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# Fidarsi è bene, verificare l'output è meglio
- URL: https://aggiornamenti.vm-associati.it/fidarsi-e-bene-verificare-loutput-e-meglio/
- Published: 2026-06-30T09:14:30.000Z
- Updated: 2026-06-30T09:14:30.000Z
- Author: Mario Manna
- Tags: Giurisdizione e processo, Intelligenza Artificiale, Responsabilità Professionale

Con [l’ordinanza Cass. pen., Sez. VII, 26 marzo 2026, n. 11431](https://www.ambientediritto.it/giurisprudenza/corte-di-cassazione-penale-sez-7-26-marzo-2026-ordinanza-n-11431/?ref=aggiornamenti.vm-associati.it), la Suprema Corte affronta espressamente il tema dell’utilizzo **dell’intelligenza artificiale generativa** nella redazione degli **atti processuali**, dichiarando inammissibile un ricorso contenente richiami giurisprudenziali inesatti e inconferenti, ritenuti frutto di “*probabile allucinazione informatica conseguente all’utilizzo di applicativi di intelligenza artificiale generativa*”. La Corte ha rilevato che diverse decisioni richiamate dalla difesa, pur realmente esistenti, non affermavano i principi loro attribuiti e risultavano inoltre riferite a sezioni differenti rispetto a quelle indicate nel ricorso.

Dello stesso tenore è la più recente [Cass. pen., Sez. III, 22 giugno 2026, n. 23006](https://i2.res.24o.it/pdf2010/S24/Documenti/2026/06/25/AllegatiPDF/Cass%5F23006%5F2026.pdf?ref=aggiornamenti.vm-associati.it), che rafforza il medesimo principio in base al quale l’impiego di strumenti di IA non esonera il difensore dal dovere di verificare veridicità e pertinenza delle fonti, perché la responsabilità del contenuto dell’atto resta integralmente in capo al professionista che lo sottoscrive.

Entrambe le decisioni assumono rilievo sistematico perché non censurano l’impiego dell’intelligenza artificiale in sé, ma ribadiscono che il **controllo delle fonti**, la correttezza delle massime e la **verifica dell’attendibilità** dei precedenti restano integralmente affidati al professionista che sottoscrive l’atto. In questo senso, si è espresso un orientamento già emerso nella giurisprudenza di merito. Il [Tribunale di Firenze, Sez. spec. imprese, ord. 14 marzo 2025](https://www.ambientediritto.it/giurisprudenza/tribunale-ordinario-di-firenze-sez-imprese-14-03-2025-ordinanza-rg-11053-2024/?ref=aggiornamenti.vm-associati.it) ha affrontato il tema delle citazioni inesistenti generate tramite IA, mentre [il TAR Lombardia, Milano, Sez. V, sent. 21 ottobre 2025, n. 3348](https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2025/10/TAR-Lombardia-21-ottobre-2025-3348.pdf?ref=aggiornamenti.vm-associati.it) ha evidenziato la possibile rilevanza deontologica dell’utilizzo non verificato di contenuti prodotti da sistemi generativi.

Il quadro normativo è oggi completato dall’[art. 13 della legge 23 settembre 2025, n. 132](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2025-09-23;132!vig=2025-11-03&ref=aggiornamenti.vm-associati.it), secondo cui l’utilizzo dell’IA nelle professioni intellettuali è consentito esclusivamente per attività “**strumentali e di supporto**”, con prevalenza del lavoro intellettuale umano e obbligo di preventiva informativa al cliente. In linea con tale impostazione, il Consiglio Nazionale Forense ha predisposto uno [schema di informativa sull’utilizzo di strumenti di IA](https://www.consiglionazionaleforense.it/documents/20182/0/Comunicazione+ai+COA+-+Schema+informativa+IA.pdf/fa6f7423-e42a-f6e9-4b23-7cc4a841cf19?t=1760366053277&ref=aggiornamenti.vm-associati.it), nel quale si ribadisce che ogni output generato deve essere sottoposto a **verifica attenta e accurata** da parte dell’avvocato, tanto nella generazione del contenuto quanto nel controllo delle fonti.