilità di emanare norme retroattive o a portata retroattiva, resta tuttavia necessario che tale scelta trovi adeguata giustificazione sul piano della **ragionevolezza**, attraverso il bilanciamento tra le ragioni che ne hanno motivato la previsione e i valori, costituzionalmente tutelati, potenzialmente lesi dall’efficacia retroattiva della norma adottata. Tali principi, ritiene la Corte, sarebbero senz’altro lesi nel caso di specie, ove si attribuisse efficacia retroattiva alla nuova disciplina recata dall’art. 2407, comma 2, c.c. L’intervento della Suprema Corte è un momento importante di chiarimento per operatori e società, statuendo, appunto, che il nuovo regime di responsabilità dei sindaci non modifica il passato, bensì disciplina esclusivamente le condotte successive alla sua entrata in vigore. ### Aggiornamenti VMA - 30 gennaio 2026 URL: https://aggiornamenti.vm-associati.it/aggiornamenti-vma-30-gennaio-2026/ Last updated: 2026-03-24T20:08:31.000Z 💡 Sfoglia il **flipbook* degli Aggiornamenti VMA del 30 gennaio 2026 --- **In questi aggiornamenti:** ***Riscossione delle entrate e rapporti con gli Enti creditori*** - [La prova della spedizione della raccomandata informativa semplice](https://aggiornamenti.vm-associati.it/la-prova-della-spedizione-della-raccomandata-informativa-semplice/) - [La prova dell'interruzione della prescrizione del credito portato nella cartella di pagamento](https://aggiornamenti.vm-associati.it/la-prova-dellinterruzione-della-prescrizione-del-credito-portato-nella-cartella-di-pagamento/) - [Legge di Bilancio: comma 662 AMCO s.p.a. e riscossione locale](https://aggiornamenti.vm-associati.it/legge-di-bilancio-comma-662-amco-s-p-a-e-riscossione-locale/) ***Enti locali*** - [Definizioni agevolate introdotte dagli enti locali](https://aggiornamenti.vm-associati.it/definizioni-agevolate-introdotte-dagli-enti-locali/) ***Imposte e tributi*** - [Rottamazione quinquies](https://aggiornamenti.vm-associati.it/rottamazione-quinquies/) - [Legge di Bilancio 2026 – Novità in tema di cripto-attività](https://aggiornamenti.vm-associati.it/legge-di-bilancio-2026-novita-in-tema-di-cripto-attivita/) - [Legge di Bilancio 2026 – Novità in materia di rateizzazione per la tassazione delle plusvalenze sui beni strumentali](https://aggiornamenti.vm-associati.it/legge-di-bilancio-2026-novita-in-materia-di-rateizzazione-per-la-tassazione-delle-plusvalenze-sui-beni-strumentali/) - [Legge di Bilancio 2026 – Novità in materia di tassazione delle plusvalenze sulle partecipazioni e dei dividendi](https://aggiornamenti.vm-associati.it/legge-di-bilancio-2026-novita-in-materia-di-tassazione-delle-plusvalenze-sulle-partecipazioni-e-dei-dividendi/) - [Decreto Milleproroghe](https://aggiornamenti.vm-associati.it/decreto-milleproroghe/) ***Fondi pensione e previdenza complementare*** - [Legge di Bilancio 2026 - Modifiche alla disciplina dei fondi pensione](https://aggiornamenti.vm-associati.it/legge-di-bilancio-2026-modifiche-alla-disciplina-dei-fondi-pensione/) ***Il processo*** - [Prove atipiche nel processo tributario](https://aggiornamenti.vm-associati.it/prove-atipiche-nel-processo-tributario/) ***Contratti bancari e finanziari*** - [Rimborso dei costi up-front in caso di estinzione anticipata dei contratti di credito al consumatore](https://aggiornamenti.vm-associati.it/rimborso-dei-costi-up-front-in-caso-di-estinzione-anticipata-dei-contratti-di-credito-al-consumatore/) ***Contabilità pubblica e giustizia contabile*** - [Riforma della Corte dei conti e della responsabilità erariale](https://aggiornamenti.vm-associati.it/riforma-della-corte-dei-conti-e-della-responsabilita-erariale/) ***Società e mercato dei capitali*** - [Categorie di quote e dematerializzazione nelle S.r.l. PMI](https://aggiornamenti.vm-associati.it/categorie-di-quote-e-dematerializzazione-nelle-s-r-l-pmi/) - [Omnibus I: nuovi confini degli obblighi informativi e di due diligence per le imprese](https://aggiornamenti.vm-associati.it/omnibus-i-nuovi-confini-degli-obblighi-informativi-e-di-due-diligence-per-le-imprese/) - [Assemblee a distanza](https://aggiornamenti.vm-associati.it/assemblee-a-distanza/) ***Transizione digitale*** - [Proposte di regolamento "Digital Omnibus"](https://aggiornamenti.vm-associati.it/proposte-di-regolamento-digital-omnibus/) - [Codice europeo di buone pratiche in tema di marcatura ed etichettatura di contenuti generati con l'IA](https://aggiornamenti.vm-associati.it/codice-europeo-di-buone-pratiche-in-tema-di-marcatura-ed-etichettatura-di-contenuti-generati-con-lia/) - [Nuova Determinazione ACN sulle modalità e specifiche di base per l'adempimento degli obblighi di gestione dei rischi informatici e di notifica degli incidenti](https://aggiornamenti.vm-associati.it/nuova-determinazione-acn-sulle-modalita-e-specifiche-di-base-per-ladempimento-degli-obblighi-di-gestione-dei-rischi-informatici-e-di-notifica-degli-incidenti/) - [Linee Guida NIS sulla definizione del processo di gestione degli incidenti di sicurezza informatica](https://aggiornamenti.vm-associati.it/linee-guida-nis-sulla-definizione-del-processo-di-gestione-degli-incidenti-di-sicurezza-informatica/) - [Offerte che prevedono l'utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale negli appalti pubblici: la sentenza del Consiglio di Stato](https://aggiornamenti.vm-associati.it/offerte-che-prevedono-lutilizzo-di-strumenti-di-intelligenza-artificiale-negli-appalti-pubblici-la-sentenza-del-consiglio-di-stato/) ***Proprietà intellettuale*** - [Addestramento di modelli IA e diritto d'autore (in particolare, text and data mining). Tribunale di Monaco di Baviera.](https://aggiornamenti.vm-associati.it/addestramento-di-modelli-ia-e-diritto-dautore-in-particolare-text-and-data-mining-tribunale-di-monaco-di-baviera/) ### Addestramento di modelli IA e diritto d’autore (in particolare, text and data mining). Tribunale di Monaco di Baviera. URL: https://aggiornamenti.vm-associati.it/addestramento-di-modelli-ia-e-diritto-dautore-in-particolare-text-and-data-mining-tribunale-di-monaco-di-baviera/ Last updated: 2026-03-25T14:51:19.000Z Il **Tribunale di Monaco di Baviera**, sezione specializzata in **diritto d’autore**, con [sentenza dell’11/11/2025](https://openjur.de/u/2537592.html?ref=aggiornamenti.vm-associati.it), ha accolto le domande di GEMA - società di gestione collettiva dei diritti d’autore per compositori, parolieri ed editori musicali - contro due società del gruppo **OpenAI**, riconoscendo violazioni del diritto d’autore. GEMA sosteneva che i testi di note composizioni musicali di autori tedeschi fossero stati memorizzati nei modelli linguistici delle convenute e riprodotti, su richiesta degli utenti, negli output dei relativi chatbot. Le società convenute opponevano che i modelli non memorizzano dati specifici, ma rielaborano informazioni statistiche e che la responsabilità degli output è degli utenti in relazione ai prompt; in subordine, chiedevano il riconoscimento delle eccezioni di legge, in particolare il **text and data mining** (TDM) della Direttiva Copyright. Il Tribunale ha stabilito che, mancando un consenso anche implicito degli autori (l’addestramento dei modelli non può considerarsi uso comune o atteso dagli aventi diritto), la memorizzazione dei testi musicali nei modelli e la relativa riproduzione negli output costituiscono violazioni dei diritti esclusivi di utilizzazione economica delle opere. In particolare, il Tribunale ha accertato la memorizzazione, ossia l’incorporazione dei testi musicali nei parametri del modello in forma riproducibile, escludendo una coincidenza casuale, considerata anche la complessità dei testi. Si è esclusa l’applicabilità dell’eccezione TDM, dato che essa copre solo riproduzioni tecniche e temporanee funzionali all’analisi dei dati, e non la riproduzione stabile delle opere. Se l’opera è memorizzata in modo da poter essere riprodotta e comunicata al pubblico, si va oltre il TDM e si incidono gli interessi economici degli aventi diritto. Del pari, si è esclusa un’inclusione occasionale, ossia la riproduzione di un’opera ammessa se di carattere insignificante e accessorio rispetto all’opera effettivamente oggetto della riproduzione (il set di dati di addestramento, considerato lo scopo, non si classifica come opera per il diritto d’autore). ### Offerte che prevedono l’utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale negli appalti pubblici: la sentenza del Consiglio di Stato. URL: https://aggiornamenti.vm-associati.it/offerte-che-prevedono-lutilizzo-di-strumenti-di-intelligenza-artificiale-negli-appalti-pubblici-la-sentenza-del-consiglio-di-stato/ Last updated: 2026-03-25T14:50:54.000Z Con [la sentenza n. 8092 del 20 ottobre 2025](https://mdp.giustizia-amministrativa.it/visualizza/?nodeRef=&schema=cds&nrg=202502936&nomeFile=202508092%5F11.html&subDir=Provvedimenti&ref=aggiornamenti.vm-associati.it), il Consiglio di Stato conferma la sentenza del TAR Lazio di rigetto dell’impugnazione promossa dalla concorrente non aggiudicataria di una gara pubblica, avente ad oggetto i servizi di pulizia e sanificazione per gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, avverso il giudizio di congruità formulato dalla stazione appaltante a favore delle offerte proposte da due imprese aggiudicatarie. La stazione appaltante aveva ritenuto attendibili (e valutato positivamente) le previsioni effettuate da una delle due aggiudicatarie in relazione all’utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale nella propria offerta (nello specifico, “Chat GPT-4 e Open AI”), mentre l’impresa ricorrente ne censurava l’incongruenza, contestando che gli **strumenti di IA indicati nell’offerta** fossero in grado di svolgere le attività previste. Ribadendo il principio secondo cui il giudice amministrativo può sindacare le valutazioni della PA in tema di verifica dell'anomalia dell'offerta