La Cassazione sulle clausole vessatorie firmate online
La controversia decisa dalla Cassazione nell’ordinanza 20 giugno 2026, n. 20945 atteneva all’individuazione della competenza territoriale del giudice di merito adito (Tribunale di Roma o di Viterbo), ma ha offerto occasione alla Corte per decidere due rilevanti questioni, una di tipo procedurale (trattata in altro contributo degli Aggiornamenti), la seconda di rilievo sostanziale, in tema di doppia sottoscrizione di clausole vessatorie nei contratti conclusi telematicamente (via web).
La questione di natura sostanziale attiene in particolare alla efficacia di una clausola di elezione del foro convenzionale esclusivo nel contesto di un contratto di fornitura di energia elettrica concluso mediante accesso al form web predisposto dal fornitore e la spunta di vari "flag" (ossia, mediante riempimento, con un click del mouse, della casella corrispondente al bene o servizio richiesto). La società che aveva predisposto le condizioni generali sosteneva che la cliente avesse anche approvato specificamente, con doppio "flag" (e dunque in conformità al disposto dell’art. 1341, co. 2, c.c.), la clausola che prevedeva il foro convenzionale esclusivo; aggiungeva che successivamente il contratto era stato stampato e inviato in forma cartacea alla cliente, senza che questa avesse mosso alcuna contestazione, né esercitato il diritto di recesso. La società somministrata negava che la clausola avesse efficacia.
La Corte sviluppa dunque il seguente ragionamento:
- stante la pacifica natura di "professionisti" delle parti del contratto, nella specie non viene in rilievo la disciplina consumeristica (codice del consumo);
- la questione dell’applicabilità del disposto dell’art. 1341, co. 2, c.c., al commercio elettronico dev’essere risolta in base all’art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 70/2003, secondo il quale «Le norme sulla conclusione dei contratti si applicano anche nei casi in cui il destinatario di un bene o di un servizio della società dell'informazione inoltri il proprio ordine per via telematica»;
- essendo l’elezione convenzionale del foro esclusivo una clausola vessatoria, occorre la doppia firma ex art. 1341, co. 2, c.c.;
- in materia di contratto per la fornitura di energia elettrica non è prevista la forma ad substantiam, essendo sufficiente l’utilizzo di una firma elettronica (o «digitale leggera», dice la Corte, cioè una firma elettronica semplice) per l’approvazione di una clausola vessatoria - «di regola, mediante l’utilizzo e l’ inserimento sulla piattaforma web di un codice OTP-One Time Password, inviato al firmatario mediante sms o e-mail, firma definita dall’art. 3, punto 10, del Regolamento UE n. 910/2014 (c.d. Regolamento eIDAS) come "dati in forma elettronica, acclusi oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici e utilizzati dal firmatario per firmare»;
- una simile manifestazione del consenso deve essere prestata in modo consapevole e pertanto occorre che detta approvazione sia "specifica"; a tal fine, il prestatore del servizio deve predisporre sul proprio sito web un apposito form nel percorso dedicato alla conclusione del contratto on line, onde consentire al firmatario di approvare specificamente la clausola vessatoria (o le clausole vessatorie, se del caso specificamente richiamate e/o raggruppate) mediante la firma elettronica o c.d. digitale leggera, non essendo di per sé sufficiente la mera "flaggatura", ossia la spunta della relativa casella, solo in tal caso potendo spiegare efficacia la clausola stessa;
- nella specie, secondo la Corte, era stato accertato dal Tribunale di Viterbo che quanto sopra non fosse avvenuto, e pertanto dall’esame del contratto in discorso (prodotto in giudizio dal fornitore in formato "pdf") poteva senz’altro escludersi che la clausola di cui all’art. 16 delle condizioni generali fosse stata specificamente approvata dalla impresa cliente, sicché essa non poteva spiegare alcuna efficacia.
Ne deriva il seguente principio di diritto: «in tema di contratti conclusi telematicamente tra professionisti ed aventi ad oggetto beni o servizi della società dell’ informazione, poiché l’art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 70 del 2003 stabilisce che si applicano le ordinarie regole sulla conclusione dei contratti, la clausola vessatoria deve essere specificamente approvata per iscritto dall’acquirente, ai sensi dell’ art. 1341, comma secondo, c.c., mediante firma digitale - che nel caso di contratti non soggetti a forma ad substantiam ex art. 1350 c.c. può assumere la veste della firma elettronica (o c.d. digitale leggera), di cui all’art. 3, punto 10, del Regolamento UE n. 910 del 2014 (c.d. eIDAS) -, non essendo di per sé sufficiente la mera "spunta" (o "flaggatura") della casella corrispondente alla clausola stessa».
