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# Il canone unico patrimoniale ha natura tributaria
- URL: https://aggiornamenti.vm-associati.it/il-canone-unico-patrimoniale-ha-natura-tributaria/
- Published: 2026-07-29T09:37:16.000Z
- Updated: 2026-07-29T09:37:16.000Z
- Author: Lorenza Filippone
- Tags: Imposte e tributi, Canone unico patrimoniale

Nella [sentenza n. 12225/2026 del 1° maggio 2026](https://www.cortedicassazione.it/resources/cms/documents/12225%5F05%5F2026%5Fciv%5Fnoindex%5F1.pdf?ref=aggiornamenti.vm-associati.it) le Sezioni Unite hanno stabilito **che il canone unico patrimoniale** disciplinato dall’[art. 1, commi 816-847, della Legge n. 160 del 2019](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-12-27;160&ref=aggiornamenti.vm-associati.it) **“*ha sempre natura tributaria”*.**

Nella sentenza le Sezioni Unite, a seguito del rinvio pregiudiziale *ex* art. 363-*bis* c.p.c. disposto dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Vicenza, si sono pronunciate sulla questione dell’individuazione del giudice munito di giurisdizione nelle controversie aventi ad oggetto il nuovo “*canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria”* disciplinato dall’[art. 1, commi 816-847, della Legge n. 160 del 2019](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-12-27;160&ref=aggiornamenti.vm-associati.it) che ha sostituito ed unificato entrate di diversa natura giuridica ossia: “*la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui* [*all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285!vig=&ref=aggiornamenti.vm-associati.it)*, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province”* (l’art. 1, comma 816, della Legge n. 160 del 2019, prevede, altresì, che: “*Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi”*). I commi 837-846 dell’art. 1 disciplinano, più precisamente, “*il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate”* che, in base al comma 838, sostituisce “*la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147”.*

Nel valutare la sussistenza dei requisiti di cui all’art. [363-*bis* c.p.c](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443:1~art363bis&ref=aggiornamenti.vm-associati.it)., il Supremo Consesso ha rilevato la formazione nella giurisprudenza di merito di tre diversi orientamenti sulla qualificazione del canone unico patrimoniale.

In particolare, secondo un primo orientamento la giurisdizione appartiene al giudice tributario avendo il canone unico patrimoniale “*natura sostanziale di tributo”*.

In base ad un secondo orientamento la giurisdizione spetta al giudice ordinario “*venendo in rilievo mere pretese patrimoniali della Pubblica Amministrazione, prive di valenza provvedimentale”.*

Secondo, infine, un terzo orientamento la valutazione va fatta “*caso per caso, in relazione al contenuto della pretesa”.*

Le Sezioni Unite, in base alla nuova disciplina di cui [all’art. 1, commi da 816 a 847 della Legge n. 160 del 2019](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-12-27;160&ref=aggiornamenti.vm-associati.it), hanno stabilito che **il canone unico patrimoniale “*ha sempre natura tributaria*”, con conseguente sussistenza della giurisdizione del giudice tributario**.

Nello specifico hanno ritenuto che il canone unico patrimoniale, nonostante sia definito come “*patrimoniale*” e nonostante si fondi sui due diversi elementi di cui al comma 819, sia “*unitario”* e che lo stesso abbia “*i caratteri tipici dei tributi”*, come individuati dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale e delle Sezioni Unite, ossia: “*la doverosità dell’imposizione; l’assenza di un rapporto sinallagmatico tra la decurtazione e la prestazione; la destinazione delle risorse, connesse ad un presupposto economicamente rilevante per il soggetto passivo, alla contribuzione alle spese pubbliche”.*