solo sotto il profilo della logicità, ragionevolezza e adeguatezza dell'istruttoria, e non della congruità dell'offerta e delle singole voci, il CdS si limita a rigettare l’interpretazione proposta dalla ricorrente affermando, da un lato, che il punteggio attribuito per l’utilizzo dell’IA non era stato determinante nella valutazione dell’offerta della concorrente aggiudicatarie, e, dall’altro lato, che la gara aveva ad oggetto l’affidamento di un accordo quadro, nel quale sono definiti i termini generali dello scambio, rimandando a successivi contratti attuativi la determinazione esatta dei prodotti o dei servizi. Pur nei limiti propri di tale pronuncia, dalla stessa è comunque possibile ricavare un importante portato, ossia che l’impiego di strumenti tecnologici innovativi non deve essere considerato aprioristicamente in senso positivo o negativo, ma dev’essere **valutato caso per caso** e ammesso solo se coerente con gli obiettivi contrattuali. Si ricorda poi che l’impiego di tecnologie di IA in appalti pubblici può avvenire solo previa autorizzazione della stazione appaltante, come ribadito dalla Legge n. 132/2025 sull’IA, nonché conformemente ai principi previsti dal neo-introdotto art. 30 del Codice dei contratti pubblici. ### Linee Guida NIS sulla definizione del processo di gestione degli incidenti di sicurezza informatica URL: https://aggiornamenti.vm-associati.it/linee-guida-nis-sulla-definizione-del-processo-di-gestione-degli-incidenti-di-sicurezza-informatica/ Last updated: 2026-03-25T14:50:43.000Z Con nota del 31 dicembre 2025, l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale ha pubblicato [le *Linee guida NIS – Specifiche di base* sulla gestione degli incidenti di sicurezza informatica](https://www.acn.gov.it/portale/w/nis2-linee-guida-sul-processo-di-gestione-degli-incidenti-di-sicurezza-informatica?ref=aggiornamenti.vm-associati.it), rivolte ai soggetti NIS essenziali e importanti. Il documento definisce un processo unitario e strutturato per la **gestione degli incidenti**, individuandone fasi, ruoli, responsabilità e presupposti organizzativi, nonché la nozione di “incidenti di base” **rilevanti ai fini della disciplina NIS**. Le Linee guida collocano la gestione degli incidenti all’interno dell’assetto organizzativo dei soggetti NIS come processo stabile e formalizzato, che copre l’intero ciclo di vita dell’incidente, dalla preparazione alla revisione successiva, chiarendo gli adempimenti richiesti in ciascuna fase. ### Nuova Determinazione ACN sulle modalità e specifiche di base per l’adempimento degli obblighi di gestione dei rischi informatici e di notifica degli incidenti URL: https://aggiornamenti.vm-associati.it/nuova-determinazione-acn-sulle-modalita-e-specifiche-di-base-per-ladempimento-degli-obblighi-di-gestione-dei-rischi-informatici-e-di-notifica-degli-incidenti/ Last updated: 2026-03-25T14:50:32.000Z È del 18 dicembre 2025 la pubblicazione della [Determinazione ACN n. 379907/2025](https://www.acn.gov.it/portale/documents/d/guest/detacn%5Fobblighi%5F2511-v3%5Fsigned?ref=aggiornamenti.vm-associati.it) in tema di **obblighi NIS** di gestione del rischio informatico e di notifica degli incidenti, la quale sostituisce la Determinazione ACN n. 164179 del 14 aprile 2025\. Le novità risiedono soprattutto negli allegati della Determinazione, i quali sono stati aggiornati e sono disponibili [sul sito di ACN](https://www.acn.gov.it/portale/nis/la-normativa?ref=aggiornamenti.vm-associati.it). La nuova Determinazione si applica dal 15 gennaio 2026. ### Codice europeo di buone pratiche in tema di marcatura ed etichettatura di contenuti generati con l’IA URL: https://aggiornamenti.vm-associati.it/codice-europeo-di-buone-pratiche-in-tema-di-marcatura-ed-etichettatura-di-contenuti-generati-con-lia/ Last updated: 2026-03-25T14:50:21.000Z Il 17 dicembre 2025, la Commissione europea ha pubblicato sul proprio sito [la prima bozza del Codice di buone pratiche](https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/first-draft-code-practice-transparency-ai-generated-content?ref=aggiornamenti.vm-associati.it) previsto dall’art. 50 del Regolamento europeo sull’Intelligenza Artificiale, in tema di marcatura ed etichettatura di **contenuti generati con l’IA**. Il Codice si rivolge sia ai fornitori di sistemi di IA generativa, chiamati a garantire che i contenuti prodotti (testo, immagini, audio, video) siano identificabili come artificiali, sia ai c.d. *deployer*, che devono dichiarare quando un contenuto costituisce un deep fake o quando testi che informano il pubblico su temi di interesse generale siano generati o manipolati dall’IA. Trattandosi di una prima bozza, il documento costituisce la base per un ulteriore processo di perfezionamento, che continuerà a coinvolgere partecipanti provenienti dall’industria, dal mondo accademico e dalla società civile, oltre ai contributi degli Stati membri. La pubblicazione della versione finale del Codice è prevista per giugno 2026\. Una volta approvato dalla Commissione, il Codice fungerà da strumento volontario per fornitori e *deployer* di sistemi di AI per dimostrare il rispetto degli obblighi di marcatura, rilevazione ed etichettatura dei contenuti generati dall’IA e dei deep fake. ### Proposte di regolamento “Digital Omnibus” URL: https://aggiornamenti.vm-associati.it/proposte-di-regolamento-digital-omnibus/ Last updated: 2026-03-25T14:50:09.000Z Il 19 novembre 2025 la Commissione Europea ha [presentato](https://digital-strategy.ec.europa.eu/it/policies/digital-rulebook?ref=aggiornamenti.vm-associati.it) le proposte di regolamento “**Digital Omnibus**”, pacchetto normativo volto a semplificare, armonizzare e rendere più coerente il complesso quadro delle regole digitali dell’Unione Europea. L’iniziativa comprende due proposte di regolamento ([COM (2025) 837](file:///C:/Users/Ernesta/Downloads/COM%5F2025%5F837%5F1%5FEN%5FACT%5Fpart1%5Fv8%5F7PfpA6lmEBKkufln4cTC4PEy3Ac%5F121742%2520%282%29.pdf) e [COM (2025) 836](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52025PC0836&ref=aggiornamenti.vm-associati.it)), attualmente all’esame del Parlamento europeo e del Consiglio, e incide in modo trasversale su una pluralità di fonti esistenti, tra cui il GDPR, la direttiva ePrivacy, il Data Act, la Direttiva NIS2, il DORA e l’AI Act, con l’obiettivo di ridurre sovrapposizioni normative, costi di compliance e incertezza applicativa per imprese e pubbliche amministrazioni e di migliorare l’interazione tra normative, nonché, con riferimento all’AI Act, di rendere più graduale e flessibile la sua applicazione nel tempo. Allo stato attuale appare prematuro esaminare il contenuto delle proposte di regolamento che, nell’iter legislativo ancora in corso, potrebbero subire modifiche anche profonde. Sembra più utile rimandare alla Comunicazione della Commissione Europea [COM (2025) 47](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52025DC0047&ref=aggiornamenti.vm-associati.it), intitolata “*Un’Europa più semplice e più rapida*”, che illustra la strategia di “semplificazione” che si propone l’Unione Europea per i prossimi 5 anni, di cui il Digital Omnibus costituisce prima attuazione. ### Assemblee a distanza URL: https://aggiornamenti.vm-associati.it/assemblee-a-distanza/ Last updated: 2026-03-25T14:49:47.000Z Con l’art. 4, comma 11, del [decreto-legge n. 200 del 31 dicembre 2025 (Decreto Milleproroghe](https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2025/12/31/25G00213/SG?ref=aggiornamenti.vm-associati.it)), è stata prorogata fino al 30 settembre 2026 la possibilità per le società di capitali (nonché per le associazioni e le fondazioni) di svolgere le assemblee mediante mezzi di telecomunicazione anche in assenza di specifiche previsioni statutarie. ### Omnibus I: nuovi confini degli obblighi informativi e di due diligence per le imprese URL: https://aggiornamenti.vm-associati.it/omnibus-i-nuovi-confini-degli-obblighi-informativi-e-di-due-diligence-per-le-imprese/ Last updated: 2026-03-25T14:49:40.000Z Il **Parlamento europeo**, con voto del 16 dicembre 2025, ha definito la [propria posizione](https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20251211IPR32164/rendicontazione-di-sostenibilita-e-dovere-di-diligenza-approvata-la-riforma?ref=aggiornamenti.vm-associati.it) sulla direttiva del [pacchetto *Omnibus I*](https://www.consilium.europa.eu/it/policies/simplification/?ref=aggiornamenti.vm-associati.it), che modifica le direttive [2006/43/CE](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32006L0043&ref=aggiornamenti.vm-associati.it), [2013/34/UE](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013L0034&ref=aggiornamenti.vm-associati.it), [2022/2464/UE](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32022L2464&ref=aggiornamenti.vm-associati.it) (CSRD) e [2024/1760/UE](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024L1760&ref=aggiornamenti.vm-associati.it) (CSDDD), rivedendo gli obblighi in materia di **rendicontazione di sostenibilità e dovere di diligenza delle imprese**. L’approvazione fa seguito all’impegno del Consiglio, formalizzato con lettera dell’11 dicembre 2025, ad adottare la posizione del Parlamento ai sensi dell’art. 294, par. 4, TFUE. Una volta adottata anche dal Consiglio, la direttiva entrerà in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le modifiche alla CSRD circoscrivono l’obbligo di rendicontazione sociale e ambientale alle imprese dell’Unione con oltre 1.000 dipendenti e un fatturato netto annuo superiore a 450 milioni di euro, nonché alle imprese di paesi terzi che realizzano nell’UE un fatturato superiore a 450 milioni di euro e alle relative succursali o controllate con ricavi oltre i 200 milioni di euro. Il pacchetto introduce una riduzione degli oneri informativi, rende facoltativa la rendicontazione settoriale ed esclude, per le imprese sotto i 