Rispetto a tale statuizione si può osservare che dalla motivazione della sentenza del Tribunale di Viterbo n. 592 del 30.9.2025, che aveva dato luogo al ricorso per regolamento di competenza e che viene richiamata dalla Corte sul punto, non è però chiaro se nel giudizio di merito l’inefficacia della clausola fosse stata fatta discendere dalla ritenuta insufficienza del doppio flag ad integrare la doppia sottoscrizione, o dalla mancanza di prova che un doppio flag fosse affatto intervenuto. La motivazione del Tribunale si limita infatti ad affermare che: «Parte convenuta ha dedotto che il contratto è stato stipulato in modalità digitale, sicché la doppia sottoscrizione sarebbe stata sostituita dal doppio “flag” nella casella di riferimento, tuttavia, non vi è prova di tale circostanza e, quindi, va esclusa l’operatività della clausola», dove resta ambiguo se tale non provata “circostanza” consistesse nella mancanza di prova dell’esistenza in concreto dei flag, o nel fatto che i flag fossero in assoluto insufficienti a fornire valida prova della doppia sottoscrizione richiesta dall’art. 1341, c.c.; nel primo caso la decisione discenderebbe dall’accertamento di una questione di mero fatto assorbente (non essendoci prova di sorta di alcun doppio flag), nel secondo caso, dipenderebbe anche dalla soluzione di una questione di diritto attinente alla natura o meno di firma elettronica del doppio click (che dà luogo al doppio flag) sulle relative caselle.
Inoltre, nessuna delle due decisioni, tanto quella di merito, quanto quella di Cassazione, si confronta né con l’art. 25, par. 1, del Reg. eIDAS, secondo cui non si possono negare effetti a una firma elettronica per il solo fatto di essere elettronica o di non soddisfare i requisiti della firma qualificata, né con il correlato art. 20, co. bis, del CAD, secondo cui l’idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta, la sua riconducibilità all’autore e il suo valore probatorio, sono liberamente valutabili da Giudice in relazione alle sue caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità. Il diniego aprioristico di efficacia del doppio flag come firma elettronica semplice resta quindi privo di adeguata argomentazione in entrambe le pronunce; non è chiarito se ai flag manchi l'attitudine a identificare il firmatario e a manifestare l'approvazione specifica ex art. 1341, co. 2, c.c., oppure soltanto la robustezza probatoria per quella imputazione; giudizio, quest'ultimo, che il citato art. 20, co. 1-bis, CAD rimette alla libera valutazione del giudice in relazione alle predette caratteristiche del documento informatico, sulle quali - come detto - né il Tribunale, né la Corte, si soffermano compiutamente.
Fatto sta che la pronuncia esprime chiaramente una richiesta di maggior rigore per la doppia sottoscrizione delle clausole vessatorie nei contratti via web. La Cassazione conclude infatti dicendo che per la firma delle clausole vessatorie nei moduli on line non è di per sé sufficiente la mera "spunta" (o "flaggatura") della casella corrispondente alla clausola stessa. Una one time password, inviata al sottoscrittore dal fornitore via e-mail o sms, viene invece espressamente indicata come una delle modalità sufficienti ad integrare la firma elettronica (semplice) ai fini dell'art. 1341 c.c., co. 2, cc. L'uso di una OTP riceve pertanto un chiaro giudizio di favore (sebbene questa modalità di firma fosse rimasta del tutto estranea alla fattispecie scrutinata).
Per un precedente della Corte di Giustizia UE in favore del mero click, non afferente alle esigenze di specificità della doppia firma promosse dall’art. 2341 c.c. italiano, quanto piuttosto alla comunicazione elettronica che permetta la conclusione di un contratto con una registrazione durevole ex art. 23, par. 2, del previgente Reg. CE 44/2001, si segnala Corte di Giustizia UE, 21 maggio 2015, C-322/14, El Majdoub.
(APM)