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# La CEDU censura l’Italia sul potere di accesso del Fisco ai dati bancari del contribuente: è un’ingerenza illegittima che viola il diritto al rispetto della vita privata.
- URL: https://aggiornamenti.vm-associati.it/la-cedu-censura-litalia-sul-potere-di-accesso-del-fisco-ai-dati-bancari-del-contribuente-e-uningerenza-illegittima-che-viola-il-diritto-al-rispetto-della-vita-privata/
- Published: 2026-02-23T09:30:00.000Z
- Updated: 2026-03-25T14:37:47.000Z
- Author: Ernesta Visentini
- Tags: Imposte e tributi, CEDU, Tutela dei diritti fondamentali, Accertamento e riscossione

Con la [sentenza Ferrieri e Bonassisa c. Italia dell’8 gennaio 2026](https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-247632&ref=aggiornamenti.vm-associati.it), la CEDU ha stabilito che il quadro normativo italiano che regola le **indagini bancarie svolte dall’Amministrazione Finanziaria** ai fini dell’accertamento fiscale non presenta i requisiti qualitativi minimi per garantire che l’ingerenza della pubblica autorità nella sfera privata dei contribuenti sia necessaria e proporzionata e, dunque, legittima ai sensi dell’art. 8 della Convenzione.

La Corte ha evidenziato che la disciplina interna attribuisce alle autorità fiscali un potere di accesso ai dati bancari connotato da un’eccessiva ampiezza discrezionale e non adeguatamente bilanciato da presìdi procedurali effettivi e da un controllo indipendente o giurisdizionale, rendendo tali **interferenze non “conformi alla legge” ai sensi dell’art. 8 della Convenzione**.

Secondo la Corte, la normativa interna (art. 32 d.p.r. n. 600/1973 e art. 51 d.p.r. n. 633/1972), come interpretata e applicata dalla giurisprudenza (Cass. 14026/2012; Cass. 17158/2018; Cass. 3242/2021; Cass. 10576/2022), consente agli uffici tributari un **accesso illimitato ai dati bancari**, in quanto non è circoscritto né nei presupposti, né nella portata e le circolari amministrative che individuano criteri applicativi più puntuali non sono vincolanti per le autorità.

A fronte di un siffatto **potere di acquisizione indiscriminata di dati personal**i, secondo la Corte, il sistema **non contempla garanzie procedurali sufficienti** a proteggere i contribuenti da interferenze abusive o arbitrarie da parte dell’Amministrazione Finanziaria. Infatti, se l’esigenza di non compromettere la finalità delle misure in questione può giustificare l’assenza di un controllo giurisdizionale o indipendente *ex ante* sull’adozione delle stesse, occorre che un tale controllo sia pienamente assicurato *ex post*, attraverso i rimedi esperibili dinanzi al giudice tributario, al giudice civile o al Garante del contribuente, tutela che, secondo i Giudici di Strasburgo, l’ordinamento italiano non riesce effettivamente a garantire. La Corte ha dunque invitato lo Stato italiano ad allineare la propria legislazione alle conclusioni della sentenza, la quale si inserisce in un **filone già tracciato dalla giurisprudenza** della Corte con le recenti sentenze [CEDU del 6.2.2025](https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-241574&ref=aggiornamenti.vm-associati.it) e [CEDU del 11.12.2025](https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-248850&ref=aggiornamenti.vm-associati.it) che, applicando i medesimi principi, censurano il potere dell’Amministrazione Finanziaria di accesso e ispezione presso le sedi legali delle società, affermando la violazione del diritto al rispetto del domicilio tutelato dall’art. 8 della Convenzione.