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# La nullità relativa non sposta il termine di prescrizione dell’azione di indebito
- URL: https://aggiornamenti.vm-associati.it/la-nullita-relativa-non-sposta-il-termine-di-prescrizione-dellazione-di-indebito/
- Published: 2026-03-27T15:40:22.000Z
- Updated: 2026-03-27T15:40:22.000Z
- Author: Francesca Marchetti
- Tags: Contratti bancari e finanziari, Decadenza e prescrizione

Nel caso d'acquisto di strumenti d'investimento mobiliare, in mancanza della redazione del contratto-quadro, la prescrizione dell'azione di ripetizione d'indebito decorre dalla data di esecuzione dei pagamenti in attuazione del contratto nullo.

Questo il principio di diritto affermato dalla Cassazione, con **sentenza n. 3561 del 17.2.2026.**

Secondo la Corte Suprema, l’invalidità del contratto-quadro, per non esservi prova della redazione in forma scritta prescritta dal [TUF](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58&ref=aggiornamenti.vm-associati.it) a pena di nullità, pur costituendo una "nullità di protezione", in considerazione della qualità di consumatore dell'investitore, opera comunque come una vera e propria nullità, tant’è che è rilevabile d'ufficio (Cass. n. 13259 del 2021), seppur nell'esclusivo interesse del consumatore (Cass. n. 2338 del 2024). Dunque, la prescrizione dell’azione di ripetizione d’indebito dei pagamenti eseguiti in adempimento dell’accordo nullo non decorre dal momento dell’accertamento giudiziale della nullità del contratto, accertamento che è meramente dichiarativo, ma dai singoli pagamenti eseguiti in forza del contratto nullo.