1.000 dipendenti, l’obbligo di fornire informazioni ulteriori alle controparti di maggiori dimensioni rispetto agli standard di rendicontazione volontaria; è inoltre prevista l’istituzione, da parte della Commissione, di un portale digitale con orientamenti e modelli standard. Con riferimento alla CSDDD, gli obblighi di due diligence si applicheranno alle imprese con sede nell’Unione con oltre 5.000 dipendenti e un fatturato annuo superiore a 1,5 miliardi di euro, nonché alle imprese extra-UE che superano tale soglia di fatturato nell’Unione. Le imprese saranno tenute a mappare i rischi nelle proprie catene di attività, mentre la richiesta di informazioni ai partner commerciali di minori dimensioni sarà ammessa solo se necessaria. Viene eliminato l’obbligo di adottare piani di transizione; restano ferme le sanzioni nazionali fino al 3% del fatturato netto mondiale e l’applicazione della disciplina è fissata al 26 luglio 2029. ### Categorie di quote e dematerializzazione nelle S.r.l. PMI URL: https://aggiornamenti.vm-associati.it/categorie-di-quote-e-dematerializzazione-nelle-s-r-l-pmi/ Last updated: 2026-03-25T14:49:30.000Z Nell’ambito del progressivo avvicinamento delle S.r.l. PMI alle logiche del mercato dei capitali, particolare rilievo assume l’istituto delle **categorie di quote**, il cui fondamento normativo si rinviene [nell’art. 26, comma 2, del d.l. 179/2012](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-10-18;179~art26-com8&ref=aggiornamenti.vm-associati.it), come modificato [dal d.l. 50/2017](https://www.normattiva.it/eli/id/2017/04/24/17G00063/ORIGINAL?ref=aggiornamenti.vm-associati.it), in deroga al principio di uniformità delle partecipazioni sancito dall’art. 2468, comma 2, c.c. La disciplina consente alle S.r.l. PMI di emettere categorie di quote caratterizzate dall’attribuzione di diritti patrimoniali e/o amministrativi differenziati, secondo una logica sistematicamente affine a quella delle categorie di azioni di cui all’art. 2348 c.c. Le categorie di quote si configurano come insiemi di partecipazioni accomunate dalla medesima struttura di diritti, attribuiti in modo uniforme ai titolari della categoria e differenziati rispetto alle altre partecipazioni, ordinarie o appartenenti a categorie diverse. La differenziazione può riguardare sia i diritti patrimoniali – quali utili, riserve e liquidazione – sia i diritti amministrativi, inclusi voto non proporzionale, limitazioni o rafforzamenti del voto e particolari prerogative gestorie. **A differenza dei diritti particolari attribuiti a singoli soci** ai sensi dell’art. 2468, comma 3, c.c., i diritti incorporati nelle categorie di quote assumono natura oggettiva e sono destinati a seguire la partecipazione nelle sue vicende circolatorie, salvo diversa previsione statutaria. In tale prospettiva, l’introduzione della dematerializzazione delle quote di S.r.l. PMI appartenenti a categorie omogenee, come prevista dalla [Legge 5 marzo 2024, n. 21 (c.d. Legge Capitali)](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-03-25;21&ref=aggiornamenti.vm-associati.it), mira a rafforzare la coerenza sistematica dell’istituto, favorendo la standardizzazione degli strumenti partecipativi e una maggiore circolabilità delle partecipazioni. Le categorie di quote si confermano così uno strumento di ingegneria societaria idoneo a bilanciare esigenze di attrattività per gli investitori e tutela degli assetti di controllo, segnando una distinzione netta rispetto al modello personalistico dei diritti particolari e avvicinando la S.r.l. PMI a soluzioni tipiche delle società per azioni, pur nel rispetto della propria flessibilità strutturale. ### Riforma della Corte dei conti e della responsabilità erariale URL: https://aggiornamenti.vm-associati.it/riforma-della-corte-dei-conti-e-della-responsabilita-erariale/ Last updated: 2026-03-25T14:49:09.000Z È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7.01.2026, la l. 07.01.2026, n. 1, di **riforma della Corte dei conti e delle relative funzioni**. I punti fondamentali della Riforma con riguardo alla responsabilità erariale possono così sintetizzarsi: \- definizione/tipizzazione della colpa grave; \- tipizzazione delle fattispecie rispetto alle quali la responsabilità erariale èlimitata al dolo; \- obbligo per il giudice contabile di esercitare il potere riduttivo ponendo a caricodel responsabile un importo non superiore al 30% del danno accertato ecomunque al doppio della retribuzione lorda annua; \- positivizzazione del concorso del danneggiato ai fini della quantificazione del danno; \- decorrenza del termine quinquennale di prescrizione dal fatto dannoso, indipendentemente dal momento in cui l’amministrazione o la Corte dei conti ne vengano a conoscenza, ad eccezione dell’occultamento doloso; \- potere per il giudice erariale di disporre la sospensione temporanea del responsabile dalla gestione di risorse pubbliche; \- cessazione degli altri effetti della condanna in caso di pagamento spontaneo dell’intero danno; \- introduzione di una presunzione relativa di buona fede dei titolari di organi politici ai fini dell’esimente politica; \- obbligo di copertura assicurativa per danno erariale in capo ai soggetti sottoposti a giurisdizione della Corte dei conti. La nuova disciplina, in vigore dal 22.01.2026, è **applicabile anche ai procedimenti pendenti alla predetta data**, purché non definiti con sentenza passata in giudicato. La Riforma apporta poi interventi alle attività di controllo preventivo di legittimità e consultive della Corte dei conti, al regime di responsabilità degli avvocati e procuratori dello Stato, introduce ipotesi di responsabilità sanzionatoria per i responsabili dell’attuazione di procedimenti connessi a PNRR e PNC, e **contiene una delega al Governo per il riordino delle funzioni della Corte dei conti** ed il rimborso da parte delle amministrazioni delle spese legali all’esito dei giudizi di responsabilità erariale nei quali la responsabilità venga esclusa. ### Rimborso dei costi up-front in caso di estinzione anticipata dei contratti di credito al consumatore URL: https://aggiornamenti.vm-associati.it/rimborso-dei-costi-up-front-in-caso-di-estinzione-anticipata-dei-contratti-di-credito-al-consumatore/ Last updated: 2026-03-25T14:48:51.000Z Con [sentenza n. 1025 del 20.11.2025](http://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2025/12/App.-Torino-Sez.-I-20-novembre-2025-n.-1025.pdf?ref=aggiornamenti.vm-associati.it) la Corte d’Appello di Torino consolida l’orientamento della giurisprudenza secondo il quale l’art. 125 *sexies* TUB, che ha trasposto nel nostro ordinamento l’art. 16 della [Direttiva 2008/48/CE](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0048&ref=aggiornamenti.vm-associati.it) (“CCD”) in materia di contratti di credito ai consumatori, va inteso nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il **diritto del consumatore alla restituzione proporzionale dei costi sostenuti** include tutti i costi posti a carico del consumatore, senza distinzione tra costi *recurring* e costi *up-front*, in conformità con l’interpretazione della norma comunitaria fornita dalla CGUE con [sentenza del 11.9.2019, ***Lexitor***, C-383/18](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62018CJ0383&ref=aggiornamenti.vm-associati.it). La sentenza torinese afferma che, dopo la pubblicazione della sentenza *Lexitor,* non poteva sorgere alcuna incertezza in merito all’obbligo del finanziatore di rimborsare anche i costi *up-front*, poiché l’illegittimità costituzionale della contrastante normativa nazionale (art. 11 *octies* c. 2 d.l. n. 73 del 25.5.2021) doveva desumersi dal principio di gerarchia delle fonti anche prima della pronuncia della [Corte Costituzionale n. 263 del 22.12.2022](https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2022/263?ref=aggiornamenti.vm-associati.it). Sono inoltre chiariti altri aspetti: il finanziamento con cessione del quinto dello stipendio o della pensione non rientra nelle esenzioni previste dall’art. 2, par. 2, lett. l) della Direttiva 2008/48/CE, e pertanto soggiace alla disciplina del credito al consumo; le commissioni di intermediazione e i premi assicurativi versati a terzi costituiscono componenti del costo totale del credito che il consumatore ha sostenuto e che gli deve essere proporzionalmente rimborsato. A dissipare ogni dubbio sul perimetro dei rimborsi dovuti è comunque intervenuta la [Direttiva UE 2023/2225](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L%5F202302225&ref=aggiornamenti.vm-associati.it) (“**CCD2**”), volta rafforzare la protezione del consumatore e a tenere conto delle trasformazioni dovute alla progressiva digitalizzazione dei mercati, la quale ha recepito definitivamente a livello legislativo i principi stabiliti dalla sentenza *Lexitor*. La CCD2 abroga la CCD con decorrenza dal 20.11.2026, ma le disposizioni nazionali di recepimento della CCD continueranno ad applicarsi ai contratti di credito in corso al 20.11.2026. La CCD2 è in via di recepimento in Italia. Il Governo, al quale è stata conferita delega con L. n. 91 del 13.6.2025 (art. 4), lo scorso novembre ha sottoposto al parere parlamentare uno [Schema di decreto legislativo di recepimento della CCD2](https://www.dirittobancario.it/wp-content/uploads/2025/10/Atto-del-Governo-sottoposto-a-parere-parlamentare-n.