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# La Cassazione sul riparto di responsabilità tra le società partecipanti alla scissione e il rapporto con l’opposizione dei creditori
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- Published: 2026-03-27T15:37:20.000Z
- Updated: 2026-03-27T15:37:20.000Z
- Author: Annalisa Stirpe
- Tags: Società e mercato dei capitali, Trasformazione, fusione, scissione di società

La Corte di Cassazione, Sez. I Civile, con ordinanza del [13 dicembre 2025 n. 32551](https://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20251213/snciv@s10@a2025@n32551@tO.clean.pdf&ref=aggiornamenti.vm-associati.it), ha ribadito che, in tema di **scissione societaria parziale**, delle obbligazioni collegate alle poste patrimoniali interessate dall’operazione straordinaria risponde (responsabilità diretta integrale) la società alla quale, per effetto della scissione, tali poste siano state attribuite o nel patrimonio della quale siano rimaste.

Nell’ipotesi in cui dette obbligazioni rimangano inadempiute, rispondono solidalmente (quali garanti) anche tutte le società coinvolte nell’operazione di scissione, ai sensi dell’art. [**2506 quater, ultimo comma, c.c.**](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262&ref=aggiornamenti.vm-associati.it). In questo caso, la responsabilità è limitata al patrimonio netto (effettivo) assegnato a ciascuna società per effetto della scissione (responsabilità sussidiaria parziale), il cui ammontare è onere di ciascuna società dimostrare, essendo un fatto parzialmente impeditivo della pretesa altrui, in virtù del principio di vicinanza della prova.

Tale meccanismo di **solidarietà (sussidiaria)** prescinde dall’eventuale esercizio da parte del creditore delle altre forme di tutela che l’ordinamento ha previsto nel procedimento di scissione. Dunque, **è del tutto irrilevante che il creditore abbia o meno proposto opposizione al procedimento di scissione**. Le tutele possono infatti cumularsi tra loro (nell’ipotesi in cui il creditore prima si opponga alla scissione e poi, non essendo riuscito a impedirla, invochi la solidarietà che ne costituisce effetto), o possono essere coltivate alternativamente dal creditore, posto che la disciplina in esame non contiene una preclusione alla proponibilità alternativa delle due azioni e neppure un vincolo di pregiudizialità dell’una rispetto all’altra.