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# Legge di Bilancio: comma 662 AMCO s.p.a. e riscossione locale
- URL: https://aggiornamenti.vm-associati.it/legge-di-bilancio-comma-662-amco-s-p-a-e-riscossione-locale/
- Published: 2026-01-30T07:00:00.000Z
- Updated: 2026-03-25T14:46:13.000Z
- Author: Alfonso Papa Malatesta
- Tags: Riscossione delle entrate e rapporti con gli Enti creditori, Legge di Bilancio 2026, Enti locali

La [Legge di Bilancio per il 2026](https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7bBA0A808E-DF73-48A0-AF64-6DF64EC8918A%7d&codiceOrdinamento=0000000000000010000000000000000000000000006620000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&articolo=Articolo%201%20com%20662&ref=aggiornamenti.vm-associati.it) ha introdotto all’art. 2 del d.l. 193 del 2016 i commi da 2-*bis* a 2-*undecies*, in base ai quali, le amministrazioni locali possono (o devono, in determinate situazioni) affidare il servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie o patrimoniali proprie ad **AMCO** (*Asset Management Company*), società per azioni partecipata per il 99,78% dal MEF.

Per l’operatività della riforma si attende un decreto attuativo del MEF previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomia locali, a cui rimandano le nuove disposizioni. Il decreto dovrà definire alcuni aspetti cruciali della nuova disciplina (comma 2-*undecies*).

Secondo il comma 2-*septies*,le amministrazioni locali hanno la facoltà di affidare ad AMCO l’attività di riscossione; tuttavia, la facoltà diventa un obbligo nel momento in cui, al termine dei contratti con il precedente riscossore, la percentuale di riscossione in conto residui risulti inferiore a una data soglia che sarà determinata con il predetto Decreto Attuativo.

Il comma 2-*ter* prevede che ad AMCO possano essere affidati non solo i nuovi carichi, ma anche quelli già affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione e discaricati secondo le nuove regole di cui all’[art. 3 d.lgs. 29 luglio 2024, n. 110](https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b786C7EDA-020C-43D2-9537-7C67F74778F1%7d&codiceOrdinamento=0000000000000030000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&articolo=Articolo%203&ref=aggiornamenti.vm-associati.it).

AMCO provvede all’attività di riscossione dei crediti “alle condizioni \[non meglio precisate dalla legge\] che sono stabilite nell’atto di affidamento, disciplinate nel decreto” Attuativo (comma 2-*quinques*). 

Il comma 2-*decies* prevede che, per l’esercizio dell’attività di riscossione, ad AMCO sono attribuiti i medesimi poteri di Agenzia delle Entrate-Riscossione (dal 2027 contenuti nel titolo VI e art. 224 del testo unico in materia di versamenti e riscossione, [d.lgs. 24 marzo 2025, n. 33](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-03-24;33&ref=aggiornamenti.vm-associati.it)).

Per esercitare l’attività di riscossione, AMCO si avvale, previa selezione tramite procedura competitiva, dei soggetti iscritti [nell’albo per l'accertamento e riscossione delle entrate delle amministrazioni locali](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-15;446~art53!vig=&ref=aggiornamenti.vm-associati.it). In tale ottica è affidato ad AMCO l’attività di indirizzo e il coordinamento e controllo dei soggetti selezionati per lo svolgimento dell’attività di riscossione.