-321-ottobre-2025.pdf?ref=aggiornamenti.vm-associati.it) recante modifiche a diversi corpi normativi, tra cui principalmente il TUB. Con riferimento all’estinzione anticipata dei finanziamenti, il nuovo art. 125 *sexies* è riformulato in modo da superare le numerose questioni affrontate dalla casistica giurisprudenziale sul tema. ### Prove atipiche nel processo tributario URL: https://aggiornamenti.vm-associati.it/prove-atipiche-nel-processo-tributario/ Last updated: 2026-03-25T14:48:22.000Z Le prove atipiche sono ammissibili e liberamente apprezzabili dal Giudice anche nel processo tributario, quali elementi indiziari. La **Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, con** [**sentenza n. 2320 del 23/07/2025**](https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getGiurisprudenzaDetail.do?id=%7bDD121550-CECB-4A15-882B-A1DAE37A1348%7d&ref=aggiornamenti.vm-associati.it), ha in particolare valorizzato le dichiarazioni raccolte ai sensi dell'[art. 391 novies c.p.p.](https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::CPP:;%5Fart391novies&ref=aggiornamenti.vm-associati.it) nell'ambito di indagini difensive preventive di natura penale, verbalizzate ai sensi dell'art. 391 bis e ss. c.p.p., rammentando che le dichiarazioni scritte provenienti da terzi raccolte fuori dal processo possono costituire valida fonte di convincimento del Giudice e non comportano la violazione del principio di cui all'[art. 101 c.p.c.](https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::CPC:;%5Fart101&ref=aggiornamenti.vm-associati.it), atteso che il contraddittorio si instaura con la loro produzione in giudizio (**Cass. Civ. Sez. I° sent. n. 9507/23; Cass. Civ. Sez. III° sent. n. 23299/24**). ### Legge di Bilancio 2026 - Modifiche alla disciplina dei fondi pensione URL: https://aggiornamenti.vm-associati.it/legge-di-bilancio-2026-modifiche-alla-disciplina-dei-fondi-pensione/ Last updated: 2026-03-25T14:48:01.000Z La [legge di Bilancio 2026 (l. n. 199/2025](https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2025/12/30/25G00212/SG?ref=aggiornamenti.vm-associati.it)), con i commi 201-205 e con i commi 295-296, ha introdotto diverse modifiche particolarmente significative alla **disciplina dei fondi pensione** e della previdenza complementare contenuta nel d.lgs. n. 252 del 2005, la gran parte delle quali applicabili a partire dal prossimo 1° luglio 2026. Portabilità della posizione La modifica ritenuta di maggiore impatto è quella, derivante dalla rimodulazione della disposizione contenuta nel sesto comma dell’art. 14 del d.lgs. n. 252 del 2005, secondo cui, in caso di **trasferimento della posizione ad altra forma di previdenza** complementare, il lavoratore mantiene il diritto al versamento del contributo a carico del datore di lavoro, là dove è stata eliminata la previsione che tale diritto possa essere disciplinato o limitato dai contratti o accordi collettivi anche aziendali. Dunque, decorsi due anni di partecipazione a un fondo pensione, il lavoratore potrà trasferire la propria posizione ad altro fondo pensione e continuerà a ricevere il contributo del datore di lavoro, anche se il fondo pensione cui si trasferisce non è tra quelli previsti dalla contrattazione collettiva cui fa riferimento. Adesione automatica Le varie modifiche operate all’art. 8 del d.lgs. n. 252 del 2005 istituiscono il meccanismo della “adesione automatica” ai fondi pensione. In buona sostanza **viene esteso il già noto meccanismo della adesione tacita** mediante conferimento del (solo) TFR maturando alla più completa adesione da cui derivano i connessi obblighi contributivi del datore di lavoro e del lavoratore. Dunque, in conseguenza dell’assunzione il lavoratore aderisce automaticamente alla specifica forma di previdenza complementare individuata secondo i criteri stabiliti dalla legge, con destinazione del TFR maturando e con applicazione dei conseguenti obblighi contributivi previsti dalla contrattazione collettiva in capo al datore di lavoro e al lavoratore (il quale mantiene in ogni caso la facoltà di determinare liberamente la propria contribuzione). Il meccanismo di adesione automatica è diversamente modulato per i lavoratori non di prima assunzione, per tener conto della possibilità che già aderiscano alla previdenza complementare. In ogni caso, entro 60 giorni dalla data di assunzione, **il lavoratore può comunque decidere di rinunciare all’adesione automatica**, mantenendo il TFR secondo lo schema ordinario previsto dall’art. 2120 cod. civ., o destinandolo ad altra forma pensionistica complementare. I contributi e le quote di TFR che affluiranno ai fondi pensione per effetto delle adesioni automatiche dovranno essere investiti in comparti o linee di investimento caratterizzati da differenti profili di rischio e rendimento, tenendo conto di fattori quali l’orizzonte temporale di investimento e l’età anagrafica dell’aderente (ad esempio, *life cycle*). Di conseguenza, non sarà più necessario prevedere i c.d. comparti garantiti finora previsti per l’afflusso delle quote di TFR derivanti da adesione tacita. Deducibilità dei contributi ai fondi pensione A decorrere dal periodo di imposta 2026, viene innalzato da 5.164,57 euro a 5.300 euro il limite annuo di **deducibilità** ai fini delle imposte sui redditi dei contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente alle forme di previdenza complementare. Viene conseguentemente adeguato, rispetto a tali nuovi limiti di deducibilità dei contributi, anche lo speciale regime previsto per i lavoratori di prima occupazione successiva al 31 dicembre 2006 (che, nei venti anni di partecipazione al fondo pensione successivi al quinto, possono beneficiare di un più elevato *plafond* di deducibilità). Prestazioni dei fondi pensione Viene ridisegnata la disciplina delle prestazioni dei fondi pensione. In primo luogo, viene ampliata la possibilità di beneficiare, al momento del pensionamento, della **prestazione in forma di capitale**, che può essere erogata fino al 60% del montante finale accumulato (e non più solo al 50%). Viene poi ampliato il novero delle **prestazioni in forma periodica** erogabili dal fondo pensione, che ora comprendono, oltre alla tradizionale rendita vitalizia, anche le rendite a durata definite, le prestazioni mediante prelievi e le prestazioni mediante erogazione frazionata. Queste nuove forme di prestazione periodica, cui si estendono i limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni obbligatorie, sono tutte erogate direttamente dal fondo pensione (mentre per le rendite vitalizia occorrerà continuare a ricorrere ad apposita convenzione assicurativa) e prevedono che, in caso di morte dell’aderente in pendenza dell’erogazione delle stesse, il montante residuo sia riscattato dai beneficiari designati. Le rendite a durata definita, le prestazioni mediante prelievi, nonché i riscatti del montante residuo in caso di morte del beneficiario di alcuna di tali nuove prestazioni periodiche, sono soggetti a tassazione secondo quanto stabilito in via generale per le prestazioni in forma di capitale (ritenuta a titolo di imposta del 15%, riducibile fino al 9% in presenza di una certa anzianità di partecipazione, da applicare sulla prestazione al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati a tassazione). Invece, per quanto riguarda le prestazioni mediante erogazione frazionata si prevede un nuovo regime di tassazione, con applicazione di una ritenuta titolo d’imposta del 20%, che può ridursi fino al 15%. In ogni caso, ad applicare la tassazione in qualità di sostituto d’imposta è il fondo pensione che eroga la prestazione. Sanzioni Con le previsioni contenute nei commi 295 e 296 della [legge di Bilancio 2026 (l. n. 199/2025](https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2025/12/30/25G00212/SG?ref=aggiornamenti.vm-associati.it)) viene notevolmente inasprito, con decorrenza immediata, il regime sanzionatorio previsto dall’art. 19-*quater* del d.lgs. n. 252 del 2005\. L’importo massimo della sanzione irrogabile dalla COVIP (in particolare nei confronti degli esponenti dei fondi pensione che si rendano colpevoli dei comportamenti irregolari ivi previsti) diviene di Euro 500.000 (rispetto ai precedenti importi di 25.000 o 15.500 Euro). ### Decreto Milleproroghe URL: https://aggiornamenti.vm-associati.it/decreto-milleproroghe/ Last updated: 2026-03-25T14:47:39.000Z In data 31 dicembre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il [decreto-legge n. 200 del 31 dicembre 2025 (Decreto Milleproroghe](https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2025/12/31/25G00213/SG?ref=aggiornamenti.vm-associati.it)) recante *disposizioni urgenti in materia di termini normativi.* Il decreto ha rinviato al 1° gennaio 2027 l’entrata in vigore dei Testi Unici delle sanzioni tributarie amministrative e penali, dei tributi erariali minori, della giustizia tributaria, in materia di versamenti e di riscossioni e delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti. ### Legge di Bilancio 2026 – Novità in materia di tassazione delle plusvalenze sulle partecipazioni e dei dividendi URL: https://aggiornamenti.vm-associati.it/legge-di-bilancio-2026-novita-in-materia-di-tassazione-delle-plusvalenze-sulle-partecipazioni-e-dei-dividendi/ Last updated: 2026-03-25T14:47:27.000Z Tra le componenti relative al reddito di impresa, la cui tassazione viene riformata dalla [legge di Bilancio 2026 (L. n. 199/2025](https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2025/12/30/25G00212/SG?ref=aggiornamenti.vm-associati.it)) vi sono le plusvalenze derivanti dalla vendita di partecipazioni e i dividendi, percepiti dagli imprenditori e dalle società o enti residenti. La novella prevede che i dividendi, al fine di essere considerati esclusi, e le plusvalenze derivanti da vendita di partecipazioni, al fine di essere considerate esenti, in riferimento alle imposte sui redditi (41,86% per i soggetti IRPEF e 95% per i soggetti IRES), debbano essere realizzati su partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente all’interno dello stesso gruppo, in misura non inferiore al 5% ovvero devono avere un valore fiscalmente riconosciuto non inferiore a 500 mila euro. Tale novità si applica anche qualora l’utile o la plusvalenza sia relativo a titoli e strumenti finanziari similari alle azioni, e ai contratti di