Limiti processuali all’applicabilità della nuova disciplina in tema di responsabilità erariale
Nell’ambito della riforma sulla responsabilità erariale di cui alla l. 1/2026, la norma transitoria contenuta nell’art. 6 stabilisce l’applicabilità delle disposizioni di cui all’art. 1 comma 1 lett. a) (ossia quelle che incidono sulla responsabilità erariale e sui relativi giudizi) ai procedimenti e ai giudizi pendenti non definiti con sentenza passata in giudicato alla data della sua entrata in vigore.
La Corte conti Sezione Giurisdizionale d’Appello per la Regione Siciliana, con la sentenza n. 8/A/2026, ha chiarito che, sebbene la nuova disciplina sia applicabile ai giudizi di appello, quest’ultima deve comunque coordinarsi con le regole processuali del grado nel quale la novella stessa viene in rilievo.
Ad avviso del Collegio, l’applicazione delle regole introdotte con la novella incontrerebbe i limiti conformativi dell’effetto devolutivo dell’appello ex art. 190 c.g.c., delle preclusioni assertive e deduttive previsti dagli artt. 193, 194 e 195 c.g.c., e delle fattispecie in cui è consentito il rinvio al primo giudice ex art. 199 c.g.c.
In particolare, posto che il citato art. 199 c.g.c. non prevede lo ius superveniens tra le cause di rinvio, il Collegio ha rigettato l’istanza di regressione del giudizio al primo grado sollevata dal convenuto.