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# La sanatoria della notifica nulla dell’atto processuale ha efficacia retroattiva anche agli effetti della prescrizione
- URL: https://aggiornamenti.vm-associati.it/la-sanatoria-della-notifica-nulla-dellatto-processuale-ha-efficacia-retroattiva-anche-agli-effetti-della-prescrizione/
- Published: 2026-03-27T16:01:20.000Z
- Updated: 2026-03-27T16:01:20.000Z
- Author: Francesca Marchetti
- Tags: Giurisdizione e processo, Notificazioni e comunicazioni, Decadenza e prescrizione

Passata attentamente in rassegna l’ampia, e in parte discordante, giurisprudenza formatasi in punto di notificazione nulla dell’atto processuale e di effetti della sanatoria portata dalla rinnovazione della notifica, le Sezioni Unite, con la [sentenza n. 6474 del 18 marzo 2026](https://www.cortedicassazione.it/it/civile%5Fdettaglio.page?contentId=SZC49389&ref=aggiornamenti.vm-associati.it), sintetizzano e “sintonizzano” principi ritenuti già presenti nella giurisprudenza della Corte, affermando che: *la prescrizione del diritto sostanziale può essere interrotta o sospesa da un atto giudiziale non pervenuto nella sfera di conoscenza legale del destinatario a seguito di notificazione affetta da nullità la cui rinnovazione comporta la sanatoria ex tunc del vizio suddetto, salvo che il destinatario eccepisca e dimostri la sussistenza di colpa del notificante per il mancato perfezionamento della notifica ab origine*.

L’efficacia della sanatoria retroattiva di cui all’articolo 291 c.p.c. si estende, dunque, a tutti gli effetti sostanziali e processuali della domanda, e ciò anche in conformità all’ampio tenore della norma - “la rinnovazione impedisce ogni decadenza” - e alla sua origine storica. I pilastri che sorreggono il ragionamento della Corte sono costituiti dai “fondamentali” interventi nomofilattici del 2016 (Sez. Un. 14916/2016 sulla distinzione tra inesistenza della notificazione, da tale arresto relegata a casi remoti e ipotetici, e nullità, estesa a tutte le altre ipotesi; nonché Sez. Un. 14594/2016, la quale sposta l’attenzione sulla condotta del notificante, in un bilanciamento costituzionalmente ragionevole degli interessi delle parti), nonché l’altrettanto fondamentale riconoscimento della scissione degli effetti della notifica per notificante e destinatario sugellato dalla Corte cost. n. 477/2002.

Il risultato è un bilanciamento tra le posizioni di notificante e destinatario: da un lato, si evita che un vizio rimediabile comporti la perdita del diritto; dall’altro, si impedisce che la sanatoria si trasformi in uno scudo per condotte negligenti.