associazione in partecipazione, di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro. Le modifiche in esame trovano applicazione anche con riferimento ai dividendi di fonte estera provenienti da Paesi a fiscalità privilegiata. Le novità in oggetto devono essere applicate alle distribuzioni di utili di esercizio deliberate a decorrere dal 1° gennaio 2026 e alle plusvalenze realizzate in relazione alle cessioni delle partecipazioni e degli strumenti finanziari acquistati o sottoscritti a partire dal 1° gennaio 2026. ### Legge di Bilancio 2026 – Novità in materia di rateizzazione per la tassazione delle plusvalenze sui beni strumentali URL: https://aggiornamenti.vm-associati.it/legge-di-bilancio-2026-novita-in-materia-di-rateizzazione-per-la-tassazione-delle-plusvalenze-sui-beni-strumentali/ Last updated: 2026-03-25T14:47:16.000Z La [Legge di Bilancio 2026 (L. n. 199/2025](https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2025/12/30/25G00212/SG?ref=aggiornamenti.vm-associati.it)), ha **limitato il regime opzionale di rateizzazione delle plusvalenze**, che attribuiva al contribuente la facoltà di rateizzare le plusvalenze realizzate in quote costanti e in un massimo di cinque periodi di imposta. A partire dal periodo d’imposta 2026, la possibilità di rateizzare le plusvalenze in cinque quote annuali è stata mantenuta esclusivamente per le plusvalenze derivanti da: \- cessione di aziende o rami d’azienda, purché possedute per un periodo non inferiore a tre anni; \- vendita dei diritti sulle prestazioni degli atleti da parte delle società sportive professionistiche, purché posseduti per un periodo non inferiore a due anni. Tutte le altre plusvalenze devono essere tassate per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono realizzate, salvo l’applicazione del regime di *participation exemption* (Pex) ricorrendone le condizioni. ### Legge di Bilancio 2026 – Novità in tema di cripto-attività URL: https://aggiornamenti.vm-associati.it/legge-di-bilancio-2026-novita-in-tema-di-cripto-attivita/ Last updated: 2026-03-25T14:47:06.000Z La [Legge di Bilancio 2026(L. n. 199/2025)](https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2025/12/30/25G00212/SG?ref=aggiornamenti.vm-associati.it) ha apportato delle modifiche alla tassazione delle cripto-attività. A decorrere dal 1° gennaio 2026, è innanzitutto confermato che sulle cripto-attività continuerà ad applicarsi l’aliquota del 33%, così come previsto dalla legge n. 207 del 2025. Tuttavia**,** con la Legge di Bilancio 2026 si sancisce che per le plusvalenze e gli altri proventi derivanti da rimborso, cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di **token di moneta elettronica denominati in euro** continuerà ad applicarsi l’imposta sostitutiva nella misura del 26% in luogo di quella del 33% sulle criptoattività. Ai fini della disposizione in commento, è specificato che per token di moneta elettronica denominati in euro si intendono i token il cui valore è stabilmente ancorato all'euro e i cui fondi di riserva (cd. **stablecoin**) sono detenuti integralmente in attività denominate in euro presso soggetti autorizzati nell'Unione Europea. ### Rottamazione quinquies URL: https://aggiornamenti.vm-associati.it/rottamazione-quinquies/ Last updated: 2026-03-25T14:46:53.000Z Con legge di bilancio 2026 ([l. 199/2025](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2025;199&ref=aggiornamenti.vm-associati.it), art. 1, c. 82-108), è stata introdotta un’ulteriore ipotesi di rottamazione dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1.1.2000 al 31.12.2023, che consente ai contribuenti di estinguere il debito, senza corrispondere gli interessi e le sanzioni, inclusi gli interessi di mora ex art. 30 del d.P.R. n. 602/1973, le somme di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, le sanzioni o somme aggiuntive di cui all’art. 27 del d.lgs. 46/1999, nonché le somme maturate a titolo di aggio dall’agente della riscossione. La rottamazione si applica ai carichi derivanti dall'omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui agli [articoli 36-bis](https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000110003ART47?pathId=c0be113a4b939&ref=aggiornamenti.vm-associati.it) e [36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000110003ART48?pathId=c0be113a4b939&ref=aggiornamenti.vm-associati.it), e agli [articoli 54-bis](https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000109684ART68?pathId=c0be113a4b939&ref=aggiornamenti.vm-associati.it) e [54-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000109684ART36738475?pathId=c0be113a4b939&ref=aggiornamenti.vm-associati.it), nonché dall'omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all'INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento, e alle sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Possono accedere alla rottamazione *quinquies* anche i contribuenti decaduti da precedenti rottamazioni e, in particolare, dalla rottamazione *quater* (articolo 1, c. 231 e seguenti, della [legge 29 dicembre 2022, n. 197](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022;197&ref=aggiornamenti.vm-associati.it)). Non possono invece accedervi coloro che, alla data del 30.9.2025, sono in regola con il versamento delle rate della rottamazione *quater*. I contribuenti devono presentare la richiesta di definizione agevolata **entro il 30.4.2026**, tramite il [sito dell’agente della riscossione](https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/definizione-agevolata-rottamazione-quinquies/?ref=aggiornamenti.vm-associati.it). Il pagamento degli importi dovuti può essere eseguito in un’unica soluzione, entro il 31.7.2026, o in un massimo di 54 rate bimestrali, decorrenti dal 31.7.2026, con applicazione di un tasso di interesse de 3% ### Definizioni agevolate introdotte dagli enti locali URL: https://aggiornamenti.vm-associati.it/definizioni-agevolate-introdotte-dagli-enti-locali/ Last updated: 2026-03-25T14:46:34.000Z La legge di bilancio 2026 ([l. 199/2025](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2025;199&ref=aggiornamenti.vm-associati.it), art. 1, c. 102) ha previsto che le Regioni e gli enti locali, in conformità ai principi costituzionali, nel rispetto dell’equilibrio dei relativi bilanci e con particolare riguardo a crediti di difficile esigibilità, possano introdurre autonomamente tipologie di definizione agevolata che prevedono l'esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'atto nel proprio sito internet istituzionale, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti. La definizione agevolata può riguardare anche i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente. Inoltre, al fine di assicurare ai contribuenti il medesimo trattamento, gli enti locali possono introdurre forme di definizione agevolata analoghe a quelle previste dalla legge statale, anche nel caso di affidamento della riscossione ai soggetti di cui all’art. 52, comma 5, lett. b), del [d.lgs. n. 446/1997](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-15;446&ref=aggiornamenti.vm-associati.it). Possono formare oggetto di definizione agevolata i tributi disciplinati e gestiti dalle regioni e dagli enti locali, con esclusione dell'imposta regionale sulle attività produttive, delle compartecipazioni e delle addizionali a tributi erariali, nonché le entrate di natura patrimoniale. Le leggi e i regolamenti degli enti locali sulla definizione agevolata devono riferirsi a periodi di tempo circoscritti (si segnala la [nota UPI](https://provinceditalia.it/wp-content/uploads/2026/01/Nota-di-lettura-Legge-di-Bilancio-2026.pdf?ref=aggiornamenti.vm-associati.it) sulle novità dettate dalla legge di bilancio 2026 d’interesse per gli enti locali). ### Legge di Bilancio: comma 662 AMCO s.p.a. e riscossione locale URL: https://aggiornamenti.vm-associati.it/legge-di-bilancio-comma-662-amco-s-p-a-e-riscossione-locale/ Last updated: 2026-03-25T14:46:13.000Z La [Legge di Bilancio per il 2026](https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7bBA0A808E-DF73-48A0-AF64-6DF64EC8918A%7d&codiceOrdinamento=0000000000000010000000000000000000000000006620000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&articolo=Articolo%201%20com%20662&ref=aggiornamenti.vm-associati.it) ha introdotto all’art. 2 del d.l. 193 del 2016 i commi da 2-*bis* a 2-*undecies*, in base ai quali, le amministrazioni locali possono (o devono, in determinate situazioni) affidare il servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie o patrimoniali proprie ad **AMCO** (*Asset Management Company*), società per azioni partecipata per il 99,78% dal MEF. Per l’operatività della riforma si attende un decreto attuativo del MEF previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomia locali, a cui rimandano le nuove disposizioni. Il decreto dovrà definire alcuni aspetti cruciali della nuova disciplina (comma 2-*undecies*). Secondo il comma 2-*septies*,le amministrazioni locali hanno la facoltà di affidare ad AMCO l’attività di riscossione; tuttavia, la facoltà diventa un obbligo nel momento in cui, al termine dei contratti con il precedente riscossore, la percentuale di riscossione in conto residui risulti inferiore a una data soglia che sarà determinata con il predetto Decreto Attuativo. Il comma 2-*ter* prevede che ad AMCO possano essere affidati non solo i nuovi carichi, ma anche quelli già affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione e discaricati secondo le nuove regole di cui all’[art. 3 d.lgs. 29 luglio 2024, n. 110](https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b786C7EDA-020C-43D2-9537-7C67F74778F1%7d&codiceOrdinamento=0000000000000030000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&articolo=Articolo%203&ref=aggiornamenti.vm-associati.it). AMCO provvede all’attività di riscossione dei crediti “alle condizioni \[non meglio precisate dalla legge\] che sono stabilite nell’atto di affidamento, disciplinate nel decreto” Attuativo (comma 2-*quinques*). Il comma 2-*decies* prevede che, per l’esercizio dell’attività di riscossione, ad AMCO sono attribuiti i medesimi poteri di Agenzia delle Entrate-Riscossione (dal 2027 contenuti nel titolo VI e art. 224 del testo unico in materia di versamenti e riscossione, [d.lgs. 24 marzo 2025, n. 33](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-03-24;33&ref=aggiornamenti.vm-associati.it)). Per esercitare l’attività di riscossione, AMCO si avvale, previa selezione tramite procedura competitiva, dei soggetti iscritti [nell’albo per l'accertamento e riscossione delle entrate delle amministrazioni locali](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-15;446~art53!vig=&ref=aggiornamenti.vm-associati.it). In tale ottica è affidato ad AMCO l’attività di indirizzo e il coordinamento e controllo dei soggetti selezionati per lo svolgimento dell’attività di riscossione. ### La prova dell’interruzione della prescrizione del credito portato nella cartella di pagamento URL: https://aggiornamenti.vm-associati.it/la-prova-dellinterruzione-della-prescrizione-del-credito-portato-nella-cartella-di-pagamento/ Last updated: 2026-03-25T14:46:03.000Z Con **sentenza n. 992 del 25.11.2025, la Corte di Appello di Catania**, sezione lavoro, ha ritenuto validamente dimostrata l’interruzione della prescrizione del credito oggetto di una cartella di pagamento dalla produzione dell’avviso di ricevimento attestante la notifica dell’atto interruttivo e della “Interrogazione documenti" tratta dagli archivi informatici dell’esattore, quale documento dal quale si inferisce il collegamento tra la cartella di pagamento (individuata tramite l’apposito numero identificativo) e l’intimazione di pagamento (parimenti identificata dal numero ad essa attribuito). A tale documento è in particolare riconosciuta l’efficacia probatoria delle copie parziali ex art. 2718 c.c., in considerazione del processo di informatizzazione dell’amministrazione finanziaria e richiamata la giurisprudenza della Corte di Cassazione che ha riconosciuto l’efficacia degli estratti di ruolo per l’insinuazione al passivo fallimentare, quali copie operate su supporto analogico di un documento informatico, formate nell'osservanza delle regole tecniche che presiedono alla trasmissione dei dati dall'ente creditore al concessionario e munite di piena efficacia probatoria ove il curatore non contesti la loro conformità all'originale (**Cass. civ. n. 32998/2019**). Il Giudice di appello ricorda altresì che, in materia di notifica a mezzo posta, ai sensi dell’art. 1335 c.c. e in forza del principio di vicinanza della prova, è onere del destinatario dimostrare che il plico ricevuto non contiene alcun atto o un atto diverso da quello indicato dall’agente della riscossione (**Cass., ord. n. 6251 del 09/03/2025**; **Cass., Ord. n. 6586 del 12/03/2025**). In tema di vicinanza della prova, con recentissima pronuncia, la Corte di Cassazione ha peraltro precisato che “In tema di notifica della cartella di pagamento mediante raccomandata, trova applicazione la regola secondo cui la consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall'avviso di ricevimento fa presumere, ai sensi dell'art. 1335 c.c., in conformità al principio di cd. vicinanza della prova, la conoscenza dell'atto da parte del destinatario, il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcun atto o che lo stesso era diverso da quello che si assume spedito, è onerato della relativa prova, solo qualora l'Ente impositore invochi l'intervenuta notificazione di un documento, individuabile in considerazione dei dati riportati sugli atti prodotti e che provvede a depositare almeno in copia" ([**Cass. civ., Sez. V, Ord., 08/01/2026, n. 398**](https://www.iltributo.it/corte-di-cassazione-ordinanza-8-gennaio-2026-n-398/?ref=aggiornamenti.vm-associati.it)). ### La prova della spedizione della raccomandata informativa semplice URL: https://aggiornamenti.vm-associati.it/la-prova-della-spedizione-della-raccomandata-informativa-semplice/ Last updated: 2026-03-25T14:45:49.000Z Con **ordinanza n. 20144 del 18.7.2025, la Corte di Cassazione** ha ritenuto che, in materia di contenzioso con il contribuente, la prova della spedizione della raccomandata informativa semplice prescritta dall’art. 60, lett. b-bis, del d.P.R. n. 600/1973 e dall’art. 139 c.p.c. è correttamente offerta dal "PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE ACCETTAZIONI RELATIVE ALLE SINGOLE RACCOMANDATE SPEDITE ", recante l'intestazione e il timbro di Poste italiane. Nello stesso senso, e quasi contestualmente, si è pronunciata anche la **Corte di giustizia tributaria di secondo grado Lombardia, Sez. II, Sent., 26/06/2025, n. 1574** ### Duplicato e copia informatica: procedibile il ricorso in Cassazione anche se la sentenza impugnata è priva della stampigliatura contenente la data di pubblicazione URL: https://aggiornamenti.vm-associati.it/duplicato-e-copia-informatica-procedibile-il-ricorso-in-cassazione-anche-se-la-sentenza-impugnata-e-priva-della-stampigliatura-contenente-la-data-di-pubblicazione/ Last updated: 2026-05-21T13:19:00.000Z In contrasto con una nutrita serie di pronunce (da ultimo [Cass. 841/2024](https://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20240109/snciv@s30@a2024@n00841@tO.clean.pdf&ref=aggiornamenti.vm-associati.it)), [**Cass. civ., Sez. V, Ord., 02/07/2025, n. 17962**](https://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20250702/snciv@s50@a2025@n17962@tO.clean.pdf&ref=aggiornamenti.vm-associati.it), nel solco già segnato dalla [sentenza di Cassazione n. 12971/2024](https://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20240513/snciv@s30@a2024@n12971@tS.clean.pdf&ref=aggiornamenti.vm-associati.it), dichiara che, nel regime di deposito telematico degli atti, **l'onere del deposito di copia autentica del provvedimento impugnato**, imposto a pena di improcedibilità del ricorso dall'art. 369, comma 2 n. 2, c.p.c., **è assolto** non solo dal deposito della relativa copia informatica, attestata conforme e recante la stampigliatura dei dati esterni concernenti la sua pubblicazione (numero cronologico e data), ma **anche dal deposito del duplicato informatico di detto provvedimento**, il quale ha il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, dell'originale informatico. La data di pubblicazione è infatti desumibile anche dal fascicolo di merito del grado precedente, non essendo a tal fine necessaria la sua annotazione sulla copia autentica del provvedimento impugnato mediante stampigliatura; annotazione che, peraltro, non può interessare il duplicato informatico del provvedimento, pena la sua alterazione e la perdita del valore giuridico ad esso attribuito dall’ordinamento. Ad avviso della Corte, quindi, stante l’ammissibilità del deposito del duplicato informatico del provvedimento impugnato, in assenza della stampigliatura i dati relativi alla pubblicazione vanno, in ogni caso, desunti dalla consultazione del fascicolo di merito, acquisito d'ufficio ex art. 137-bis disp. att. c.p.c. per i giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere dal 1° gennaio 2023, ovvero, per i giudizi precedentemente introdotti, tramite richiesta di attestazione dei dati stessi alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. In passato, la giurisprudenza di legittimità aveva anche chiarito che, qualora le date di deposito e di pubblicazione della sentenza non corrispondano, è quest’ultima a dover essere considerata per il calcolo del termine “lungo” di impugnazione, trattandosi del primo momento in cui la sentenza è resa conoscibile alle parti in giudizio, ossia a seguito dell’accettazione da parte del cancelliere dell’atto digitale trasmesso telematicamente dal giudice (contenente la minuta della sentenza, la quale diventa così immodificabile) e del suo inserimento, sempre ad opera del cancelliere, nel registro cronologico delle sentenze, rendendolo così visibile alle parti del processo ([Cass. civ. sez. II, n. 24891 del 9 ottobre 2018](https://sentenze.laleggepertutti.it/sentenza/cassazione-civile-n-24891-del-09-10-2018?ref=aggiornamenti.vm-associati.it)). ### Guida di supporto all’implementazione degli obblighi NIS2 da parte di soggetti essenziali e importanti, pubblicata dall’ENISA URL: https://aggiornamenti.vm-associati.it/guida-di-supporto-allimplementazione-degli-obblighi-nis2-da-parte-di-soggetti-essenziali-e-importanti-pubblicata-dallenisa/ Last updated: 2026-05-21T13:05:59.000Z Il 26 giugno 2025 l’**Agenzia europea per la cybersicurezza** (European Union Agency for Cybersecurity, ENISA) ha pubblicato sul proprio sito una[**guida**](https://www.enisa.europa.eu/sites/default/files/2025-06/Mapping%20NIS%202%20obligations%20with%20ECSF%20role%20profiles.pdf?ref=aggiornamenti.vm-associati.it) (in lingua inglese) diretta alle entità tenute all’osservanza degli obblighi introdotti dalla normativa europea e nazionale in materia di cybersicurezza (Direttiva UE 2022/2555, Direttiva “NIS2”, recepita a livello nazionale dal d.lgs. n. 138/2024, Decreto NIS). **La guida non è vincolante, ma funge da supporto all’implementazione degli obblighi NIS2**, offrendo un collegamento tra gli obblighi previsti dalla Direttiva e i profili professionali come definiti nel Quadro europeo delle competenze in materia di cybersicurezza ([European Cybersecurity Skills Framework, “ECSF”](https://www.enisa.europa.eu/topics/skills-and-competences/skills-development/european-cybersecurity-skills-framework-ecsf?ref=aggiornamenti.vm-associati.it), anch’esso implementato dall’ENISA nel 2022 in un’ottica di supporto ai soggetti obbligati NIS2 e sempre non vincolante). Nella guida, ogni ruolo ECSF è collegato ai compiti corrispondenti, fornendo così un aiuto per comprendere quelle che sono le capacità del personale necessarie a soddisfare efficacemente gli obblighi della disciplina NIS2. ### Rapporto del DTD e dell’ANCI sullo stato della digitalizzazione dei Comuni italiani URL: https://aggiornamenti.vm-associati.it/rapporto-del-dtd-e-dellanci-sullo-stato-della-digitalizzazione-dei-comuni-italiani/ Last updated: 2026-05-21T13:03:23.000Z Pubblicato ilprimo [**Rapporto sullo stato della digitalizzazione dei Comuni italiani**](https://innovazione.gov.it/notizie/articoli/mappa-dei-comuni-digitali-pubblicato-il-rapporto-2025/?ref=aggiornamenti.vm-associati.it) (mappa dei comuni digitali 2025), frutto dell’accordo interistituzionale intervenuto tra il Dipartimento per la trasformazione digitale (DTD) della Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI). Il rapporto è tratto dalle risposte ricevute dai Comuni ad un questionario loro rivolto dal DTD, e concerne i vari aspetti interessati dagli interventi del PNRR nell’ambito della missione per la digitalizzazione della pubblica amministrazione (M1C1), con stanziamento a favore degli enti locali di circa 3 miliardi di Euro. Il rapporto si compone di quattro capitoli: 1) Infrastrutture, connettività e sicurezza; 2) Digitalizzazione delle attività amministrative; 3) Digitalizzazione dei servizi; 4) Governance e innovazione. ### Maneggio di denaro pubblico e incassi diretti da parte degli enti locali URL: https://aggiornamenti.vm-associati.it/maneggio-di-denaro-pubblico-e-incassi-diretti-da-parte-degli-enti-locali/ Last updated: 2026-05-17T18:06:55.000Z L’espressione “*maneggio di danaro pubblico*” deve essere considerata nel senso più ampio possibile, perché deve comprendere tutti i crediti dell’amministrazione che, per un medesimo titolo, il contabile ha l’obbligo di riscuotere, anche se la riscossione viene effettuata da altri soggetti (subagenti contabili) o con modalità differenti dal contante (POS, conto corrente postale, PagoPA *et cetera*). Alla stregua di tale principio, la Corte dei Conti ha dichiarato improcedibili i conti giudiziali presentati dagli agenti contabili incaricati dall’ente locale che non includevano gli incassi confluiti direttamente e in forma dematerializzata presso il conto di tesoreria dell’ente (**Corte dei Conti, sezione giurisdizionale Calabria,** [**sentenza n. 130 del 27.5.2025**](https://banchedati.corteconti.it/?docId=documentDetail/CALABRIA/SENTENZA/130/2025&ref=aggiornamenti.vm-associati.it)). La pronuncia appare d’interesse per i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2) e 4), in considerazione delle tesi - diffuse anche nelle pubblicazioni di settore - che, in ragione del mancato incasso diretto delle somme, ritengono sia da escludere la qualifica di agente contabile e il maneggio di denaro pubblico. ### Giurisdizione contabile in materia di consorzi di bonifica URL: https://aggiornamenti.vm-associati.it/giurisdizione-contabile-in-materia-di-consorzi-di-bonifica/ Last updated: 2026-05-17T18:06:06.000Z Le sezioni Unite della Cassazione, investite con regolamento preventivo di giurisdizione, confermano che **i Consorzi di bonifica e i loro agenti contabili non sono tenuti alla resa del conto giudiziale**, né soggetti al giudizio di conto innanzi alla Corte dei Conti, attesa la mancanza di specifiche disposizioni fondanti la giurisdizione contabile nella materia de qua e, comunque, per la natura economica di tali enti e la conseguente assenza di maneggio di denaro pubblico. Viceversa, gli amministratori di tali enti sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti in materia di danno erariale, quali gestori di enti pubblici economici ([**Cass. civ., Sez. Unite, Ord., 29/06/2025, n. 17489**](https://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20250629/snciv@sU0@a2025@n17489@tO.clean.pdf&ref=aggiornamenti.vm-associati.it)). ### Pubblicata la versione finale del Codice di buone pratiche sullo sviluppo e utilizzo di sistemi di IA per finalità generali URL: https://aggiornamenti.vm-associati.it/pubblicata-la-versione-finale-del-codice-di-buone-pratiche-sullo-sviluppo-e-utilizzo-di-sistemi-di-ia-per-finalita-generali/ Last updated: 2026-05-21T13:00:35.000Z Il 10 luglio 2025, la Commissione europea ha pubblicato [**la versione finale del Codice di buone pratiche**](https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip%5F25%5F1787?ref=aggiornamenti.vm-associati.it) relativo allo sviluppo e utilizzo di sistemi di IA per finalità generali. Si tratta di un codice redatto da un gruppo di esperti indipendenti, che fornisce **un’utile guida** agli sviluppatori e utilizzatori (‘*deployers’*) di sistemi di IA per finalità generali nella predisposizione di misure interne adeguate a garantire **la conformità agli obblighi** previsti dal Regolamento europeo sull’IA, **in materia di trasparenza, diritto d’autore e sicurezza**. ### La Commissione europea pubblica le Q&A relative all'obbligo di alfabetizzazione in materia di IA URL: https://aggiornamenti.vm-associati.it/la-commissione-europea-pubblica-le-q-a-relativa-allobbligo-di-al/ Last updated: 2026-05-21T12:57:56.000Z Sono state pubblicate sul sito della Commissione europea le [Q&A, “Questions & Answers”](https://digital-strategy.ec.europa.eu/it/faqs/ai-literacy-questions-answers?ref=aggiornamenti.vm-associati.it), relative all’obbligo, previsto in capo ai **soggetti che impiegano sistemi di Intelligenza Artificiale (IA**) nell’offerta dei propri servizi, di adottare misure che garantiscano **un adeguato livello di alfabetizzazione in materia di IA** del **proprio personale** e delle **persone che si occupano del funzionamento e dell'uso dei sistemi di IA per loro conto**. Previsto dall’art. 4 del Regolamento europeo sull’IA, l’obbligo di assicurare un’adeguata alfabetizzazione risponde all’esigenza di garantire una diffusione informata dei sistemi di IA, nonché di acquisire consapevolezza in merito alle opportunità, ai rischi e ai possibili danni che può causare. ### Riscossione del Canone Unico Patrimoniale (CUP) URL: https://aggiornamenti.vm-associati.it/riscossione-del-canone-unico-patrimoniale-cup/ Last updated: 2026-05-17T18:01:34.000Z Si consolida tra le Corti di merito l’interpretazione secondo cui il CUP va accertato e riscosso da parte dell'ente che rilascia la concessione all'occupazione e alla diffusione di messaggi pubblicitari. **L'unitarietà del tributo esclude la distribuzione del tributo stesso tra più amministrazioni territoriali** sulla base della distinzione tra l'occupazione del suolo pubblico, spettante al soggetto che detiene la proprietà della sede stradale, e la diffusione del messaggio pubblicitario, affidato all'autorità comunale. Pertanto, qualora la diffusione del messaggio pubblicitario sia avvenuta nell’ambito del **t**erritorio di un Comune, ma su di una strada provinciale al di fuori del centro abitato, deve escludersi che il Comune sia titolare del potere impositivo del canone [**art. 1, c. 816, L. 160/2019**](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-12-27;160&ref=aggiornamenti.vm-associati.it), poiché **è la Provincia cha ha rilasciato l’autorizzazione all’occupazione del suolo stradale e/o alla diffusione di messaggi pubblicitari ad essere titolata all’accertamento e alla riscossione del CUP** (in tal senso: Tribunale Sondrio, 14/05/2025 n.154; Tribunale Vasto, 14/05/2025 n.136; Tribunale Treviso 05/05/2025, n. 656; Tribunale Venezia 27/03/2025, n. 1593; Tribunale Como, 06/03/2025, n. 167). ### All'esame della Camera la proposta di legge sul contrasto agli attacchi informatici a scopo di estorsione URL: https://aggiornamenti.vm-associati.it/allesame-della-camera-la-proposta-di-legge-sul-contrasto-agli-attacchi-informatici-a-scopo-di-estorsione/ Last updated: 2026-05-21T12:53:25.000Z Al fine di contrastare **il** **fenomeno degli attacchi informatici a scopo di estorsione** **(ransomware)**, che negli ultimi anni ha colpito sempre più soggetti pubblici e privati, il legislatore italiano ha presentato [una proposta di legge](https://documenti.camera.it/leg19/pdl/pdf/leg.19.pdl.camera.2318.19PDL0135740.pdf?ref=aggiornamenti.vm-associati.it) diretta a introdurre, inter alia, il **divieto di pagamento del riscatto** a seguito dell’«estorsione informatica» da parte dei soggetti colpiti che rientrano nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (D.L. n. 105/2019), nell’ambito NIS o nell’ambito della Legge n. 90/2024 (in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici), oltre che un piano di azione (di competenza dell’Agenzia nazionale per la cybersicurezza) di gestione e mitigazione degli attacchi e l’istituzione di un Fondo nazionale di risposta a ristoro delle perdite economiche subìte dai soggetti colpiti. La proposta prevede la delega al Governo di intervenire entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge e, allo stato, è oggetto di esame in Commissione. ### Società di progetto e di scopo (project financing) e iscrizione all’albo dei concessionari della riscossione (Napoli Obiettivo Valore S.r.l.). URL: https://aggiornamenti.vm-associati.it/societa-di-progetto-e-di-scopo-project-financing-e-iscrizione-allalbo-dei-concessionari-della-riscossione-napoli-obiettivo-valore-s-r-l/ Last updated: 2026-05-17T21:58:09.000Z Con due ordinanze di **rimessione alla Corte Costituzionale**, la Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Napoli ha revocato in dubbio la legittimità costituzionale della **legge n. 15 del 21/2/2025**, che ha convertito in legge il d.l. n. 202 (cd. Milleproroghe) del 27/12/2024 introducendo [**all’art. 3 del decreto il nuovo comma 14-septies**](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2024-12-27;202!vig=2026-05-17&ref=aggiornamenti.vm-associati.it), che così recita: “*Per l'anno 2025, il termine del 31 marzo, di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 aprile 2022, n. 101, è prorogato al 30 settembre 2025\. Al fine di adeguare la disciplina relativa all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, anche alla normativa dell'Unione europea direttamente applicabile, si procede alla revisione del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 aprile 2022, n. 101, con regolamento da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A tal fine, le disposizioni di cui agli articoli 52, comma 5, lettera b), numero 1), e 53, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, conformemente alla disciplina recata dalla normativa dell'Unione europea direttamente applicabile, si interpretano nel senso che le società di scopo, di cui all'articolo 194 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, o di progetto, di cui al previgente articolo 184 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, costituite per svolgere attività di accertamento e di riscossione o attività di supporto ad esse propedeutiche, non sono iscritte nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, laddove la società aggiudicataria del bando di gara per l'affidamento del servizio di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, socia della stessa società di scopo risulti già iscritta nel predetto albo. Gli atti di accertamento e di riscossione emessi dalle società di scopo di cui al precedente periodo sono da considerare legittimi in quanto emessi in luogo dell'aggiudicatario, comunque tenuto a garantire in solido l'adempimento di tutte le prestazioni erogate direttamente dalle predette società*”. In una delle due ordinanze di rimessione (Giudice monocratico Ferrara del 18.6.2025) il Giudicante ha ritenuto la non manifesta infondatezza della **questione di costituzionalità** sollevata dal contribuente con riferimento agli artt. 3, 77, 101/102, 111, 117 della Costituzione, anche con riferimento alla previsione di cui all’art. 6 CEDU, sotto tre distinti profili: - Per l’erronea attribuzione alla nuova norma di un valore meramente interpretativo, a fronte di un contenuto che appare invece innovativo-retroattivo, con conseguente violazione dei limiti posti dalla Costituzione all’emanazione di norme di legge retroattive; - Per la natura di legge-provvedimento che la nuova norma assume per effetto della previsione contenuta nell’ultima parte della disposizione circa la legittimità degli atti di accertamento e di riscossione emessi dalla società di progetto (“*Gli atti di accertamento e di riscossione emessi dalle società di scopo di cui al precedente periodo sono da considerare legittimi in quanto emessi in luogo dell'aggiudicatario, comunque tenuto a garantire in solido l'adempimento di tutte le prestazioni erogate direttamente dalle predette società*”); - Per lo strumento normativo adottato per l’emanazione della nuova norma (legge di conversione di un decreto-legge che non riguardava la materia interessata dal nuovo comma). ### Nota MIMIT del 25.06.2025 sull'obbligo per gli amministratori di società di dotarsi di un proprio domicilio digitale URL: https://aggiornamenti.vm-associati.it/nota-mimit-del-25-06-2025-sullobbligo-per-gli-amministratori-di-societa-di-dotarsi-di-un-proprio-domicilio-digitale/ Last updated: 2026-05-21T12:33:11.000Z L’art. 1, co. 860, L. 30 dicembre 2024, n. 207, “Legge di Bilancio 2025”, ha introdotto **l’obbligo per gli amministratori di imprese costituite in forma societaria** (siano esse società di persone o di capitali) **di dotarsi di un proprio domicilio digitale** (indirizzo PEC) e di comunicarlo al registro delle imprese. In assenza di ulteriori specificazioni da parte della norma, il MIMIT era intervenuto con la nota del 12 marzo 2025 (prot. 43836/2025), indicando un termine per l’adempimento del suddetto obbligo (per le società già costituite al momento dell’entrata in vigore dell’obbligo, ossia al 1° gennaio 2025) e le potenziali sanzioni applicabili. Tuttavia, diverse Camere di Commercio hanno evidenziato criticità rispetto all’interpretazione fornita dal MIMIT (anche per la concomitanza del suddetto termine con altri adempimenti societari) e questo ha portato il Ministero a prorogare al 31 dicembre 2025 il termine per l’adempimento, al fine di consentire una più ordinata attuazione dell’obbligo normativo \[[Nota MIMIT prot. 0127654 del 25.06.2025 alle CCIAA.](https://www.mimit.gov.it/images/stories/documenti/camerecommercio/mimit.AOO%5FSTV.REGISTRO%5FUFFICIALE%5FU%5F.0127654.25-06-2025.pdf?ref=aggiornamenti.vm-associati.it)\]. ### Linee Guida AgID sulla Piattaforma Digitale Nazionale Dati, aggiornate il 19 giugno 2025 URL: https://aggiornamenti.vm-associati.it/linee-guida-agid-sulla-piattaforma-digitale-nazionale-dati-aggiornate-il-19-giugno-2025/ Last updated: 2026-05-21T12:27:17.000Z Sono state aggiornate, dall’Agenzia per l’Italia Digitale, le **Linee Guida che definiscono le regole tecniche, gli standard e i criteri di accessibilità e interoperabilità dei dati delle Pubbliche Amministrazioni** \[[Linee Guida AgID sull’infrastruttura tecnologica della Piattaforma Digitale Nazionale Dati per l’interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati.](https://trasparenza.agid.gov.it/download/9589.html?ref=aggiornamenti.vm-associati.it)\]. La PDND si configura come un canale istituzionale, sicuro e standardizzato per lo scambio di dati tra PA e settore privato. Tra le novità più rilevanti dell’aggiornamento, l’apertura della piattaforma anche ai soggetti privati, che potranno aderire e operare nell’ambito di attività connesse a finalità di interesse pubblico. ### Sentenza del Consiglio di Stato, sezione quarta, n. 4857 del 4 giugno 2025 URL: https://aggiornamenti.vm-associati.it/sentenza-del-consiglio-di-stato-sezione-quarta-n-4857-del-4-giugno-2025/ Last updated: 2026-05-20T13:35:41.000Z Con la sentenza citata, il Consiglio di Stato ha affermato due principi di rilievo. Da un lato, è stata definita un’importante **distinzione tra le c.d. decisioni algoritmiche e gli algoritmi di mero supporto all’attività amministrativa**, dove solo alle prime si applicano le prerogative di cui all’art. 30, co. 2, lett. a), Codice dei contratti pubblici, in tema di accesso difensivo al **codice sorgente del programma**, allo scopo di comprenderne il funzionamento (e l’eventuale malfunzionamento). Infatti, l’impiego di un algoritmo di mero supporto rientra nell’impostazione che vede l’informatica come mero ausilio allo svolgimento dell’attività amministrativa, lasciando sempre affidate al fattore umano le decisioni finali. Pertanto, il Consiglio di Stato **esclude il diritto di accesso difensivo relativamente al codice sorgente dell’algoritmo di mero supporto**, dove la procedura automatizzata non sostituisce la decisione della Commissione di gara, ma si limita ad accertare uno specifico fatto (nel caso di specie, la corrispondenza tra l’impronta digitale del documento caricata nella “fase 1” e il documento effettivamente caricato nella “fase 2” del procedimento di presentazione delle offerte). Dall’altro lato, sempre il Consiglio di Stato afferma poi che la **modificabilità in astratto dei files di log** prodotti per provare il corretto funzionamento dell’algoritmo non è sufficiente a incidere sulla loro attendibilità come prova in giudizio, sul presupposto che tutte le prove documentali sono, in linea di principio, suscettibili di alterazione, ma **solo l’allegazione in giudizio di prove circa la loro effettiva e concreta alterazione può determinarne l’eventuale inutilizzabilità** ([Sentenza del Consiglio di Stato, sezione quarta, n. 4857 del 4 giugno 2025](https://mdp.giustizia-amministrativa.it/visualizza/?nodeRef=C4E7OpcBg5dVyLrjf7Qb&schema=cds&nrg=202500441&nomeFile=202504857%5F11.xml&subDir=Provvedimenti&ref=aggiornamenti.vm-associati.it)). ### Sentenza del Consiglio di Stato, sezione sesta, n. 8537 del 25 ottobre 2024 URL: https://aggiornamenti.vm-associati.it/sentenza-del-consiglio-di-stato-sezione-sesta-n-8537-del-25-ottobre-2024/ Last updated: 2026-05-20T13:31:36.000Z Il ricorso all’uso delle tecnologie informatiche nei rapporti tra P.A. e cittadino (la c.d. transizione digitale) deve avere lo scopo di semplificare tale interazione, e non andare a detrimento degli interessi del privato. Pertanto, l’impiego, da parte della P.A., di un **software dalla struttura estremamente “rigida” nell’interazione con soggetti privati** (nel caso di specie, per la presentazione di istanze e caricamento dati per usufruire di agevolazioni fiscali) si risolve in una condotta contraria al canone di buona fede, come codificato negli artt. 12, D. Lgs. n. 82/2005 (“CAD”), e 1, co. 2-bis, L. n. 241/1990, che giustifica l’annullamento degli atti della P.A. che ne sono conseguiti ([Sentenza del Consiglio di Stato, sezione sesta, n. 8537 del 25 ottobre 2024](https://mdp.giustizia-amministrativa.it/visualizza/?nodeRef=workspace%253A%252F%252FSpacesStore%252F6a302ad3-41b2-4860-91d7-279983249acc&schema=cds&nrg=202305156&nomeFile=202408537%5F11.xml&subDir=Provvedimenti&ref=aggiornamenti.vm-associati.it)) ### Rapporto AgID “L’Intelligenza Artificiale nella Pubblica Amministrazione” del 10 giugno 2025. URL: https://aggiornamenti.vm-associati.it/rapporto-agid-lintelligenza-artificiale-nella-pubblica-amministrazione-del-10-giugno-2025/ Last updated: 2026-05-20T13:26:34.000Z L’Agenzia ha pubblicato i risultati dell’[**indagine**](https://www.agid.gov.it/sites/agid/files/2025-06/AGID%5FRicognizione%5FProgetti%5FAI%5FRapporto%5F2025%5FV%5F2%5F2%5F10giu25.pdf?ref=aggiornamenti.vm-associati.it) **che ha coinvolto più di 100 progetti che prevedono l’impiego dell’Intelligenza Artificiale (IA) nelle Pubbliche Amministrazioni** centrali e nei gestori di servizi pubblici nazionali. Il Rapporto evidenzia una serie di criticità, e conseguenti raccomandazioni, al fine di assicurare una corretta e più sicura adozione dell’IA nelle attività della P.A.